Decreto presidenziale 13 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00148/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Pasquale Pierre Filigheddu, Giampaolo Murrighile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Questura Chieti, Stazione Carabinieri Casoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l''annullamento
del provvedimento di daspo comminato dalla Questura di Chieti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero della Difesa e di Questura Chieti e di Stazione Carabinieri Casoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2026 il dott. LI BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Questore della Provincia di Chieti, con provvedimento prot. n.277/24M.P. del 7 dicembre 2024, sulla base della proposta formulata dalla Stazione Carabinieri – Casoli (CH) con nota del 21 agosto 2024, ha disposto, ai sensi dell’art.6 della Legge n.401 del 1989, il d.a.spo. per anni due, a carico del ricorrente, perché, in occasione dell’incontro di calcio “ AS AN LC 1920 ”, avvenuto presso lo stadio comunale di Casoli (CH) in data 25/02/2024, il medesimo “ quale giocatore della squadra ‘AS CASOLANA’, si rendeva responsabile di lesioni personali e minacce nei confronti di alcuni giocatori della squadra avversaria ”.
2.- Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento d.a.spo. sopra citato e degli altri atti indicati in epigrafe.
3.- Il gravame è affidato alla denuncia di cinque articolate censure con cui si deduce:
“ 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 6 bis della legge n. 401/1989. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità manifesta;
2) violazione dei diritti partecipativi dell'interessato, violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, lettera b), della legge 241/1990, difetto di motivazione;
3) violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa;
4) Eccesso di potere per indeterminatezza della motivazione e perplessità dell’azione amministrativa .
4.- All’udienza camerale del 24 gennaio 2025, fissata per l’esame della invocata misura cautelare, questo Tribunale ha disposto il rinvio alla successiva camera di consiglio del 7 febbraio 2025 per chiarimenti istruttori da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
5.- All’esito della camera di consiglio del 7 febbraio 2025, questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 36 in data 12 febbraio 2025 ha così statuito “ Considerato che:
-la questione merita un approfondimento nel merito anche in ordine alla esattezza e completezza della istruttoria;- nelle more un giusto contemperamento appare quello di sospendere l’efficacia del provvedimento gravato solo in parte, concedendo cioè la possibilità al ricorrente di svolgere la propria attività di gioco e rispettare i propri impegni sportivi di allenamento con la società calcistica con la quale è tesserato” ; conseguentemente accogliendo l’istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione e ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 13 febbraio 2026.
6.- All’udienza pubblica del 13 febbraio 2026, la causa è stata chiamata e introitata per la decisione.
7.- Il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
8.1.- Ai fini di una corretta individuazione delle questioni sottese al presente giudizio giova premettere come in termini generali la misura inibitoria del DASPO possa essere irrogata, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 401/1989, nei confronti di:
- a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
- b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
- soggetti che risultino denunciati o condannati per uno degli specifici reati indicati alla lettera c);
- soggetti indiziati per reati con finalità di terrorismo di cui alla lett. d).
Questo Tribunale (TAR Pescara, sentenza 16 febbraio, n. 68), in conformità all’indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia, ha di recente evidenziato la necessità di un approccio ermeneutico di stretta interpretazione rispetto all’art. 6 l. n. 401/1989, ravvisando un carattere di tassatività intimamente connesso con la natura sanzionatoria del cd. “D.A.Spo.” e precisando specificamente che le ipotesi descritte dalla norma “ rivestono anch’esse un carattere di tassatività, in quanto dalla natura sanzionatoria della norma de qua discende che essa debba essere necessariamente di stretta interpretazione ” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 10 marzo 2017, n. 354).
E’ stato altresì rimarcato che “ In ordine al quadro normativo il DASPO può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, e non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione. L’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989 attribuisce al Questore un potere interdittivo, esercitabile nei riguardi di coloro che, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tengano una condotta violenta, o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Detto potere è connotato da un’elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto con il corollario che la misura del divieto di accesso ad impianti sportivi può essere disposta pure in caso di mero pericolo per l’ordine pubblico, magari ascrivibile a semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 5 dicembre 2011, n. 9547). Tuttavia, proprio perché la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi ha funzione di prevenzione e di precauzione, la cui valutazione, quanto all’inaffidabilità del soggetto, spetta all'Autorità di PS, chiamata ad un apprezzamento discrezionale nel bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse del privato ad accedere liberamente negli stadi, è necessario che tale giudizio si basi su comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 13 luglio 2015, n. 1938; T.A.R. Toscana, sez. II, 6 giugno 2013, n. 955) ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 7 gennaio 2025, n. 219).
Il Daspo ha natura discrezionale con finalità preventiva ed è adottato per la necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica se ed in quanto la condotta tenuta da un soggetto sia stata in concreto idonea a porre in pericolo i citati valori, all’esito di accertamento dei fatti e di accurata valutazione della pericolosità del destinatario da parte dell’Amministrazione.
La valutazione discrezionale che l’Amministrazione è chiamata a compiere è diretta a verificare la sussistenza di una condotta imputabile all’agente in modo che sia precluso a questi, una volta raggiunto dal provvedimento, di reiterare la condotta violenta. Oltre all’accertamento della condotta violenta (imputabile all’agente), è necessario che l’Amministrazione accerti che quella condotta abbia posto in pericolo la sicurezza pubblica o abbia creato turbativa per l'ordine pubblico. Non è necessario invece che l’Amministrazione accerti (anche) l’elemento soggettivo (dolo o colpa) dell’agente come avviene in ambito penale.
Sotto il profilo probatorio, la misura viene assunta “ sulla base di elementi di fatto ”.
L’accertamento dell’Amministrazione può ordinariamente fondarsi su un quadro di natura anche indiziaria. Gli elementi raccolti nel procedimento devono però indurre a ritenere, alla luce della regola di giudizio che si avvicina a quella del “ più probabile che non ”, che l’agente sia l’autore del comportamento violento che ha messo in pericolo la sicurezza o l’ordine pubblico.
In considerazione dei presupposti per l’adozione e degli effetti che comporta, la misura deve essere disposta a seguito di un’adeguata istruttoria e della congrua valutazione degli “elementi di fatto” che devono emergere dalla motivazione del provvedimento al fine di consentire il sindacato da parte del giudice.
8.2.- Illustrati nei termini sopra richiamati la disciplina generale della materia e l’indirizzo giurisprudenziale affermatosi in giurisprudenza deve ora procedersi all’esame dei motivi ricorso.
Le prime tre doglianze, in quanto aventi a oggetto questioni intimamente connesse tra di loro afferenti all’insussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento gravato, sono suscettibili di trattazione congiunta per ragioni logiche e di connessione.
Il ricorrente postula l’illegittimità del DASPO per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto atteso che il medesimo non avrebbe preso parte attiva a nessun episodio di violenza, avendo piuttosto egli stesso subìto un’aggressione, come risulta dalla denuncia sporta presso la Stazione carabinieri di San Vito e dal referto del Pronto Soccorso di Lanciano ove lo stesso prontamente si è recato.
La carenza di istruttoria emergerebbe anche sotto un ulteriore e pregnante profilo: nel parte motiva del provvedimento si rileva che il ricorrente, nella sua qualità di tesserato della squadra “AS SO” – si sarebbe reso “ responsabile di lesioni personali e minacce nei confronti di alcuni giocatori della squadra avversaria ”. Diversamente, il ricorrente deduce che il medesimo non solo non è mai stato un giocatore della AS SO in quanto all’epoca dei fatti militava nell’ospitata Lanciano Calcio 1920 ma, a seguito della conclusione dell’incontro sportivo, è stato lui ad aver subito lesioni personali e minacce da parte di alcuni giocatori della AS SO e di un gruppo di suoi sedicenti tifosi.
Gli assunti di cui innanzi meritano adesione.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha applicato nei confronti del ricorrente il DASPO qui impugnato sulla base del parametro normativo di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 401/1989.
Deve tuttavia escludersi che la condotta contestata al ricorrente sia suscettibile di essere inquadrata in modo univoco nell’ambito di tale fattispecie, non ravvisandosi elementi che consentano di attestare ab externo una partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione di natura tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico.
Ciò in quanto, dagli atti allegati, le principali accuse nei confronti del ricorrente si basano solo su SIT dei componenti della squadra avversaria o comunque riconducibili alla fazione avversa.
L’unico apporto istruttorio, circostanziato, proveniente da un soggetto terzo, e riferibile alla immediatezza dei fatti, appare essere viceversa il referto arbitrale, dal quale tuttavia emerge che proprio il dirigente della squadra avversaria, -OMISSIS-, il quale sarebbe, stato secondo l’Amministrazione, la vittima delle aggressioni del ricorrente, aveva invece adottato un comportamento aggressivo e provocatorio: “ si rivolgeva con un linguaggio ingiurioso verso me, l'assistente e i giocatori della squadra avversaria. In più una volta conclusa la gara continuava a creare disagio all'ingresso degli spogliatoi. Ha utilizzato inoltre parole razziste nei confronti del n.16 della squadra avversaria chiamandolo 'negro di merda' e causando ovviamente ulteriore disagio ”.
Tali circostanze, peraltro, l’arbitro in questione, -OMISSIS-, le ha poi riferite anche ai Carabinieri, negando di aver assistito ad aggressioni, anche davanti agli spogliatoi, e confermando che gli unici comportamenti ingiuriosi e provocatori erano stati posti in essere proprio dal -OMISSIS-.
Dagli atti di PG redatti dalla Stazione Carabinieri di Casoli, inoltre, non si evincono alcune SIT acquisite dagli altri due componenti del trio arbitrale (-OMISSIS-), pur l’arbitro -OMISSIS- indicato costoro come suoi collaboratori presenti ai fatti.
Tali dichiarazioni rese dall’arbitro, da un lato, appaiono riscontrare quanto dichiarato dal ricorrente, dall’altro, rendono inattendibili, quantomeno ai fini del presente giudizio, le dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente stesso. Ciò senza considerare che la denuncia ai Carabinieri di San Vito è stata proposta dal ricorrente due giorni dopo l’evento, mentre il querelante nei suoi confronti vi ha provveduto dopo circa due mesi.
In ogni caso, a fronte di tali situazioni di non univocità indiziaria, si rivela quantomeno il carattere lacunoso dell’istruttoria posta in essere (a es. non sono stati assunti a SIT gli altri due componenti la terna arbitrale)
Del resto, emerge una certa superficialità anche nel provvedimento impugnato, atteso che in esso il ricorrente viene erroneamente identificato “ quale giocatore della squadra AS SO ”, mentre all’epoca egli giocava nell’opposta squadra del Lanciano Calcio 1920, non potendo escludersi che si sia finanche confuso in tal modo il ruolo del medesimo negli accadimenti.
Il gravato provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive evidenzia un deficit istruttorio e motivazionale non tenendo adeguatamente conto, sotto il profilo fattuale, dell’assenza dell’univocità della ricostruzione dei fatti e della riferibilità della condotta al ricorrente, dovendosi escludere qualsiasi automatismo tra l’essere deferito alla competente procura della Repubblica di Lanciano (CH) e misura di prevenzione.
Ed infatti per costante giurisprudenza, a cui il Collegio intende dare continuità, ai fini dell’adozione della misura di prevenzione in argomento non è sufficiente la semplice denuncia per la violazione della norma penale ma è richiesta una valutazione della pericolosità che deve risultare dal provvedimento medesimo, il che importa che non possa sussistere alcun automatismo tra la denuncia penale e l'emissione del D.A.SPO., dovendosi valutare se il comportamento tenuto in concreto possa essere sintomatico, ai fini di polizia, di una specifica pericolosità tale da giustificare, oltre alla denuncia penale, anche l'ulteriore misura di prevenzione. (T.A.R. Catania, sez. I, 15/11/2021, n. 3373; T.A.R. Bologna, Emilia-Romagna, sez. I, 21/09/2019, n. 715).
Il divieto di accesso agli impianti sportivi, anche se applicato a seguito di azioni di gruppo, deve basarsi sull'individuazione della responsabilità personale del soggetto, la cui condotta deve essere effettivamente rivelatrice di una probabilità di future azioni pericolose per l'ordine pubblico.
In definitiva, nel caso di specie, come rilevato da questo Tribunale (T.A.R. Pescara, sentenza 2 febbraio 2026, n. 50) in una fattispecie analoga a quella in esame originata dai medesimi accadimenti “ dall’esame dei documenti depositati dalle parti (cfr. allegati), emerge che l’Autorità pubblica che ha relazionato sugli episodi a margine dell’incontro di calcio in questione non era presente agli eventi; che pur sembrando delinearsi dalle risultanze una situazione di conflittualità, tuttavia non appaiono ben chiare le responsabilità, emergendo un quadro circostanziale controverso, con elementi di prova in parte anche contraddittori, con attività istruttoria peraltro svolta anche a notevole distanza di tempo dall’incontro di calcio in esame (cfr. già TAR Abruzzo-Pescara, ord. n.34 del 2025) .
8.3.- E’ fondato anche il motivo con cui viene postulata la violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza tenuto conto che la Questura nel determinare la natura e la durata del DASPO non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente praticava da tempo lo sport del calcio a livello agonistico, venendo in tal modo allo stesso precluso lo svolgimento della sua attività professionale per ben due anni senza che siano indicate le ragioni che hanno determinato tale durata della misura.
Difatti, l’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, prevede che il divieto di accesso gli impianti sportivi non può avere durata “ inferiore a un anno e superiore a cinque anni ”.
La giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, sentenza 24/11/2025 n.3812), con principi che il Collegio ritiene di condividere, ha affermato che la disposizione non indica sulla base di quali criteri deve essere determinata, o graduata, l’estensione temporale del divieto. È lasciato al potere discrezionale dell’Amministrazione di modulare in concreto la durata dal divieto. Ciò implica che la Questura è tenuta a esplicitare le ragioni che giustificano la scelta sull’estensione temporale del divieto, rendendo così possibile il controllo ex post della congruità e della coerenza della valutazione espressa.
La scelta della durata temporale del divieto superiore al minimo impone una motivazione sia pur sintetica in relazione al caso concreto. Tanto al fine di consentire di comprendere le ragioni della scelta amministrativa e quindi di sindacare, eventualmente, l’esercizio del potere discrezionale.
Tuttavia, nel caso di specie, la Questura non espone le ragioni che l’hanno indotta a individuare la soglia dei due anni, ossia ad applicare la misura superiore al minimo edittale, precludendo così al destinatario prima e al giudice dopo di verificare se il potere sia stato esercitato nel rispetto della legge.
8.4.- Da ultimo è fondata anche la censura con cui si lamenta l’indeterminatezza con cui il gravato provvedimento identifica i luoghi a cui è fatto divieto di transito e/o sosta, tenuto conto che la Questura non ha indicati criteri di delimitazione geografica chiari e precisi, in violazione dell’articolo 6, comma 1 della L. n. 401/1989 secondo cui i luoghi oggetto della misura devono essere “ specificamente indicati ”.
9.- In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso è fondato e, conseguentemente, i provvedimenti impugnati devono essere annullati.
10.- Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti, in ragione della complessità delle questioni in punto di fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti privati.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI BA, Presidente FF, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LI BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.