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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2002/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RIZZI ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2271/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526642 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526642 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526642 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526642 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 733/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Nulla
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in atti, l'Avv. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n.112401526642 avente ad oggetto l'accertamento dell'omessa dichiarazione e del mancato versamento della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per le annualità dal 2018 al 2021 con riguardo all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, da essa condotta in locazione.
La ricorrente eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione dell'annualità 2018.
Con riguardo alle altre annualità, sosteneva, da un lato, che la TARI sarebbe stata versata da tale Nominativo_1
, madre dei comproprietari dell'unità immobiliare;
dall'altro, che l'avviso di accertamento esecutivo impugnato avrebbe recato una errata determinazione della superficie imponibile (duplicata), con conseguente errata quantificazione del tributo, e una errata indicazione del numero degli occupanti.
Benché ritualmente evocata in giudizio, Roma Capitale non si costituiva, rimanendo contumace.
All'udienza di discussione, la ricorrente dichiarava di avere ricevuto il giorno lavorativo anteriore allo svolgimento dell'udienza lo sgravio totale e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, ma con liquidazione delle spese a carico dell'amministrazione per avere dato causa al giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre dichiarare cessata la materia del contendere avendo l'opponente dichiarato di avere ricevuto il ritiro del provvedimento impugnato e di non intendere proseguire nel giudizio.
Quanto alle spese, per il principio di soccombenza virtuale, vanno addebitate alla parte resistente, che non si è costituita e ha fatto pervenire il ritiro dell'atto solo nell'immediata prossimità dell'udienza di discussione, con evidente spreco di attività processuale. La misura delle spese da liquidarsi è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessata materia del contendere e condanna il comune di Roma a rifondere le spese di lite alla ricorrente che liquida in euro 350,00.
Il Giudice
ON ZI
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RIZZI ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2271/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526642 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526642 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526642 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526642 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 733/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Nulla
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in atti, l'Avv. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n.112401526642 avente ad oggetto l'accertamento dell'omessa dichiarazione e del mancato versamento della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per le annualità dal 2018 al 2021 con riguardo all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, da essa condotta in locazione.
La ricorrente eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione dell'annualità 2018.
Con riguardo alle altre annualità, sosteneva, da un lato, che la TARI sarebbe stata versata da tale Nominativo_1
, madre dei comproprietari dell'unità immobiliare;
dall'altro, che l'avviso di accertamento esecutivo impugnato avrebbe recato una errata determinazione della superficie imponibile (duplicata), con conseguente errata quantificazione del tributo, e una errata indicazione del numero degli occupanti.
Benché ritualmente evocata in giudizio, Roma Capitale non si costituiva, rimanendo contumace.
All'udienza di discussione, la ricorrente dichiarava di avere ricevuto il giorno lavorativo anteriore allo svolgimento dell'udienza lo sgravio totale e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, ma con liquidazione delle spese a carico dell'amministrazione per avere dato causa al giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre dichiarare cessata la materia del contendere avendo l'opponente dichiarato di avere ricevuto il ritiro del provvedimento impugnato e di non intendere proseguire nel giudizio.
Quanto alle spese, per il principio di soccombenza virtuale, vanno addebitate alla parte resistente, che non si è costituita e ha fatto pervenire il ritiro dell'atto solo nell'immediata prossimità dell'udienza di discussione, con evidente spreco di attività processuale. La misura delle spese da liquidarsi è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessata materia del contendere e condanna il comune di Roma a rifondere le spese di lite alla ricorrente che liquida in euro 350,00.
Il Giudice
ON ZI