Articolo 1 della Legge 8 agosto 1980, n. 426
Articolo 2
Versione
29 agosto 1980
Art. 1.
All' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , e' aggiunto il seguente comma:
"In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli gia' disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso".
Entrata in vigore il 29 agosto 1980