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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- VII SEZIONE CIVILE –
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Gianpiero Scoppa Presidente
dr. Francesco Paolo Feo Giudice rel.
dott.ssa Ilaria Grimaldi Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 619/2025, nei confronti di:
c.f. con sede in CORSO RESINA n. 394 in ERCOLANO (come da visura Parte_1 C.F._1 camerale in atti);
MOTIVI
Il contraddittorio risulta instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
Inoltre, l'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice.
La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg.
C.C.I.I. del soggetto resistente deve ritenersi sussistente, in assenza di ogni elemento di prova contraria, dalle dimensioni economico organizzative dell'impresa nonché dall'oggetto dell'attività. Peraltro, dall'esame delle dichiarazioni Iva dell'ultimo triennio emerge un volume di affari incompatibile con le soglie di un'impresa minore: dalla dichiarazione iva del 2023 emergono operazioni imponibili per 299.244,00 euro e dalla dichiarazione iva del 2025 emergono operazioni imponibili per 252.454,00 euro.
Lo stato di insolvenza dell'impresa resistente – cancellatasi dal registro delle imprese in data 13 Giugno 2025
- emerge chiaramente dal perdurante mancato pagamento del debito di cui al ricorso, che ascende ad euro
63.848,88, cui si aggiunge la ingente debitoria nei confronti dell'Inps (euro 51.037,29) e dell'Agenzia delle
Entrate (euro 112.298,14), di cui è stato dato atto nelle relative informative trasmesse dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate. Non vi è notizia, inoltre, del fatto che l'impresa oggetto di esame abbia fatto precedere la cancellazione dal registro delle imprese da una fase di liquidazione dei suoi assets e di conseguente soddisfazione dei creditori che, anzi, come si desume da quanto sopra detto, persistono nel rivendicare le loro ragioni. Sussistono pertanto tutti gli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di:
c.f. , quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Parte_1 C.F._1
CORSO RESINA 394 in ERCOLANO;
ORDINA
che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA
giudice delegato alla procedura il dottor Francesco Paolo Feo;
Curatore il dottor;
Persona_1
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA
il giorno 26 Marzo 2026, ore 10.00, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
SE
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso il 10 Dicembre 2025.
Il giudice est. dr. Francesco Paolo Feo
Il Presidente
dr. Gianpiero Scoppa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- VII SEZIONE CIVILE –
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Gianpiero Scoppa Presidente
dr. Francesco Paolo Feo Giudice rel.
dott.ssa Ilaria Grimaldi Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 619/2025, nei confronti di:
c.f. con sede in CORSO RESINA n. 394 in ERCOLANO (come da visura Parte_1 C.F._1 camerale in atti);
MOTIVI
Il contraddittorio risulta instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
Inoltre, l'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice.
La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg.
C.C.I.I. del soggetto resistente deve ritenersi sussistente, in assenza di ogni elemento di prova contraria, dalle dimensioni economico organizzative dell'impresa nonché dall'oggetto dell'attività. Peraltro, dall'esame delle dichiarazioni Iva dell'ultimo triennio emerge un volume di affari incompatibile con le soglie di un'impresa minore: dalla dichiarazione iva del 2023 emergono operazioni imponibili per 299.244,00 euro e dalla dichiarazione iva del 2025 emergono operazioni imponibili per 252.454,00 euro.
Lo stato di insolvenza dell'impresa resistente – cancellatasi dal registro delle imprese in data 13 Giugno 2025
- emerge chiaramente dal perdurante mancato pagamento del debito di cui al ricorso, che ascende ad euro
63.848,88, cui si aggiunge la ingente debitoria nei confronti dell'Inps (euro 51.037,29) e dell'Agenzia delle
Entrate (euro 112.298,14), di cui è stato dato atto nelle relative informative trasmesse dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate. Non vi è notizia, inoltre, del fatto che l'impresa oggetto di esame abbia fatto precedere la cancellazione dal registro delle imprese da una fase di liquidazione dei suoi assets e di conseguente soddisfazione dei creditori che, anzi, come si desume da quanto sopra detto, persistono nel rivendicare le loro ragioni. Sussistono pertanto tutti gli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di:
c.f. , quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Parte_1 C.F._1
CORSO RESINA 394 in ERCOLANO;
ORDINA
che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA
giudice delegato alla procedura il dottor Francesco Paolo Feo;
Curatore il dottor;
Persona_1
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA
il giorno 26 Marzo 2026, ore 10.00, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
SE
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso il 10 Dicembre 2025.
Il giudice est. dr. Francesco Paolo Feo
Il Presidente
dr. Gianpiero Scoppa