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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 239 /2021
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 239 /2021
TRA
Pt_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 03/06/2025 ore 11.00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- Per parte ricorrente l'avv. Nannucci;
- Per parte resistente l'avv. Benedetti.
L'avv. Nannucci si riporta al ricorso degli atti ribadendo la maggior attendibilità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva rispetto a quelle rese in sede processuale, alla luce dell'influenza subita data dalla presa coscienza delle conseguenze processuali delle loro dichiarazioni.
L'avv. Benedetti si riporta al contenuto delle note, sottolineando la contraddittorietà intrinseca delle dichiarazioni rese in tale sede e l'ininfluenza ai fini del decidere. Ribadisce, inoltre, che la fattura costituisce una prova non sufficiente per fondare un giudizio circa la presenza di un contratto di appalto con la confezione Laila.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.00
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 3 giugno 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 239 / 2021 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
quale titolare dell'impresa FA OD di HA IN, con il patrocinio dell'avv. CP_1
Mirko Benedetti;
Parte resistente
Oggetto: obblighi contributivi del datore di lavoro – responsabilità ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del
2003.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: ACCERTARE E DICHIARARE il credito dell' pari ad pari a € 4.818,00 per omesso versamento dei Pt_1 contributi previdenziali da parte della a beneficio dei propri dipendenti nei mesi di gennaio 2018, Controparte_2
Pag. 2 di 6 E CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE il sig. titolare dell'impresa individuale IO OD CP_1 di quale obbligato in solido con la , al pagamento in favore dell' della somma di CP_1 Controparte_2 Pt_1
€ 4.818,00 od a quella ritenuta di giustizia oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
Resistente: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente nella parte in cui chiede di: accertare e dichiarare il credito dell' pari a € 4.8187,00 per omesso versamento dei contributi previdenziali da parte della a Pt_1 Controparte_2 beneficio dei propri dipendenti nei mesi di gennaio 2018, e conseguentemente chiede di condannare il sig.
[...]
titolare dell'impresa individuale IO OD di HA IN quale obbligato in solido con la CP_1
, al pagamento dell' della somma di € 4.818,00 od a quella ritenuta di giustizia oltre agli Controparte_2 Pt_1 interessi maturati dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L' rappresenta di aver effettuato, nell'ambito di un'operazione interforze coordinata dalla Pt_1
Questura di Prato, un accesso ispettivo a carico dell'impresa individuale di Qui UY, Controparte_2 conclusosi con la redazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018019872/DDL del
04.11.2019. Espone che la ditta oggetto di accertamento, durante il periodo di attività, si occupava di confezionamento in serie di abbigliamento esterno e che la stessa avrebbe operato in regime di monocommittenza a favore, per la mensilità di gennaio 2018, dell'impresa FA OD di HA
IN. L' agisce al fine di ottenere da quest'ultima impresa, per il periodo in cui il rapporto era in Pt_1 essere, le omissioni contributive derivate dalla presentazione delle denunce via Uniemens, deducendo la sussistenza di un'obbligazione solidale per effetto dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003. Sostiene, difatti, di non aver ricevuto alcun pagamento a seguito della denuncia contributiva relativa, per una somma pari ad euro 4.818,00.
La ricorrente deduce, a fronte dell'inesistenza di un contratto per scritto, la sussistenza della CP_ fattispecie dell'appalto, idonea a fondare la responsabilità solidale tra la convenuta e la confezione , CP_ sulla scorta di una serie di elementi quali, la fattura di vendita emessa da nei confronti della FA
OD, che accerterebbe che nel mese di gennaio 2018 la prima avrebbe operato in regime di monocommittenza a favore della seconda e le dimensioni di media impresa della convenuta nonché il suo oggetto sociale.
L' conclude, dunque, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del credito pari ad euro Pt_1 Pt_1
4.818,00 per omesso pagamento dei contributi previdenziali da parte della a beneficio Controparte_2 dei propri dipendenti nei mesi di gennaio 2018 e, conseguentemente, condannare la sig.ra CP_1 titolare dell'impresa individuale FA OD di HA IN al pagamento di detta somma a favore di quale obbligato in solido. Pt_1
Pag. 3 di 6 2. Si costituisce in giudizio la signora , contestando l'esistenza di qualsivoglia forma di CP_1
CP_ collaborazione con la confezione . Sostiene, difatti, che dal 2\2018 al 9\2018 la ditta Parte_2
avrebbe operato in regime di monocommittenza a favore della ditta pronto moda di
[...] CP_3 [...] verso la quale non risulta effettuato alcun accertamento, in quanto cessata e cancellata dal Per_1 registro della CCIAA di Prato dal 31.08.2016. Nega di aver mai ordinato né acquistato dalla Confezione
EI le merci o lavorazioni indicate nella fattura fornita da parte ricorrente, allegando al riguardo il libro di fatture di acquisto dell'anno 2018 da cui emerge l'assenza di qualsivoglia forma di contabilizzazione relativa alla fattura in questione, di natura unilaterale e, pertanto, inidonea a fornire alcuna prova relativa. Contesta, conclusivamente, l'accertamento fondato su materiale documentale della confezione CP_
alla luce delle contraddizioni intrinseche dovute anche alla contabilizzazione di fatture verso un'impresa non più esistente.
Conclude, dunque, chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente.
3. La causa è stata correttamente istruita con prove testimoniali e con la documentazione offerta dalle parti. All'esito dell'esame del complesso probatorio e delle deduzioni difensive da ultimo avvenute nella discussione orale odierna, si ritiene che il ricorso non sia suscettibile di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
4. Il contratto di appalto è disciplinato dall'art 1655 c.c., il quale prevede che “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Come noto, l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Orbene, nel caso di specie risulta centrale e dirimente ai fini della decisione, prima ancora di analizzare il profilo della sussistenza (o meno) di un contratto di appalto, che sia provata l'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti.
Nel caso di specie, l'onere della prova non è stato sufficientemente assolto dall'istituto ricorrente.
5. Dal punto di vista documentale, gli elementi probatori constano unicamente in una fattura, relativa al mese di gennaio 2018, nel quale risulta registrato un quantitativo di abbigliamento lavorato dalla ditta per FA OD di HA IN. Tale documento, tuttavia, non risulta in Controparte_2 alcun modo presente nelle scritture contabili dell'impresa convenuta (si cfr. estratto autentico libro delle fatture d'acquisto dell'anno 2018 allegato alla memoria difensiva).
Pag. 4 di 6 Ai sensi dell'art. 2710 c.p.c., le scritture contabili, quando sono regolarmente tenute, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa. Pertanto, a fronte dell'allegazione di un estratto autentico ed in assenza di elementi che propendano per una omissione sotto questo profilo (come si avrà anche modo di dire infra analizzando gli altri elementi probatori), non può dirsi documentalmente accertato l'esistenza di un rapporto tra la confezione EI e la resistente. Oltretutto, risultano elementi ulteriori che propendono per una “criticità” (per utilizzare un eufemismo) della regolarità delle scritture e dei documenti nella confezione EI oggetto di accertamento, dal momento che in atti, per il periodo di riferimento, sono versate fatture che risulterebbero emesse per un soggetto inesistente (l'impresa individuale RA OD, cancellata dal registro delle imprese due anni prima del periodo oggetto delle fatture). Anche nel corso della testimonianza dell'ispettrice emerge come anche dai riscontri documentali non vi fosse congruenza e vi fossero degli errori (cfr. verbale del 2.12.22:
“diversamente, per quanto riguarda l'anno 2018, io, ad esempio, avevo le fatture fino a settembre, ma le fatture dei primi nove mesi hanno l'imponibile dichiarato più alto dell'intero anno solare, per cui ne ho dedotto che vi fossero fatture non registrate. Inoltre, la confezione aveva un doppio registro Iva per l'anno 2016, per cui due fatture potevano avere lo stesso numero. Inoltre, vi erano degli errori nella numerazione delle fatture”).
6. A fronte di tale elemento già critico, non si raccolgono elementi dalle dichiarazioni raccolte all'epoca e nel corso del procedimento.
Anzi, all'epoca il titolare della ditta QI UY ha dichiarato che, per mancanza di lavoro, la ditta non era stata attiva per i mesi di gennaio, febbraio ed agosto 2018 e nulla ha riferito in relazione alle ditte per cui l'impresa di confezionamento lavorava. Parimenti, ha dichiarato in sede ispettiva Per_2 di lavorare per una o due committenti, ma di non sapere il nome. Pertanto, tale dichiarazione non può dirsi contraddittoria, ma nella stessa linea di totale evanescenza rispetto a quanto dichiarato nel corso dell'audizione il 2.10.2024.
L'ispettrice stessa ha fornito una ricostruzione, si ripete, deponente per una Testimone_1 irregolare tenuta delle scritture contabili o un anomalo flusso di ordini, ma non provante l'esistenza di un rapporto di mono committenza con la confezione per il periodo di cui si discute.
Pertanto, alcuna prova emerge in ordine alla sussistenza di un rapporto commerciale tra la CP_ confezione e la confezione FA OD, con conseguente rigetto della domanda ed assorbimento di ogni ulteriore questione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione della linearità e non difficoltà delle questioni di fatto e di diritto poste all'attenzione del
Tribunale, elementi che impongono di calibrare le stesse sui parametri minimi. A carico dell' Pt_1 devono porsi, definitivamente, anche le spese liquidate in favore dell'interprete per l'assistenza del testimone , già liquidate come da separato decreto. Per_2
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal resistente, che liquida in €. 2.540,00, Pt_1 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge. Pone le spese liquidate in favore dell'interprete come da separato decreto definitivamente a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Prato, il 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 239 /2021
TRA
Pt_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 03/06/2025 ore 11.00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- Per parte ricorrente l'avv. Nannucci;
- Per parte resistente l'avv. Benedetti.
L'avv. Nannucci si riporta al ricorso degli atti ribadendo la maggior attendibilità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva rispetto a quelle rese in sede processuale, alla luce dell'influenza subita data dalla presa coscienza delle conseguenze processuali delle loro dichiarazioni.
L'avv. Benedetti si riporta al contenuto delle note, sottolineando la contraddittorietà intrinseca delle dichiarazioni rese in tale sede e l'ininfluenza ai fini del decidere. Ribadisce, inoltre, che la fattura costituisce una prova non sufficiente per fondare un giudizio circa la presenza di un contratto di appalto con la confezione Laila.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.00
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 3 giugno 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 239 / 2021 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
quale titolare dell'impresa FA OD di HA IN, con il patrocinio dell'avv. CP_1
Mirko Benedetti;
Parte resistente
Oggetto: obblighi contributivi del datore di lavoro – responsabilità ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del
2003.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: ACCERTARE E DICHIARARE il credito dell' pari ad pari a € 4.818,00 per omesso versamento dei Pt_1 contributi previdenziali da parte della a beneficio dei propri dipendenti nei mesi di gennaio 2018, Controparte_2
Pag. 2 di 6 E CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE il sig. titolare dell'impresa individuale IO OD CP_1 di quale obbligato in solido con la , al pagamento in favore dell' della somma di CP_1 Controparte_2 Pt_1
€ 4.818,00 od a quella ritenuta di giustizia oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
Resistente: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente nella parte in cui chiede di: accertare e dichiarare il credito dell' pari a € 4.8187,00 per omesso versamento dei contributi previdenziali da parte della a Pt_1 Controparte_2 beneficio dei propri dipendenti nei mesi di gennaio 2018, e conseguentemente chiede di condannare il sig.
[...]
titolare dell'impresa individuale IO OD di HA IN quale obbligato in solido con la CP_1
, al pagamento dell' della somma di € 4.818,00 od a quella ritenuta di giustizia oltre agli Controparte_2 Pt_1 interessi maturati dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L' rappresenta di aver effettuato, nell'ambito di un'operazione interforze coordinata dalla Pt_1
Questura di Prato, un accesso ispettivo a carico dell'impresa individuale di Qui UY, Controparte_2 conclusosi con la redazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018019872/DDL del
04.11.2019. Espone che la ditta oggetto di accertamento, durante il periodo di attività, si occupava di confezionamento in serie di abbigliamento esterno e che la stessa avrebbe operato in regime di monocommittenza a favore, per la mensilità di gennaio 2018, dell'impresa FA OD di HA
IN. L' agisce al fine di ottenere da quest'ultima impresa, per il periodo in cui il rapporto era in Pt_1 essere, le omissioni contributive derivate dalla presentazione delle denunce via Uniemens, deducendo la sussistenza di un'obbligazione solidale per effetto dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003. Sostiene, difatti, di non aver ricevuto alcun pagamento a seguito della denuncia contributiva relativa, per una somma pari ad euro 4.818,00.
La ricorrente deduce, a fronte dell'inesistenza di un contratto per scritto, la sussistenza della CP_ fattispecie dell'appalto, idonea a fondare la responsabilità solidale tra la convenuta e la confezione , CP_ sulla scorta di una serie di elementi quali, la fattura di vendita emessa da nei confronti della FA
OD, che accerterebbe che nel mese di gennaio 2018 la prima avrebbe operato in regime di monocommittenza a favore della seconda e le dimensioni di media impresa della convenuta nonché il suo oggetto sociale.
L' conclude, dunque, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del credito pari ad euro Pt_1 Pt_1
4.818,00 per omesso pagamento dei contributi previdenziali da parte della a beneficio Controparte_2 dei propri dipendenti nei mesi di gennaio 2018 e, conseguentemente, condannare la sig.ra CP_1 titolare dell'impresa individuale FA OD di HA IN al pagamento di detta somma a favore di quale obbligato in solido. Pt_1
Pag. 3 di 6 2. Si costituisce in giudizio la signora , contestando l'esistenza di qualsivoglia forma di CP_1
CP_ collaborazione con la confezione . Sostiene, difatti, che dal 2\2018 al 9\2018 la ditta Parte_2
avrebbe operato in regime di monocommittenza a favore della ditta pronto moda di
[...] CP_3 [...] verso la quale non risulta effettuato alcun accertamento, in quanto cessata e cancellata dal Per_1 registro della CCIAA di Prato dal 31.08.2016. Nega di aver mai ordinato né acquistato dalla Confezione
EI le merci o lavorazioni indicate nella fattura fornita da parte ricorrente, allegando al riguardo il libro di fatture di acquisto dell'anno 2018 da cui emerge l'assenza di qualsivoglia forma di contabilizzazione relativa alla fattura in questione, di natura unilaterale e, pertanto, inidonea a fornire alcuna prova relativa. Contesta, conclusivamente, l'accertamento fondato su materiale documentale della confezione CP_
alla luce delle contraddizioni intrinseche dovute anche alla contabilizzazione di fatture verso un'impresa non più esistente.
Conclude, dunque, chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente.
3. La causa è stata correttamente istruita con prove testimoniali e con la documentazione offerta dalle parti. All'esito dell'esame del complesso probatorio e delle deduzioni difensive da ultimo avvenute nella discussione orale odierna, si ritiene che il ricorso non sia suscettibile di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
4. Il contratto di appalto è disciplinato dall'art 1655 c.c., il quale prevede che “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Come noto, l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Orbene, nel caso di specie risulta centrale e dirimente ai fini della decisione, prima ancora di analizzare il profilo della sussistenza (o meno) di un contratto di appalto, che sia provata l'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti.
Nel caso di specie, l'onere della prova non è stato sufficientemente assolto dall'istituto ricorrente.
5. Dal punto di vista documentale, gli elementi probatori constano unicamente in una fattura, relativa al mese di gennaio 2018, nel quale risulta registrato un quantitativo di abbigliamento lavorato dalla ditta per FA OD di HA IN. Tale documento, tuttavia, non risulta in Controparte_2 alcun modo presente nelle scritture contabili dell'impresa convenuta (si cfr. estratto autentico libro delle fatture d'acquisto dell'anno 2018 allegato alla memoria difensiva).
Pag. 4 di 6 Ai sensi dell'art. 2710 c.p.c., le scritture contabili, quando sono regolarmente tenute, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa. Pertanto, a fronte dell'allegazione di un estratto autentico ed in assenza di elementi che propendano per una omissione sotto questo profilo (come si avrà anche modo di dire infra analizzando gli altri elementi probatori), non può dirsi documentalmente accertato l'esistenza di un rapporto tra la confezione EI e la resistente. Oltretutto, risultano elementi ulteriori che propendono per una “criticità” (per utilizzare un eufemismo) della regolarità delle scritture e dei documenti nella confezione EI oggetto di accertamento, dal momento che in atti, per il periodo di riferimento, sono versate fatture che risulterebbero emesse per un soggetto inesistente (l'impresa individuale RA OD, cancellata dal registro delle imprese due anni prima del periodo oggetto delle fatture). Anche nel corso della testimonianza dell'ispettrice emerge come anche dai riscontri documentali non vi fosse congruenza e vi fossero degli errori (cfr. verbale del 2.12.22:
“diversamente, per quanto riguarda l'anno 2018, io, ad esempio, avevo le fatture fino a settembre, ma le fatture dei primi nove mesi hanno l'imponibile dichiarato più alto dell'intero anno solare, per cui ne ho dedotto che vi fossero fatture non registrate. Inoltre, la confezione aveva un doppio registro Iva per l'anno 2016, per cui due fatture potevano avere lo stesso numero. Inoltre, vi erano degli errori nella numerazione delle fatture”).
6. A fronte di tale elemento già critico, non si raccolgono elementi dalle dichiarazioni raccolte all'epoca e nel corso del procedimento.
Anzi, all'epoca il titolare della ditta QI UY ha dichiarato che, per mancanza di lavoro, la ditta non era stata attiva per i mesi di gennaio, febbraio ed agosto 2018 e nulla ha riferito in relazione alle ditte per cui l'impresa di confezionamento lavorava. Parimenti, ha dichiarato in sede ispettiva Per_2 di lavorare per una o due committenti, ma di non sapere il nome. Pertanto, tale dichiarazione non può dirsi contraddittoria, ma nella stessa linea di totale evanescenza rispetto a quanto dichiarato nel corso dell'audizione il 2.10.2024.
L'ispettrice stessa ha fornito una ricostruzione, si ripete, deponente per una Testimone_1 irregolare tenuta delle scritture contabili o un anomalo flusso di ordini, ma non provante l'esistenza di un rapporto di mono committenza con la confezione per il periodo di cui si discute.
Pertanto, alcuna prova emerge in ordine alla sussistenza di un rapporto commerciale tra la CP_ confezione e la confezione FA OD, con conseguente rigetto della domanda ed assorbimento di ogni ulteriore questione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione della linearità e non difficoltà delle questioni di fatto e di diritto poste all'attenzione del
Tribunale, elementi che impongono di calibrare le stesse sui parametri minimi. A carico dell' Pt_1 devono porsi, definitivamente, anche le spese liquidate in favore dell'interprete per l'assistenza del testimone , già liquidate come da separato decreto. Per_2
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P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal resistente, che liquida in €. 2.540,00, Pt_1 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge. Pone le spese liquidate in favore dell'interprete come da separato decreto definitivamente a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Prato, il 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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