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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 30/10/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 23 settembre 2025 nella causa iscritta al n. 224/2024 R.G.A.L e vertente TRA
in qualità di legale rappresentante e Amministratore Unico di con sede Parte_1 CP_1 legale in Castel di Sangro (AQ) Località Piana Santa Liberata, 22, rappresentato e difeso dall'avv. Samanda De Luca del Foro di Cosenza presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'opposizione ex art. 650 c.p.c. OPPONENTE E
Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura la seguente SENTENZA
- Rigetta l'opposizione;
- Compensa le spese del giudizio;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a precetto ex artt 615, co. 1 e 618-bis c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in proprio ed in qualità di legale Parte_1 rappresentante e Amministratore Unico di ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale CP_1 il sig. per ivi sentir dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per nullità-inesistenza- Controparte_2 irregolarità della notifica nei confronti della società in ogni caso, dichiarare la nullità e/o CP_3
l'inesistenza del titolo nei confronti del Sig. in proprio. Parte_1
Nessuno si è costituito per il sig. il quale, stante la regolarità della notifica dell'atto di Controparte_2 opposizione, va dichiarato contumace.
All'odierna udienza, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed acquisita la documentazione versata in atti, la causa è stata discussa e decisa dando lettura della sentenza.
Eccepisce in via preliminare l'opponente la nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita in data
30.12.2023 nei confronti della società in quanto eseguita all'indirizzo PEC CP_1 Email_1 anziché all'indirizzo PEC quale indirizzo digitale risultante dalla visura camerale e Email_2 dall'indagine sul sito INIPEC.
Detta doglianza è infondata
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “Ai fini dell'ammissibilità della notifica di un atto ad una persona giuridica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. occorre distinguere a seconda che nell'atto sia o meno indicata la persona fisica che rappresenta l'ente: ove tale indicazione vi sia, si può procedere alla notifica secondo la norma suindicata quando non solo non sia possibile
1 la notificazione ai sensi dell'art. 145, commi 1 e 2, c.p.c., ma si accerti anche la impossibilità di notifica dell'atto in mani proprie o nella residenza o nella dimora o nel domicilio o presso il domiciliatario del rappresentante dell'ente, sempre che il rappresentante abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente, poiché in caso di identico indirizzo è sufficiente constatare la mancanza di soggetti legittimati a ricevere l'atto presso la sede dell'ente; qualora, invece, tale persona non sia indicata nell'atto, l'impossibilità della notificazione nella sede dell'ente legittima senz'altro il ricorso alla procedura di cui all'art. 140 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. sez. I,
09/02/2000, n.1427).
Orbene, poiché nel caso di specie la notifica è stata eseguita all'indirizzo di domicilio del sig.
[...]
espressamente indicato nell'atto notificato quale legale rappresentante e Amministratore unico della Parte_1
la stessa deve ritenersi compiutamente eseguita nei confronti della società ai sensi dell'art. 145 CP_1 co.1 secondo periodo c.p.c.
Eccepisce il difetto di legittimazione passiva del sig. in proprio, atteso che i vantati crediti Parte_1 posti in esecuzione riguardano unicamente la CP_1
Detta eccezione è inammissibile.
Va premesso in termini generali che mediante l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615, I co. c.p.c., il debitore introduce un'azione di accertamento negativo della pretesa del creditore procedente.
Secondo il consolidato indirizzo del Giudice di legittimità, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la invalidità o inefficacia. Ciò, in quanto l'opposizione all'esecuzione
è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia delle decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state o avrebbero potuto essere fatte ancora valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex multis Cass. 14636/2017).
In particolare, quando il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata opposizione, come nel caso di specie, in sede di opposizione a precetto possono essere eccepiti esclusivamente fatti modificativi, impeditivi o estintivi, successivi alla formazione del titolo, dovendo, invece, le doglianze inerenti al rapporto obbligatorio fondamentale, sotteso all'emissione del titolo, essere sollevate esclusivamente nel giudizio di opposizione.
Si ritiene che se l'esecuzione si fonda su un titolo di formazione giudiziale, l'eventuale nullità del titolo o le ragioni di infondatezza del credito in esso accertato possono essere fatte valere con il rimedio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (nell'ipotesi di decreto ingiuntivo mediante opposizione ex art. 645 e/o 650
c.p.c.); qualora, invece, si tratti di contestazioni sull'esistenza del titolo esecutivo o altri vizi del procedimento
2 esecutivo ovvero ancora di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, questi possono essere fatte valere solo con l'opposizione a precetto”.
Va altresì rilevato che in sede di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti. Ciò perché le eventuali cause di nullità o di illegittimità del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono es-sere, pertanto, dedotte esclusivamente con il rimedio previsto dall'art. 645
c.p.c. preordinato alla delibazione nel merito della fondatezza del titolo medesimo.
Nel caso de quo è, pertanto, inammissibile l'eccezione imperniata sul difetto di legittimazione passiva del sig. , trattandosi di una questione che si si sarebbe dovuta eccepire nel giudizio Parte_1 di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione va rigettata
Le spese di lite, anche in ragione della mancata costituzione dell'intimato, vanno integralmente compensate.
Sulmona, 23 settembre 2025
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
3
In funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 23 settembre 2025 nella causa iscritta al n. 224/2024 R.G.A.L e vertente TRA
in qualità di legale rappresentante e Amministratore Unico di con sede Parte_1 CP_1 legale in Castel di Sangro (AQ) Località Piana Santa Liberata, 22, rappresentato e difeso dall'avv. Samanda De Luca del Foro di Cosenza presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'opposizione ex art. 650 c.p.c. OPPONENTE E
Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura la seguente SENTENZA
- Rigetta l'opposizione;
- Compensa le spese del giudizio;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a precetto ex artt 615, co. 1 e 618-bis c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in proprio ed in qualità di legale Parte_1 rappresentante e Amministratore Unico di ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale CP_1 il sig. per ivi sentir dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per nullità-inesistenza- Controparte_2 irregolarità della notifica nei confronti della società in ogni caso, dichiarare la nullità e/o CP_3
l'inesistenza del titolo nei confronti del Sig. in proprio. Parte_1
Nessuno si è costituito per il sig. il quale, stante la regolarità della notifica dell'atto di Controparte_2 opposizione, va dichiarato contumace.
All'odierna udienza, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed acquisita la documentazione versata in atti, la causa è stata discussa e decisa dando lettura della sentenza.
Eccepisce in via preliminare l'opponente la nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita in data
30.12.2023 nei confronti della società in quanto eseguita all'indirizzo PEC CP_1 Email_1 anziché all'indirizzo PEC quale indirizzo digitale risultante dalla visura camerale e Email_2 dall'indagine sul sito INIPEC.
Detta doglianza è infondata
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “Ai fini dell'ammissibilità della notifica di un atto ad una persona giuridica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. occorre distinguere a seconda che nell'atto sia o meno indicata la persona fisica che rappresenta l'ente: ove tale indicazione vi sia, si può procedere alla notifica secondo la norma suindicata quando non solo non sia possibile
1 la notificazione ai sensi dell'art. 145, commi 1 e 2, c.p.c., ma si accerti anche la impossibilità di notifica dell'atto in mani proprie o nella residenza o nella dimora o nel domicilio o presso il domiciliatario del rappresentante dell'ente, sempre che il rappresentante abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente, poiché in caso di identico indirizzo è sufficiente constatare la mancanza di soggetti legittimati a ricevere l'atto presso la sede dell'ente; qualora, invece, tale persona non sia indicata nell'atto, l'impossibilità della notificazione nella sede dell'ente legittima senz'altro il ricorso alla procedura di cui all'art. 140 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. sez. I,
09/02/2000, n.1427).
Orbene, poiché nel caso di specie la notifica è stata eseguita all'indirizzo di domicilio del sig.
[...]
espressamente indicato nell'atto notificato quale legale rappresentante e Amministratore unico della Parte_1
la stessa deve ritenersi compiutamente eseguita nei confronti della società ai sensi dell'art. 145 CP_1 co.1 secondo periodo c.p.c.
Eccepisce il difetto di legittimazione passiva del sig. in proprio, atteso che i vantati crediti Parte_1 posti in esecuzione riguardano unicamente la CP_1
Detta eccezione è inammissibile.
Va premesso in termini generali che mediante l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615, I co. c.p.c., il debitore introduce un'azione di accertamento negativo della pretesa del creditore procedente.
Secondo il consolidato indirizzo del Giudice di legittimità, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la invalidità o inefficacia. Ciò, in quanto l'opposizione all'esecuzione
è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia delle decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state o avrebbero potuto essere fatte ancora valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex multis Cass. 14636/2017).
In particolare, quando il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata opposizione, come nel caso di specie, in sede di opposizione a precetto possono essere eccepiti esclusivamente fatti modificativi, impeditivi o estintivi, successivi alla formazione del titolo, dovendo, invece, le doglianze inerenti al rapporto obbligatorio fondamentale, sotteso all'emissione del titolo, essere sollevate esclusivamente nel giudizio di opposizione.
Si ritiene che se l'esecuzione si fonda su un titolo di formazione giudiziale, l'eventuale nullità del titolo o le ragioni di infondatezza del credito in esso accertato possono essere fatte valere con il rimedio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (nell'ipotesi di decreto ingiuntivo mediante opposizione ex art. 645 e/o 650
c.p.c.); qualora, invece, si tratti di contestazioni sull'esistenza del titolo esecutivo o altri vizi del procedimento
2 esecutivo ovvero ancora di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, questi possono essere fatte valere solo con l'opposizione a precetto”.
Va altresì rilevato che in sede di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti. Ciò perché le eventuali cause di nullità o di illegittimità del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono es-sere, pertanto, dedotte esclusivamente con il rimedio previsto dall'art. 645
c.p.c. preordinato alla delibazione nel merito della fondatezza del titolo medesimo.
Nel caso de quo è, pertanto, inammissibile l'eccezione imperniata sul difetto di legittimazione passiva del sig. , trattandosi di una questione che si si sarebbe dovuta eccepire nel giudizio Parte_1 di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione va rigettata
Le spese di lite, anche in ragione della mancata costituzione dell'intimato, vanno integralmente compensate.
Sulmona, 23 settembre 2025
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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