Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7281/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18/06/1963, ed ivi residente in [...]2,
e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._2
30/05/1963, residente in [...]2,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Paolo Morgantini (C.F.
), che li rappresenta e li difende come da procure in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 22/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Chiavari (GE) il 03/05/1987 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime mantenimento della LI maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente e della coniuge, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I sig,ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_2 Parte_1
rispetto e si impegneranno a comunicare l'uno all'altra eventuali mutamenti di residenza
e/o domicilio.
2. La casa coniugale, sita in Sestri EV (Ge), via della Pace nel Mondo n. 5/2, viene assegnata alla sig.ra unitamente agli arredi e agli oggetti in essa Parte_2
Per_ contenuti, ove continuerà ad abitarvi assieme alla LI .
3. Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza entro e non oltre 6 mesi Parte_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 dall'omologa del presente accordo di separazione. Per_
4. Stante la maggiore età della LI , il regime delle visite, dei periodi di vacanza, delle festività natalizie e pasquali e, comunque, di ogni altro periodo da trascorrere con il padre, sarà improntato alla massima libertà compatibilmente con il rispetto delle rispettive esigenze lavorative sia dei genitori che della LI medesima. Per_
5. Il sig. corrisponderà in favore della LI , la quale benché Parte_1
maggiorenne non è ancora autosufficiente, la somma mensile di € 350,00, quale contributo al mantenimento della stessa, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò mediante versamento sul conto corrente intestato alla sig.ra da Parte_2
effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie Genova che qui si richiama
e che le parti dichiarano di conoscere.
6. Il Sig. corrisponderà, in favore della sig.ra la somma Parte_1 Parte_2
mensile di € 150,00, quale contributo al suo mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò mediante versamento sul conto corrente intestato alla medesima, da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
7. Il sig. si impegna fin d'ora – nel caso in cui verrà venduta la casa Parte_1
Per_ coniugale (ciò comunque non prima che la LI diventi autosufficiente) – a riconoscere, sul prezzo finale di vendita, alla signora la somma di € Parte_2
123.000,00, che la medesima avrà diritto a trattenere prima della divisione in parti uguali della rimanente parte di prezzo, e ciò a titolo di “denaro personalissimo” (ai sensi dell'art.
192 C.C. comma 3°) (derivante dall'eredità della propria madre sig.ra Persona_2
utilizzato dalla stessa in occasione dell'acquisto della casa coniugale de qua.
8. L'auto (tg. FV284LC) intestata alla Signora Parte_4 Parte_2
rimane definitivamente assegnata a quest'ultima. Le auto RT (tg. DK244BD) e PO
(tg. CV461BW) intestate al Signor rimangono definitivamente assegnate al Parte_1
medesimo.
9. Per quanto qui non espressamente contemplato, valgano le norme del codice civile e quelle speciali in materia.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 (Anno 1987, Numero 15, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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