Art. 18.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963-64, le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori - sostituiti dai ruoli aggiunti con l' articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 - per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazione dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376 , recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto, nonche' le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963-64, le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori - sostituiti dai ruoli aggiunti con l' articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 - per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazione dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376 , recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto, nonche' le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.