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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 3475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3475 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.5557/2024 R.G.L. promossa
D A
e Parte_1 Parte_2
(avv. VIZZINI PIETRO)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 8/7/2025, per la quale si dà atto che i ricorrenti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara l'illegittimità delle trattenute operate a titolo di permessi non retribuiti e, per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione di € 549,21 a e di € 1.338,71 a , oltre Parte_1 Parte_2 rivalutazione monetaria e interessi legali maturati dal giorno della trattenuta al saldo;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento a ciascun ricorrente della somma di € 773,13, oltre accessori come per legge;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 850,00, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti ex art. 93 c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.4.2024 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti della società resistente, esponevano che l'azienda dal gennaio 2023 aveva sospeso i rapporti di lavoro, affermando di “non avere alcuna attività residua” cui adibirli;
che, successivamente, era stata attivata la CIGS per undici mesi ad eccezione del mese di gennaio 2023 in relazione al quale non avevano percepito “alcun importo né in termini di retribuzione né in termini di sostegno al reddito”.
I ricorrenti deducevano l'illegittimità dell'operato della convenuta, la quale aveva tardivamente presentato l'istanza di accesso alla CIGS, provocando la perdita del trattamento economico per il mese di gennaio 2023 e chiedevano di “ - accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, illegittima la decisione della società convenuta di sospendere dal lavoro e dalla retribuzione i ricorrenti per il mese di gennaio 2023 e di trattenere loro gli importi a titolo di permessi non retribuiti nella busta paga di febbraio 2023 nella misura di Euro 549,21 alla sig.ra
Pandofi e di euro 1.338,71 al sig. -conseguentemente, accertare il diritto della ricorrente ad avere Pt_2 Pt_1 restituita/rimborsata dalla società convenuta la somma di Euro 549,21 e del ricorrente sig. ad avere Pt_2 restituita/rimborsata la somma di euro 1.338,71 o, comunque, il diritto di entrambi di essere risarciti dei danni patrimoniali subiti in conseguenza della illegittima decisione aziendale di non volere ricevere le loro prestazioni lavorative per il mese di gennaio 2023, nella misura che sarà accertata, anche in via equitativa, da Codesto Tribunale;
- conseguentemente, condannare la -in persona del legale rappresentante pro tempore-a Controparte_1 corrispondere, per le causali sopra indicate, Euro549,21 alla sig.ra ed euro 1.338,71 al sig. oltre Pt_1 Pt_2 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo o le diverse somme, anche maggiori, che saranno accertate nel corso del presente giudizio, anche in via equitativa, da Codesto Tribunale;
-con vittoria di spese competenze e onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La convenuta, benché ritualmente evocata non si è costituita in giudizio, ragion per cui se ne dichiara la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. viene decisa mediate il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato.
La convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato la sussistenza delle ragioni sottese alla sospensione dei rapporti lavorativi e ai presupposti per le trattenute operate in busta paga, né ha provato che i lavoratori abbiano prestato il consenso alla sospensione del rapporto, ragion per cui la sospensione medesima risulta essere stata unilateralmente decisa dalla datrice di lavoro.
Deve quindi richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463
e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7300 del 16/04/2004).
Tanto premesso e considerato che gli importi delle trattenute vengono comprovati dai prospetti paga in atti può ritenersi che ha diritto alla restituzione della somma di euro Parte_1
549,21 e alla restituzione della somma di euro 1.338,71; inoltre, sempre sulla Parte_2 base dei prospetti in atti per il mese di gennaio 2023 i ricorrenti hanno diritto alla somma di euro
773,13, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 8/7/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.5557/2024 R.G.L. promossa
D A
e Parte_1 Parte_2
(avv. VIZZINI PIETRO)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 8/7/2025, per la quale si dà atto che i ricorrenti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara l'illegittimità delle trattenute operate a titolo di permessi non retribuiti e, per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione di € 549,21 a e di € 1.338,71 a , oltre Parte_1 Parte_2 rivalutazione monetaria e interessi legali maturati dal giorno della trattenuta al saldo;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento a ciascun ricorrente della somma di € 773,13, oltre accessori come per legge;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 850,00, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti ex art. 93 c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.4.2024 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti della società resistente, esponevano che l'azienda dal gennaio 2023 aveva sospeso i rapporti di lavoro, affermando di “non avere alcuna attività residua” cui adibirli;
che, successivamente, era stata attivata la CIGS per undici mesi ad eccezione del mese di gennaio 2023 in relazione al quale non avevano percepito “alcun importo né in termini di retribuzione né in termini di sostegno al reddito”.
I ricorrenti deducevano l'illegittimità dell'operato della convenuta, la quale aveva tardivamente presentato l'istanza di accesso alla CIGS, provocando la perdita del trattamento economico per il mese di gennaio 2023 e chiedevano di “ - accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, illegittima la decisione della società convenuta di sospendere dal lavoro e dalla retribuzione i ricorrenti per il mese di gennaio 2023 e di trattenere loro gli importi a titolo di permessi non retribuiti nella busta paga di febbraio 2023 nella misura di Euro 549,21 alla sig.ra
Pandofi e di euro 1.338,71 al sig. -conseguentemente, accertare il diritto della ricorrente ad avere Pt_2 Pt_1 restituita/rimborsata dalla società convenuta la somma di Euro 549,21 e del ricorrente sig. ad avere Pt_2 restituita/rimborsata la somma di euro 1.338,71 o, comunque, il diritto di entrambi di essere risarciti dei danni patrimoniali subiti in conseguenza della illegittima decisione aziendale di non volere ricevere le loro prestazioni lavorative per il mese di gennaio 2023, nella misura che sarà accertata, anche in via equitativa, da Codesto Tribunale;
- conseguentemente, condannare la -in persona del legale rappresentante pro tempore-a Controparte_1 corrispondere, per le causali sopra indicate, Euro549,21 alla sig.ra ed euro 1.338,71 al sig. oltre Pt_1 Pt_2 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo o le diverse somme, anche maggiori, che saranno accertate nel corso del presente giudizio, anche in via equitativa, da Codesto Tribunale;
-con vittoria di spese competenze e onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La convenuta, benché ritualmente evocata non si è costituita in giudizio, ragion per cui se ne dichiara la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. viene decisa mediate il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato.
La convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato la sussistenza delle ragioni sottese alla sospensione dei rapporti lavorativi e ai presupposti per le trattenute operate in busta paga, né ha provato che i lavoratori abbiano prestato il consenso alla sospensione del rapporto, ragion per cui la sospensione medesima risulta essere stata unilateralmente decisa dalla datrice di lavoro.
Deve quindi richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463
e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7300 del 16/04/2004).
Tanto premesso e considerato che gli importi delle trattenute vengono comprovati dai prospetti paga in atti può ritenersi che ha diritto alla restituzione della somma di euro Parte_1
549,21 e alla restituzione della somma di euro 1.338,71; inoltre, sempre sulla Parte_2 base dei prospetti in atti per il mese di gennaio 2023 i ricorrenti hanno diritto alla somma di euro
773,13, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 8/7/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno