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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2024, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 17.4.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°21242/2023 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Domenico Naso, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei
Portoghesi n.12; - CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: riconoscimento del diritto al ristoro delle trattenute previdenziali operate sulle somme relative alle differenze retributive corrisposte per gli anni precedenti a quello di effettivo pagamento – condanna al versamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente del convenuto a tempo indeterminato dall'1.9.2015 con qualifica CP_1 professionale di docente di scuola secondaria di II grado, all'epoca del deposito del ricorso in servizio presso il liceo di Roma, esposto che con sentenza n. Parte_2 4040/2019, pubblicata il 29/04/2019, del Tribunale di Roma, il era stato CP_2 condannato ad inquadrarlo, a decorrere dall'1 settembre 2016, nella quarta fascia stipendiale 15-20 anni con qualifica di “Docente laureato di scuola secondaria di II grado”, con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 15 ed al pagamento di
€8.831,07, oltre ai ratei di 13ª mensilità ed interessi legali dalla maturazione al saldo nonché ad aumentare mensilmente lo stipendio di €470,07 fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale, lamentato che dal prospetto riassuntivo delle trattenute operate dall'Amministrazione con cedolino stipendiale di giugno 2023 emergeva come il dicastero convenuto avesse illegittimamente eseguito trattenute previdenziali pari a
€5.350,00 liquidando così una somma netta di €43.411,40, in luogo di quella effettivamente dovuta pari a €48.780,35, argomentato in diritto in merito alla violazione dell'art. 2215 c.c. e degli articoli 9 e 23 L. n.218 del 4.04.1952, concludeva chiedendo:
“Dichiarare ed accertare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €5.350,00. - Dichiarare ed accertare, ai sensi dell'art. 23 L.
n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €5.350,00 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art.18 D. Lgs. n.
241/92; - Condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore del ricorrente di €5.350,00 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione”, vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio il che veniva dichiarato contumace. CP_2
Non necessitando di istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità in tema di contributi previdenziali, che, in applicazione degli artt. 19 e 23 della L. n. 218 del 1952, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, ragione per cui il credito retributivo di quest'ultimo dev'essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore. Tempestività del versamento, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi (Cass. 22379/2015), sicchè in ipotesi di ritardo nell'adempimento il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico “con la conseguenza che «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» ( così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011)” (Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 18897 del 15/07/2019 conforme a Sez. L., Sentenza n. 25956 del
31/10/2017). Orientamento confermato da ultimo con sentenza Cass. civ. n.33205 del 10 novembre 2021 la quale ha statuito che "deve essere ribadito, con effetto di inammissibilità ai sensi dell'art. 360bis c.p.c. (Cass. s.u. 21 marzo 2017, n. 7155; Cass. 28 dicembre 2020,
n. 29629), l'orientamento di questa Corte, consolidato nel ritenere che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive debbano essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore: e ciò perché la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli;
mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro può procedere, ai sensi della L. n. 218 del 1952, art. 19 alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. 28 settembre 2011, n. 19790; Cass. 13 febbraio 2013, n. 3525; Cass. 14 settembre 2015, n. 18044; Cass. 15 luglio 2019, n. 18897)";
2. Nel caso di specie certamente l'adempimento nella misura netta di €43.411,40
(corrispondente ad un lordo di €48.780,35), operato con versamento nel mese di giugno
2023, è avvenuto per buona parte tardivamente poiché in esecuzione di sentenza n.
4040/2019 pubbl. il 29/04/2019 la quale ha statuito il diritto a ricostruzione della carriera e condannato al versamento di differenze retributive, quantificate nel prospetto riassuntivo in atti come riferite a crediti maturati dal 2016 al 2023.
3. A meglio esaminare l'indicato prospetto osserva l'Ufficio come €436,26 si riferiscano al medesimo anno 2023 ragione per cui la trattenuta in tale misura deve ritenersi legittimamente effettuata trattandosi di differenze riferite al periodo contributivo in cui è stato operato il versamento.
Con riferimento alla restante somma di €4.913,74 (€5.350,00 - €436,26) rileva ulteriormente il giudicante che trattasi dell'intero ammontare dovuto per contribuzioni, nell'ambito del quale non è stata operata alcuna distinzione tra quota a carico del lavoratore e come tale illegittimamente trattenuta, e quota spettante al datore di lavoro, come tale legittimamente versata all' trattandosi di contributi non prescritti quanto CP_3
meno da giugno 2018. Ne consegue che, mentre la domanda si ritiene fondata come da conteggi sino a metà 2018, successivamente quanto calcolato come dovuto deve essere ridotto tenuto conto della sola quota di contributi a carico del lavoratore pari ad una percentuale dell'8,75%.
Ne consegue che la condanna sarà in questa sede riferita all'intero ammontare contributi
2016 per €267,33, intero ammontare contributi anno 2017 pari ad €705,82, metà contributi anno 2018 in misura piena pari ad €369,36, e da giugno 2018 il dovuto viene quantificato nella misura dell'8,75% di quanto oggetto di domanda (salvo anno 2023 per come sopra motivato escluso dal computo) per un ammontare di €312,48.
Il ricorso dev'essere quindi accolto nella ridotta misura di €1.654,99.
4. Sull'indicata somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo, esclusa, ex art.22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n.724, la rivalutazione monetaria attesa la natura pubblica dell'ente debitore. Ed infatti, come chiarito dalle sentenze di legittimità sopra riportate, la quota contributiva che un tempo era a carico del lavoratore diviene parte della retribuzione e, come tale, ad essa si deve applicare il regime degli accessori proprio dell'obbligazione retributiva. Sul punto appare utile riportare recente pronunciamento del giudice di legittimità che ha ribadito come “Con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica ed in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, vige il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo, comprese le somme dovute a titolo di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo” (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 13624/20; depositata il 2 luglio).
5. I compensi di lite sono compensati per i 2/3 attesa la parziale reciproca soccombenza mentre per la restante parte sono posti a carico del . CP_2
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accerta il diritto del ricorrente al pagamento delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione convenuta nella misura di €1.654,99 e, per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_1 restituzione in suo favore dell'indicata somma illegittimamente trattenuta oltre interessi legali come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per 2/3 i compensi di lite e condanna il convenuto, in persona CP_1
del Ministro pro tempore, alla refusione a controparte della restante parte liquidata in complessivi €500,00, da distrarsi.
Roma, il 17.4.2024 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 17.4.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°21242/2023 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Domenico Naso, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei
Portoghesi n.12; - CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: riconoscimento del diritto al ristoro delle trattenute previdenziali operate sulle somme relative alle differenze retributive corrisposte per gli anni precedenti a quello di effettivo pagamento – condanna al versamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente del convenuto a tempo indeterminato dall'1.9.2015 con qualifica CP_1 professionale di docente di scuola secondaria di II grado, all'epoca del deposito del ricorso in servizio presso il liceo di Roma, esposto che con sentenza n. Parte_2 4040/2019, pubblicata il 29/04/2019, del Tribunale di Roma, il era stato CP_2 condannato ad inquadrarlo, a decorrere dall'1 settembre 2016, nella quarta fascia stipendiale 15-20 anni con qualifica di “Docente laureato di scuola secondaria di II grado”, con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 15 ed al pagamento di
€8.831,07, oltre ai ratei di 13ª mensilità ed interessi legali dalla maturazione al saldo nonché ad aumentare mensilmente lo stipendio di €470,07 fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale, lamentato che dal prospetto riassuntivo delle trattenute operate dall'Amministrazione con cedolino stipendiale di giugno 2023 emergeva come il dicastero convenuto avesse illegittimamente eseguito trattenute previdenziali pari a
€5.350,00 liquidando così una somma netta di €43.411,40, in luogo di quella effettivamente dovuta pari a €48.780,35, argomentato in diritto in merito alla violazione dell'art. 2215 c.c. e degli articoli 9 e 23 L. n.218 del 4.04.1952, concludeva chiedendo:
“Dichiarare ed accertare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €5.350,00. - Dichiarare ed accertare, ai sensi dell'art. 23 L.
n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €5.350,00 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art.18 D. Lgs. n.
241/92; - Condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore del ricorrente di €5.350,00 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione”, vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio il che veniva dichiarato contumace. CP_2
Non necessitando di istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità in tema di contributi previdenziali, che, in applicazione degli artt. 19 e 23 della L. n. 218 del 1952, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, ragione per cui il credito retributivo di quest'ultimo dev'essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore. Tempestività del versamento, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi (Cass. 22379/2015), sicchè in ipotesi di ritardo nell'adempimento il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico “con la conseguenza che «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» ( così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011)” (Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 18897 del 15/07/2019 conforme a Sez. L., Sentenza n. 25956 del
31/10/2017). Orientamento confermato da ultimo con sentenza Cass. civ. n.33205 del 10 novembre 2021 la quale ha statuito che "deve essere ribadito, con effetto di inammissibilità ai sensi dell'art. 360bis c.p.c. (Cass. s.u. 21 marzo 2017, n. 7155; Cass. 28 dicembre 2020,
n. 29629), l'orientamento di questa Corte, consolidato nel ritenere che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive debbano essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore: e ciò perché la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli;
mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro può procedere, ai sensi della L. n. 218 del 1952, art. 19 alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. 28 settembre 2011, n. 19790; Cass. 13 febbraio 2013, n. 3525; Cass. 14 settembre 2015, n. 18044; Cass. 15 luglio 2019, n. 18897)";
2. Nel caso di specie certamente l'adempimento nella misura netta di €43.411,40
(corrispondente ad un lordo di €48.780,35), operato con versamento nel mese di giugno
2023, è avvenuto per buona parte tardivamente poiché in esecuzione di sentenza n.
4040/2019 pubbl. il 29/04/2019 la quale ha statuito il diritto a ricostruzione della carriera e condannato al versamento di differenze retributive, quantificate nel prospetto riassuntivo in atti come riferite a crediti maturati dal 2016 al 2023.
3. A meglio esaminare l'indicato prospetto osserva l'Ufficio come €436,26 si riferiscano al medesimo anno 2023 ragione per cui la trattenuta in tale misura deve ritenersi legittimamente effettuata trattandosi di differenze riferite al periodo contributivo in cui è stato operato il versamento.
Con riferimento alla restante somma di €4.913,74 (€5.350,00 - €436,26) rileva ulteriormente il giudicante che trattasi dell'intero ammontare dovuto per contribuzioni, nell'ambito del quale non è stata operata alcuna distinzione tra quota a carico del lavoratore e come tale illegittimamente trattenuta, e quota spettante al datore di lavoro, come tale legittimamente versata all' trattandosi di contributi non prescritti quanto CP_3
meno da giugno 2018. Ne consegue che, mentre la domanda si ritiene fondata come da conteggi sino a metà 2018, successivamente quanto calcolato come dovuto deve essere ridotto tenuto conto della sola quota di contributi a carico del lavoratore pari ad una percentuale dell'8,75%.
Ne consegue che la condanna sarà in questa sede riferita all'intero ammontare contributi
2016 per €267,33, intero ammontare contributi anno 2017 pari ad €705,82, metà contributi anno 2018 in misura piena pari ad €369,36, e da giugno 2018 il dovuto viene quantificato nella misura dell'8,75% di quanto oggetto di domanda (salvo anno 2023 per come sopra motivato escluso dal computo) per un ammontare di €312,48.
Il ricorso dev'essere quindi accolto nella ridotta misura di €1.654,99.
4. Sull'indicata somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo, esclusa, ex art.22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n.724, la rivalutazione monetaria attesa la natura pubblica dell'ente debitore. Ed infatti, come chiarito dalle sentenze di legittimità sopra riportate, la quota contributiva che un tempo era a carico del lavoratore diviene parte della retribuzione e, come tale, ad essa si deve applicare il regime degli accessori proprio dell'obbligazione retributiva. Sul punto appare utile riportare recente pronunciamento del giudice di legittimità che ha ribadito come “Con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica ed in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, vige il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo, comprese le somme dovute a titolo di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo” (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 13624/20; depositata il 2 luglio).
5. I compensi di lite sono compensati per i 2/3 attesa la parziale reciproca soccombenza mentre per la restante parte sono posti a carico del . CP_2
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accerta il diritto del ricorrente al pagamento delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione convenuta nella misura di €1.654,99 e, per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_1 restituzione in suo favore dell'indicata somma illegittimamente trattenuta oltre interessi legali come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per 2/3 i compensi di lite e condanna il convenuto, in persona CP_1
del Ministro pro tempore, alla refusione a controparte della restante parte liquidata in complessivi €500,00, da distrarsi.
Roma, il 17.4.2024 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari