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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 7997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7997 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 4 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 11312/2025 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GALDI PAOLO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SS IN
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva che : Parte_1
che aveva presentato ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ovvero della pensione di inabilità, nonché dell'indennità di accompagnamento, previo accertamento del requisito sanitario e del riconoscimento dello stato di handicap di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92;
che in data 03.05.2023 era stata sottoposta a visita medica venendo riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 60%;
che avverso tale decisione in data 24.10.2023 depositava ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. al fine di accertare se le patologie di cui era affetta erano tali da determinare l'inabilità totale ovvero da invalidità nella misura compresa tra il 34% ed il 73% e l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
che all'esito della CT espletata nell'ambito del ricorso per ATP, depositata in cancelleria il giorno
11.03.2025, era risultato che era affetta da: Esiti di pregressa tiroidectomia totale per ca, in terapia farmacologica sostitutiva, ed ipertensione arteriosa con moderate manifestazioni emicraniche in trattamento farmacologico in paziente di anni 51, affetta da sindrome depressiva endoreattiva grave, 2
artrosi polidistrettuale a moderata valenza funzionale e modesti esiti di recente exeresi (genn. 2025) di neurinoma dell'acustico di destra;
che il CT aveva concluso che era invalida nella misura del 63% a far data dall'epoca della domanda amministrativa del 30.05.2022 sino al 30.04.2024, e poi, con la successiva diagnosi di neurinoma dell'acustico di destra, sottoposto ad exeresi nel gennaio 2025, nella misura del 67% dal
I maggio 2024 a tutt'oggi ; che con atto depositato il 16.04.2025, il procuratore ha espresso il proprio dissenso alle conclusioni della CT .
Ciò premesso, chiedeva accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il conseguimento delle indicate prestazioni assistenziali/previdenziali, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva che rilevava : CP_1
l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c., non avendo la ricorrente fornito la prova di aver depositato la dichiarazione di dissenso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della CT e di aver depositato il ricorso ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. nell'ulteriore termine di trenta giorni da detto deposito;
l'infondatezza nel merito, poiché non vi è prova del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della prestazione e a fronte della critica mossa alla consulenza tecnica, non vi è alcuna produzione documentale che attesti l'effettiva ricorrenza dei presupposti medico-legali per l'accesso al beneficio invocato;
l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto e/o di condanna, atteso che il processo ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario .
Sulla documentazione in atti e dopo l'espletamento di un supplemento peritale da parte del CT nominato nella fase sommaria, la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, è necessario che le patologie diagnosticate siano causa della riduzione della capacità lavorativa generica nella misura superiore al
74%, ai sensi della legge 118/71 e del D.L. 23 novembre 1988, n. 509 .
Per la determinazione della relativa percentuale di invalidità deve farsi ricorso alle apposite tabelle contenute nel Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 in cui le patologie sono elencate suddivise per apparati e ad esse è attribuito un codice di classificazione ed una percentuale indicata in misura fissa o variabile.
Nel caso di presenza di patologie plurime il decreto in questione prevede una modalità di calcolo che distingue preliminarmente tra patologie concorrenti e patologie coesistenti.
Le PATOLOGIE CONCORRENTI sono quelle funzionalmente in concorso tra loro, cioè le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato . 3
Nel caso in cui il concorso non è direttamente tariffato in tabella, si procede a una valutazione complessiva che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali di ciascuna patologia, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato .
L'art. 5 D.L. n. 509 del 1988 prevede che nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori .
Le PATOLOGIE COESISTENTI sono quelle che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro .
In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione, si esegue un CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula espressa in decimali :
IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto .
L' ha sollevato eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 445 bis co. CP_1
6 c.p.c., sostenendo che la ricorrente non avrebbe fornito la prova di aver depositato la dichiarazione di dissenso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
CT.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Come si evince dagli atti, con decreto comunicato il 18.03.2025 il GDL presso il Tribunale di
Napoli assegnava alle parti termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di eventuali contestazioni alle conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio e con atto depositato il 16.04.2025, il procuratore ha espresso il proprio dissenso alle conclusioni della CT .
L' ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda per genericità dei motivi di CP_1 contestazione della CT.
Anche tale eccezione deve essere disattesa. Nel ricorso in opposizione, infatti, la ricorrente ha specificatamente contestato le conclusioni del CT
Nel merito la domanda è infondata.
È stato disposto un supplemento di perizia affidato al medesimo CT della fase sommaria, dott.
, il quale ha provveduto a integrare la propria relazione depositando in data Persona_1
16.09.2025 una integrazione della consulenza tecnica.
A seguito del completamento delle operazioni peritali, il CT ha confermato la seguente diagnosi:
“Esiti di pregressa tiroidectomia totale per ca, in terapia farmacologica sostitutiva;
ipertensione arteriosa con moderate manifestazioni emicraniche in trattamento farmacologico;
4
sindrome depressiva endoreattiva grave;
artrosi polidistrettuale a moderata valenza funzionale;
anacusia destra e lievissima ipoacusia neurosensoriale sinistra per esiti di recente exeresi (genn.
2025) di neurinoma dell'acustico di destra” .
Il CT ha precisato che l'istante, nel periodo compreso tra il 03 e il 20 gennaio 2025, è stata ricoverata presso la UOC di Neurochirurgia dell'AOU “Federico II” di Napoli, ove è stata sottoposta ad intervento chirurgico di exeresi di uno schwannoma dell'VIII nervo cranico (acustico) di destra mediante approccio retrosigmoideo .
Dall'esame della cartella clinica relativa a tale ricovero, il CT ha rilevato che l'intervento chirurgico si è svolto senza che avessero a manifestarsi complicanze di sorta sia nel post-operatorio che in epoca successiva .
In particolare, l'Esame Neurologico dell'11.01.2025 ha evidenziato: “Livello di coscienza: nella norma. Funzioni psichiche superiori: nella norma. Fondo oculare: non valutato. Nervi cranici: deficit periferico del VII n.c. di destra. Stazione eretta e deambulazione nella norma. Tono, trofismo
e forza muscolare: nella norma. Sensibilità tattile e termodolifica: nella norma. Segni e/o riflessi patologici: nella norma. Prove cerebellari nella norma. Controllo sfinterico: nella norma. Esame obiettivo generale: nella norma” .
La Relazione di Consulenza ORL con Esame Audiometrico del 22.01.2025 ha documentato:
“Operata di neurinoma dell'acustico il 09.01.2025, mm.tt. integre. Pratica esame audiometrico che mostra una anacusia destra ed una lievissima ipoacusia neurosensoriale sinistra” .
Il CT ha proceduto alla valutazione percentuale delle singole patologie nei termini seguenti: esiti di pregressa tiroidectomia totale per ca, in terapia farmacologica sostitutiva = 20% (Codici analoghi 9322, 9323) ; ipertensione arteriosa con moderate manifestazioni emicraniche in trattamento farmacologico =
21% (Codice analogo 6441) ; sindrome depressiva endoreattiva grave = 31% (Codice 2206) ; artrosi polidistrettuale a moderata valenza funzionale = 15% (Codici analoghi 7002, 7010) ; anacusia destra e lievissima ipoacusia neurosensoriale sinistra per esiti di recente exeresi (genn.
2025) di neurinoma dell'acustico di destra = 15% (Codice 4005) .
Applicando i criteri del D.M. 5 febbraio 1992 e considerando che si è in presenza di patologie coesistenti (in quanto interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro), il CT ha concluso che il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa della sig.ra Parte_1 sia da valutare nella misura del 63% a far data dall'epoca della domanda amministrativa
[...] del 30.05.2022 sino al 30.04.2024, poi, con la successiva diagnosi di neurinoma dell'acustico di 5
destra sottoposto ad exeresi nel gennaio 2025, nella misura del 67% dal I maggio 2024 al
28.02.2025, e quindi, con la stabilizzazione degli esiti del predetto atto operatorio, nella misura del
68% dal I marzo 2025 a tutt'oggi .
La ricorrente ha contestato le conclusioni del CT sostenendo che le patologie accertate non sarebbero state valutate correttamente e che la percentuale di invalidità attribuita sarebbe sottostimata.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che assolutamente non prese in considerazione le altre patologie indicate quali la broncopatia cronica, l'artrosi in soggetto con eccesso ponderale e la sindrome ansiosa reattiva .
Inoltre, ha sottolineato che appare sottostimata la valutazione riferita all'apparato osteoarticolare e che una considerazione merita anche la patologia indicata come “nodulo tiroideo” che a detta del
Ctu “assume dignità valutativa inferiore al 10%, in quanto non suscettibile né di intervento chirurgico né di terapia farmacologica, pertanto non se ne tiene conto ai fini valutativi” .
Tali contestazioni non appaiono fondate.
In primo luogo, va rilevato che le patologie indicate dalla ricorrente come “broncopatia cronica”,
“artrosi in soggetto con eccesso ponderale” e “sindrome ansiosa reattiva” non risultano adeguatamente documentate agli atti del giudizio.
Per quanto concerne la valutazione dell'artrosi polidistrettuale, il CT ha correttamente attribuito a tale patologia una percentuale del 15%, classificandola con i codici analoghi 7002 e 7010 del D.M.
5 febbraio 1992 .
Tale valutazione appare congrua e proporzionata alla sintomatologia rilevata in sede di esame obiettivo, che ha evidenziato una moderata dolenzia riferita alla digito-pressione delle apofisi spinose delle vertebre lombari , senza tuttavia compromettere significativamente la capacità di deambulazione e di assunzione della stazione eretta.
Relativamente al “nodulo tiroideo”, la valutazione del CT appare corretta. Come rilevato dal consulente, la presenza di un nodulo a livello della tiroide è una condizione correlata ad una disfunzione della ghiandola in senso di ipofunzione (ipotiroidismo) o di iperfunzione
(ipertiroidismo) , ma tale condizione risulta già ricompresa nella valutazione degli esiti di tiroidectomia totale con terapia farmacologica sostitutiva, cui è stata attribuita una percentuale del
20%.
Per quanto riguarda l'ipertensione arteriosa, il CT ha correttamente valutato tale patologia attribuendole una percentuale del 21%, senza che risulti documentata agli atti una patologia cardiovascolare di tipo aterosclerotico come sostenuto dalla ricorrente. 6
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che le conclusioni del CT siano condivisibili e che la capacità lavorativa della sig.ra sia effettivamente ridotta nelle percentuali Parte_1 indicate dal consulente.
Il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve pertanto essere determinato: nella misura del 63% a far data dall'epoca della domanda amministrativa del 30.05.2022 sino al
30.04.2024; nella misura del 67% dal 1° maggio 2024 al 28.02.2025; nella misura del 68% dal 1° marzo 2025 a tutt'oggi.
Per quanto concerne la richiesta di riconoscimento dello status di soggetto con minorazioni previste dalla definizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 , si richiama quanto previsto dall'art. 3 della medesima legge .
Tale disposizione qualifica come persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione .
Il comma 3 dell'art. 3 prevede che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità .
Nel caso di specie, il CT ha ritenuto che le minorazioni riconosciute alla sig.ra Parte_1 non siano di entità tale da ridurre l'autonomia personale, in relazione all'età del soggetto, e rendere necessario, di conseguenza, un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione .
Il consulente ha concluso che le patologie da cui l'istante è affetta non integrano i requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992 n° 104, per cui, nel caso in esame, non può essere riconosciuta una condizione di handicap in situazione di gravità in capo alla sig.ra Parte_1
[...]
Per quanto concerne la richiesta di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, si richiama quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18 , secondo cui è necessario che il soggetto totalmente inabile o avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o nell'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza una assistenza continua . 7
Nel caso di specie, dalle risultanze della consulenza tecnica emerge che la ricorrente non versa in condizioni di impossibilità a deambulare né di incapacità di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita.
Come evidenziato dal CT, la ricorrente assume e conserva, come di norma, la stazione eretta, e la sua deambulazione risulta del tutto possibile in forma autonoma .
Pertanto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attesa la peculiarità della materia e la complessità delle questioni trattate.
Le spese di CT vanno poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
• Accerta che la sig.ra risulta invalida civile nella misura del 63% a far data Parte_1 dall'epoca della domanda amministrativa del 30.05.2022 sino al 30.04.2024; nella misura del 67% dal 1° maggio 2024 al 28.02.2025; nella misura del 68% dal 1° marzo 2025 a tutt'oggi.
• Rigetta nel resto le domande proposte dalla ricorrente.
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite ad eccezione delle spese di CT che si pongono a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Napoli, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 4 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 11312/2025 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GALDI PAOLO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SS IN
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva che : Parte_1
che aveva presentato ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ovvero della pensione di inabilità, nonché dell'indennità di accompagnamento, previo accertamento del requisito sanitario e del riconoscimento dello stato di handicap di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92;
che in data 03.05.2023 era stata sottoposta a visita medica venendo riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 60%;
che avverso tale decisione in data 24.10.2023 depositava ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. al fine di accertare se le patologie di cui era affetta erano tali da determinare l'inabilità totale ovvero da invalidità nella misura compresa tra il 34% ed il 73% e l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
che all'esito della CT espletata nell'ambito del ricorso per ATP, depositata in cancelleria il giorno
11.03.2025, era risultato che era affetta da: Esiti di pregressa tiroidectomia totale per ca, in terapia farmacologica sostitutiva, ed ipertensione arteriosa con moderate manifestazioni emicraniche in trattamento farmacologico in paziente di anni 51, affetta da sindrome depressiva endoreattiva grave, 2
artrosi polidistrettuale a moderata valenza funzionale e modesti esiti di recente exeresi (genn. 2025) di neurinoma dell'acustico di destra;
che il CT aveva concluso che era invalida nella misura del 63% a far data dall'epoca della domanda amministrativa del 30.05.2022 sino al 30.04.2024, e poi, con la successiva diagnosi di neurinoma dell'acustico di destra, sottoposto ad exeresi nel gennaio 2025, nella misura del 67% dal
I maggio 2024 a tutt'oggi ; che con atto depositato il 16.04.2025, il procuratore ha espresso il proprio dissenso alle conclusioni della CT .
Ciò premesso, chiedeva accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il conseguimento delle indicate prestazioni assistenziali/previdenziali, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva che rilevava : CP_1
l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c., non avendo la ricorrente fornito la prova di aver depositato la dichiarazione di dissenso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della CT e di aver depositato il ricorso ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. nell'ulteriore termine di trenta giorni da detto deposito;
l'infondatezza nel merito, poiché non vi è prova del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della prestazione e a fronte della critica mossa alla consulenza tecnica, non vi è alcuna produzione documentale che attesti l'effettiva ricorrenza dei presupposti medico-legali per l'accesso al beneficio invocato;
l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto e/o di condanna, atteso che il processo ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario .
Sulla documentazione in atti e dopo l'espletamento di un supplemento peritale da parte del CT nominato nella fase sommaria, la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, è necessario che le patologie diagnosticate siano causa della riduzione della capacità lavorativa generica nella misura superiore al
74%, ai sensi della legge 118/71 e del D.L. 23 novembre 1988, n. 509 .
Per la determinazione della relativa percentuale di invalidità deve farsi ricorso alle apposite tabelle contenute nel Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 in cui le patologie sono elencate suddivise per apparati e ad esse è attribuito un codice di classificazione ed una percentuale indicata in misura fissa o variabile.
Nel caso di presenza di patologie plurime il decreto in questione prevede una modalità di calcolo che distingue preliminarmente tra patologie concorrenti e patologie coesistenti.
Le PATOLOGIE CONCORRENTI sono quelle funzionalmente in concorso tra loro, cioè le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato . 3
Nel caso in cui il concorso non è direttamente tariffato in tabella, si procede a una valutazione complessiva che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali di ciascuna patologia, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato .
L'art. 5 D.L. n. 509 del 1988 prevede che nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori .
Le PATOLOGIE COESISTENTI sono quelle che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro .
In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione, si esegue un CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula espressa in decimali :
IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto .
L' ha sollevato eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 445 bis co. CP_1
6 c.p.c., sostenendo che la ricorrente non avrebbe fornito la prova di aver depositato la dichiarazione di dissenso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
CT.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Come si evince dagli atti, con decreto comunicato il 18.03.2025 il GDL presso il Tribunale di
Napoli assegnava alle parti termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di eventuali contestazioni alle conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio e con atto depositato il 16.04.2025, il procuratore ha espresso il proprio dissenso alle conclusioni della CT .
L' ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda per genericità dei motivi di CP_1 contestazione della CT.
Anche tale eccezione deve essere disattesa. Nel ricorso in opposizione, infatti, la ricorrente ha specificatamente contestato le conclusioni del CT
Nel merito la domanda è infondata.
È stato disposto un supplemento di perizia affidato al medesimo CT della fase sommaria, dott.
, il quale ha provveduto a integrare la propria relazione depositando in data Persona_1
16.09.2025 una integrazione della consulenza tecnica.
A seguito del completamento delle operazioni peritali, il CT ha confermato la seguente diagnosi:
“Esiti di pregressa tiroidectomia totale per ca, in terapia farmacologica sostitutiva;
ipertensione arteriosa con moderate manifestazioni emicraniche in trattamento farmacologico;
4
sindrome depressiva endoreattiva grave;
artrosi polidistrettuale a moderata valenza funzionale;
anacusia destra e lievissima ipoacusia neurosensoriale sinistra per esiti di recente exeresi (genn.
2025) di neurinoma dell'acustico di destra” .
Il CT ha precisato che l'istante, nel periodo compreso tra il 03 e il 20 gennaio 2025, è stata ricoverata presso la UOC di Neurochirurgia dell'AOU “Federico II” di Napoli, ove è stata sottoposta ad intervento chirurgico di exeresi di uno schwannoma dell'VIII nervo cranico (acustico) di destra mediante approccio retrosigmoideo .
Dall'esame della cartella clinica relativa a tale ricovero, il CT ha rilevato che l'intervento chirurgico si è svolto senza che avessero a manifestarsi complicanze di sorta sia nel post-operatorio che in epoca successiva .
In particolare, l'Esame Neurologico dell'11.01.2025 ha evidenziato: “Livello di coscienza: nella norma. Funzioni psichiche superiori: nella norma. Fondo oculare: non valutato. Nervi cranici: deficit periferico del VII n.c. di destra. Stazione eretta e deambulazione nella norma. Tono, trofismo
e forza muscolare: nella norma. Sensibilità tattile e termodolifica: nella norma. Segni e/o riflessi patologici: nella norma. Prove cerebellari nella norma. Controllo sfinterico: nella norma. Esame obiettivo generale: nella norma” .
La Relazione di Consulenza ORL con Esame Audiometrico del 22.01.2025 ha documentato:
“Operata di neurinoma dell'acustico il 09.01.2025, mm.tt. integre. Pratica esame audiometrico che mostra una anacusia destra ed una lievissima ipoacusia neurosensoriale sinistra” .
Il CT ha proceduto alla valutazione percentuale delle singole patologie nei termini seguenti: esiti di pregressa tiroidectomia totale per ca, in terapia farmacologica sostitutiva = 20% (Codici analoghi 9322, 9323) ; ipertensione arteriosa con moderate manifestazioni emicraniche in trattamento farmacologico =
21% (Codice analogo 6441) ; sindrome depressiva endoreattiva grave = 31% (Codice 2206) ; artrosi polidistrettuale a moderata valenza funzionale = 15% (Codici analoghi 7002, 7010) ; anacusia destra e lievissima ipoacusia neurosensoriale sinistra per esiti di recente exeresi (genn.
2025) di neurinoma dell'acustico di destra = 15% (Codice 4005) .
Applicando i criteri del D.M. 5 febbraio 1992 e considerando che si è in presenza di patologie coesistenti (in quanto interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro), il CT ha concluso che il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa della sig.ra Parte_1 sia da valutare nella misura del 63% a far data dall'epoca della domanda amministrativa
[...] del 30.05.2022 sino al 30.04.2024, poi, con la successiva diagnosi di neurinoma dell'acustico di 5
destra sottoposto ad exeresi nel gennaio 2025, nella misura del 67% dal I maggio 2024 al
28.02.2025, e quindi, con la stabilizzazione degli esiti del predetto atto operatorio, nella misura del
68% dal I marzo 2025 a tutt'oggi .
La ricorrente ha contestato le conclusioni del CT sostenendo che le patologie accertate non sarebbero state valutate correttamente e che la percentuale di invalidità attribuita sarebbe sottostimata.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che assolutamente non prese in considerazione le altre patologie indicate quali la broncopatia cronica, l'artrosi in soggetto con eccesso ponderale e la sindrome ansiosa reattiva .
Inoltre, ha sottolineato che appare sottostimata la valutazione riferita all'apparato osteoarticolare e che una considerazione merita anche la patologia indicata come “nodulo tiroideo” che a detta del
Ctu “assume dignità valutativa inferiore al 10%, in quanto non suscettibile né di intervento chirurgico né di terapia farmacologica, pertanto non se ne tiene conto ai fini valutativi” .
Tali contestazioni non appaiono fondate.
In primo luogo, va rilevato che le patologie indicate dalla ricorrente come “broncopatia cronica”,
“artrosi in soggetto con eccesso ponderale” e “sindrome ansiosa reattiva” non risultano adeguatamente documentate agli atti del giudizio.
Per quanto concerne la valutazione dell'artrosi polidistrettuale, il CT ha correttamente attribuito a tale patologia una percentuale del 15%, classificandola con i codici analoghi 7002 e 7010 del D.M.
5 febbraio 1992 .
Tale valutazione appare congrua e proporzionata alla sintomatologia rilevata in sede di esame obiettivo, che ha evidenziato una moderata dolenzia riferita alla digito-pressione delle apofisi spinose delle vertebre lombari , senza tuttavia compromettere significativamente la capacità di deambulazione e di assunzione della stazione eretta.
Relativamente al “nodulo tiroideo”, la valutazione del CT appare corretta. Come rilevato dal consulente, la presenza di un nodulo a livello della tiroide è una condizione correlata ad una disfunzione della ghiandola in senso di ipofunzione (ipotiroidismo) o di iperfunzione
(ipertiroidismo) , ma tale condizione risulta già ricompresa nella valutazione degli esiti di tiroidectomia totale con terapia farmacologica sostitutiva, cui è stata attribuita una percentuale del
20%.
Per quanto riguarda l'ipertensione arteriosa, il CT ha correttamente valutato tale patologia attribuendole una percentuale del 21%, senza che risulti documentata agli atti una patologia cardiovascolare di tipo aterosclerotico come sostenuto dalla ricorrente. 6
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che le conclusioni del CT siano condivisibili e che la capacità lavorativa della sig.ra sia effettivamente ridotta nelle percentuali Parte_1 indicate dal consulente.
Il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve pertanto essere determinato: nella misura del 63% a far data dall'epoca della domanda amministrativa del 30.05.2022 sino al
30.04.2024; nella misura del 67% dal 1° maggio 2024 al 28.02.2025; nella misura del 68% dal 1° marzo 2025 a tutt'oggi.
Per quanto concerne la richiesta di riconoscimento dello status di soggetto con minorazioni previste dalla definizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 , si richiama quanto previsto dall'art. 3 della medesima legge .
Tale disposizione qualifica come persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione .
Il comma 3 dell'art. 3 prevede che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità .
Nel caso di specie, il CT ha ritenuto che le minorazioni riconosciute alla sig.ra Parte_1 non siano di entità tale da ridurre l'autonomia personale, in relazione all'età del soggetto, e rendere necessario, di conseguenza, un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione .
Il consulente ha concluso che le patologie da cui l'istante è affetta non integrano i requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992 n° 104, per cui, nel caso in esame, non può essere riconosciuta una condizione di handicap in situazione di gravità in capo alla sig.ra Parte_1
[...]
Per quanto concerne la richiesta di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, si richiama quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18 , secondo cui è necessario che il soggetto totalmente inabile o avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o nell'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza una assistenza continua . 7
Nel caso di specie, dalle risultanze della consulenza tecnica emerge che la ricorrente non versa in condizioni di impossibilità a deambulare né di incapacità di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita.
Come evidenziato dal CT, la ricorrente assume e conserva, come di norma, la stazione eretta, e la sua deambulazione risulta del tutto possibile in forma autonoma .
Pertanto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attesa la peculiarità della materia e la complessità delle questioni trattate.
Le spese di CT vanno poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
• Accerta che la sig.ra risulta invalida civile nella misura del 63% a far data Parte_1 dall'epoca della domanda amministrativa del 30.05.2022 sino al 30.04.2024; nella misura del 67% dal 1° maggio 2024 al 28.02.2025; nella misura del 68% dal 1° marzo 2025 a tutt'oggi.
• Rigetta nel resto le domande proposte dalla ricorrente.
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite ad eccezione delle spese di CT che si pongono a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Napoli, 4 novembre 2025
IL GIUDICE