TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/11/2025, n. 4429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4429 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 13631/2024
Il Giudice AL AN TO, all'udienza del 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LAMURAGLIA Parte_1
ENZO GASPARE
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola anno 2023.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.11.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere iscritto negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza e di aver prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura nell'anno 2023 per n. 175 giornate nonché di aver svolto attività lavorativa subordinata in settore non agricolo nell'anno 2022 per n. 15 settimane e di aver maturato il diritto all'indennità di disoccupazione agricola per sussistenza del requisito contributivo ed assicurativo per aver lavorato nel biennio sebbene in settori diversi operando il cumulo dei periodi di occupazione in virtù dell'art. 3 del D.P.R. n. 1049/1970 ed in forza dei chiarimenti resi dall' con il messaggio n. 6675/2013 CP_1 prodotto in cui era affermato che il requisito assicurativo potesse essere maturato in via alternativa con accreditamento di almeno un contributo settimanale per attività non agricola;
lamentando l'illegittimità del diniego dell' motivato dalla insussistenza del CP_1 requisito assicurativo, previo inutile esperimento di gravame ammnistrativo, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola domandata invano in via amministrativa e per la condanna dell' al pagamento di quanto CP_1 spettante oltre interessi, con condanna dell'istituto resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali.
Costituitasi la parte resistente domandava il rigetto di tutte le CP_1 domande azionate per insussistenza del requisito assicurativo in capo alla parte ricorrente in quanto non maturato nemmeno con l'accredito nell'anno precedente della contribuzione in settore lavorativo diverso da quello agricolo, avvenuto in data 18.09.2022, proprio in forza di quanto precisato nel messaggio n. 6675/2013 richiamato dalla parte ricorrente circa la necessaria maturazione della contribuzione nell'anno precedente in settore non agricolo entro il primo sabato dell'anno o in data anteriore, non successivamente come avvenuto nel caso di specie. Eccepiva, inoltre, l'improcedibilità dell'intrapresa azione per omessa presentazione di gravame ammnistrativo per violazione dell'art. 443 c.p.c., con il favore delle spese di lite.
Allegava documentazione.
All'esito della discussione, maturato il convincimento dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Pag. 2 di 6 Ebbene, le domande avanzate dalla parte ricorrente sono infondate e non meritano accoglimento.
1. Sull'eccezione di improcedibilità del promosso ricorso
L' in via preliminare, ha sollevato l'eccezione di improcedibilità CP_1 del promosso ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c. per omessa proposizione di gravame amministrativo.
1.1. Tenuto conto delle allegazioni e produzioni delle parti occorre affermare l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall' ex art. 443 c.p.c., dovendosi dare atto, nel caso di specie, CP_1 della presentazione in data 15.03.2024 di gravame amministrativo avverso il rigetto dell' della domanda di riconoscimento CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola per cui è causa.
2. Sul diritto all'indennità di disoccupazione agricola
L'indennità di disoccupazione agricola è disciplinata dall'art. 32 della
L. n. 264/1949 in cui è disposto:
<L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e
Pag. 3 di 6 successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta
l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue;
b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione.
Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.
L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.
2.1. La parte ricorrente ha allegato di avere diritto alla prestazione temporanea in esame per sussistenza di tutti gli elementi costitutivi
Pag. 4 di 6 maturati, compresa l'anzianità assicurativa, attraverso il cumulo della contribuzione in settore non agricolo in virtù del messaggio dell' CP_1
n. 6675/2013 prodotto, nella parte in cui è chiarito che: “L'anzianità assicurativa minima per il diritto all'indennità di disoccupazione agricola può essere, pertanto, conseguita:
- con l'iscrizione negli elenchi nominativi per almeno due anni (anno della domanda e un altro anno a partire dal 1949), o, in alternativa,
- con l'iscrizione negli elenchi nominativi relativi all'anno cui si riferisce la domanda e l'accreditamento di almeno un contributo settimanale, coperto da contribuzione DS, per attività non agricola dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di competenza della prestazione.
In tale ultimo caso, essendo il 1° gennaio un giorno festivo, il requisito assicurativo deve intendersi comunque perfezionato quando l'inizio dell'assicurazione sia anteriore o coincidente con il primo sabato dell'anno.”
Dall'inequivoco tenore dei chiarimenti forniti dall' con il CP_1 messaggio di cui si tratta, posto dalla parte ricorrente a fondamento della pretesa avanzata in questo giudizio, per la maturazione dell'anzianità assicurativa in via alternativa l'accredito di almeno un contributo settimanale deve avvenire o in epoca anteriore al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di competenza della prestazione (in questo caso il 2022) o al più tardi dal primo sabato dell'anno.
2.2. Facendo concreta applicazione delle disposizioni appena richiamate al caso in esame occorre concludere per l'insussistenza del requisito assicurativo necessario per la costituzione del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per cui è causa.
Pag. 5 di 6 A ben vedere, infatti, la parte ricorrente, pur essendo iscritto negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli ed avendo accreditate nell'anno 2023 n. 175 giornate di lavoro in agricoltura, nell'anno 2022 precedente a quello (2023) di competenza della prestazione temporanea in esame vanta una contribuzione di 15 settimane in settore non agricolo a decorrere dal 18.09.2022.
Si tratta di contribuzione accreditata molto tempo dopo il termine ultimo per la maturazione dell'anzianità assicurativa in via alternativa fissato nel primo sabato dell'anno.
Tanto conforta il rigetto, per infondatezza, del promosso ricorso.
Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali fatta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI - in composizione monocratica nella persona del dott. AL AN SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari,24/11/2025 Il Giudice del lavoro
AL AN TO
Pag. 6 di 6
Sezione Lavoro
N.R.G. 13631/2024
Il Giudice AL AN TO, all'udienza del 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LAMURAGLIA Parte_1
ENZO GASPARE
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola anno 2023.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.11.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere iscritto negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza e di aver prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura nell'anno 2023 per n. 175 giornate nonché di aver svolto attività lavorativa subordinata in settore non agricolo nell'anno 2022 per n. 15 settimane e di aver maturato il diritto all'indennità di disoccupazione agricola per sussistenza del requisito contributivo ed assicurativo per aver lavorato nel biennio sebbene in settori diversi operando il cumulo dei periodi di occupazione in virtù dell'art. 3 del D.P.R. n. 1049/1970 ed in forza dei chiarimenti resi dall' con il messaggio n. 6675/2013 CP_1 prodotto in cui era affermato che il requisito assicurativo potesse essere maturato in via alternativa con accreditamento di almeno un contributo settimanale per attività non agricola;
lamentando l'illegittimità del diniego dell' motivato dalla insussistenza del CP_1 requisito assicurativo, previo inutile esperimento di gravame ammnistrativo, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola domandata invano in via amministrativa e per la condanna dell' al pagamento di quanto CP_1 spettante oltre interessi, con condanna dell'istituto resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali.
Costituitasi la parte resistente domandava il rigetto di tutte le CP_1 domande azionate per insussistenza del requisito assicurativo in capo alla parte ricorrente in quanto non maturato nemmeno con l'accredito nell'anno precedente della contribuzione in settore lavorativo diverso da quello agricolo, avvenuto in data 18.09.2022, proprio in forza di quanto precisato nel messaggio n. 6675/2013 richiamato dalla parte ricorrente circa la necessaria maturazione della contribuzione nell'anno precedente in settore non agricolo entro il primo sabato dell'anno o in data anteriore, non successivamente come avvenuto nel caso di specie. Eccepiva, inoltre, l'improcedibilità dell'intrapresa azione per omessa presentazione di gravame ammnistrativo per violazione dell'art. 443 c.p.c., con il favore delle spese di lite.
Allegava documentazione.
All'esito della discussione, maturato il convincimento dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Pag. 2 di 6 Ebbene, le domande avanzate dalla parte ricorrente sono infondate e non meritano accoglimento.
1. Sull'eccezione di improcedibilità del promosso ricorso
L' in via preliminare, ha sollevato l'eccezione di improcedibilità CP_1 del promosso ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c. per omessa proposizione di gravame amministrativo.
1.1. Tenuto conto delle allegazioni e produzioni delle parti occorre affermare l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall' ex art. 443 c.p.c., dovendosi dare atto, nel caso di specie, CP_1 della presentazione in data 15.03.2024 di gravame amministrativo avverso il rigetto dell' della domanda di riconoscimento CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola per cui è causa.
2. Sul diritto all'indennità di disoccupazione agricola
L'indennità di disoccupazione agricola è disciplinata dall'art. 32 della
L. n. 264/1949 in cui è disposto:
<L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e
Pag. 3 di 6 successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta
l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue;
b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione.
Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.
L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.
2.1. La parte ricorrente ha allegato di avere diritto alla prestazione temporanea in esame per sussistenza di tutti gli elementi costitutivi
Pag. 4 di 6 maturati, compresa l'anzianità assicurativa, attraverso il cumulo della contribuzione in settore non agricolo in virtù del messaggio dell' CP_1
n. 6675/2013 prodotto, nella parte in cui è chiarito che: “L'anzianità assicurativa minima per il diritto all'indennità di disoccupazione agricola può essere, pertanto, conseguita:
- con l'iscrizione negli elenchi nominativi per almeno due anni (anno della domanda e un altro anno a partire dal 1949), o, in alternativa,
- con l'iscrizione negli elenchi nominativi relativi all'anno cui si riferisce la domanda e l'accreditamento di almeno un contributo settimanale, coperto da contribuzione DS, per attività non agricola dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di competenza della prestazione.
In tale ultimo caso, essendo il 1° gennaio un giorno festivo, il requisito assicurativo deve intendersi comunque perfezionato quando l'inizio dell'assicurazione sia anteriore o coincidente con il primo sabato dell'anno.”
Dall'inequivoco tenore dei chiarimenti forniti dall' con il CP_1 messaggio di cui si tratta, posto dalla parte ricorrente a fondamento della pretesa avanzata in questo giudizio, per la maturazione dell'anzianità assicurativa in via alternativa l'accredito di almeno un contributo settimanale deve avvenire o in epoca anteriore al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di competenza della prestazione (in questo caso il 2022) o al più tardi dal primo sabato dell'anno.
2.2. Facendo concreta applicazione delle disposizioni appena richiamate al caso in esame occorre concludere per l'insussistenza del requisito assicurativo necessario per la costituzione del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per cui è causa.
Pag. 5 di 6 A ben vedere, infatti, la parte ricorrente, pur essendo iscritto negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli ed avendo accreditate nell'anno 2023 n. 175 giornate di lavoro in agricoltura, nell'anno 2022 precedente a quello (2023) di competenza della prestazione temporanea in esame vanta una contribuzione di 15 settimane in settore non agricolo a decorrere dal 18.09.2022.
Si tratta di contribuzione accreditata molto tempo dopo il termine ultimo per la maturazione dell'anzianità assicurativa in via alternativa fissato nel primo sabato dell'anno.
Tanto conforta il rigetto, per infondatezza, del promosso ricorso.
Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali fatta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI - in composizione monocratica nella persona del dott. AL AN SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari,24/11/2025 Il Giudice del lavoro
AL AN TO
Pag. 6 di 6