TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2047/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in atti, Parte_1
dall'Avv.to Casaburo Lucia, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Nannucci Elisa CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.04.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 2408/2021 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento).
Costituitosi, l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità CP_1
dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo.
L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p., all'esito delle operazioni peritali, ha formulato la seguente diagnosi: “Dall'esame clinico generale, dagli esami diagnostici già allegati al fascicolo, si evince che il sig. è affetto Parte_1
da:
- Demenza vascolare con disturbi del comportamento
- Ipoacusia percettiva bilaterale
- Ipertrofia prostatica
- Miopia bilaterale “
[…] Svolta la discussione diagnostica e le conclusioni medico legali, aderendo ai quesiti posti dal giudice, posso concludere che il complesso quadro patologico in toto attualmente determina invalidità 100% (centropercento). Il Sig. anche esaminando Parte_1 la nuova consulenza geriatrica autorizzata dal Giudice successivamente all'invio delle bozze, per la demenza vascolare e per i disturbi del comportamento si trova in uno stato di inabilità, cioè invalido al 100%”. Nonostante la complessa diagnosi formulata e pur ritenendo il ricorrente invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88 – 124/98) grave 100%, il perito non riconosceva la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento, sostenendo che:
“il periziando può deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ed attualmente non necessita di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita”.
Di qui, l'interesse giuridico del ricorrente alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica, ha pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base di un accurato esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica allegata, ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento a far data dal 01.01.2024.
Nello specifico, nelle sue conclusioni l'ausiliario del giudice ha precisato che: “Il signor nato il [...], è risultato essere affetto da: Parte_1
• Demenza senile grave a presumibile eziologia vascolare, con deterioramento cognitivo e disturbi del comportamento in paziente 80enne.
• Grave deficit uditivo.
• Poli-artropatia artrosica a prevalente localizzazione rachidea ed alle grandi articolazioni degli arti.
• Esiti di pregresso trauma addominale con rottura di milza.
Le infermità/menomazioni rilevate sono permanenti e stabilizzate, sebbene non possano escludersi ulteriori modificazioni, in senso peggiorativo, con il trascorrere del tempo e
l'avanzare dell'età.
Esse risalgono ad epoca antecedente alla domanda amministrativa, con una gravità ovviamente diversa e minore da quella riscontrata allo stato attuale.
Trattasi di soggetto ultrasessantasettenne con difficoltà persistenti di grado grave (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età e con diritto all'indennità di accompagnamento in quanto necessitante di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita (art.1 legge 18/80 e Dlgs 508/88). Tale ultima condizione si ritiene essere realizzata, per i motivi specificati più sopra, a far data dal 01.01.2024. In definitiva, il consulente tecnico nominato in tale fase del giudizio, alla luce del peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, accertato in sede di operazioni peritali svoltesi in data 27.06.2024, ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento a far data dal 01.01.2024.
Nello specifico, per quanto concerne la decorrenza del requisito sanitario, il perito, ha chiarito che: “ In base al dato documentale disponibile (vedi certificazioni neurologica e geriatrica, seriate), tenuto conto che in queste ultime, risalenti al 05/2022 e 06/2022, non emerge in modo inequivoco uno stato di necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, rilevato, invece, il quadro clinico-funzionale accertato in sede di operazioni peritali (27.06.2024) da cui emerge una condizione di dis-autonomia, rilevante ai fini del nostro accertamento, considerati l'età del soggetto e lo stadio clinico-funzionale delle patologie, è possibile affermare, con criterio clinico-probabilistico, che la condizione di cui all'art. 1 della legge 18/80 e art. 2 Dlgs 508/88, si sia realizzata, sei mesi prima dell'accertamento stesso, e cioè a far data 01.01.2024”.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, la domanda va parzialmente accolta, con riconoscimento del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento a far data dal 01.01.2024.
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale (decorrenza del beneficio da data successiva alla proposizione dell'odierno ricorso), le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Le spese di ctu di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, riconosce parte istante invalido con necessità di assistenza continua a decorrere dal 1 gennaio 2024;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 28.1.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma