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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Angelo Piraino Presidente
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 939/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo Via Prin- C.F._1
cipe di Villafranca n. 46 presso lo studio degli Avv.ti Francesco Peria
IA (C.F. ) e NN LL (C.F. C.F._2
) che lo rappresentano e difendono per mandato C.F._3
in atti
– parte appellante –
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, rappre- Controparte_1
sentato e difeso dall'avv. Carla Marsala Fanara (C.F.
[...]
ed elettivamente domiciliato a Palermo, in p.zza Marina C.F._4
n. 39 presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale
E
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.939/2024
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Palermo via Massimo P.IVA_1
D'Azeglio n. 5 presso lo studio dell'avv. Spagnolo Santo (C.F.
) che la rappresenta e difende per mandato in atti C.F._5
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello;
per gli appellati
– come in comparsa di costituzione e risposta.
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1822/2024, pubblicata il 25.03.2024, rigettando la domanda proposta da con- Parte_1
tro il , escluse la responsabilità ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c. in capo all'ente convenuto stante il ritenuto difetto di prova in ordine al nesso causale tra l'evento dannoso allegato e le condizioni di dissesto del manto stradale;
condannò, per l'effetto, l'attore al pa- gamento in favore di controparte delle spese di lite, liquidate nel com- plessivo importo di € 3.809,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legal- mente dovuta e rimborso spese forfetarie come per legge;
condannò, infine, il al pagamento delle spese di lite nei con- Controparte_1
fronti di , terza chiamata, liquidati in complessivi euro Pt_2
3.809,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfetarie come per leg- ge, in ragione del criterio della soccombenza virtuale.
2. Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello Parte_3
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.939/2024
lo, chiedendone l'integrale riforma.
3. Si costituivano in giudizio il , chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e l'integrale conferma dell'impugnata sentenza e la che rilevava, preliminarmente la mancata riproposizione, Parte_2
nel giudizio di secondo grado, della domanda di garanzia da parte del ritenuta assorbita da primo giudice, chiedeva il rigetto CP_1
dell'appello e reiterava le difese ed eccezioni proposte davanti al Tri- bunale.
4. Fissata l'udienza collegiale al 01.10.2025 per la discussione ora- le ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con assegnazione alle parti del ter- mine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note con- clusive, la causa veniva posta in decisione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
5. Con due motivi di gravame, parte appellante censura la senten- za sul presupposto della sua erroneità in punto di valutazione e inter- pretazione delle risultanze istruttorie ex artt. 115 e 116 c.p.c. Espone, in particolare, che la gravata pronuncia sarebbe affetta da illogicità nella parte in cui il Tribunale ha escluso la riconducibilità del danno patito dall'appellante alla condizioni dissestate della strada e alla pre- senza di una “buca”, senza fare corretta applicazione dei principi, vi- genti nella materia della invocata responsabilità ex art. 2051 c.c., sul riparto dell'onere probatorio gravando l'obbligo di custodia del
[...]
il quale nulla, nella specie ha provato e nel ritenere non CP_2
raggiunta la prova del relativo nesso eziologico con le condizioni di in-
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.939/2024
sicurezza del manto stradale, sulla base delle dichiarazioni del teste che, di contro, ha pienamente confermato tutti i capitoli di prova, rico- noscendo i luoghi e la presenza di un'ampia buca insistente sul manto stradale, all'origine della caduta dalla bici dell'attore, la cui condotta in alcun modo può ritenersi imprudente.
6. L'appellante si duole, ancora, della ritenuta non utilizzabilità delle fotografie prodotte da parte attrice ancorché mai contestate dalle parti convenute che, piuttosto, davano piena contezza della condizione dei luoghi, scenario del sinistro.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
7. L'appello proposto da è infondato ed è rigettato Parte_1
con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
8. Risulta dimostrato che in data 14.09.2019, alle ore 01:15 circa, mentre l'odierno appellante si trovava in via Bergamo, giunto all'altezza del negozio alla guida di una bicicletta perdeva il CP_3
controllo del mezzo rovinando sull'asfalto e procurandosi lesioni fisi- che comprovate dalla documentazione medica versata in atti.
9. La circostanza non è stata specificamente contestata dal Comu- ne di Palermo convenuto ed ha trovato parimenti conferma nelle di- chiarazioni rese dal teste , che ha riferito di avere as- Testimone_1
sistito all'accaduto (si veda verbale dell'udienza del 29.5.2023).
10. Sennonché, ha formato oggetto di contestazione la riconducibi- lità della caduta di a un'insidia del manto stradale, co- Parte_1
stituita da una buca, secondo la prospettazione del danneggiato, “né vi- sibile né prevedibile. In particolare, il luogo del sinistro era privo di illu-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.939/2024
minazione pubblica e il manto stradale, oltre ad essere dissestato, era ri- coperto di cartacce e fogliame.”
11. Il ha eccepito, in via principale, il difetto del Controparte_1
nesso eziologico tra la cosa (il manto stradale) e il danno ritenendo sussistenti in quel tratto soltanto minime imperfezioni stradali, inadat- te a costituire insidia per un utente che vi transiti in bicicletta.
12. Con la gravata sentenza, il Tribunale di Palermo ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante, ai sensi dell'art. 2051 c.c., su
[...]
, per non avere lo stesso allegato né provato il nesso ezio- CP_4
logico tra l'asserito manto stradale insidioso e il danno, così escluden- do la responsabilità del per danno cagionato da Controparte_1
cosa in custodia.
13. L'art. 2051 c.c., invocato dal danneggiato disciplina la responsa- bilità per i danni cagionati da cose in custodia e presuppone la sussi- stenza di un rapporto di custodia della cosa e di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di control- larla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di esclu- dere i terzi dal contatto con la cosa (ex multis Cass. n. 22684/2013).
14. Quanto invece alla ripartizione dell'onere probatorio tra le par- ti, ai sensi dell'art. 2051 c.c. incombe sul danneggiato l'onere di prova- re il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.939/2024
caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
15. L'art. 2051 c.c. è ritenuto ormai pacificamente applicabile anche alla Pubblica Amministrazione rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, dovendosi pre- scindere dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, e dovendosi avere riguardo piuttosto alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata da responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determi- nato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non cono- scibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (così Cass. 7807/2017; cfr.
Cass n. 6101/2013). Sul punto si richiama anche quanto affermato dal- la giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che
“[...] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.939/2024
anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmen- te evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 33651) […] Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla co- sa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o com- missiva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi as- sumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di ave- re, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circo- stanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente,
Cass. 20/2/2009 n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390). Con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circo- stanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata di- ligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'im- piego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651)” (cfr. negli esposti termini,
Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 09.06.2016, n. 11802).
16. Ciò posto, occorre rilevare che la carenza di attività manutenti-
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va e di custodia invocata dall'appellante a sostegno della domanda ri- sarcitoria e costituita dal dissesto del manto stradale non può fondare, nel caso di specie, alcuna forma di responsabilità in capo al CP_1
appellato.
17. Difatti, nel caso che ci occupa, dalla documentazione fotografica Parte depositata in atti nel giudizio di primo grado dalla il manto stra- dale appare non gravemente insidioso, privo di grosse buche che pos- sano avere determinato la caduta dell'odierno appellante, con la pre- senza solo di lievi imperfezioni, costituita da una lieve scarificazione non atta a integrare gli estremi di una “insidia”, trattandosi di una lieve alterazione del fondo stradale inidonea ad arrecare un serio pericolo.
18. Non ogni alterazione del fondo stradale può infatti ritenersi un'insidia. Essa deve assumere quei connotati di intrinseca pericolosi- tà che, nel caso di specie, appaiono assenti.
19. Né il nesso causale può inferirsi dalle dichiarazioni rese dal te- ste , giacché la descrizione dello stato dei luoghi di Testimone_1
costui non corrisponde propriamente a quanto emerge dalla documen- tazione fotografica prodotta, essendo evidente dalle fotografie allegate l'assenza di una “buca piuttosto grande” e la presenza soltanto di leg- gere imperfezioni del manto stradale, presumibilmente dovute alle sollecitazioni causate dal carico del traffico, inidonee a cagionare la ca- duta per perdita di aderenza della bicicletta al manto stradale. D'altra parte, il teste ha mostrato di riconoscere i luoghi come raffigurati dalle Parte fotografie prodotte dalla che gli sono state mostrate nel corso del- la sua deposizione, in contrasto con quanto affermato circa la presenza
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.939/2024
di una buca di notevoli dimensioni, come allegato dall'attore.
20. Peraltro, si conferma la totale inutilizzabilità della copia, in bianco e nero, delle fotografie prodotte dall'attore in primao grado, del tutto prive di immagini visibili.
21. Se ne deduce che la res abbia svolto esclusivamente il ruolo di occasione dell'evento dannoso, provocato, in realtà, da una causa estranea ad essa.
22. La caduta non è imputabile né ad un difetto di manutenzione della strada (come detto soltanto scarificata e inidonea a costituire un'insidia) né alla presenza di cartacce e volantini, la cui generica pre- senza non è sufficiente in sé a costituire fonte di responsabilità per il se non viene rigorosamente dimostrato che essi abbiano effet- CP_1
tivamente reso invisibile l'insidia e che non potessero essere aggirati o evitati.
23. In conclusione, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità della caduta dell'appellante al compromesso stato dell'asse viario, sul rilievo che non ha assolto all'onere della Pt_1
prova sulla sussistenza di un nesso causale tra lo stato del manto stra- dale (come detto imperfetto ma non insidioso) e la perdita del control- lo del mezzo.
24. Alla stregua delle superiori considerazioni, il presente gravame
è da rigettare integralmente con conseguente conferma della sentenza impugnata.
***
25. In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellante deve es-
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.939/2024
sere condannato al pagamento delle spese di lite del giudizio che si li- quidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M.
55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022 nei confronti di entrambe le parti del giudizio, ed anche nei confronti della terza chiamata la cui domanda di garanzia proposta appare rituale (cfr. Cas- sazione civile sez. II, 11/12/2023, n.34375).
26. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, co- sì come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di par-te appellante, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore e nei confronti di CP_2
avverso la sentenza n. 1822/2024 emessa dal Tribunale di Pt_2
Palermo il 25.03.2024; condanna al pagamento delle spese di lite a favore Parte_1
di ciascun appellato, che liquida in € 3.809,00 ciascuno, oltre spese ge- nerali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte ap- pellante, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile lermo del 1 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
R.G. n.939/2024
Dott. Angelo Piraino
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Angelo Piraino Presidente
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 939/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo Via Prin- C.F._1
cipe di Villafranca n. 46 presso lo studio degli Avv.ti Francesco Peria
IA (C.F. ) e NN LL (C.F. C.F._2
) che lo rappresentano e difendono per mandato C.F._3
in atti
– parte appellante –
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, rappre- Controparte_1
sentato e difeso dall'avv. Carla Marsala Fanara (C.F.
[...]
ed elettivamente domiciliato a Palermo, in p.zza Marina C.F._4
n. 39 presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale
E
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.939/2024
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Palermo via Massimo P.IVA_1
D'Azeglio n. 5 presso lo studio dell'avv. Spagnolo Santo (C.F.
) che la rappresenta e difende per mandato in atti C.F._5
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello;
per gli appellati
– come in comparsa di costituzione e risposta.
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1822/2024, pubblicata il 25.03.2024, rigettando la domanda proposta da con- Parte_1
tro il , escluse la responsabilità ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c. in capo all'ente convenuto stante il ritenuto difetto di prova in ordine al nesso causale tra l'evento dannoso allegato e le condizioni di dissesto del manto stradale;
condannò, per l'effetto, l'attore al pa- gamento in favore di controparte delle spese di lite, liquidate nel com- plessivo importo di € 3.809,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legal- mente dovuta e rimborso spese forfetarie come per legge;
condannò, infine, il al pagamento delle spese di lite nei con- Controparte_1
fronti di , terza chiamata, liquidati in complessivi euro Pt_2
3.809,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfetarie come per leg- ge, in ragione del criterio della soccombenza virtuale.
2. Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello Parte_3
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.939/2024
lo, chiedendone l'integrale riforma.
3. Si costituivano in giudizio il , chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e l'integrale conferma dell'impugnata sentenza e la che rilevava, preliminarmente la mancata riproposizione, Parte_2
nel giudizio di secondo grado, della domanda di garanzia da parte del ritenuta assorbita da primo giudice, chiedeva il rigetto CP_1
dell'appello e reiterava le difese ed eccezioni proposte davanti al Tri- bunale.
4. Fissata l'udienza collegiale al 01.10.2025 per la discussione ora- le ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con assegnazione alle parti del ter- mine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note con- clusive, la causa veniva posta in decisione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
5. Con due motivi di gravame, parte appellante censura la senten- za sul presupposto della sua erroneità in punto di valutazione e inter- pretazione delle risultanze istruttorie ex artt. 115 e 116 c.p.c. Espone, in particolare, che la gravata pronuncia sarebbe affetta da illogicità nella parte in cui il Tribunale ha escluso la riconducibilità del danno patito dall'appellante alla condizioni dissestate della strada e alla pre- senza di una “buca”, senza fare corretta applicazione dei principi, vi- genti nella materia della invocata responsabilità ex art. 2051 c.c., sul riparto dell'onere probatorio gravando l'obbligo di custodia del
[...]
il quale nulla, nella specie ha provato e nel ritenere non CP_2
raggiunta la prova del relativo nesso eziologico con le condizioni di in-
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.939/2024
sicurezza del manto stradale, sulla base delle dichiarazioni del teste che, di contro, ha pienamente confermato tutti i capitoli di prova, rico- noscendo i luoghi e la presenza di un'ampia buca insistente sul manto stradale, all'origine della caduta dalla bici dell'attore, la cui condotta in alcun modo può ritenersi imprudente.
6. L'appellante si duole, ancora, della ritenuta non utilizzabilità delle fotografie prodotte da parte attrice ancorché mai contestate dalle parti convenute che, piuttosto, davano piena contezza della condizione dei luoghi, scenario del sinistro.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
7. L'appello proposto da è infondato ed è rigettato Parte_1
con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
8. Risulta dimostrato che in data 14.09.2019, alle ore 01:15 circa, mentre l'odierno appellante si trovava in via Bergamo, giunto all'altezza del negozio alla guida di una bicicletta perdeva il CP_3
controllo del mezzo rovinando sull'asfalto e procurandosi lesioni fisi- che comprovate dalla documentazione medica versata in atti.
9. La circostanza non è stata specificamente contestata dal Comu- ne di Palermo convenuto ed ha trovato parimenti conferma nelle di- chiarazioni rese dal teste , che ha riferito di avere as- Testimone_1
sistito all'accaduto (si veda verbale dell'udienza del 29.5.2023).
10. Sennonché, ha formato oggetto di contestazione la riconducibi- lità della caduta di a un'insidia del manto stradale, co- Parte_1
stituita da una buca, secondo la prospettazione del danneggiato, “né vi- sibile né prevedibile. In particolare, il luogo del sinistro era privo di illu-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.939/2024
minazione pubblica e il manto stradale, oltre ad essere dissestato, era ri- coperto di cartacce e fogliame.”
11. Il ha eccepito, in via principale, il difetto del Controparte_1
nesso eziologico tra la cosa (il manto stradale) e il danno ritenendo sussistenti in quel tratto soltanto minime imperfezioni stradali, inadat- te a costituire insidia per un utente che vi transiti in bicicletta.
12. Con la gravata sentenza, il Tribunale di Palermo ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante, ai sensi dell'art. 2051 c.c., su
[...]
, per non avere lo stesso allegato né provato il nesso ezio- CP_4
logico tra l'asserito manto stradale insidioso e il danno, così escluden- do la responsabilità del per danno cagionato da Controparte_1
cosa in custodia.
13. L'art. 2051 c.c., invocato dal danneggiato disciplina la responsa- bilità per i danni cagionati da cose in custodia e presuppone la sussi- stenza di un rapporto di custodia della cosa e di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di control- larla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di esclu- dere i terzi dal contatto con la cosa (ex multis Cass. n. 22684/2013).
14. Quanto invece alla ripartizione dell'onere probatorio tra le par- ti, ai sensi dell'art. 2051 c.c. incombe sul danneggiato l'onere di prova- re il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.939/2024
caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
15. L'art. 2051 c.c. è ritenuto ormai pacificamente applicabile anche alla Pubblica Amministrazione rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, dovendosi pre- scindere dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, e dovendosi avere riguardo piuttosto alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata da responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determi- nato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non cono- scibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (così Cass. 7807/2017; cfr.
Cass n. 6101/2013). Sul punto si richiama anche quanto affermato dal- la giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che
“[...] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.939/2024
anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmen- te evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 33651) […] Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla co- sa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o com- missiva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi as- sumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di ave- re, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circo- stanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente,
Cass. 20/2/2009 n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390). Con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circo- stanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata di- ligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'im- piego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651)” (cfr. negli esposti termini,
Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 09.06.2016, n. 11802).
16. Ciò posto, occorre rilevare che la carenza di attività manutenti-
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va e di custodia invocata dall'appellante a sostegno della domanda ri- sarcitoria e costituita dal dissesto del manto stradale non può fondare, nel caso di specie, alcuna forma di responsabilità in capo al CP_1
appellato.
17. Difatti, nel caso che ci occupa, dalla documentazione fotografica Parte depositata in atti nel giudizio di primo grado dalla il manto stra- dale appare non gravemente insidioso, privo di grosse buche che pos- sano avere determinato la caduta dell'odierno appellante, con la pre- senza solo di lievi imperfezioni, costituita da una lieve scarificazione non atta a integrare gli estremi di una “insidia”, trattandosi di una lieve alterazione del fondo stradale inidonea ad arrecare un serio pericolo.
18. Non ogni alterazione del fondo stradale può infatti ritenersi un'insidia. Essa deve assumere quei connotati di intrinseca pericolosi- tà che, nel caso di specie, appaiono assenti.
19. Né il nesso causale può inferirsi dalle dichiarazioni rese dal te- ste , giacché la descrizione dello stato dei luoghi di Testimone_1
costui non corrisponde propriamente a quanto emerge dalla documen- tazione fotografica prodotta, essendo evidente dalle fotografie allegate l'assenza di una “buca piuttosto grande” e la presenza soltanto di leg- gere imperfezioni del manto stradale, presumibilmente dovute alle sollecitazioni causate dal carico del traffico, inidonee a cagionare la ca- duta per perdita di aderenza della bicicletta al manto stradale. D'altra parte, il teste ha mostrato di riconoscere i luoghi come raffigurati dalle Parte fotografie prodotte dalla che gli sono state mostrate nel corso del- la sua deposizione, in contrasto con quanto affermato circa la presenza
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di una buca di notevoli dimensioni, come allegato dall'attore.
20. Peraltro, si conferma la totale inutilizzabilità della copia, in bianco e nero, delle fotografie prodotte dall'attore in primao grado, del tutto prive di immagini visibili.
21. Se ne deduce che la res abbia svolto esclusivamente il ruolo di occasione dell'evento dannoso, provocato, in realtà, da una causa estranea ad essa.
22. La caduta non è imputabile né ad un difetto di manutenzione della strada (come detto soltanto scarificata e inidonea a costituire un'insidia) né alla presenza di cartacce e volantini, la cui generica pre- senza non è sufficiente in sé a costituire fonte di responsabilità per il se non viene rigorosamente dimostrato che essi abbiano effet- CP_1
tivamente reso invisibile l'insidia e che non potessero essere aggirati o evitati.
23. In conclusione, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità della caduta dell'appellante al compromesso stato dell'asse viario, sul rilievo che non ha assolto all'onere della Pt_1
prova sulla sussistenza di un nesso causale tra lo stato del manto stra- dale (come detto imperfetto ma non insidioso) e la perdita del control- lo del mezzo.
24. Alla stregua delle superiori considerazioni, il presente gravame
è da rigettare integralmente con conseguente conferma della sentenza impugnata.
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25. In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellante deve es-
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sere condannato al pagamento delle spese di lite del giudizio che si li- quidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M.
55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022 nei confronti di entrambe le parti del giudizio, ed anche nei confronti della terza chiamata la cui domanda di garanzia proposta appare rituale (cfr. Cas- sazione civile sez. II, 11/12/2023, n.34375).
26. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, co- sì come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di par-te appellante, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore e nei confronti di CP_2
avverso la sentenza n. 1822/2024 emessa dal Tribunale di Pt_2
Palermo il 25.03.2024; condanna al pagamento delle spese di lite a favore Parte_1
di ciascun appellato, che liquida in € 3.809,00 ciascuno, oltre spese ge- nerali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte ap- pellante, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
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Il Consigliere relatore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
R.G. n.939/2024
Dott. Angelo Piraino
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