TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 566/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 566/2025, per la modifica delle condizioni di divorzio, promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
gli Avv.ti Nicola Gandini e Costantin Viorel Gradinaru
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato in [...], il [...], dichiarato CP_1 C.F._2
contumace
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 16.4.2025.
Conclusioni della ricorrente: “modifica della sentenza in data 6.6.2023, prevedendo l'affidamento
c.d. “super-esclusivo” ex art. 337-quater, comma 3, c.c. delle figlie minori alla madre, fermo il resto, con vittoria delle spese di lite”.
1 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 13.3.2025, la IG.ra ha rappresentato: che, in Parte_1
data 8.4.2007, ha contratto matrimonio col IG. che, dalla loro unione, sono nate CP_1
le figlie, (Romania, 9.7.2007) e (Novi Ligure, Persona_1 Persona_2
8.3.2015); che, con sentenza in data 6.6.2023, il Tribunale di Alessandria, su domanda congiunta dei coniugi, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, prevendendo, per quanto ancora rileva, l'affidamento condiviso delle figlie;
che, ciononostante, il padre “non si occupa minimamente delle figlie”, “le sente solo telefonicamente e solo se sono le bambine a telefonargli, comportamento che provoca uno stress psicologico alle bambine, le quali si sentono abbandonate dal loro padre” e non contribuisce al loro mantenimento;
che la madre ha già denunciato all'Autorità Penale tale condotta del padre e che la condotta illecita del padre, che “integra una grave inadempienza così come statuito del combinato disposto degli artt. 614 bis c.p.c. e 709 ter c.p.c.”, ostacola l'assunzione delle decisioni necessarie per la gestione delle figlie.
2. All'udienza del 10.6.2025, dopo che è stata dichiarata la contumacia del resistente, la IG.ra ha dichiarato: “la figlia più grande, a luglio, compie 18 anni. Parte_1
Quest'anno voleva andare in gita scolastica con la scuola in Francia, ma il padre non ha consentito e così non ha potuto andare coi compagni. Anche l'anno scorso voleva andare in gita all'estero con la scuola, ma il padre ha negato il consenso. Non ha dato nessuna motivazione. Adesso vivo a Tortona, via Matteo Bandello, n. 16, vivo con le bambine, Per_1
e . Con noi non vive nessun'altro. Io lavoro come operaia, presso la
[...] Persona_2
Cooperativa C.L.O., prendo circa Euro 1.400,00-1.500,00 mensili netti, lavoro lì da tre anni, con contratto a tempo indeterminato, sempre circa con lo tesso stipendio. Prendo l'assegno unico, per Euro 475,00 mensili circa per entrambe le figlie. Sono fidanzata con un ragazzo, ho il 5% della sua ditta di autotrasporti, sto prendendo la patente per il camion. L'ultima volta che il padre ha visto le figlie era l'anno scorso. La piccola qualche volta l'ho anche portata dalla sorella del IG. che l'ha vista lì circa 4/5 mesi fa. Le mie figlie soffrono Pt_1
tantissimo il fatto che il padre sia assente. Una volta la grande piangeva e io le ho detto di mandare un messaggio al padre, con quello che senti. Lei gli ha mandato un messaggio così bello, dicendogli che li manca. Lui l'ha chiamata e le ha solo chiesto se fosse successo qualcosa, freddo. La grande allora non lo chiama più. Il IG. prima aveva la P.IVA Pt_1
come muratore, prendeva circa Euro 4.000,00-5.000,00 mensili. Adesso ho sentito che l'ha assunto il marito di sua sorella, sempre come muratore. Mi ha bloccato sul telefono, se ho
2 bisogno di una firma per le bambine non posso”. Non essendo state formulate istanze istruttorie, il Giudice Delegato ha disposto l'ascolto delle figlie minori.
3. All'udienza dell'1.7.2025, le figlie minori, e , hanno dichiarato: Persona_1 Persona_2
“adesso viviamo con la mamma, stiamo bene con lei. Andiamo in quarta elementare e in quarta liceo. In casa, viviamo solo noi e la mamma. non vede papà da agosto del Per_1
Per_ 2024. , invece, lo vede una volta ogni tre mesi circa, quando va dalla zia, la sorella di
Per_ papà. ha perso i rapporti con papà. lo vede più volentieri e soffre molto per il Per_1
fatto che il papà non si fa mai vedere [quasi piange dicendo che le dispiace che il padre non si faccia mai vedere]. Non è mai successo niente di grave. Non ci ha mai dato spiegazioni sul perché ci vogli[a] vedere così poco. Lavora tanto, fa il muratore. Solo la mamma va a parlare con le insegnanti. In questi anni, non abbiamo mai avuto problemi di salute. Papà non dà mai il permesso per le gite scolastiche e non ci dice nemmeno perché. Non riusciamo a capire…”.
All'esito, il difensore della ricorrente ha rinunciato a ulteriori termini a difesa e ha chiesto l'immediata rimessione della causa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. L'ascolto delle minori ha confermato totalmente l'allegazione del pieno disinteresse per le figlie manifestato dal padre, il quale neppure ha mostrato interesse per il presente giudizio e i suoi possibili esiti. Parimenti, è provato che, come è anche notorio, tale disinteresse ha pesantemente ostacolato la gestione delle figlie, impedendo - di fatto - l'operatività dell'affidamento condiviso. La domanda di modifica delle condizioni di divorzio deve, pertanto, essere accolta. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, infatti,
è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Tale situazione, come allegata dalla madre, all'esito dell'istruttoria, è risultata provata nei confronti del padre.
5. Non solo. La condotta del padre, come è stato dedotto, è rilevante anche ai fini dell'art. 709- ter c.p.c., ora art. 473-bis39 c.p.c. Dall'ascolto, è emersa, infatti, la fondatezza anche dell'allegazione concernente la profondissima sofferenza di entrambe le minori per il sostanziale abbandono subito da parte del padre. Il Collegio ritiene, pertanto, di condannare d'ufficio il padre a corrispondere in favore di ciascuna delle figlie la somma di Euro 5.000,00 ex art. 473-bis39, comma 2, c.p.c., determinata in Euro 1.000,00 annui per gli ultimi cinque anni di condotta abbandonica, fermo, ovviamente, il diritto di entrambe le figlie di pretendere
3 il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche patrimoniale, patito in conseguenza della condotta abbandonica del padre.
6. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere poste a carico del resistente, IG.
in virtù del principio della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- modifica parzialmente le condizioni di divorzio contenute nella sentenza resa inter partes dal
Tribunale di Alessandria in data 6.6.2023, prevedendo che le figlie minori, e Persona_1
siano affidate in via c.d. “super-esclusiva” ex art. 337-quater, comma 3, c.c., Persona_2
anche per le decisioni di maggiore interesse per le figlie, alla madre, IG.ra
[...]
ferma - per il resto - la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Alessandria Parte_1
in data 6.6.2023;
- condanna il padre, IG. a corrispondere alla figlia, la somma di CP_1 Persona_1
Euro 5.000,00, a titolo di risarcimento ex art. 473-bis39, comma 2, c.p.c., fermo il diritto della figlia di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- condanna il padre, IG. a corrispondere alla figlia, la somma di CP_1 Persona_2
Euro 5.000,00, a titolo di risarcimento ex art. 473-bis39, comma 2, c.p.c., fermo il diritto della figlia di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- condanna il resistente, IG. a corrispondere alla ricorrente, IG.ra CP_1 [...]
la somma di Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del Parte_1
compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, l'8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 566/2025, per la modifica delle condizioni di divorzio, promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
gli Avv.ti Nicola Gandini e Costantin Viorel Gradinaru
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato in [...], il [...], dichiarato CP_1 C.F._2
contumace
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 16.4.2025.
Conclusioni della ricorrente: “modifica della sentenza in data 6.6.2023, prevedendo l'affidamento
c.d. “super-esclusivo” ex art. 337-quater, comma 3, c.c. delle figlie minori alla madre, fermo il resto, con vittoria delle spese di lite”.
1 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 13.3.2025, la IG.ra ha rappresentato: che, in Parte_1
data 8.4.2007, ha contratto matrimonio col IG. che, dalla loro unione, sono nate CP_1
le figlie, (Romania, 9.7.2007) e (Novi Ligure, Persona_1 Persona_2
8.3.2015); che, con sentenza in data 6.6.2023, il Tribunale di Alessandria, su domanda congiunta dei coniugi, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, prevendendo, per quanto ancora rileva, l'affidamento condiviso delle figlie;
che, ciononostante, il padre “non si occupa minimamente delle figlie”, “le sente solo telefonicamente e solo se sono le bambine a telefonargli, comportamento che provoca uno stress psicologico alle bambine, le quali si sentono abbandonate dal loro padre” e non contribuisce al loro mantenimento;
che la madre ha già denunciato all'Autorità Penale tale condotta del padre e che la condotta illecita del padre, che “integra una grave inadempienza così come statuito del combinato disposto degli artt. 614 bis c.p.c. e 709 ter c.p.c.”, ostacola l'assunzione delle decisioni necessarie per la gestione delle figlie.
2. All'udienza del 10.6.2025, dopo che è stata dichiarata la contumacia del resistente, la IG.ra ha dichiarato: “la figlia più grande, a luglio, compie 18 anni. Parte_1
Quest'anno voleva andare in gita scolastica con la scuola in Francia, ma il padre non ha consentito e così non ha potuto andare coi compagni. Anche l'anno scorso voleva andare in gita all'estero con la scuola, ma il padre ha negato il consenso. Non ha dato nessuna motivazione. Adesso vivo a Tortona, via Matteo Bandello, n. 16, vivo con le bambine, Per_1
e . Con noi non vive nessun'altro. Io lavoro come operaia, presso la
[...] Persona_2
Cooperativa C.L.O., prendo circa Euro 1.400,00-1.500,00 mensili netti, lavoro lì da tre anni, con contratto a tempo indeterminato, sempre circa con lo tesso stipendio. Prendo l'assegno unico, per Euro 475,00 mensili circa per entrambe le figlie. Sono fidanzata con un ragazzo, ho il 5% della sua ditta di autotrasporti, sto prendendo la patente per il camion. L'ultima volta che il padre ha visto le figlie era l'anno scorso. La piccola qualche volta l'ho anche portata dalla sorella del IG. che l'ha vista lì circa 4/5 mesi fa. Le mie figlie soffrono Pt_1
tantissimo il fatto che il padre sia assente. Una volta la grande piangeva e io le ho detto di mandare un messaggio al padre, con quello che senti. Lei gli ha mandato un messaggio così bello, dicendogli che li manca. Lui l'ha chiamata e le ha solo chiesto se fosse successo qualcosa, freddo. La grande allora non lo chiama più. Il IG. prima aveva la P.IVA Pt_1
come muratore, prendeva circa Euro 4.000,00-5.000,00 mensili. Adesso ho sentito che l'ha assunto il marito di sua sorella, sempre come muratore. Mi ha bloccato sul telefono, se ho
2 bisogno di una firma per le bambine non posso”. Non essendo state formulate istanze istruttorie, il Giudice Delegato ha disposto l'ascolto delle figlie minori.
3. All'udienza dell'1.7.2025, le figlie minori, e , hanno dichiarato: Persona_1 Persona_2
“adesso viviamo con la mamma, stiamo bene con lei. Andiamo in quarta elementare e in quarta liceo. In casa, viviamo solo noi e la mamma. non vede papà da agosto del Per_1
Per_ 2024. , invece, lo vede una volta ogni tre mesi circa, quando va dalla zia, la sorella di
Per_ papà. ha perso i rapporti con papà. lo vede più volentieri e soffre molto per il Per_1
fatto che il papà non si fa mai vedere [quasi piange dicendo che le dispiace che il padre non si faccia mai vedere]. Non è mai successo niente di grave. Non ci ha mai dato spiegazioni sul perché ci vogli[a] vedere così poco. Lavora tanto, fa il muratore. Solo la mamma va a parlare con le insegnanti. In questi anni, non abbiamo mai avuto problemi di salute. Papà non dà mai il permesso per le gite scolastiche e non ci dice nemmeno perché. Non riusciamo a capire…”.
All'esito, il difensore della ricorrente ha rinunciato a ulteriori termini a difesa e ha chiesto l'immediata rimessione della causa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. L'ascolto delle minori ha confermato totalmente l'allegazione del pieno disinteresse per le figlie manifestato dal padre, il quale neppure ha mostrato interesse per il presente giudizio e i suoi possibili esiti. Parimenti, è provato che, come è anche notorio, tale disinteresse ha pesantemente ostacolato la gestione delle figlie, impedendo - di fatto - l'operatività dell'affidamento condiviso. La domanda di modifica delle condizioni di divorzio deve, pertanto, essere accolta. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, infatti,
è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Tale situazione, come allegata dalla madre, all'esito dell'istruttoria, è risultata provata nei confronti del padre.
5. Non solo. La condotta del padre, come è stato dedotto, è rilevante anche ai fini dell'art. 709- ter c.p.c., ora art. 473-bis39 c.p.c. Dall'ascolto, è emersa, infatti, la fondatezza anche dell'allegazione concernente la profondissima sofferenza di entrambe le minori per il sostanziale abbandono subito da parte del padre. Il Collegio ritiene, pertanto, di condannare d'ufficio il padre a corrispondere in favore di ciascuna delle figlie la somma di Euro 5.000,00 ex art. 473-bis39, comma 2, c.p.c., determinata in Euro 1.000,00 annui per gli ultimi cinque anni di condotta abbandonica, fermo, ovviamente, il diritto di entrambe le figlie di pretendere
3 il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche patrimoniale, patito in conseguenza della condotta abbandonica del padre.
6. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere poste a carico del resistente, IG.
in virtù del principio della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- modifica parzialmente le condizioni di divorzio contenute nella sentenza resa inter partes dal
Tribunale di Alessandria in data 6.6.2023, prevedendo che le figlie minori, e Persona_1
siano affidate in via c.d. “super-esclusiva” ex art. 337-quater, comma 3, c.c., Persona_2
anche per le decisioni di maggiore interesse per le figlie, alla madre, IG.ra
[...]
ferma - per il resto - la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Alessandria Parte_1
in data 6.6.2023;
- condanna il padre, IG. a corrispondere alla figlia, la somma di CP_1 Persona_1
Euro 5.000,00, a titolo di risarcimento ex art. 473-bis39, comma 2, c.p.c., fermo il diritto della figlia di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- condanna il padre, IG. a corrispondere alla figlia, la somma di CP_1 Persona_2
Euro 5.000,00, a titolo di risarcimento ex art. 473-bis39, comma 2, c.p.c., fermo il diritto della figlia di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- condanna il resistente, IG. a corrispondere alla ricorrente, IG.ra CP_1 [...]
la somma di Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del Parte_1
compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, l'8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
4