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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/04/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 10015/2015 R.G
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10015/2015 R.G., avente ad oggetto: “Rovina di edificio (art.
2053 c.c.)”,
vertente tra
, in qualità di responsabile dell'autogestione delle palazzine site in Monopoli site in Parte_1
Monopoli (Ba), alla Via Piccinato, n. 1-3-5-7-9-11-13-15-17, unitamente agli assegnatari delle stesse,
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , tutti residenti in [...] Controparte_2
Piccinato, n. 1, , , , Parte_6 Parte_7 Controparte_3 Pt_8
, , , , tutti residenti
[...] Parte_9 Controparte_4 Controparte_5 in Monopoli alla Via Piccinato n. 3, , , Controparte_6 CP_7 Pt_10
, , , ,
[...] CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, tutti residenti in [...], ,
[...] Controparte_12
, , , Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, , tutti residenti in [...] Parte_12
Piccinato n. 7, , , , CP_17 Parte_13 CP_18 Parte_14
, , , , tutti residenti in
[...] CP_19 Controparte_20 CP_21
Monopoli alla Via Piccinato n. 9, , , , CP_22 CP_23 CP_24
, , , Controparte_25 Controparte_26 CP_27 CP_28
, tutti residenti in [...], LAERA DOMENICA,
[...] CP_29
DI AR, FA US, EN US, IN SI, RE
LI, ZZ RI, tutti residenti in [...], CONTE VI, OS
SA, DI EN RA, OL LO, NA LO, TT
AR PE, ZA TR, tutti residenti in [...],
SE NT, DI LA NI, NO OV, GE
US, IO SI, TO VI, ER ON, tutti residenti in [...], tutti elettivamente domiciliati in Monopoli, alla Via Nino Bixio n. 194,
1 Dott. Luca Sforza
n. 10015/2015 R.G presso lo studio dell'Avv. Massimo Mastronardi, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato il 25.06.2015,
- ATTORI -
contro
ARCA PUGLIA CENTRALE, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, alla Via F. Crispi 85/A, presso l'Avvocatura dell'Arca Puglia Centrale, rappresentata e difesa dall'Avv. Maricla Candeliere, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura e determina di incarico allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione, depositata telematicamente il
29.02.2024,
- CONVENUTA -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024, celebrata mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 24.06.2015, notificato il 25-26.06.2015, gli odierni attori convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bari l'ARCA PUGLIA CENTRALE (ex IACP), chiedendo di “A) Accertare e dichiarare l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal convenuto nei confronti degli odierni attori e meglio precisati alla clausola sub) B dell'atto di transazione intercorso tra le parti;
B) Per
l'effetto, condannare il convenuto all'obbligo di fare, consistente nella realizzazione delle opere di ristrutturazione di cui al punto sub) B dell'atto di transazione, nonché agli ulteriori interventi di ristrutturazione da accertarsi in corso di causa e provocati dall'ingiustificato ritardo;
C) Condannare il convenuto al risarcimento dei danni in favore degli attori che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
D)
Condannare il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre IVA e CAP, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
In particolare, gli odierni attori risultavano assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica relativi ai complessi immobiliari siti in Monopoli, alla Via Piccinato nn. 1-3-5-7-9-11-13-15-17, e il Dott. Pt_1
era stato nominato responsabile dell'autogestione delle suddette palazzine.
[...]
Con l'odierno giudizio gli stessi deducevano: “(…) 3) Che il compendio immobiliare, risalente agli anni
'80, abbisognava di considerevoli opere di risanamento, al fine di ripristinare le più elementari condizioni di igiene e sicurezza, a causa del degrado riscontrato dal geom. ed in particolare sono state Parte_15 individuate una serie di problematiche presenti, nonostante su alcune palazzine sono stati eseguiti interventi di manutenzione (…); 4) Che la condizione di pericolo e di degrado è stata riscontrata anche dal Comando
Provinciale dei VVFF in data 20.07.2010, che ha dovuto transennare la zona interessata dalla caduta di calcinacci presso la palazzina sita in Monopoli alla Via Piccinato, n. 5; 5) Che la situazione di grave disagio
e pericolo in cui versavano gli attori, unitamente all'incuria dell' inducevano in passato gli stessi CP_30
2 Dott. Luca Sforza
n. 10015/2015 R.G attori ad introdurre un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Monopoli (R.G. n° 103/99), affinché l'Ill.mo Giudice adito condannasse l'Istituto alla esecuzione dei lavori necessari per il ripristino delle predette palazzine site in Monopoli alla Via Piccinato;
6) Che con ordinanza del 03.01.2002, depositata in pari data, il G.U. del Tribunale di Bari, Sezione distaccata di
Monopoli, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, ordinava all' in persona del Parte_16 legale rappresentante p.t., di eseguire in via immediata i lavori di ripristino programma esecutivo di intervento R13/99 richiamati nella deliberazione presidenziale n° 164/99, oggetto del contratto d'appalto del
18.04.2001 e della D.I.A. del 19.06.2001; 7) Che stante la mancata esecuzione dei lavori, gli odierni attori intraprendevano il relativo giudizio di merito;
8) Che in seguito venivano effettuati alcuni lavori di ristrutturazione, ma gli stessi venivano ritualmente contestati, per la non perfetta loro esecuzione, tanto che veniva incaricato il C.T.U. Arch. 9) Che le parti addivenivano ad una transazione, obbligandosi CP_31 CP_3 l' ad eseguire i lavori concordati entro e non oltre il giorno 05 marzo 2009; 10) Che gli stessi non venivano eseguiti secondo gli accordi ma in ritardo e parzialmente (…); 11) Che la violazione degli obblighi contrattuali perpetrata dall' convenuto ha provocato l'aggravamento dello stato di fatiscenza degli CP_32 immobili e induce oggi ad interventi ulteriori di ristrutturazione e di messa in sicurezza, da accertarsi in corso CP_ di causa (…)”; tutto ciò premesso e dedotto, chiedevano di accertare l'inadempimento dell' convenuto agli obblighi assunti nel ridetto atto di transazione, con la condanna del medesimo Ente all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ancora non eseguiti, oltre al risarcimento dei danni, e con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria il 3.11.2015, si costituiva nel presente giudizio l' la quale, in via preliminare, eccepiva, da un lato, la nullità della Controparte_34 domanda per totale genericità ed indeterminatezza, dall'altro, la carenza di legittimazione attiva parziale in relazione agli assegnatari delle di via Piccinato, i quali non erano stati parte dei giudizi Parte_17 precedenti nell'ambito dei quali erano poi stati assunti gli impegni da parte del medesimo Ente convenuto in sede di transazione;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e pretestuosa oltre che del tutto non provata, in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
In data 2.02.2024 gli odierni attori depositavano telematicamente “Comparsa per la riassunzione di causa
a seguito di morte dell'avvocato ex artt. 125 disp. att. c.p.c., 299 e 301 c.p.c.”, con cui “riassumevano”, rectius hanno inteso “proseguire” il presente giudizio a fronte del decesso del precedente difensore della convenuta CP_3
oggi . Controparte_34
Con comparsa di costituzione in riassunzione, depositata telematicamente in data 29.02.2024, anche l'
[...]
si costituiva in riassunzione a mezzo di nuovo difensore. CP_34
Con note di trattazione scritta, depositate il 28.11.2024, chiedeva dichiararsi cessata Controparte_34 la materia del contendere atteso che, nelle more, erano stati realizzati ed ultimati tutti i lavori di cui alla transazione richiamata dagli attori.
La causa è stata istruita esclusivamente a mezzo di produzione documentale ed è stata successivamente più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante il gravoso carico del ruolo, sino all'udienza del
12.12.2024, celebrata mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento,
3 Dott. Luca Sforza
n. 10015/2015 R.G ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ridotti ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
Preliminarmente, e in rito, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, reiterata dalla difesa di parte convenuta anche nella comparsa conclusionale depositata telematicamente.
Ed invero, nella comparsa di costituzione e risposta l'Ente convenuto ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 164 c.p.c. stante l'asserita insufficiente genericità e indeterminatezza della domanda, reiterando detta eccezione nella comparsa conclusionale.
Orbene, l'eccezione è tuttavia infondata e va, pertanto, rigettata.
Infatti, secondo l'interpretazione granitica e consolidata della Suprema Corte, la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, dovendosi tenere conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte;
ed invero, la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 11751/2013; in senso conforme, Cass. civ., n. 1681/2015).
Ed invero, come noto, secondo l'orientamento ormai consolidato della Cassazione ai sensi dell'art. 164, co.
4, c.p.c., la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163 c.p.c., co. 3, n. 3) ovvero se manca l'esposizione dei fatti (art. 163 c.p.c., co. 3, n. 4)
(cfr. ex multis, Cass. civ., 29.01.2015, n. 1681).
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito, infatti, che “il riscontro che la ragione di nullità di cui alla prima parte del 4° co. dell'art. 164 c.p.c. postula, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato” e che «in caso di eccezione di nullità della citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., co. 3 n. 3-4 (omissione o assoluta incertezza del petitum), è necessaria una valutazione specifica da compiersi caso per caso, che tenga conto sia dell'identificazione dell'oggetto della domanda, operata mediante le indicazioni contenute nell'atto di citazione, nonché nei documenti ad esso allegati, sia del fatto che l'oggetto risulti “assolutamente incerto”».
Proprio in merito alla certezza del petitum, è noto che tale elemento debba essere vagliato coerentemente con la ratio della norma che risiede nell'esigenza di mettere il convenuto in condizione di difendersi in modo adeguato e puntuale, prima ancora “di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum”.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, anche in caso di incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste
4 Dott. Luca Sforza
n. 10015/2015 R.G dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Orbene facendo applicazione di tali indicazioni, nel caso di specie deve rilevarsi l'ammissibilità della domanda proprio in considerazione delle puntuali e articolate difese di parte convenuta che ha dimostrato di avere ben compreso le ragioni poste a fondamento della domanda attorea, tanto da contestarle punto per punto.
Sempre in via preliminare, e in mero rito, deve essere confermata l'ordinanza assunta in data 27.06.2024 con cui si è dato seguito al presente giudizio, dando atto della “riattivazione” del processo a mezzo della sia pur irrituale “riassunzione”, rectius “prosecuzione” ad opera degli attori, e della rituale “prosecuzione” ad opera dell'Ente convenuto, con la conseguente valorizzazione del reciproco interesse alla prosecuzione del presente giudizio dimostrato dalle parti con le predette comparse di costituzione e di “riassunzione”.
Nel merito, e prima di vagliare la fondatezza della richiesta di declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere avanzata dalla difesa dell'Ente convenuto, e in disparte ogni ulteriore delibazione sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva parziale pur avanzata dalla medesima difesa dell'istituto convenuto, occorre ripercorrere brevemente i fatti di causa per come si sono verificati a seguito dell'instaurazione dell'odierno giudizio.
Ed invero, risulta ex actis che nelle more del presente giudizio, in data 10.05.2018, veniva approvato il progetto dei lavori afferenti la manutenzione straordinaria dei fabbricati siti in Monopoli, alla Via Piccinato nn.1-3-5-7-9-11-13-15-17 e, dopo l'espletamento delle procedure di gara, i lavori venivano aggiudicati all'impresa “Genovese Costruzioni s.r.l.” da Catanzaro.
Successivamente, in data 17.09.2018 veniva stipulato il contratto d'appalto e in data 31.10.2018 venivano consegnati all'impresa “Genovese Costruzioni s.r.l.” da Catanzaro i lavori che dovevano essere ultimati entro
365 giorni a partire dalla data del verbale di consegna;
in seguito, veniva concesso un termine suppletivo pari a giorni 23, rispetto al periodo di tempo fissato per l'ultimazione dei lavori.
Detti lavori venivano più volte sospesi e ripresi per varie ragioni, anche a causa della pandemia da Covid-
19, e in data 11.05.2020 i lavori riprendevano ma soltanto in data 30.06.2020 l'impresa comunicava l'ultimazione degli stessi.
Tuttavia, la DL emetteva in data 31.07.2020 Certificato di Ultimazione dei Lavori “condizionato” avendo registrato una serie di problematiche e soprattutto la mancata conformità di alcune lavorazioni eseguite alle direttive progettuali;
veniva, altresì, concesso all'impresa il termine di gg. 60 per il completamento di lavorazioni pedissequamente riportate nello stesso atto.
In particolare, già emergevano problemi infiltrativi in vari alloggi sottostanti i lastrici solari successivamente all'intervento manutentivo posto in essere dall'impresa appaltatrice.
In ragione di quanto era emerso nel caso specifico, la Direzione Lavori, anche a seguito delle lamentele e denunce da parte del rappresentante dell'autogestione delle palazzine in questione, contestava all'
[...]
la non corretta esecuzione dei lavori e la non corrispondenza alle prescrizioni Controparte_35 contrattuali e invitava con estrema urgenza l'appaltatrice ad eseguire in primis il rifacimento degli imbocchi pluviali: detti lavori avevano inizio il giorno 8 febbraio e terminavano il 19 febbraio 2021.
5 Dott. Luca Sforza
n. 10015/2015 R.G Tuttavia, continuavano a pervenire numerose denunce di infiltrazioni dai lastrici solari all'interno delle abitazioni, atteso che il pacchetto di impermeabilizzazione, nonostante l'intervento eseguito, non svolgeva la necessaria funzione di copertura e coibentazione.
L' quindi, affidava ad altra impresa, i lavori, al fine di Controparte_34 Controparte_36 assicurare le necessarie condizioni di sicurezza, vivibilità e salubrità degli alloggi;
venivano, dunque, eseguiti i lavori di rifacimento dei lastrici solari dei civici n. 9, 11 e 15.
Inoltre, falliti i tentativi di bonario componimento, veniva instaurato dall' un Controparte_34 procedimento di accertamento tecnico preventivo contro l' dinanzi al Tribunale di Bari Controparte_35
(R.G. n. 7662/2022).
Ebbene, nel corso delle operazioni peritali, si procedeva all'esecuzione dei lavori di rifacimento del lastrico solare del civico n. 15 e, in data 27.07.2023, e la Genovese Costruzioni s.r.l. stipulavano Controparte_34 un atto di transazione mediante il quale l'impresa si impegnava ad eseguire i lavori di reimpermeabilizzazione sui lastrici solari delle palazzine n. 1-3-5-7-13-17 e l si impegnava ad eseguire i lavori Controparte_34 di ripristino all'interno degli alloggi interessati dai fenomeni infiltrativi.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da parte convenuta (nota prot. n. 16061/2024 del 02/05/2024 a firma dell'Arch. nota prot. 38455/2024 del 22/11/2024 a firma dell'impresa Persona_1 Controparte_36
nota e-mail impresa . Ruta) risulta che i lavori previsti venivano eseguiti ed ultimati
[...] CP_37 definitivamente in data 11.10.2014.
Ebbene, in ragione di tali risultanze, deve pervenirsi alla definizione della controversia con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiesta dallo stesso ente convenuto, essendo stati nelle more eseguiti tutti i lavori richiesti nell'odierno giudizio, venendo così meno anche l'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale sulle eccezioni preliminari proposte da parte convenuta.
In proposito, par d'uopo rammentare che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie “atipica” di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando emerga pacificamente dagli atti di causa il sopravvenire di una situazione atta ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463); infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia;
la loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, l'intervenuta esecuzione dei lavori, da parte di
[...]
, evidenzia il venir meno di ogni contrasto in ordine all'oggetto della controversia, ed in CP_34
6 Dott. Luca Sforza
n. 10015/2015 R.G particolare con riferimento alla domanda di condanna della convenuta all'esecuzione delle opere di ristrutturazione.
In ordine alla domanda di risarcimento proposta da parte attrice, invece, v'è da osservare come la stessa sia del tutto carente sia sotto il profilo delle allegazioni che probatorio;
pertanto, non può che essere rigettata, non potendo neppure pervenirsi ad una liquidazione in via equitativa come pur richiesto da parte attrice.
Nel caso di specie, infatti, non ricorrono neppure le condizioni indispensabili perché possa essere fatta corretta applicazione dell'art. 1226 c.c., posto che parte attrice non ha provato di avere subito un danno risarcibile in concreto sofferto in conseguenza del detto ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte convenuta.
Invero, il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., configura non un giudizio d'equità ma un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ond'è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c., di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (ex pluribus, da ultimo, Cass. civ., 9 agosto 2007, n. 17492; Cass. civ., 7.6.2007 n. 13288; Cass. civ., 22 luglio 2004, n. 13761, conformi al precedente di Cass. civ., 18 novembre
2002, n. 16202).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La conclusione appena esposta è confermata dalla sintassi dell'art. 1226 c.c. La norma è infatti costruita come un periodo ipotetico dell'eventualità, nel quale la protasi è l'impossibilità di provare il danno, e l'apodosi il ricorso al potere equitativo del giudice. E' dunque evidente che in tanto è consentito al giudice il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto sia stata previamente dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio. E' l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l'esistenza stessa d'un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v'è alcuno per l'invocabilità dell'art. 1226 c.c. Questo principio costituisce da oltre cinquant'anni jus receptum nella giurisprudenza di legittimità (a partire da, Sez.
3, Sentenza n. 1536 del 19/06/1962, secondo cui "la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica"; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 838 del 03/04/1963; Sez. 3, Sentenza n. 1327 del 22/05/1963; Sez.
2, Sentenza n. 2125 del 16/10/1965; Sez. 3, Sentenza n. 1964 del 25/07/1967; Sez. 2, Sentenza n. 181 del
22/01/1974; Sez. 1, Sentenza n. 3418 del 23/10/1968; Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 03/07/1982; Sez. 1, Sentenza
n. 7896 del 30/05/2002). Ne consegue che in tanto il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di
7 Dott. Luca Sforza
n. 10015/2015 R.G liquidazione del danno, in quanto abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento” (cfr. Cass. civ., ord. 17.11.2020, n. 26051).
In buona sintesi, può dirsi che il potere del giudice di provvedere alla liquidazione in via equitativa è riconosciuto sempreché: 1) sia stata provata la sussistenza del danno;
2) siano state provate le componenti del danno;
3) vi sia l'estrema difficoltà od impossibilità di offrire la prova del quantum.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno e conseguentemente la stessa deve essere rigettata.
Al contempo, non può neppure essere accolta la richiesta di parte attrice di disporre, previa rimessione sul ruolo, apposita CTU per l'accertamento dello stato dei luoghi e per la descrizione dei lavori ultimati e se gli stessi siano stati eseguiti a regola d'arte, atteso che, a seguito dell'esecuzione dei predetti lavori svolti nelle more del presente giudizio dalle imprese affidatarie dell' , non vi è stata alcuna specifica Controparte_34 contestazione al riguardo da parte degli odierni attori, con la conseguenza che la predetta richiesta di CTU si risolverebbe in una mera consulenza tecnica esplorativa con ulteriore dispendio di tempi e costi del processo già dipanatosi per quasi un decennio.
Va, altresì, osservato che – come più volte evidenziato dalla Suprema Corte – alla declaratoria della cessazione della materia del contendere non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflitto tra le parti in ordine alle spese di lite, dacché un tal contrasto importa, esclusivamente, che il Giudice assuma le proprie determinazioni in merito al riparto delle spese processuali, facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. ed avendo riguardo, nel primo caso, alla cd. soccombenza virtuale (in tal senso, ex plurimis,
Cass. civ., 2 agosto 2004, n. 14775; conf., Cass. civ., 28 luglio 2004, n. 14194; Cass. civ., 21 gennaio 1994, n.
576).
Dunque, con riferimento alla concreta fattispecie che ci occupa, non avendo le parti raggiunto un accordo in ordine alle spese processuali s'impone la valutazione in ordine alle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
Ne discende, allora, che pur imponendosi la declaratoria di cessazione della materia nei sensi anzidetti, in ragione del sopravvenuto stato di cose, occorre però egualmente effettuare una delibazione in merito alla presumibile fondatezza della domanda attorea, al solo limitato scopo della statuizione sulle spese processuali, da informare alla stregua del criterio della soccombenza virtuale.
L'esame della domanda s'impone, infatti, ai fini della liquidazione delle spese di lite atteso che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie – salvo diverso accordo tra le parti che nella specie non è stato raggiunto – devono essere liquidate secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005; Cass. Civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775;
Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734).
Ebbene, nel caso di specie, non può non rilevarsi la fondatezza della domanda attorea principale, atteso che
è pacifico che i lavori di manutenzione straordinaria delle palazzine oggetto di causa richiesti dagli attori siano stati effettivamente eseguiti in ragione della loro necessità ed urgenza, così come, peraltro, riconosciuto dallo CP_ stesso convenuto che si è adoperato per l'esecuzione degli stessi solo dopo l'instaurazione del presente giudizio, ed in particolare dopo molti anni dalle ripetute segnalazioni provenienti dagli attori.
8 Dott. Luca Sforza
n. 10015/2015 R.G Del resto, anche tutte le vicende che hanno riguardato i rapporti tra e Genovese Controparte_34
Costruzioni S.r.l. e l'esatto adempimento dei lavori appaltati alla medesima società, sono evidentemente sorte soltanto anni dopo la notifica dell'odierno atto di citazione.
Ne consegue, dunque, che la fondatezza della domanda attorea, limitatamente ai punti sub lett. A) e B), tenuto conto del rigetto della domanda di risarcimento del danno sub lett. C) (da intendersi quale soccombenza parziale, si veda sul punto Cass. civ., ord. n. 22381/2009), giustifica la compensazione parziale ex art. 92, comma 2 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, in misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico dell'Ente convenuto, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato indeterminabile della controversia, avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, quarta colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 26.000,01 ed €. 52.000,00), senza alcun aumento per la pluralità di parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4 co. 2 citato D.M. 55/2014, tenendo conto dei compensi medi previsti per ciascuna fase (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627), e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Massimo Mastronardi, dichiaratosi anticipatario come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nella comparsa conclusionale (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, n. 412).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata dagli attori nei confronti dell' nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 10015/2015, così Controparte_34 provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sulle domande sub lett. A) e B) dell'atto di citazione;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno sub lett. C) dell'atto di citazione;
3) compensa, per le ragioni indicate in motivazione, per 1/3 le spese processuali e condanna l'
[...] alla rifusione dei residui 2/3 in favore degli attori, che si liquidano in CP_34 complessivi €. 5.630,03, di cui €. 552,70 per esborsi, ed €. 5.077,33 per compensi professionali (già decurtati di 1/3 delle spese compensate), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2
D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge e con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. Massimo Mastronardi.
Così deciso in Bari, il 28.04.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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