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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 12463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12463 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8092/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8092/2020 promossa da:
, rappresentato e difesa dagli Avv.ti Francesco Parte_1
Cerasi e Mauro Carretta
ATTORE Contro
, in persona del Direttore p.t., Controparte_1 [...] di Roma, in persona del Direttore Controparte_2
p.t. rappresentate e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
CONVENUTO/I
Avv. LU GL in qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore del in liquidazione, difeso in proprio Controparte_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. (già Controparte_4
) adiva l'intestato Tribunale impugnando la cartella di Controparte_5
pagamento n. 097 2018 00628369 88/002 per complessivi € 3.921.996,50 notificata in data 19 dicembre 2018, nonché il sotteso titolo rappresentato da
Pag. 1 di 6 polizza fideiussoria contraffatta e mai emessa.
1.1.Esponeva, infatti, l'attrice, società di diritto irlandese, che la propria attività si limitava a taluni rami assicurativi e, in particolare, ai danni limitatamente alle flotte di veicoli a motore, così che non poteva aver emesso la polizza fideiussoria in questione che, peraltro, oltre a non rientrare nel novero dei contratti che era abilitata a sottoscrivere in Italia, non presentava nemmeno i segni esteriori dei contratti riconducibili all'opponente e, che, proprio per questo aveva presentato denuncia presso la Procura della Repubblica, nonché, sebbene con esito infruttuoso, istanza di annullamento in autotutela rivolta all' . Controparte_1
1.2.Inoltre, premessa la competenza territoriale del Giudice adito e la sussistenza del proprio interesse ad agire anche in sede ordinaria, oltre che in dinnanzi al Giudice tributario, nel merito contestava che il titolo esecutivo potesse essere rappresentato da una polizza contraffatta, contestando il diritto di procedere all'esecuzione.
1.3.In subordine evidenziava come in ogni caso l'ammontare garantito dalla polizza doveva essere in ogni caso limitato, come espressamente previsto, all'importo di € 700.000.
1.4.Rassegnava, dunque, parte attrice le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: -accertare e dichiarare la Polizza sottesa alla Cartella di Pagamento non è stata emessa da Euro NC Dac, né è ascrivibile alla Società, in quanto falsa e/o contraffatta,
e, quindi, dichiararne l'inesistenza e/o la nullità, con la miglior formula e con ogni conseguente statuizione;
- per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza di una obbligazione di garanzia in capo alla Euro NC AC in relazione alla Polizza e, quindi, di qualsivoglia debito della Società nei confronti della come recato dalla CP_1 CP_1
Polizza e/o dalla Cartella di Pagamento, con ogni conseguente statuizione.
Sempre nel merito, in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra esposte, dichiarare la inesistenza e/o l'invalidità del Titolo Esecutivo
e della Cartella di Pagamento nella misura eccedente l'importo di euro 700.000, e comunque,
Pag. 2 di 6 dichiarare con la miglior formula che l' non ha diritto a procedere Controparte_1
esecutivamente contro la Compagnia opponente per un importo superiore a tale somma.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
2.Si costituivano Provinciale II di Roma e Controparte_2
chiedendo di ammettere la chiamata in causa Controparte_1
del e del firmatario della polizza, all'epoca Controparte_3 Parte_2
dei fatti, legale rappresentante del ai sensi del Parte_3
combinato disposto degli artt. 167, III comma, e 269 c.p.c. Con provvedimento datato 17.07.2020 l'allora Giudice titolare del procedimento sospendeva l'efficacia della cartella di pagamento e autorizzava la chiamata in causa del
“ e di . Controparte_6 Parte_3
3.Si costituiva LU GL in qualità di liquidatore del Controparte_6
Voglia l'adito Giudice, respinta ogni contraria deduzione
[...] eccezione e istanza così concludeva “
1. Pregiudizialmente, nel rito accertare la carenza di legittimazione passiva della convenuta. Perché con verbale di assemblea del 15 giugno 2020
è stata deliberata la cancellazione della convenuta cooperativa dal registro delle imprese. 2. –
Sempre in via preliminare far rilevare l'assoluta irritualità e nullità della chiamata in causa.
Ed invero allo scrivente è stata solo notificata l'ordinanza e gli atti introduttivi di entrambe le parti invero anche in forma parziale) : non vi è una vocatio in ius né un petitum e l'assoluta indeterminatezza dell'atto non può che far ritenere nulla la chiamata in causa.
3- Nel merito prendere atto dell'esistenza del procedimento penale avviato e per l'effetto accertare e dichiarare
l'assoluta estraneità della società convenuta ai fatti di causa
4- Rigettare eventuali istanze di chiamata in causa per i motivi tutti esposti in atti”.
4.1.La causa veniva istruita documentalmente.
4.2.All'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice concludeva da note depositate il primo ottobre 2021 ovvero: “
1. In via principale, chiede che l'Ill.mo
Tribunale dichiari cessata la materia del contendere, con ogni conseguente statuizione sulle spese;
2. in subordine, comunica la propria disponibilità a rinunciare agli atti del giudizio a
Pag. 3 di 6 condizione che sia raggiunto accordo con le altre parti per la compensazione integrale delle spese di lite;
3. in via ulteriormente subordinata, si riporta alle difese in atti ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nei precedenti scritti difensivi”.
4.3.In particolare, parte attrice rappresentava che, in accoglimento del ricorso tributario proposto, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza passata in giudicato n. 6890/2020 depositata in data 22/09/2020 aveva annullato la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, ritenendo
Euro NC AC del tutto estranea alla emissione della polizza fideiussoria presentata da e dunque riconoscendo la falsità del titolo CP_6
esecutivo. In conseguenza di ciò, rappresentava la propria disponibilità alla rinuncia agli atti, chiedendo altrimenti la pronuncia di cessata materia del contendere.
4.4.Per Direzione Provinciale II di Roma e per Controparte_1 [...]
nessuno compariva per la precisazione delle Controparte_1
conclusioni, mentre il terzo chiamato concludeva come da “precedenti scritti e da ultima memoria depositata” ovvero “Si oppone alla richiesta di estinzione della materia del contendere perché potenzialmente lesiva delle posizioni sia dell'avv.to VITAGLIANO che della fallita Ed invero il mancato accertamento della responsabilità della società CP_6
convenuta, peraltro invocata anche in sede penale, porterebbe ad un aggravio di debitoria a carico della fallita società.
Né è invocabile nei confronti di questa difesa il giudicato formatosi inter partes tra CP_1
e relativo all'annullamento della cartella” (memoria depositata in data CP_4
30.09.2021).
5.Deve preliminarmente osservarsi che il giudicato tributario tra le stesse parti del presente giudizio impone di ritenere accertata l'estraneità della società ricorrente all'emissione delle polizze fideiussorie così come statuito, sia pure in via incidentale, nel giudizio di impugnazione delle cartelle di pagamento dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sentenza n.
Pag. 4 di 6 6890/2020, depositata in data 2.04.2021 da parte attrice) che proprio per tale ragione ha accolto i ricorsi di impugnazione proposti da Il CP_4
credito vantato da , pertanto, non sussiste. Controparte_1
5.1.Deve conseguentemente dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'opponente a coltivare il presente giudizio alla luce dell'accoglimento del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria.
6.Quanto al terzo chiamato deve preliminarmente osservarsi che effettivamente nessuna domanda era stata avanzata nei suoi confronti né dalla convenuta né la domanda di parte attrice poteva estendersi nei Controparte_1
confronti del terzo né ricorreva, nel caso di specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario né si poteva porre una questione di opponibilità degli esiti del giudizio.
6.1. Costituiscono, infatti, oggetto del presente giudizio questioni che non sono tali da poter essere eccepite dal chiamato contro il chiamante o che, sotto altra speculare prospettiva, il chiamante potrebbe far valere nei confronti del chiamato, riguardando l'odierno giudizio precipuamente l'insussistenza del credito nei confronti di stante il difetto di autenticità della Controparte_4
polizza fideiussoria, e quindi in nessun modo il debito principale. In altri termini, non potendosi scorgere alcun profilo di interesse in capo al terzo, nemmeno sub specie di opponibilità dell'esito del giudizio, non sussiste alcun interesse giuridicamente tutelato alla prosecuzione del giudizio.
6.2.La chiamata del terzo deve, pertanto, ritenersi inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
6.3. In ordine all'opposizione spiegata dal terzo che ha richiesto la prosecuzione del giudizio, oltre a richiamare le precedenti considerazioni in ordine al fatto che non si pone, nel caso di specie, alcun tema di opponibilità degli esiti del giudizio, va altresì osservato che la conclusione con la quale il terzo richiedeva di “prendere atto dell'esistenza del procedimento penale avviato e per l'effetto accertare e dichiarare l'assoluta estraneità della società convenuta ai fatti di causa” non si configura
Pag. 5 di 6 come domanda riconvenzionale, non essendo stata così denominata né potendosi altrimenti riqualificare in tali termini, fermo restando che è evidente che in questa sede non potrebbe comunque desumersi alcunché dalla mera instaurazione di un giudizio penale (rectius dal mero deposito di una denuncia).
7.Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, considerata la cessata materia del contendere tra attore e convenuta, si applica il principio della soccombenza virtuale per cui di Roma dovrà Controparte_2
rifondere all'opponente le spese del presente giudizio (dovendosi configurare l'evocazione in giudizio di come mera litis Controparte_1
denuntiatio, in virtù della natura di azione di accertamento negativo del credito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c). Direzione Provinciale Controparte_1
II di Roma e per dovranno altresì rifondere Controparte_1
le spese di lite al terzo per averlo chiamato inutilmente in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara inammissibile la chiamata di Controparte_7
;
[...]
Condanna altresì la a rifondere le spese di lite a Euro Controparte_1
NC Dac, che si liquidano in € 49.336 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. se dovute
Condanna altresì in solido di Controparte_1 Controparte_2
Roma e a rifondere le spese di lite al Controparte_1
che si liquidano in € 49.336 per compensi, per Controparte_6 rimborso forfettario al 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 09/09/2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8092/2020 promossa da:
, rappresentato e difesa dagli Avv.ti Francesco Parte_1
Cerasi e Mauro Carretta
ATTORE Contro
, in persona del Direttore p.t., Controparte_1 [...] di Roma, in persona del Direttore Controparte_2
p.t. rappresentate e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
CONVENUTO/I
Avv. LU GL in qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore del in liquidazione, difeso in proprio Controparte_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. (già Controparte_4
) adiva l'intestato Tribunale impugnando la cartella di Controparte_5
pagamento n. 097 2018 00628369 88/002 per complessivi € 3.921.996,50 notificata in data 19 dicembre 2018, nonché il sotteso titolo rappresentato da
Pag. 1 di 6 polizza fideiussoria contraffatta e mai emessa.
1.1.Esponeva, infatti, l'attrice, società di diritto irlandese, che la propria attività si limitava a taluni rami assicurativi e, in particolare, ai danni limitatamente alle flotte di veicoli a motore, così che non poteva aver emesso la polizza fideiussoria in questione che, peraltro, oltre a non rientrare nel novero dei contratti che era abilitata a sottoscrivere in Italia, non presentava nemmeno i segni esteriori dei contratti riconducibili all'opponente e, che, proprio per questo aveva presentato denuncia presso la Procura della Repubblica, nonché, sebbene con esito infruttuoso, istanza di annullamento in autotutela rivolta all' . Controparte_1
1.2.Inoltre, premessa la competenza territoriale del Giudice adito e la sussistenza del proprio interesse ad agire anche in sede ordinaria, oltre che in dinnanzi al Giudice tributario, nel merito contestava che il titolo esecutivo potesse essere rappresentato da una polizza contraffatta, contestando il diritto di procedere all'esecuzione.
1.3.In subordine evidenziava come in ogni caso l'ammontare garantito dalla polizza doveva essere in ogni caso limitato, come espressamente previsto, all'importo di € 700.000.
1.4.Rassegnava, dunque, parte attrice le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: -accertare e dichiarare la Polizza sottesa alla Cartella di Pagamento non è stata emessa da Euro NC Dac, né è ascrivibile alla Società, in quanto falsa e/o contraffatta,
e, quindi, dichiararne l'inesistenza e/o la nullità, con la miglior formula e con ogni conseguente statuizione;
- per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza di una obbligazione di garanzia in capo alla Euro NC AC in relazione alla Polizza e, quindi, di qualsivoglia debito della Società nei confronti della come recato dalla CP_1 CP_1
Polizza e/o dalla Cartella di Pagamento, con ogni conseguente statuizione.
Sempre nel merito, in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra esposte, dichiarare la inesistenza e/o l'invalidità del Titolo Esecutivo
e della Cartella di Pagamento nella misura eccedente l'importo di euro 700.000, e comunque,
Pag. 2 di 6 dichiarare con la miglior formula che l' non ha diritto a procedere Controparte_1
esecutivamente contro la Compagnia opponente per un importo superiore a tale somma.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
2.Si costituivano Provinciale II di Roma e Controparte_2
chiedendo di ammettere la chiamata in causa Controparte_1
del e del firmatario della polizza, all'epoca Controparte_3 Parte_2
dei fatti, legale rappresentante del ai sensi del Parte_3
combinato disposto degli artt. 167, III comma, e 269 c.p.c. Con provvedimento datato 17.07.2020 l'allora Giudice titolare del procedimento sospendeva l'efficacia della cartella di pagamento e autorizzava la chiamata in causa del
“ e di . Controparte_6 Parte_3
3.Si costituiva LU GL in qualità di liquidatore del Controparte_6
Voglia l'adito Giudice, respinta ogni contraria deduzione
[...] eccezione e istanza così concludeva “
1. Pregiudizialmente, nel rito accertare la carenza di legittimazione passiva della convenuta. Perché con verbale di assemblea del 15 giugno 2020
è stata deliberata la cancellazione della convenuta cooperativa dal registro delle imprese. 2. –
Sempre in via preliminare far rilevare l'assoluta irritualità e nullità della chiamata in causa.
Ed invero allo scrivente è stata solo notificata l'ordinanza e gli atti introduttivi di entrambe le parti invero anche in forma parziale) : non vi è una vocatio in ius né un petitum e l'assoluta indeterminatezza dell'atto non può che far ritenere nulla la chiamata in causa.
3- Nel merito prendere atto dell'esistenza del procedimento penale avviato e per l'effetto accertare e dichiarare
l'assoluta estraneità della società convenuta ai fatti di causa
4- Rigettare eventuali istanze di chiamata in causa per i motivi tutti esposti in atti”.
4.1.La causa veniva istruita documentalmente.
4.2.All'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice concludeva da note depositate il primo ottobre 2021 ovvero: “
1. In via principale, chiede che l'Ill.mo
Tribunale dichiari cessata la materia del contendere, con ogni conseguente statuizione sulle spese;
2. in subordine, comunica la propria disponibilità a rinunciare agli atti del giudizio a
Pag. 3 di 6 condizione che sia raggiunto accordo con le altre parti per la compensazione integrale delle spese di lite;
3. in via ulteriormente subordinata, si riporta alle difese in atti ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nei precedenti scritti difensivi”.
4.3.In particolare, parte attrice rappresentava che, in accoglimento del ricorso tributario proposto, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza passata in giudicato n. 6890/2020 depositata in data 22/09/2020 aveva annullato la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, ritenendo
Euro NC AC del tutto estranea alla emissione della polizza fideiussoria presentata da e dunque riconoscendo la falsità del titolo CP_6
esecutivo. In conseguenza di ciò, rappresentava la propria disponibilità alla rinuncia agli atti, chiedendo altrimenti la pronuncia di cessata materia del contendere.
4.4.Per Direzione Provinciale II di Roma e per Controparte_1 [...]
nessuno compariva per la precisazione delle Controparte_1
conclusioni, mentre il terzo chiamato concludeva come da “precedenti scritti e da ultima memoria depositata” ovvero “Si oppone alla richiesta di estinzione della materia del contendere perché potenzialmente lesiva delle posizioni sia dell'avv.to VITAGLIANO che della fallita Ed invero il mancato accertamento della responsabilità della società CP_6
convenuta, peraltro invocata anche in sede penale, porterebbe ad un aggravio di debitoria a carico della fallita società.
Né è invocabile nei confronti di questa difesa il giudicato formatosi inter partes tra CP_1
e relativo all'annullamento della cartella” (memoria depositata in data CP_4
30.09.2021).
5.Deve preliminarmente osservarsi che il giudicato tributario tra le stesse parti del presente giudizio impone di ritenere accertata l'estraneità della società ricorrente all'emissione delle polizze fideiussorie così come statuito, sia pure in via incidentale, nel giudizio di impugnazione delle cartelle di pagamento dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sentenza n.
Pag. 4 di 6 6890/2020, depositata in data 2.04.2021 da parte attrice) che proprio per tale ragione ha accolto i ricorsi di impugnazione proposti da Il CP_4
credito vantato da , pertanto, non sussiste. Controparte_1
5.1.Deve conseguentemente dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'opponente a coltivare il presente giudizio alla luce dell'accoglimento del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria.
6.Quanto al terzo chiamato deve preliminarmente osservarsi che effettivamente nessuna domanda era stata avanzata nei suoi confronti né dalla convenuta né la domanda di parte attrice poteva estendersi nei Controparte_1
confronti del terzo né ricorreva, nel caso di specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario né si poteva porre una questione di opponibilità degli esiti del giudizio.
6.1. Costituiscono, infatti, oggetto del presente giudizio questioni che non sono tali da poter essere eccepite dal chiamato contro il chiamante o che, sotto altra speculare prospettiva, il chiamante potrebbe far valere nei confronti del chiamato, riguardando l'odierno giudizio precipuamente l'insussistenza del credito nei confronti di stante il difetto di autenticità della Controparte_4
polizza fideiussoria, e quindi in nessun modo il debito principale. In altri termini, non potendosi scorgere alcun profilo di interesse in capo al terzo, nemmeno sub specie di opponibilità dell'esito del giudizio, non sussiste alcun interesse giuridicamente tutelato alla prosecuzione del giudizio.
6.2.La chiamata del terzo deve, pertanto, ritenersi inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
6.3. In ordine all'opposizione spiegata dal terzo che ha richiesto la prosecuzione del giudizio, oltre a richiamare le precedenti considerazioni in ordine al fatto che non si pone, nel caso di specie, alcun tema di opponibilità degli esiti del giudizio, va altresì osservato che la conclusione con la quale il terzo richiedeva di “prendere atto dell'esistenza del procedimento penale avviato e per l'effetto accertare e dichiarare l'assoluta estraneità della società convenuta ai fatti di causa” non si configura
Pag. 5 di 6 come domanda riconvenzionale, non essendo stata così denominata né potendosi altrimenti riqualificare in tali termini, fermo restando che è evidente che in questa sede non potrebbe comunque desumersi alcunché dalla mera instaurazione di un giudizio penale (rectius dal mero deposito di una denuncia).
7.Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, considerata la cessata materia del contendere tra attore e convenuta, si applica il principio della soccombenza virtuale per cui di Roma dovrà Controparte_2
rifondere all'opponente le spese del presente giudizio (dovendosi configurare l'evocazione in giudizio di come mera litis Controparte_1
denuntiatio, in virtù della natura di azione di accertamento negativo del credito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c). Direzione Provinciale Controparte_1
II di Roma e per dovranno altresì rifondere Controparte_1
le spese di lite al terzo per averlo chiamato inutilmente in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara inammissibile la chiamata di Controparte_7
;
[...]
Condanna altresì la a rifondere le spese di lite a Euro Controparte_1
NC Dac, che si liquidano in € 49.336 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. se dovute
Condanna altresì in solido di Controparte_1 Controparte_2
Roma e a rifondere le spese di lite al Controparte_1
che si liquidano in € 49.336 per compensi, per Controparte_6 rimborso forfettario al 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 09/09/2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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