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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5963/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5963/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in AT, via Enna n. 12, presso lo studio dell'avv. Salvatore Garofalo, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Appellante
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in AT, P.zza Controparte_1
Duomo, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Perez, in virtù della procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso la Direzione Affari Legali in AT, via Umberto n. 151
(CT);
Appellato
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, già CP_2 CP_3
, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese concessionarie
[...]
del Servizio di Riscossione Coattiva delle ed Extratributarie per il Controparte_4 [...]
, con sede legale in , via Adriano Olivetti n. 7 (P.IVA: ; R.E.A. CP_1 Pt_1 P.IVA_1
pagina 1 di 4 ), elettivamente domiciliata in AT, piazza Roma n. 9, presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
Giuseppe Marletta, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
Appellato
------------
Conclusioni
All'udienza del 21 ottobre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 602/2023 RG, resa in data 28 febbraio 2023, il Giudice di Pace di
AT ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all'opposizione spiegata da avverso le intimazioni di pagamento nn. 202103821339131877261272, Parte_1
202103821312641858232010 e 202103821339391877048303, sì come intimategli da in forza di distinti processi verbali di contravvenzione al CdS elevati dal CP_2
. Controparte_1
Ha condannato, dipoi, e il alla rifusione delle spese di CP_2 Controparte_1
lite, liquidandole, nella specie, in euro 200,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 150,00 per spese vive.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . Parte_1
Si è doluta, con l'unico motivo di gravame, della statuizione sulle spese di giudizio, deducendo, oltreché la carenza di motivazione, la violazione dei minimi tariffari di cui al D.M.
55/2014.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , contestando la CP_2
fondatezza della spiegata impugnazione e chiedendone, dunque, il rigetto.
Altrettali difese ha spiegato il . Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 21 ottobre 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 4 -----------
Motivi della decisione contesta, con l'unico motivo di gravame, il capo della sentenza di prime Parte_1
cure concernente la statuizione sulle spese di lite, specificatamente dolendosi della liquidazione di un importo inferiore ai minimi inderogabili, comunque effettuata senza distinzione delle voci all'uopo considerate.
La doglianza è fondata e va accolta.
Sul punto, invero, vi è che, per giurisprudenza ormai consolidata “gli onorari legali vanno liquidati sulla base delle tariffe stabilite dai parametri ministeriali, disciplinata dal DM n.
55 del 2014, che fissano i minimi e i massimi. In assenza di diversa pattuizione, il giudice non può derogare ai minimi previsti per i compensi professionali” (Cass. 2024 n. 25732).
Nella specie, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00) e delle fasi processuali (studio, introduttiva e decisione), i minimi di cui al DM
147/2022 sono stati certamente violati: essi invero ammontano, nel complesso, non già ad €.
200,00, bensì ad €. 457,00.
Ne viene, considerato il valore della controversia, la complessità della causa, e le fasi concretamente esplicatesi, in accoglimento dell'interposto gravame, la riforma in parte qua dell'impugnata sentenza.
Nessuna doglianza è stata spiegata avverso la statuizione nel merito, di talchè in parte qua la sentenza è coperta da giudicato interno.
Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, l'oggetto del contendere, oltreché il tenore delle difese ivi proposte, giustificano l'applicazione, in relazione allo scaglione di riferimento, dei valori minimi tariffari di cui al DM 147/2022 - fasi studio, introduttiva e decisionale.
Esse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5963/2023 RG, così statuisce, in riforma della sentenza n. 602/2023 R.G. resa dal Giudice di Pace di AT in data 28 febbraio 2023:
pagina 3 di 4 condanna, in accoglimento dell'appello, e il al CP_2 Controparte_1
pagamento delle spese processuali, a favore di , che si liquidano in euro Parte_2
457,00, oltreché in euro 150 per spese vive.
Condanna e il alla refusione, in favore di CP_2 Controparte_1 Pt_1
, delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 852,00,
[...]
oltre CU, spese generali, iva e cpa come per legge.
Si dispone la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore Salvatore
Garofalo.
Così deciso in AT, il 7 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5963/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in AT, via Enna n. 12, presso lo studio dell'avv. Salvatore Garofalo, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Appellante
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in AT, P.zza Controparte_1
Duomo, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Perez, in virtù della procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso la Direzione Affari Legali in AT, via Umberto n. 151
(CT);
Appellato
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, già CP_2 CP_3
, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese concessionarie
[...]
del Servizio di Riscossione Coattiva delle ed Extratributarie per il Controparte_4 [...]
, con sede legale in , via Adriano Olivetti n. 7 (P.IVA: ; R.E.A. CP_1 Pt_1 P.IVA_1
pagina 1 di 4 ), elettivamente domiciliata in AT, piazza Roma n. 9, presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
Giuseppe Marletta, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
Appellato
------------
Conclusioni
All'udienza del 21 ottobre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 602/2023 RG, resa in data 28 febbraio 2023, il Giudice di Pace di
AT ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all'opposizione spiegata da avverso le intimazioni di pagamento nn. 202103821339131877261272, Parte_1
202103821312641858232010 e 202103821339391877048303, sì come intimategli da in forza di distinti processi verbali di contravvenzione al CdS elevati dal CP_2
. Controparte_1
Ha condannato, dipoi, e il alla rifusione delle spese di CP_2 Controparte_1
lite, liquidandole, nella specie, in euro 200,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 150,00 per spese vive.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . Parte_1
Si è doluta, con l'unico motivo di gravame, della statuizione sulle spese di giudizio, deducendo, oltreché la carenza di motivazione, la violazione dei minimi tariffari di cui al D.M.
55/2014.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , contestando la CP_2
fondatezza della spiegata impugnazione e chiedendone, dunque, il rigetto.
Altrettali difese ha spiegato il . Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 21 ottobre 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 4 -----------
Motivi della decisione contesta, con l'unico motivo di gravame, il capo della sentenza di prime Parte_1
cure concernente la statuizione sulle spese di lite, specificatamente dolendosi della liquidazione di un importo inferiore ai minimi inderogabili, comunque effettuata senza distinzione delle voci all'uopo considerate.
La doglianza è fondata e va accolta.
Sul punto, invero, vi è che, per giurisprudenza ormai consolidata “gli onorari legali vanno liquidati sulla base delle tariffe stabilite dai parametri ministeriali, disciplinata dal DM n.
55 del 2014, che fissano i minimi e i massimi. In assenza di diversa pattuizione, il giudice non può derogare ai minimi previsti per i compensi professionali” (Cass. 2024 n. 25732).
Nella specie, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00) e delle fasi processuali (studio, introduttiva e decisione), i minimi di cui al DM
147/2022 sono stati certamente violati: essi invero ammontano, nel complesso, non già ad €.
200,00, bensì ad €. 457,00.
Ne viene, considerato il valore della controversia, la complessità della causa, e le fasi concretamente esplicatesi, in accoglimento dell'interposto gravame, la riforma in parte qua dell'impugnata sentenza.
Nessuna doglianza è stata spiegata avverso la statuizione nel merito, di talchè in parte qua la sentenza è coperta da giudicato interno.
Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, l'oggetto del contendere, oltreché il tenore delle difese ivi proposte, giustificano l'applicazione, in relazione allo scaglione di riferimento, dei valori minimi tariffari di cui al DM 147/2022 - fasi studio, introduttiva e decisionale.
Esse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5963/2023 RG, così statuisce, in riforma della sentenza n. 602/2023 R.G. resa dal Giudice di Pace di AT in data 28 febbraio 2023:
pagina 3 di 4 condanna, in accoglimento dell'appello, e il al CP_2 Controparte_1
pagamento delle spese processuali, a favore di , che si liquidano in euro Parte_2
457,00, oltreché in euro 150 per spese vive.
Condanna e il alla refusione, in favore di CP_2 Controparte_1 Pt_1
, delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 852,00,
[...]
oltre CU, spese generali, iva e cpa come per legge.
Si dispone la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore Salvatore
Garofalo.
Così deciso in AT, il 7 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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