TAR Pescara, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 148
TAR
Decreto presidenziale 13 gennaio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2025
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TAR
Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 6 bis della legge n. 401/1989. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le doglianze, evidenziando la carenza istruttoria e la superficialità del provvedimento impugnato, che non ha adeguatamente considerato l'assenza di univocità nella ricostruzione dei fatti e la riferibilità della condotta al ricorrente. È stata sottolineata la mancanza di un automatismo tra la denuncia penale e l'emissione del DASPO, richiedendo una valutazione specifica della pericolosità del soggetto.

  • Accolto
    Violazione dei diritti partecipativi dell'interessato, violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, lettera b), della legge 241/1990, difetto di motivazione

    La doglianza è stata trattata congiuntamente alle altre relative all'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento.

  • Accolto
    Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa

    Il Tribunale ha accolto il motivo, ritenendo che la Questura non abbia esplicitato le ragioni della scelta della durata biennale del divieto, impedendo così la verifica della congruità e coerenza della valutazione amministrativa.

  • Accolto
    Eccesso di potere per indeterminatezza della motivazione e perplessità dell’azione amministrativa

    Il Tribunale ha accolto il motivo, ritenendo che la Questura non abbia indicato criteri di delimitazione geografica chiari e precisi per i luoghi oggetto della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 148
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 148
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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