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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14575/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14575/2024 tra Parte_1
ATTRICE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 12:54 innanzi al dott. AU Frata, sono comparsi:
Per 'avv. BO RA, oggi sostituito dall'avv. Roberta Bulgari Parte_1
Per il l'avv. OL RN Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente, da intendersi qui richiamati e che costituiscono parte integrante del presente verbale.
L'avv. Bulgari in particolare insiste per l'ammissione della ctu per accertare natura ed entità delle lesioni personali e dei danni non patrimoniali subiti dalla signora a seguito del sinistro oggetto Pt_1 del giudizio. Per il resto si riporta al contenuto ed alle conclusioni già in atti, atteso che le modalità di accadimento del sinistro e la conseguente responsabilità di parte convenuta sono state provate e confermate in occasione dell'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attrice e della prova testimoniale, mentre il quantum risulta comunque comprovato dalla valutazione medico-legale allegata all'atto di citazione. Insiste quindi nell'accoglimento delle conclusioni, con vittoria di spese e competenze.
L'avv. Bolis si oppone alla ammissione della ctu, per le ragioni di cui alle note in data 10.07.25; evidenzia che la quantificazione allegata da controparte è stata oggetto di specifica e tempestiva pagina 1 di 12 contestazione. Si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni. Chiede la liquidazione delle spese come da nota depositata in data odierna.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. AU Frata
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AU Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14575/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BO Parte_1 C.F._1 RA, elettivamente domiciliata in VIA A. DE GASPERI 4, MAGENTA (MI), presso il difensore avv. BO RA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OL Controparte_1 P.IVA_1 RN, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO QUARENGHI, 13 24122 BERGAMO presso il difensore avv. OL RN
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella causazione del Controparte_1 sinistro de quo quale proprietario della strada teatro dell'evento lesivo tenuto alla sua manutenzione e per l'effetto, condannare il (C.F. .IVA Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del Sindaco pro tempore, con sede in PIAZZA EUROPA 1, 25013 EN (BS) al risarcimento di tutti i danni psicofisici, morali e patrimoniali patiti e patiendi dalla signora
(C.F. ), residente in [...]101/A, 25013 Parte_1 C.F._1
pagina 3 di 12 EN (BS), ed in particolare il danno biologico che si indica nella misura del 7% come da relazione medico-legale in atti pari ad Euro 9.802,00, secondo la monetizzazione di cui alle Tabelle di
Liquidazione del Danno Biologico in uso presso il Tribunale di Milano, oltre ad Euro 2.587,50 a titolo di risarcimento del danno per invalidità temporanea, oltre alla riparazione sofferenza patita dall'odierna ricorrente che si stima nella misura del 25% del danno biologico e pari ad Euro 2.450,00 oltre al rimborso delle spese mediche pari ad Euro 362,00 e così per complessivi Euro 15.201,50 o in quella diversa e/o maggiore somma che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio;
- per tutte le voci di danno richieste si chiede che le stesse vengano maggiorate da rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat costo vita e degli interessi sulla somma rivalutata dal fatto al saldo effettivo;
In via istruttoria chiede sin da ora:
a. ammettersi interrogatorio formale di parte convenuta sui capitoli di cui alla narrativa dell'atto di citazione che in questa sede si intendono riportati preceduti dalle parole “Vero che…?”
b. in caso di contestazione della quantificazione dei danni effettuata con il presente atto e con l'atto introduttivo e sulla base della documentazione allegata all'atto di citazione, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio per accertare la natura e l'entità delle lesioni personali e dei danni non patrimoniali subiti dalla Sig.ra Pt_1
Fermo quanto sopra, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, epurati se del caso da elementi valutativi dettati da mere esigenze espositive:
1) “Vero che” in data 10.01.2024, alle ore 11.15 circa, la signora percorreva a piedi Parte_1 la Via Alcide de Gasperi, in , quando giunta in prossimità dell'intersezione con Via CP_1
TO RA, dove la strada curva in corrispondenza dell'area rotatoria, come da documento sub doc. 1 allegato all'atto di citazione che le si rammostra, inciampava e cadeva rovinosamente a terra in avanti, a causa del marciapiede sconnesso e dissestato, riportando diverse lesioni psicofisiche.
2) “Vero che” cadendo per terra, la signora sbatteva anche la testa contro il marciapiede Pt_1 come da documento sub All. 1 alla Memoria n. 2 che le si rammostra.
3) “Vero che” la sig.ra veniva da lei soccorsa con altri passanti ivi presenti;
Parte_1
4) “Vero che” allertava il 118 che arrivava sui luoghi del sinistro in breve termine.
Si indica a teste su tutti i capitoli di prova articolati la signora , residente in [...]
pagina 4 di 12 Carpenedolo 51/G, 25012 Calvisano - Loc. Mezzane.
Fermo quanto sopra la difesa di parte attrice si oppone all'ammissione della prova per interrogatorio formale della sig.ra perché i capitoli 1) e 2) vertono su circostanze neutre ed Parte_1 irrilevanti ai fini del decidere;
i capitoli 3) e 4) sono circostanze generiche;
il capitolo 5) già documentalmente provato.
Ci si oppone, altresì, alla richiesta, avanzata dalla difesa del , di esibizione, a Controparte_1 carico di NP ed AI oltre che della stessa attrice, della documentazione relativa ad eventuali prestazioni erogate da NP ed AI, perché del tutto irrilevanti ai fini del decidere, tenuto, altresì, conto che il presente giudizio ha ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno biologico e morale, notoriamente inclusi nell'alveo dei danni non patrimoniali, mentre le prestazioni erogate da
NP ed AI rientrano nella tipologia del danno patrimoniale.
Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni rassegnate da parte convenuta.”
Per il : Controparte_1
“Ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta,
NEL MERITO: respingere le domande proposte nei confronti del (comprese quelle ex art. 96 Controparte_1
c.pc.) siccome infondate in fatto ed in diritto, oltre che indimostrate;
ciò per le ragioni tutte dedotte in atti;
spese e compensi professionali in ogni caso interamente rifusi, comprese le spese generali in ragione del 15%, oltre ad IVA e CPA;
IN VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo difensivo si insiste nell'ammissione di prova per interrogatorio formale di parte attrice, signora , sulle seguenti circostanze: Parte_1
3) Vero che la mattina del 10 gennaio 2024 alle ore 11.00 circa, la via Alcide De Gasperi nel Comune di era illuminata dalla luce del giorno. CP_1
4) Vero che la via Alcide De Gasperi nel Comune di è una strada lunga ed ampia. CP_1
Si chiede che il Giudice voglia ordinare all'INPS e all'INAIL l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c.
pagina 5 di 12 della documentazione relativa alle prestazioni che fossero state erogate ed erogande in favore della signora in conseguenza dell'incidente per cui è causa e/o di informazioni scritte ex Parte_1 art. 213 c.p.c. in ordine a dette prestazioni.
Si chiede, altresì, che il Giudice voglia ordinare a parte attrice di produrre in giudizio la documentazione relativa alle prestazioni previdenziali percepite dall'INPS o da qualsiasi altro Ente previdenziale o assicurativo – anche privato – in conseguenza del sinistro per cui è causa, anche al fine di operare, sulla scorta della granitica giurisprudenza sul punto, la compensatio lucri cum damno.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio il richiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno per il sinistro avvenuto in data 10.01.2024, a seguito di una caduta avvenuta mentre percorreva un marciapiede in via Alcide De Gasperi in prossimità dell'intersezione con via
TO RA in Carpenedolo (BS).
L'attrice ha dedotto la responsabilità extracontrattuale dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., in particolare deducendo il cattivo stato manutentivo del marciapiede, che si trovava in stato di dissesto senza alcuna segnalazione del pericolo.
L'attrice ha pertanto richiesto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per la complessiva somma di € 15.201,50, con rivalutazione monetaria e vittoria di spese di lite, da liquidarsi anche tenendo conto della mancata risposta all'invito di negoziazione assistita, che può essere valutata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Il si è costituito contestando ogni avverso assunto in fatto e in diritto, Controparte_1 deducendo che l'attrice si è limitata ad una scarna descrizione della dinamica del fatto e dei luoghi, che ben conosce data la vicinanza della sua residenza, nulla provando in merito al dissesto insidioso del marciapiede e al nesso causale tra il sinistro e i danni subiti, contestati dal anche nella loro CP_1 quantificazione. Il convenuto ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, con spese di lite rifuse.
La causa è stata istruita mediante prova orale, al cui esito è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione del termine per depositare fogli di precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice non può trovare accoglimento, non essendo risultata la sussistenza della dedotta responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051
c.c.
Giova rilevarsi, preliminarmente, come i profili dell'istituto della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. siano stati compiutamente delineati e rivisitati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15383/06, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il proprio fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa. Il fondamento della responsabilità è pertanto costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, che non dipendano da fortuito (cfr., ex multis, Cass. n. 2563/07; Cass. n. 25243/06; Cass. n. 2430/04).
Appare pertanto condivisibile la tesi interpretativa, sostenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., 7.04.2010 n. 8229, Cass., 5.12.2008 n. 28811), secondo cui l'art. 2051
c.c. stabilisce a carico del custode una vera e propria presunzione di responsabilità, e non una mera presunzione di colpa. In altri termini, la responsabilità del custode è di natura oggettiva - non integrando pertanto una responsabilità soggettiva “aggravata” per colpa presunta - risultando ancorata esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso e alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res e il soggetto presunto responsabile.
Ne consegue che la prova liberatoria deve concernere il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, a nulla rilevando la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (così, ex plurimis, Cass., n. 12401/2013; Cass., n. 22684/2013; Cass., n. 20427/2008).
La responsabilità del custode, invero, è esclusa allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e risulti svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo in base ai principi della regolarità e dell'adeguatezza causale ad escludere o pagina 7 di 12 ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno (cfr., da ultimo, Cass., n. 18100/2020;
Cass. n. 25028/2019; Cass. nn. 2478, 2480, 2482/2018).
Tale norma, pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno, ovvero di dimostrare che l'evento lesivo si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, restando a carico del custode convenuto fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La dimostrazione del nesso causale da parte del danneggiato si declina diversamente, poi, in considerazione delle peculiarità della cosa oggetto di custodia;
infatti, qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (ad esempio scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia deve ritenersi oggettivamente configurabile;
qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte, che richieda che l'agire umano - ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa - ai fini della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.; cfr., ex multis, Cass., 13.03.2013, n. 6306).
L'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. alla PA costituisce principio ormai consolidato a partire dalla sentenza n. 15383/06 della Suprema Corte, la quale ha sottolineato come “poiché la custodia è una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, certamente tale potere di fatto non può essere a priori escluso in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto in ogni caso sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo”, senza tuttavia con ciò inserire nel concetto di custodia di cui si tratta elementi di responsabilità soggettiva estranei alla struttura della norma.
La giurisprudenza ha evidenziato che la possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. - non si atteggiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma pagina 8 di 12 vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito. Ove tale attività di controllo non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043
c.c.
Ne consegue che il potere di fatto sulla res quale condizione di ammissibilità della responsabilità del custode non può essere affermato (o meno) in forza di un semplice riferimento alla natura del bene ma deve essere accertato caso per caso.
Deve peraltro osservarsi che per giurisprudenza consolidata la custodia è senz'altro configurabile in relazione ad una strada comunale – come nel caso di specie – in quanto la localizzazione del bene è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del (cfr., ex multis, Cass. n. CP_1
9546/2010; Cass. n. 20827/2006).
Sulla scorta di tali principi, una volta accertata l'esistenza del rapporto di custodia tra la P.A. e la res, e appurato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia del bene oggetto di custodia, deve ritenersi senz'altro configurabile la responsabilità dell'ente pubblico, salvo che quest'ultimo dimostri di non avere potuto in alcun modo evitare il danno.
Giova altresì rammentarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (Cass., 12.07.2006, n. 15779).
2. Declinando i predetti consolidati principi al caso in esame deve ritenersi che l'onere probatorio non sia stato assolto in giudizio da parte attrice.
Le prove offerte a sostegno della domanda attorea, invero, non hanno consentito di accertare che il danno lamentato sia stata la diretta conseguenza causale della situazione dei luoghi, o di un agente dannoso manifestatosi in essa, elemento questo che costituisce oggetto di un preciso onere probatorio di parte attrice sia nelle ipotesi riconducibili all'art. 2051 c.c., sia in quelle di cui all'art. 2043 c.c. (cfr.
Cass. n. 2660/2013).
L'istruttoria orale svolta ha confermato che l'attrice in data 10.01.2024, alle ore 11:15 Parte_1 circa, è caduta sul marciapiede in via A. De Gasperi in;
in particolare, la teste AU CP_1
pagina 9 di 12 escussa all'udienza del 17.06.25, ha dichiarato che allorché percorreva via De Gasperi Tes_1 nello stesso senso di marcia dell'attrice, ha notato che dove la strada curva in corrispondenza dell'area rotatoria, la è inciampata ed è caduta a terra in avanti: “ha fatto due passettoni in rapida Pt_1 successione perché ha perso l'equilibrio ed è caduta in avanti”.
Esibita alla teste la foto del marciapiede di cui al doc. 1 allegato alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. di parte attrice, la stessa ha dichiarato di non poter confermare si tratti del marciapiede ove è caduta l'attrice “poiché non me lo ricordo, la mia attenzione era concentrata sulla persona, ho visto però che il marciapiede non era liscio ma non posso confermare la foto”. La teste ha altresì indicato graficamente il punto di caduta e la zona dove è inciampata la signora nella foto allegata sub Pt_1 doc. 3 fasc. convenuto (pag. 1, poi scannerizzata dal GOP delegato per l'assunzione della prova orale).
Deve dunque osservarsi, in primo luogo, che non risulta confermato in giudizio che lo stato dei luoghi al momento del sinistro fosse esattamente quello rammostrato nelle fotografie prodotte dall'attrice, attese le dichiarazioni dell'unica teste escussa, la quale ha solo potuto precisare che “il marciapiede non era liscio”.
In ogni caso, deve osservarsi che alla prova del fatto storico dedotto dall'attrice - segnatamente, della caduta in corrispondenza di un tratto di marciapiede dissestato - non consegue automaticamente l'affermazione della responsabilità del convenuto. CP_1
Deve rammentarsi, invero, che incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno subito e il nesso di causalità tra l'evento lesivo e il danno per configurare una responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. Nel caso di specie deve ritenersi che l'attrice non abbia assolto al citato onere della prova, ovvero che il danno subito si sia determinato come conseguenza dell'utilizzo normale della cosa.
Deve rammentarsi, invero, che quando, come nel caso di specie, il danno è derivato da una interazione fra la cosa di per sé inerte (marciapiede) e la condotta del danneggiato (il suo camminarvi o passarvi sopra), il nesso causale potrà dirsi dimostrato solo se si acclari anche che la cosa presentava profili di pericolosità intrinseca, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (così, in tema di stato dei luoghi in occasione di caduta del pedone, ex multis, Cass.
5.02.2013 n. 2660).
Deve osservarsi come le fotografie prodotte dalla stessa attrice mostrino un tratto di marciapiede caratterizzato da un lieve dislivello, perfettamente visibile sia per la dimensione che per la differenza cromatica.
pagina 10 di 12 Nel caso in esame è peraltro pacifica la conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice; la stessa, invero, ha ammesso in sede di interpello che all'epoca dei fatti era residente “a poche centinaia di metri, circa
700 metri” dal luogo della caduta;
al contempo ha dichiarato che all'epoca del fatto non era solita percorrere a piedi la via De Gasperi, ma lo faceva “quando dovevo andare da mia sorella, non tutti i giorni, ogni 15-20 giorni”, quindi abbastanza frequentemente.
Parimenti incontestata è la sussistenza di condizioni di ottima visibilità al momento del sinistro, atteso che lo stesso è avvenuto alle ore 11:15 circa, in una giornata con buone condizioni atmosferiche. Ne consegue che, essendo l'attrice ben conscia dello stato dei luoghi, era richiesto alla stessa un particolare grado di attenzione, che nel caso di specie è, all'evidenza, mancato: non può dunque dirsi che, nonostante le condizioni di dissesto del marciapiede, la caduta fosse inevitabile e che l'evento dannoso fosse imprevedibile.
Dalle fotografie prodotte dall'attrice si evince, poi, come l'anomalia stradale non assurga nemmeno al concetto d'insidia in relazione ai tre elementi della non visibilità, non prevedibilità e non evitabilità del pericolo connesso al normale uso della via pubblica, pericolo che nel presente caso non può certo essere considerato occulto (cfr. Cass. n.10096/2013, secondi cui non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza).
Il consolidato orientamento della Suprema Corte, del tutto condivisibile alla luce dei principi richiamati, ha escluso in casi analoghi - ovvero riguardanti una pavimentazione pedonale irregolare chiaramente percepibile dall'utente – ogni responsabilità in capo all'ente territoriale (cfr., ex multis,
Cass. n. 7097/2019: “In tema di danni da cose in custodia, va esclusa la responsabilità dell'Ente se la caduta è attribuibile esclusivamente alla scarsa attenzione prestate dal danneggiato al dislivello presente sul marciapiede e facilmente visibile”; cfr. altresì Cass. n. 29435/2020, sempre in ipotesi di dislivello della pavimentazione ben visibile).
Deve dunque ritenersi che si potesse nel caso concreto pretendere una maggior attenzione dalla danneggiata, in relazione alla conoscenza dei luoghi, alle favorevoli condizioni di luce in cui è accaduto il fatto, con pavimentazione asciutta, e alla visibilità del dislivello;
ne consegue che la condotta colposa della danneggiata (ovvero la sua disattenzione) ha interrotto il nesso eziologico tra pagina 11 di 12 l'evento lesivo e la cosa, riducendo la res al rango di mera occasione dell'evento e di mero tramite del danno, determinando quindi l'esonero da responsabilità dell'ente proprietario della Strada.
Alla luce di quanto osservato, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e l'inammissibilità delle prove richieste.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto, in particolare, del valore della domanda, della scarsa complessità delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate a carico dell'attrice e in favore del convenuto – con riconoscimento di un importo inferiore a quello indicato nella nota spese di CP_1 parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi richiamati – in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande proposte da nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1
- condanna a rifondere il delle spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1 in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Brescia il 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. AU Frata
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14575/2024 tra Parte_1
ATTRICE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 12:54 innanzi al dott. AU Frata, sono comparsi:
Per 'avv. BO RA, oggi sostituito dall'avv. Roberta Bulgari Parte_1
Per il l'avv. OL RN Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente, da intendersi qui richiamati e che costituiscono parte integrante del presente verbale.
L'avv. Bulgari in particolare insiste per l'ammissione della ctu per accertare natura ed entità delle lesioni personali e dei danni non patrimoniali subiti dalla signora a seguito del sinistro oggetto Pt_1 del giudizio. Per il resto si riporta al contenuto ed alle conclusioni già in atti, atteso che le modalità di accadimento del sinistro e la conseguente responsabilità di parte convenuta sono state provate e confermate in occasione dell'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attrice e della prova testimoniale, mentre il quantum risulta comunque comprovato dalla valutazione medico-legale allegata all'atto di citazione. Insiste quindi nell'accoglimento delle conclusioni, con vittoria di spese e competenze.
L'avv. Bolis si oppone alla ammissione della ctu, per le ragioni di cui alle note in data 10.07.25; evidenzia che la quantificazione allegata da controparte è stata oggetto di specifica e tempestiva pagina 1 di 12 contestazione. Si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni. Chiede la liquidazione delle spese come da nota depositata in data odierna.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. AU Frata
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AU Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14575/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BO Parte_1 C.F._1 RA, elettivamente domiciliata in VIA A. DE GASPERI 4, MAGENTA (MI), presso il difensore avv. BO RA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OL Controparte_1 P.IVA_1 RN, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO QUARENGHI, 13 24122 BERGAMO presso il difensore avv. OL RN
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella causazione del Controparte_1 sinistro de quo quale proprietario della strada teatro dell'evento lesivo tenuto alla sua manutenzione e per l'effetto, condannare il (C.F. .IVA Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del Sindaco pro tempore, con sede in PIAZZA EUROPA 1, 25013 EN (BS) al risarcimento di tutti i danni psicofisici, morali e patrimoniali patiti e patiendi dalla signora
(C.F. ), residente in [...]101/A, 25013 Parte_1 C.F._1
pagina 3 di 12 EN (BS), ed in particolare il danno biologico che si indica nella misura del 7% come da relazione medico-legale in atti pari ad Euro 9.802,00, secondo la monetizzazione di cui alle Tabelle di
Liquidazione del Danno Biologico in uso presso il Tribunale di Milano, oltre ad Euro 2.587,50 a titolo di risarcimento del danno per invalidità temporanea, oltre alla riparazione sofferenza patita dall'odierna ricorrente che si stima nella misura del 25% del danno biologico e pari ad Euro 2.450,00 oltre al rimborso delle spese mediche pari ad Euro 362,00 e così per complessivi Euro 15.201,50 o in quella diversa e/o maggiore somma che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio;
- per tutte le voci di danno richieste si chiede che le stesse vengano maggiorate da rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat costo vita e degli interessi sulla somma rivalutata dal fatto al saldo effettivo;
In via istruttoria chiede sin da ora:
a. ammettersi interrogatorio formale di parte convenuta sui capitoli di cui alla narrativa dell'atto di citazione che in questa sede si intendono riportati preceduti dalle parole “Vero che…?”
b. in caso di contestazione della quantificazione dei danni effettuata con il presente atto e con l'atto introduttivo e sulla base della documentazione allegata all'atto di citazione, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio per accertare la natura e l'entità delle lesioni personali e dei danni non patrimoniali subiti dalla Sig.ra Pt_1
Fermo quanto sopra, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, epurati se del caso da elementi valutativi dettati da mere esigenze espositive:
1) “Vero che” in data 10.01.2024, alle ore 11.15 circa, la signora percorreva a piedi Parte_1 la Via Alcide de Gasperi, in , quando giunta in prossimità dell'intersezione con Via CP_1
TO RA, dove la strada curva in corrispondenza dell'area rotatoria, come da documento sub doc. 1 allegato all'atto di citazione che le si rammostra, inciampava e cadeva rovinosamente a terra in avanti, a causa del marciapiede sconnesso e dissestato, riportando diverse lesioni psicofisiche.
2) “Vero che” cadendo per terra, la signora sbatteva anche la testa contro il marciapiede Pt_1 come da documento sub All. 1 alla Memoria n. 2 che le si rammostra.
3) “Vero che” la sig.ra veniva da lei soccorsa con altri passanti ivi presenti;
Parte_1
4) “Vero che” allertava il 118 che arrivava sui luoghi del sinistro in breve termine.
Si indica a teste su tutti i capitoli di prova articolati la signora , residente in [...]
pagina 4 di 12 Carpenedolo 51/G, 25012 Calvisano - Loc. Mezzane.
Fermo quanto sopra la difesa di parte attrice si oppone all'ammissione della prova per interrogatorio formale della sig.ra perché i capitoli 1) e 2) vertono su circostanze neutre ed Parte_1 irrilevanti ai fini del decidere;
i capitoli 3) e 4) sono circostanze generiche;
il capitolo 5) già documentalmente provato.
Ci si oppone, altresì, alla richiesta, avanzata dalla difesa del , di esibizione, a Controparte_1 carico di NP ed AI oltre che della stessa attrice, della documentazione relativa ad eventuali prestazioni erogate da NP ed AI, perché del tutto irrilevanti ai fini del decidere, tenuto, altresì, conto che il presente giudizio ha ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno biologico e morale, notoriamente inclusi nell'alveo dei danni non patrimoniali, mentre le prestazioni erogate da
NP ed AI rientrano nella tipologia del danno patrimoniale.
Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni rassegnate da parte convenuta.”
Per il : Controparte_1
“Ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta,
NEL MERITO: respingere le domande proposte nei confronti del (comprese quelle ex art. 96 Controparte_1
c.pc.) siccome infondate in fatto ed in diritto, oltre che indimostrate;
ciò per le ragioni tutte dedotte in atti;
spese e compensi professionali in ogni caso interamente rifusi, comprese le spese generali in ragione del 15%, oltre ad IVA e CPA;
IN VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo difensivo si insiste nell'ammissione di prova per interrogatorio formale di parte attrice, signora , sulle seguenti circostanze: Parte_1
3) Vero che la mattina del 10 gennaio 2024 alle ore 11.00 circa, la via Alcide De Gasperi nel Comune di era illuminata dalla luce del giorno. CP_1
4) Vero che la via Alcide De Gasperi nel Comune di è una strada lunga ed ampia. CP_1
Si chiede che il Giudice voglia ordinare all'INPS e all'INAIL l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c.
pagina 5 di 12 della documentazione relativa alle prestazioni che fossero state erogate ed erogande in favore della signora in conseguenza dell'incidente per cui è causa e/o di informazioni scritte ex Parte_1 art. 213 c.p.c. in ordine a dette prestazioni.
Si chiede, altresì, che il Giudice voglia ordinare a parte attrice di produrre in giudizio la documentazione relativa alle prestazioni previdenziali percepite dall'INPS o da qualsiasi altro Ente previdenziale o assicurativo – anche privato – in conseguenza del sinistro per cui è causa, anche al fine di operare, sulla scorta della granitica giurisprudenza sul punto, la compensatio lucri cum damno.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio il richiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno per il sinistro avvenuto in data 10.01.2024, a seguito di una caduta avvenuta mentre percorreva un marciapiede in via Alcide De Gasperi in prossimità dell'intersezione con via
TO RA in Carpenedolo (BS).
L'attrice ha dedotto la responsabilità extracontrattuale dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., in particolare deducendo il cattivo stato manutentivo del marciapiede, che si trovava in stato di dissesto senza alcuna segnalazione del pericolo.
L'attrice ha pertanto richiesto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per la complessiva somma di € 15.201,50, con rivalutazione monetaria e vittoria di spese di lite, da liquidarsi anche tenendo conto della mancata risposta all'invito di negoziazione assistita, che può essere valutata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Il si è costituito contestando ogni avverso assunto in fatto e in diritto, Controparte_1 deducendo che l'attrice si è limitata ad una scarna descrizione della dinamica del fatto e dei luoghi, che ben conosce data la vicinanza della sua residenza, nulla provando in merito al dissesto insidioso del marciapiede e al nesso causale tra il sinistro e i danni subiti, contestati dal anche nella loro CP_1 quantificazione. Il convenuto ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, con spese di lite rifuse.
La causa è stata istruita mediante prova orale, al cui esito è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione del termine per depositare fogli di precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice non può trovare accoglimento, non essendo risultata la sussistenza della dedotta responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051
c.c.
Giova rilevarsi, preliminarmente, come i profili dell'istituto della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. siano stati compiutamente delineati e rivisitati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15383/06, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il proprio fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa. Il fondamento della responsabilità è pertanto costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, che non dipendano da fortuito (cfr., ex multis, Cass. n. 2563/07; Cass. n. 25243/06; Cass. n. 2430/04).
Appare pertanto condivisibile la tesi interpretativa, sostenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., 7.04.2010 n. 8229, Cass., 5.12.2008 n. 28811), secondo cui l'art. 2051
c.c. stabilisce a carico del custode una vera e propria presunzione di responsabilità, e non una mera presunzione di colpa. In altri termini, la responsabilità del custode è di natura oggettiva - non integrando pertanto una responsabilità soggettiva “aggravata” per colpa presunta - risultando ancorata esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso e alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res e il soggetto presunto responsabile.
Ne consegue che la prova liberatoria deve concernere il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, a nulla rilevando la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (così, ex plurimis, Cass., n. 12401/2013; Cass., n. 22684/2013; Cass., n. 20427/2008).
La responsabilità del custode, invero, è esclusa allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e risulti svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo in base ai principi della regolarità e dell'adeguatezza causale ad escludere o pagina 7 di 12 ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno (cfr., da ultimo, Cass., n. 18100/2020;
Cass. n. 25028/2019; Cass. nn. 2478, 2480, 2482/2018).
Tale norma, pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno, ovvero di dimostrare che l'evento lesivo si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, restando a carico del custode convenuto fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La dimostrazione del nesso causale da parte del danneggiato si declina diversamente, poi, in considerazione delle peculiarità della cosa oggetto di custodia;
infatti, qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (ad esempio scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia deve ritenersi oggettivamente configurabile;
qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte, che richieda che l'agire umano - ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa - ai fini della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.; cfr., ex multis, Cass., 13.03.2013, n. 6306).
L'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. alla PA costituisce principio ormai consolidato a partire dalla sentenza n. 15383/06 della Suprema Corte, la quale ha sottolineato come “poiché la custodia è una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, certamente tale potere di fatto non può essere a priori escluso in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto in ogni caso sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo”, senza tuttavia con ciò inserire nel concetto di custodia di cui si tratta elementi di responsabilità soggettiva estranei alla struttura della norma.
La giurisprudenza ha evidenziato che la possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. - non si atteggiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma pagina 8 di 12 vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito. Ove tale attività di controllo non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043
c.c.
Ne consegue che il potere di fatto sulla res quale condizione di ammissibilità della responsabilità del custode non può essere affermato (o meno) in forza di un semplice riferimento alla natura del bene ma deve essere accertato caso per caso.
Deve peraltro osservarsi che per giurisprudenza consolidata la custodia è senz'altro configurabile in relazione ad una strada comunale – come nel caso di specie – in quanto la localizzazione del bene è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del (cfr., ex multis, Cass. n. CP_1
9546/2010; Cass. n. 20827/2006).
Sulla scorta di tali principi, una volta accertata l'esistenza del rapporto di custodia tra la P.A. e la res, e appurato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia del bene oggetto di custodia, deve ritenersi senz'altro configurabile la responsabilità dell'ente pubblico, salvo che quest'ultimo dimostri di non avere potuto in alcun modo evitare il danno.
Giova altresì rammentarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (Cass., 12.07.2006, n. 15779).
2. Declinando i predetti consolidati principi al caso in esame deve ritenersi che l'onere probatorio non sia stato assolto in giudizio da parte attrice.
Le prove offerte a sostegno della domanda attorea, invero, non hanno consentito di accertare che il danno lamentato sia stata la diretta conseguenza causale della situazione dei luoghi, o di un agente dannoso manifestatosi in essa, elemento questo che costituisce oggetto di un preciso onere probatorio di parte attrice sia nelle ipotesi riconducibili all'art. 2051 c.c., sia in quelle di cui all'art. 2043 c.c. (cfr.
Cass. n. 2660/2013).
L'istruttoria orale svolta ha confermato che l'attrice in data 10.01.2024, alle ore 11:15 Parte_1 circa, è caduta sul marciapiede in via A. De Gasperi in;
in particolare, la teste AU CP_1
pagina 9 di 12 escussa all'udienza del 17.06.25, ha dichiarato che allorché percorreva via De Gasperi Tes_1 nello stesso senso di marcia dell'attrice, ha notato che dove la strada curva in corrispondenza dell'area rotatoria, la è inciampata ed è caduta a terra in avanti: “ha fatto due passettoni in rapida Pt_1 successione perché ha perso l'equilibrio ed è caduta in avanti”.
Esibita alla teste la foto del marciapiede di cui al doc. 1 allegato alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. di parte attrice, la stessa ha dichiarato di non poter confermare si tratti del marciapiede ove è caduta l'attrice “poiché non me lo ricordo, la mia attenzione era concentrata sulla persona, ho visto però che il marciapiede non era liscio ma non posso confermare la foto”. La teste ha altresì indicato graficamente il punto di caduta e la zona dove è inciampata la signora nella foto allegata sub Pt_1 doc. 3 fasc. convenuto (pag. 1, poi scannerizzata dal GOP delegato per l'assunzione della prova orale).
Deve dunque osservarsi, in primo luogo, che non risulta confermato in giudizio che lo stato dei luoghi al momento del sinistro fosse esattamente quello rammostrato nelle fotografie prodotte dall'attrice, attese le dichiarazioni dell'unica teste escussa, la quale ha solo potuto precisare che “il marciapiede non era liscio”.
In ogni caso, deve osservarsi che alla prova del fatto storico dedotto dall'attrice - segnatamente, della caduta in corrispondenza di un tratto di marciapiede dissestato - non consegue automaticamente l'affermazione della responsabilità del convenuto. CP_1
Deve rammentarsi, invero, che incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno subito e il nesso di causalità tra l'evento lesivo e il danno per configurare una responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. Nel caso di specie deve ritenersi che l'attrice non abbia assolto al citato onere della prova, ovvero che il danno subito si sia determinato come conseguenza dell'utilizzo normale della cosa.
Deve rammentarsi, invero, che quando, come nel caso di specie, il danno è derivato da una interazione fra la cosa di per sé inerte (marciapiede) e la condotta del danneggiato (il suo camminarvi o passarvi sopra), il nesso causale potrà dirsi dimostrato solo se si acclari anche che la cosa presentava profili di pericolosità intrinseca, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (così, in tema di stato dei luoghi in occasione di caduta del pedone, ex multis, Cass.
5.02.2013 n. 2660).
Deve osservarsi come le fotografie prodotte dalla stessa attrice mostrino un tratto di marciapiede caratterizzato da un lieve dislivello, perfettamente visibile sia per la dimensione che per la differenza cromatica.
pagina 10 di 12 Nel caso in esame è peraltro pacifica la conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice; la stessa, invero, ha ammesso in sede di interpello che all'epoca dei fatti era residente “a poche centinaia di metri, circa
700 metri” dal luogo della caduta;
al contempo ha dichiarato che all'epoca del fatto non era solita percorrere a piedi la via De Gasperi, ma lo faceva “quando dovevo andare da mia sorella, non tutti i giorni, ogni 15-20 giorni”, quindi abbastanza frequentemente.
Parimenti incontestata è la sussistenza di condizioni di ottima visibilità al momento del sinistro, atteso che lo stesso è avvenuto alle ore 11:15 circa, in una giornata con buone condizioni atmosferiche. Ne consegue che, essendo l'attrice ben conscia dello stato dei luoghi, era richiesto alla stessa un particolare grado di attenzione, che nel caso di specie è, all'evidenza, mancato: non può dunque dirsi che, nonostante le condizioni di dissesto del marciapiede, la caduta fosse inevitabile e che l'evento dannoso fosse imprevedibile.
Dalle fotografie prodotte dall'attrice si evince, poi, come l'anomalia stradale non assurga nemmeno al concetto d'insidia in relazione ai tre elementi della non visibilità, non prevedibilità e non evitabilità del pericolo connesso al normale uso della via pubblica, pericolo che nel presente caso non può certo essere considerato occulto (cfr. Cass. n.10096/2013, secondi cui non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza).
Il consolidato orientamento della Suprema Corte, del tutto condivisibile alla luce dei principi richiamati, ha escluso in casi analoghi - ovvero riguardanti una pavimentazione pedonale irregolare chiaramente percepibile dall'utente – ogni responsabilità in capo all'ente territoriale (cfr., ex multis,
Cass. n. 7097/2019: “In tema di danni da cose in custodia, va esclusa la responsabilità dell'Ente se la caduta è attribuibile esclusivamente alla scarsa attenzione prestate dal danneggiato al dislivello presente sul marciapiede e facilmente visibile”; cfr. altresì Cass. n. 29435/2020, sempre in ipotesi di dislivello della pavimentazione ben visibile).
Deve dunque ritenersi che si potesse nel caso concreto pretendere una maggior attenzione dalla danneggiata, in relazione alla conoscenza dei luoghi, alle favorevoli condizioni di luce in cui è accaduto il fatto, con pavimentazione asciutta, e alla visibilità del dislivello;
ne consegue che la condotta colposa della danneggiata (ovvero la sua disattenzione) ha interrotto il nesso eziologico tra pagina 11 di 12 l'evento lesivo e la cosa, riducendo la res al rango di mera occasione dell'evento e di mero tramite del danno, determinando quindi l'esonero da responsabilità dell'ente proprietario della Strada.
Alla luce di quanto osservato, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e l'inammissibilità delle prove richieste.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto, in particolare, del valore della domanda, della scarsa complessità delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate a carico dell'attrice e in favore del convenuto – con riconoscimento di un importo inferiore a quello indicato nella nota spese di CP_1 parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi richiamati – in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande proposte da nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1
- condanna a rifondere il delle spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1 in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Brescia il 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. AU Frata
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