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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 686/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7392/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2022/250602 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.12.2023 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella n.
29320220076530305000, notificata il 09.05.2025, con la quale le era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 372,79 a titolo di interessi in relazione a tardivi versamenti IRPEF relativi anno
2015 (non 2016) conseguenti alla presentazione di dichiarazione integrativa Unico 2017 per omesso pagamento IRPEF anno 2016 effettuata con la formula del c.d. "ravvedimento operoso”.
Lamentava come, pur essendosi spontaneamente attivata, in conformità con quanto previsto dalla legge, per integrare i redditi dichiarati scaturenti da un fitto che era stato omesso nella dichiarazione originaria, versando quindi in tre rate (in data 10.02.2020, 07.04.2020 e 07.05.2020) quanto dovuto a titolo di Irpef oltre che alla sanzione ridotta per ravvedimento e agli interessi, del tutto incomprensibilmente l'Amministrazione avesse avanzato la superiore richiesta.
Eccepiva quindi l'illegittimità della stessa, lamentando la genericità e indeterminatezza delle somme richieste a titolo di interessi senza tuttavia indicare il tasso praticato e le modalità di determinazione dello stesso, rilevando come l'importo richiesto fosse ben superiore alla somma degli interessi al tasso legale applicabili nella fattispecie. Chiedeva chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, assumendo la correttezza del proprio operato scaturente da controllo automatizzato effettuato ex art. 36 bis DPR 600/73 a seguito di dichiarazione integrativa ultrannuale
“a sfavore “ presentata dalla parte, la quale determina la qualificazione della dichiarazione originaria come
“infedele dichiarazione”. Rappresentava come tale violazione comportasse l'irrogazione di una sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta ai sensi dell'art. 1 commi e 2 del D.lgs. 471/97, evidenziando quindi come la contribuente nel caso di specie, pur versando la maggiore imposta, non avesse provveduto a versare contestualmente la sanzione proporzionale dovuta, impedendo quindi il perfezionarsi del c.d. ravvedimento operoso, con conseguente recupero dei maggiori interessi dovuti. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Indi, presentate memorie integrative da parte di entrambe le parti, all'esito dell'udienza in data 06.10.2025, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato per le ragioni di seguito specificate.
E invero, premesso che risulta documentalmente che le somme richieste a titolo di interessi con la cartella esattoriale impugnata scaturiscono dalla verifica automatizzata ex art. 36 bis DPR 600/73 relativa dichiarazione dei redditi Unico 2016 anno 2015, non può che rilevarsi come dall'esame degli atti emerga come non risultino condivisibili i rilievi formulati dalla parte ricorrente circa la non debenza delle somme richieste dall'Agenzia, avendo la stessa chiaramente esplicitato l'origine, che appare del tutto legittima, della pretesa.
E invero non può che rilevarsi come parte ricorrente abbia presentato in data 31.01.2020 una dichiarazione integrativa ultrannuale a sfavore relativa al modello Unico 2016 procedendo a versare nelle forme del c.d. ravvedimento operoso le relative imposte comprensive di interessi calcolati al tasso legale senza tuttavia correttamente versare la corrispondente sanzione proporzionale dovuta ex art. 1 comma 2 D.lgs. 471/97 e da calcolarsi con le riduzioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/97 nella misura del 15 % della sanzione minima del 15%.
Appare evidente pertanto come, non essendosi perfezionato il c.d. ravvedimento operoso, il quale per quanto sopradetto, trattandosi di dichiarazione integrativa ultrannuale prevede l'irrogazione delle sanzioni nei termini sopra specificati, del tutto legittimante l'Agenzia ha proceduto alla riliquidazione degli interessi dovuti, fatta salva la successiva contestazione della sanzione.
Per i motivi sopraesposti, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte che si liquidano in euro 220,00, oltre accessori.
Catania, 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Resta
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7392/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2022/250602 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.12.2023 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella n.
29320220076530305000, notificata il 09.05.2025, con la quale le era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 372,79 a titolo di interessi in relazione a tardivi versamenti IRPEF relativi anno
2015 (non 2016) conseguenti alla presentazione di dichiarazione integrativa Unico 2017 per omesso pagamento IRPEF anno 2016 effettuata con la formula del c.d. "ravvedimento operoso”.
Lamentava come, pur essendosi spontaneamente attivata, in conformità con quanto previsto dalla legge, per integrare i redditi dichiarati scaturenti da un fitto che era stato omesso nella dichiarazione originaria, versando quindi in tre rate (in data 10.02.2020, 07.04.2020 e 07.05.2020) quanto dovuto a titolo di Irpef oltre che alla sanzione ridotta per ravvedimento e agli interessi, del tutto incomprensibilmente l'Amministrazione avesse avanzato la superiore richiesta.
Eccepiva quindi l'illegittimità della stessa, lamentando la genericità e indeterminatezza delle somme richieste a titolo di interessi senza tuttavia indicare il tasso praticato e le modalità di determinazione dello stesso, rilevando come l'importo richiesto fosse ben superiore alla somma degli interessi al tasso legale applicabili nella fattispecie. Chiedeva chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, assumendo la correttezza del proprio operato scaturente da controllo automatizzato effettuato ex art. 36 bis DPR 600/73 a seguito di dichiarazione integrativa ultrannuale
“a sfavore “ presentata dalla parte, la quale determina la qualificazione della dichiarazione originaria come
“infedele dichiarazione”. Rappresentava come tale violazione comportasse l'irrogazione di una sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta ai sensi dell'art. 1 commi e 2 del D.lgs. 471/97, evidenziando quindi come la contribuente nel caso di specie, pur versando la maggiore imposta, non avesse provveduto a versare contestualmente la sanzione proporzionale dovuta, impedendo quindi il perfezionarsi del c.d. ravvedimento operoso, con conseguente recupero dei maggiori interessi dovuti. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Indi, presentate memorie integrative da parte di entrambe le parti, all'esito dell'udienza in data 06.10.2025, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato per le ragioni di seguito specificate.
E invero, premesso che risulta documentalmente che le somme richieste a titolo di interessi con la cartella esattoriale impugnata scaturiscono dalla verifica automatizzata ex art. 36 bis DPR 600/73 relativa dichiarazione dei redditi Unico 2016 anno 2015, non può che rilevarsi come dall'esame degli atti emerga come non risultino condivisibili i rilievi formulati dalla parte ricorrente circa la non debenza delle somme richieste dall'Agenzia, avendo la stessa chiaramente esplicitato l'origine, che appare del tutto legittima, della pretesa.
E invero non può che rilevarsi come parte ricorrente abbia presentato in data 31.01.2020 una dichiarazione integrativa ultrannuale a sfavore relativa al modello Unico 2016 procedendo a versare nelle forme del c.d. ravvedimento operoso le relative imposte comprensive di interessi calcolati al tasso legale senza tuttavia correttamente versare la corrispondente sanzione proporzionale dovuta ex art. 1 comma 2 D.lgs. 471/97 e da calcolarsi con le riduzioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/97 nella misura del 15 % della sanzione minima del 15%.
Appare evidente pertanto come, non essendosi perfezionato il c.d. ravvedimento operoso, il quale per quanto sopradetto, trattandosi di dichiarazione integrativa ultrannuale prevede l'irrogazione delle sanzioni nei termini sopra specificati, del tutto legittimante l'Agenzia ha proceduto alla riliquidazione degli interessi dovuti, fatta salva la successiva contestazione della sanzione.
Per i motivi sopraesposti, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte che si liquidano in euro 220,00, oltre accessori.
Catania, 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Resta