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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7216 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1756/2019
All'udienza collegiale del giorno 02/12/2025 ore 11:30
Presidente Dott. AL Tilocca Consigliere Dott. GI RO Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LORENTI FRANCESCO pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. TUCCILLO LUIGI avv. Gargiulo sost.
CP_2
Avv. MASUCCI ALESSANDRO MARIA pres.
IN Q.TÀ DI SOCIO CP_3
Avv.
AU IO IN Q.TÀ DI SOCIO
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
1 trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR AL Tilocca
FA AN
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL Tilocca Presidente dott.ssa GI RO Consigliere rel. dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 2.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1756 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Rimini n. 14, presso lo studio dell'Avv. Francesco Lorenti (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, (P.IVA , elettivamente domiciliata in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Pietro della Valle 4, presso il suo studio dell'Avv. Luigi Tuccillo ( ) che CodiceFiscale_3 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
2 APPELLATA
E
, (P.IVA ) elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_4 P.IVA_2 in V.le delle Medaglie d'Oro 199, presso lo studio legale dell'Avv. Alessandro Maria Masucci (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATA
E
IN QUALITA' DI SOCIO DELLA AU ARREDAMENTI;
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
E
AU IO IN QUALITA' DI SOCIO DELLA AU ARREDAMENTI;
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma , quale Parte_1 Controparte_1 impresa designata a norma dell'art. 286 D.Lgs. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale verificatosi il 28.01.2013, ore 16.15 circa, in Roma, via dell'Acqua Vergine direzione Collatina, allorché, mentre percorreva la via dell'Acqua Vergine, alla guida del proprio scooter Peugeot Geopolis, tg. DM27419, veniva urtato dall'autocarro Mercedes Sprinter, tg.
BD295WV, il quale provenendo dall'opposto senso di marcia, invadeva la corsia di marcia riservata al motociclo.
A sostegno della domanda esponeva: di aver subito lesioni personali e di essere stato trasportato tramite ambulanza al P.S. dell'Ospedale Policlinico Tor Vergata;
che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Municipale che provvedevamo a redigere verbale;
che dall'autocarro Mercedes Sprinter, tg. BD295WV, di proprietà della e nella Controparte_5 circostanza condotto da GA BI, risultava privo di copertura assicurativa;
che provvedeva ad inoltrare richiesta di risarcimento danni al F.G.V.S. senza alcun esito.
Si costituiva in giudizio quale procuratrice e rappresentante di Controparte_6
la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto Controparte_1
l'autocarro Mercedes Sprinter, tg. BD295WV, risultava assicurato con la nel Controparte_7 merito, chiedeva, via principale, il rigetto della domanda in quanto non provata, e, in via subordinata, la condanna del proprietario dell'autocarro al rimborso di tutte le somme che fosse eventualmente condannata a pagare in favore dell'attore.
Alla prima udienza di comparizione delle parti è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei
3 confronti del proprietario dell'autocarro tg. BD295WV e della Controparte_7
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva la propria carenza di Controparte_7 legittimazione passiva per inoperatività della polizza assicurativa, in considerazione del fatto che alla data del sinistro la non aveva ancora provveduto a regolarizzare il premio Controparte_5 assicurativo, scaduto in data 16.12.2012.
La quale proprietaria dell'autocarro tg. BD295WV, pur ritualmente citato, Controparte_8 non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 16806/2018, pubblicata il 4.9.2018 così statuiva: “1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti di quale impresa Parte_1 Controparte_1 designata a norma dell'art. 286 D.Lgs. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante
p.t.; 2. Condanna alla rifusione in favore di , quale impresa Parte_1 Controparte_1 designata a norma dell'art. 286 D.Lgs. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante
p.t., delle spese del giudizio che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre iva, epa e spese forfettarie come per legge.
3. Dichiara la carenza di legittimazione passiva della
in persona del legale rappresentante p.t.
4. Condanna alla Controparte_7 Parte_1 rifusione in favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Controparte_7 del giudizio che si liquidano in euro 4.835,00- per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese forfettarie come per legge.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata: -accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di cui in premessa in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la “ Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dalla CONSAP
[...] per la Regione Lazio per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. con sede legale in 10123
Torino, Via Mazzini n.53, o chi di ragione, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore sig. e quantificati in una somma non inferiore ad euro 50.000,00 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale da lucro cessante;
ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice Controparte_1 adito: Preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tardività della proposizione ex
4 art. 327 c.p.c. Nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. In subordine, accertare e dichiarare il concorso di colpa tra i conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro de quo.
Condannare controparte al pagamento in favore della comparente società delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_4
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto nei confronti della
[...]
, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del doppio grado di Controparte_4 giudizio.”
In data 15.1.2020 veniva dichiarata la contumacia di GA BI, soci della CP_3
cancellata dal registro delle imprese. Controparte_8
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
nel costituirsi ha eccepito l'inammissibilità per tardività dell'appello a lei notificato Controparte_1 oltre il termine di sei mesi (termine scaduto in data 4.3.2019, attesa la pubblicazione della sentenza in data 04.09.2018), considerato che la notificazione nei termini non è avvenuta per trasferimento del difensore.
L'eccezione è infondata. Va innanzitutto evidenziato come l'atto di appello nei termini è stato ritualmente notificato ad una parte ( . Ne consegue che a ritenere inesistente la notificazione CP_7 dell'atto di appello nei confronti delle per essere avvenuta presso lo studio legale del Controparte_1 difensore che nel frattempo si era trasferito, in ogni caso il giudice doveva disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.. Questo considerando come l'appellante ha prospettato come alternative la responsabilità di e di (cfr. Cass. n. 26705/2022 secondo cui CP_7 Controparte_1
“In tema di impugnazioni, la domanda alternativa proposta dall'attore contro due diversi convenuti, per l'affermazione della responsabilità dell'uno o dell'altro per lo stesso fatto dannoso, determina una situazione di litisconsorzio unitario (o necessario processuale), la cui persistenza, ove la domanda sia stata rigettata nei confronti dei due convenuti, è condizionata dalla proposizione dell'appello nei confronti di entrambi. Ne consegue che solo in tale ultima evenienza il litisconsorzio rimane unitario e trova applicazione l'articolo 331 del codice di procedura civile, onde, se
l'impugnazione non risulti notificata a ciascuno dei convenuti, o lo sia in modo nullo, si deve ordinare
l'integrazione e la rinnovazione nei loro confronti”).
Quanto poi al fatto che la notificazione è poi avvenuta presso la sede della società e non presso il difensore, atteso che la notifica è stata effettuata oltre l'anno, la notificazione è stata ritualmente effettuata presso la parte personalmente. E in ogni caso venendo in considerazione una mera nullità della notificazione la costituzione ha effetti sananti.
5 L'appello è articolato in un unico motivo.
La sentenza è motivata come segue.
“Nel merito, deve rilevarsi che parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa incombente, per cui le proprie deduzioni sono rimaste a livello di mere allegazioni di parte. Vale in proposito rilevare che è consolidato nella giurisprudenza il principio secondo cui l'obbligo del FGVS sorge allorquando siano stati accertati i presupposti della autenticità del sinistro e della imputabilità del fatto al conducente dell'autovettura risultata priva della copertura assicurativa.
Con riferimento al caso di specie deve rilevarsi che emerge dalla relazione di Incidente Stradale in atti che dell'autocarro tg. BD295WV risultava assicurato con la compagnia " polizza Controparte_7
n. 12215682000 valevole sino al 16.04.2013".
Pertanto, la domanda proposta da nei confronti di , quale Parte_1 Controparte_1 impresa designata a norma dell'an: 286 D.Lgs. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lazio non può essere accolta.
Vale inoltre rilevare che parte attrice, pur avendo provveduto a richiedere ed integrare il contraddittorio rei confronti della non ha proposto alcuna domanda nei Controparte_7 confronti dell'indicata compagnia, neppure in via subordinata, insistendo - anche in sede di precisazione delle conclusioni - nella domanda proposta nei confronti di . Controparte_1
Pertanto, deve essere dichiaratala carenza di legittimazione passiva della Le Controparte_7 spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo dei valori di liquidazione del d.m. 55/2014.”
Venendo al motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado sia per quanto attiene al fatto che il giudice di primo grado ha ritenuto erroneamente che il veicolo BD295WV fosse assicurato e sia per avere ritenuto non proposta la domanda di condanna di Controparte_4
Per quanto attiene a secondo l'appellante il giudice di primo grado ha
[...] Controparte_1 erroneamente ritenuto che l'autocarro fosse coperto da polizza della l'erroneità risulta da CP_7 un nuovo documento (relazione del 30.10.2018 integrativa alla relazione dell'incidente della Polizia
Municipale), oltre che dai documenti già prodotti.
Innanzitutto va valutata l'ammissibilità di tale nuovo documento ex art. 345 c.p.c. a tenore del quale
“non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Nel caso di specie si tratta di una relazione integrativa redatta dalla Polizia su richiesta dalla difesa dell'appellante che, considerata la sentenza tra le parti, a seguito di approfondimenti con interlocuzione con ha riscontrato che l'autocarro era coperto da polizza Unipol emessa CP_7
6 con effetto dal 16.12.2012 sino alla scadenza del 16.4.2013 e con premio del 16.12.2012 registrato in data 29.1.2013.
L'appellante sostiene l'ammissibilità di tale documento, essendo stato reso necessario dalla sentenza vista la negligente lettura da parte del giudice di primo grado della documentazione prodotta. Inoltre evidenzia come tale documento non poteva essere prodotto in quanto non presente come allegato nella precedente relazione.
I rilievi dell'appellante non paiono condivisibili, dovendo ritenersi il documento inammissibile ex art. 345 c.p.c..
In primo luogo l'ammissibilità di un nuovo documento non si può fondare sulla lettura della sentenza ma solo su fatti oggettivi e quindi sull'impossibilità di produrlo in primo grado per causa a sé non imputabile (che non può essere l'errata valutazione della documentazione in atti).
Quanto al fatto che tale documento non era allegato alla relazione iniziale di incidente, va osservato che tale documento non poteva necessariamente essere allegato per il fatto che non esisteva e che si fonda su una richiesta del difensore alla Polizia che ha effettuato accertamenti che la parte poteva richiedere nel corso del giudizio di primo grado. L'ammissione di tale documento in appello sostanzierebbe un inammissibile aggiramento delle preclusioni istruttorie. Peraltro nel merito va evidenziato come tale documento si fonda su quanto riferito da una parte stessa ( , non CP_7 valendo quindi a provare quanto ivi indicato.
L'appellante sostiene poi che il giudice di primo grado non ha valutato che è stata prodotta attestazione ANIA.
Da tale attestazione risulta il pagamento della polizza Unipol in data 29.1.2013, con effetto dalle 24
h dal pagamento;
questo in conformità della documentazione prodotta da (relativa alla CP_9 posizione del premio scaduto in data 16.12.2012 e pagato in data 29.1.2013, come da relativo registro di cassa), e quindi oltre il periodo di 15gg di tolleranza.
Secondo il rapporto relativo all'incidente l'autocarro tg. BD295WV risultava assicurato con la compagnia polizza n. 12215682000 valevole sino al 16.04.2013, evidentemente sulla Controparte_7 base del contrassegno.
Gli elementi acquisiti portano a ritenere l'esistenza della polizza UNIPOL, di cui al contrassegno, ma che la stessa non fosse operante al momento del sinistro, stante il mancato pagamento del premio.
Inoltre l'incidente si è verificato in data 28.1.2013 e quindi dopo i quindici giorni di tolleranza dal
16.12.2012, con rilevanza ex art. 1901 c.c..
Va sul punto osservato come secondo l'insegnamento della S.C. "In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore è tenuto a risarcire il terzo danneggiato anche quando il sinistro si sia verificato entro il quindicesimo
7 giorno dalla scadenza del periodo indicato sul contrassegno, sebbene non sia stato pagato il premio per il periodo successivo, anche nell'ipotesi in cui la suddetta scadenza coincida con la scadenza dell'intero contratto assicurativo che non viene rinnovato" (Cass. n. 1720/2017); "il mancato pagamento, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'art.
1901, secondo comma, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo;
questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l'indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell'inadempienza dell'assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell'art. 1901, terzo comma c.c., nel senso che l'effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza" (Cass. n.
26104/2016). Inoltre “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, ove l'assicurato non abbia pagato i premi, o ratei del premio, successivi al primo, la sospensione della copertura assicurativa è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, con la conseguenza che sussiste la legittimazione passiva dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per le azioni risarcitorie correlate a sinistri occorsi durante la sospensione” (Cass. n.
33790/2023).
Alla luce di tale orientamento deve ritenersi che la sospensione della copertura assicurativa sia opponibile all'appellante ai sensi dell'art. 1901 c.c., con conseguente legittimazione del Fondo di garanzia vittime della strada.
Pertanto è fondato il motivo d'appello relativo al ritenuto difetto di legittimazione di quale CP_1 impresa designata FGVS, dovendo quindi essere esaminata nel merito la domanda nei suoi confronti.
Quale ulteriore conseguenza è che deve ritenersi assorbito il motivo relativo alla domanda proposta nei confronti della CP_7
Secondo il rapporto della polizia intervenuta sul posto il sinistro si è verificato in data 28.1.2003 intorno alle 16.00 tra l'autocarro della e il motociclo guidato dall'appellante in Controparte_5 via dell'Acqua Vergine, strada urbana ad un'unica carreggiata composta da una corsia per ogni senso di marcia, priva di segnaletica orizzontale e verticale;
per chi proviene da via Collatina con direzione via Prenestina il tratto interessato presenta un andamento leggermente discensionale. Al suolo, bagnato dalla pioggia in atto, non erano visibili tracce di frenata. Secondo il rapporto gli elementi acquisiti non consentono di determinare il punto d'urto poiché sul manto stradale sono stati rilevati solo residui di vetro e di plastica, riconducibili al sinistro, sparsi a raggiera, posti nella parte della carreggiata destinata alla circolazione per chi proviene da via Collatina con direzione via Prenestina.
8 Il rapporto accertava i seguenti danni: quanto all'autocarro, rottura e ammaccatura paraurti anteriore con distacco, piegatura telaio anteriore, rottura gruppo ottico anteriore sinistro, distacco leggero mascherina anteriore, ammaccatura con estroflessione parafango anteriore sinistro;
quanto al motociclo, distruzione completa parte anteriore compreso parabrezza e cupolino, distruzione completa fiancata destra e sinistra e parte posteriore, distacco con rottura bauletto posteriore, danni meccanici da accertare in sede tecnica.
Durante la fase istruttoria è stato sentito su richiesta attorea quale teste BI GA, in relazione al quale ha eccepito l'incapacità. Va sul punto tuttavia evidenziato come la stessa non CP_7 CP_9 ha poi insistito sulla relativa eccezione, che viceversa non risulta proposta da CP_1
Se quindi lo stesso non può ritenersi incapace (in assenza di rituale eccezione), proprio l'interesse dello stesso alla causa (in quanto conducente e all'epoca socio della società proprietaria dell'autocarro) porta a ritenere l'inattendibilità di quanto dichiarato.
Ritenuta quindi l'assenza di prove testimoniali in ordine alla dinamica dell'incidente, dal rapporto della polizia in atti (che fotografa la posizione statica dei mezzi dopo l'incidente) risulta che l'autocarro si trovava su via dell'Acqua Vergine direzione Prenestina, mentre lo scooter si trovava in posizione pressochè centrale. I residui di pezzi e plastica sono posti all'interno della corsia di pertinenza dell'autocarro.
Gli elementi oggettivi accertati portano a ritenere che l'incidente si sia verificato all'interno della corsia di pertinenza dell'autocarro e non di quella dell'appellante, che assume che stava percorrendo via dell'Acqua Vergine direzione Collatina trovandosi l'autocarro contromano. In particolare i residui a terra portano ad escludere che lo scontro sia avvenuto nella corsia di pertinenza dello scooter. Deve piuttosto ritenersi che sia stato lo scooter a scartare a destra, impegnando la corsia di pertinenza dell'autocarro, violando quindi l'art. 143 cds.
La ritenuta violazione da parte di uno dei due conducenti del codice della strada non esclude la responsabilità dell'altro conducente.
Infatti la S.C. ha chiarito come "In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro" (Cass. n. 9353/2019)" e "nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite
9 l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (Cass. n. 13672/2019).
Nel caso di scontro tra veicoli, dunque, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. n. 23431/14).
Pertanto solo l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. n. 13672/2019; Cass. n. 6941/2021).
Nel caso di specie da un lato non sono stati acquisiti elementi per ritenere la colpa esclusiva dell'appellante, non valendo per ritenere ciò solo l'invasione di carreggiata, e dall'altro lato non sono stati acquisiti elementi per escludere la colpa dell'autocarro come impone l'art. 2054, comma 2 c.c..
Peraltro non risulta dimostrata condotta dell'autocarro rispettosa dell'art. 141 cds.
In ogni caso dal punto di vista causale va considerata come prevalente la responsabilità dell'appellante che ha invaso la corsia opposta. Pertanto la responsabilità dell'autocarro va limitata al 25%, risultando quella dell'appellante pari al 75%.
Venendo alla quantificazione dei danni, l'esauriente CTU espletata ha accertato che l'appellante in seguito al sinistro ha riportato una “frattura pluri-frammentaria sovra-condiloidea del femore sinistro;
frattura parcellare dell'olecrano ulnare sinistro”. E' stata inoltre accertata una inabilità temporanea assoluta di giorni 30, una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 90 (novanta) e un danno permanente alla validità biologica nella misura del 12%. Non risultano documentate spese da ricondurre al sinistro.
Quanto alla quantificazione del danno è noto come la Suprema Corte, “Preso atto che le Tabelle di
Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare
(o quantomeno ridurre) – al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, questa è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione “(v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402.), qualifichi tali tabelle come regole integratrici del concetto di equità, nonché atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (ex multis Cass. Ord. 1553/2019). L'orientamento più recente del Supremo Collegio ha osservato come le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione
10 all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., tale per cui;
“la liquidazione equitativa del danno biologico non può essere causa della difformità di giudizio rispetto a casi identici di tal che, oltre ad una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, occorre assicurare uniformità di giudizio ragion per cui si fa riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano” (cfr. da ultimo Cass. Sez. III n. 10204/2021); “per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (Cass. sez. VI n. 20292/2022). Ulteriormente va ricordato come, sempre “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti.
Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire” (Cass. sez. III n. 17018/2018).
Vanno quindi applicate le Tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata alla presente decisione, ritenendo di applicare il massimo incremento per la sofferenza soggettiva, tenuto conto della lesione del diritto alla salute e delle modalità con cui si è sostanziata tale lesione. Non sussistono elementi per una ulteriore personalizzazione.
Pertanto per danno non patrimoniale sono dovute le seguenti somme:
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Danno biologico risarcibile € 26.180,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 33.511,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.625,00
11 Totale generale: € 42.136,00
Pertanto il danno non patrimoniale ammonta complessivamente all'attualità ad € 42.136,00.
Considerato il concorso di colpa dell'appellante, la quota di responsabilità dell'appellato è pari al
25% di tale somma e quindi a € 10.534,00.
Su tale somma, al cui pagamento è tenuta , nella qualità di FGVS, sono dovuti gli Controparte_1 interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, convertendosi per effetto della sentenza il debito di valore in debito di valuta.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno
12 da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'attore/appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Infine, quanto al danno patrimoniale per la riduzione del reddito, lo stesso è stato richiesto in citazione in modo del tutto generico, senza alcuna allegazione o prova.
All'accoglimento dell'appello nei confronti di consegue una complessiva regolamentazione CP_1 delle spese dei due gradi nei rapporti con l'appellante. L'esito complessivo, con l'accertamento di una responsabilità prevalente dell'appellante giustifica la compensazione delle spese dei due gradi per la metà, dovendo la rimanente metà essere posta a carico di La liquidazione è come da CP_1 dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificata dal DM 147/2022, tenuto conto del decisum
(valore della causa sino ad € 26.000,00, tabelle II e XII, scaglione terzo, valori medi ridotti ai minimi per la fase istruttoria/trattazione in appello stante la limitata attività svolta).
Quanto ai rapporti tra l'appellante e l'assorbimento del motivo di appello nei suoi confronti CP_7 giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 16806/2018 del Tribunale di Roma, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna Controparte_1
nella qualità di FGVS, al pagamento a favore di della somma di € 10.534,00,
[...] Parte_1 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
compensa tra e nella qualità di FGVS, le spese dei due gradi Parte_1 Controparte_1 per la metà, condannando alla refusione della rimanente metà, spese che liquida per Controparte_1
l'intero: quanto al primo grado in € 5.007,00 per compensi, oltre CU, spese di CTU, spese generali,
IVA e CPA;
quanto al secondo grado in € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese del grado tra e Pt_1 CP_7
Roma, così deciso nella camera di consiglio 2.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
GI RO AL Tilocca
13
Sezione VI civile
R.G. 1756/2019
All'udienza collegiale del giorno 02/12/2025 ore 11:30
Presidente Dott. AL Tilocca Consigliere Dott. GI RO Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LORENTI FRANCESCO pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. TUCCILLO LUIGI avv. Gargiulo sost.
CP_2
Avv. MASUCCI ALESSANDRO MARIA pres.
IN Q.TÀ DI SOCIO CP_3
Avv.
AU IO IN Q.TÀ DI SOCIO
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
1 trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR AL Tilocca
FA AN
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL Tilocca Presidente dott.ssa GI RO Consigliere rel. dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 2.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1756 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Rimini n. 14, presso lo studio dell'Avv. Francesco Lorenti (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, (P.IVA , elettivamente domiciliata in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Pietro della Valle 4, presso il suo studio dell'Avv. Luigi Tuccillo ( ) che CodiceFiscale_3 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
2 APPELLATA
E
, (P.IVA ) elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_4 P.IVA_2 in V.le delle Medaglie d'Oro 199, presso lo studio legale dell'Avv. Alessandro Maria Masucci (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATA
E
IN QUALITA' DI SOCIO DELLA AU ARREDAMENTI;
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
E
AU IO IN QUALITA' DI SOCIO DELLA AU ARREDAMENTI;
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma , quale Parte_1 Controparte_1 impresa designata a norma dell'art. 286 D.Lgs. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale verificatosi il 28.01.2013, ore 16.15 circa, in Roma, via dell'Acqua Vergine direzione Collatina, allorché, mentre percorreva la via dell'Acqua Vergine, alla guida del proprio scooter Peugeot Geopolis, tg. DM27419, veniva urtato dall'autocarro Mercedes Sprinter, tg.
BD295WV, il quale provenendo dall'opposto senso di marcia, invadeva la corsia di marcia riservata al motociclo.
A sostegno della domanda esponeva: di aver subito lesioni personali e di essere stato trasportato tramite ambulanza al P.S. dell'Ospedale Policlinico Tor Vergata;
che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Municipale che provvedevamo a redigere verbale;
che dall'autocarro Mercedes Sprinter, tg. BD295WV, di proprietà della e nella Controparte_5 circostanza condotto da GA BI, risultava privo di copertura assicurativa;
che provvedeva ad inoltrare richiesta di risarcimento danni al F.G.V.S. senza alcun esito.
Si costituiva in giudizio quale procuratrice e rappresentante di Controparte_6
la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto Controparte_1
l'autocarro Mercedes Sprinter, tg. BD295WV, risultava assicurato con la nel Controparte_7 merito, chiedeva, via principale, il rigetto della domanda in quanto non provata, e, in via subordinata, la condanna del proprietario dell'autocarro al rimborso di tutte le somme che fosse eventualmente condannata a pagare in favore dell'attore.
Alla prima udienza di comparizione delle parti è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei
3 confronti del proprietario dell'autocarro tg. BD295WV e della Controparte_7
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva la propria carenza di Controparte_7 legittimazione passiva per inoperatività della polizza assicurativa, in considerazione del fatto che alla data del sinistro la non aveva ancora provveduto a regolarizzare il premio Controparte_5 assicurativo, scaduto in data 16.12.2012.
La quale proprietaria dell'autocarro tg. BD295WV, pur ritualmente citato, Controparte_8 non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 16806/2018, pubblicata il 4.9.2018 così statuiva: “1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti di quale impresa Parte_1 Controparte_1 designata a norma dell'art. 286 D.Lgs. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante
p.t.; 2. Condanna alla rifusione in favore di , quale impresa Parte_1 Controparte_1 designata a norma dell'art. 286 D.Lgs. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante
p.t., delle spese del giudizio che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre iva, epa e spese forfettarie come per legge.
3. Dichiara la carenza di legittimazione passiva della
in persona del legale rappresentante p.t.
4. Condanna alla Controparte_7 Parte_1 rifusione in favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Controparte_7 del giudizio che si liquidano in euro 4.835,00- per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese forfettarie come per legge.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata: -accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di cui in premessa in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la “ Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dalla CONSAP
[...] per la Regione Lazio per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. con sede legale in 10123
Torino, Via Mazzini n.53, o chi di ragione, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore sig. e quantificati in una somma non inferiore ad euro 50.000,00 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale da lucro cessante;
ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice Controparte_1 adito: Preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tardività della proposizione ex
4 art. 327 c.p.c. Nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. In subordine, accertare e dichiarare il concorso di colpa tra i conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro de quo.
Condannare controparte al pagamento in favore della comparente società delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_4
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto nei confronti della
[...]
, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del doppio grado di Controparte_4 giudizio.”
In data 15.1.2020 veniva dichiarata la contumacia di GA BI, soci della CP_3
cancellata dal registro delle imprese. Controparte_8
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
nel costituirsi ha eccepito l'inammissibilità per tardività dell'appello a lei notificato Controparte_1 oltre il termine di sei mesi (termine scaduto in data 4.3.2019, attesa la pubblicazione della sentenza in data 04.09.2018), considerato che la notificazione nei termini non è avvenuta per trasferimento del difensore.
L'eccezione è infondata. Va innanzitutto evidenziato come l'atto di appello nei termini è stato ritualmente notificato ad una parte ( . Ne consegue che a ritenere inesistente la notificazione CP_7 dell'atto di appello nei confronti delle per essere avvenuta presso lo studio legale del Controparte_1 difensore che nel frattempo si era trasferito, in ogni caso il giudice doveva disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.. Questo considerando come l'appellante ha prospettato come alternative la responsabilità di e di (cfr. Cass. n. 26705/2022 secondo cui CP_7 Controparte_1
“In tema di impugnazioni, la domanda alternativa proposta dall'attore contro due diversi convenuti, per l'affermazione della responsabilità dell'uno o dell'altro per lo stesso fatto dannoso, determina una situazione di litisconsorzio unitario (o necessario processuale), la cui persistenza, ove la domanda sia stata rigettata nei confronti dei due convenuti, è condizionata dalla proposizione dell'appello nei confronti di entrambi. Ne consegue che solo in tale ultima evenienza il litisconsorzio rimane unitario e trova applicazione l'articolo 331 del codice di procedura civile, onde, se
l'impugnazione non risulti notificata a ciascuno dei convenuti, o lo sia in modo nullo, si deve ordinare
l'integrazione e la rinnovazione nei loro confronti”).
Quanto poi al fatto che la notificazione è poi avvenuta presso la sede della società e non presso il difensore, atteso che la notifica è stata effettuata oltre l'anno, la notificazione è stata ritualmente effettuata presso la parte personalmente. E in ogni caso venendo in considerazione una mera nullità della notificazione la costituzione ha effetti sananti.
5 L'appello è articolato in un unico motivo.
La sentenza è motivata come segue.
“Nel merito, deve rilevarsi che parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa incombente, per cui le proprie deduzioni sono rimaste a livello di mere allegazioni di parte. Vale in proposito rilevare che è consolidato nella giurisprudenza il principio secondo cui l'obbligo del FGVS sorge allorquando siano stati accertati i presupposti della autenticità del sinistro e della imputabilità del fatto al conducente dell'autovettura risultata priva della copertura assicurativa.
Con riferimento al caso di specie deve rilevarsi che emerge dalla relazione di Incidente Stradale in atti che dell'autocarro tg. BD295WV risultava assicurato con la compagnia " polizza Controparte_7
n. 12215682000 valevole sino al 16.04.2013".
Pertanto, la domanda proposta da nei confronti di , quale Parte_1 Controparte_1 impresa designata a norma dell'an: 286 D.Lgs. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lazio non può essere accolta.
Vale inoltre rilevare che parte attrice, pur avendo provveduto a richiedere ed integrare il contraddittorio rei confronti della non ha proposto alcuna domanda nei Controparte_7 confronti dell'indicata compagnia, neppure in via subordinata, insistendo - anche in sede di precisazione delle conclusioni - nella domanda proposta nei confronti di . Controparte_1
Pertanto, deve essere dichiaratala carenza di legittimazione passiva della Le Controparte_7 spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo dei valori di liquidazione del d.m. 55/2014.”
Venendo al motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado sia per quanto attiene al fatto che il giudice di primo grado ha ritenuto erroneamente che il veicolo BD295WV fosse assicurato e sia per avere ritenuto non proposta la domanda di condanna di Controparte_4
Per quanto attiene a secondo l'appellante il giudice di primo grado ha
[...] Controparte_1 erroneamente ritenuto che l'autocarro fosse coperto da polizza della l'erroneità risulta da CP_7 un nuovo documento (relazione del 30.10.2018 integrativa alla relazione dell'incidente della Polizia
Municipale), oltre che dai documenti già prodotti.
Innanzitutto va valutata l'ammissibilità di tale nuovo documento ex art. 345 c.p.c. a tenore del quale
“non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Nel caso di specie si tratta di una relazione integrativa redatta dalla Polizia su richiesta dalla difesa dell'appellante che, considerata la sentenza tra le parti, a seguito di approfondimenti con interlocuzione con ha riscontrato che l'autocarro era coperto da polizza Unipol emessa CP_7
6 con effetto dal 16.12.2012 sino alla scadenza del 16.4.2013 e con premio del 16.12.2012 registrato in data 29.1.2013.
L'appellante sostiene l'ammissibilità di tale documento, essendo stato reso necessario dalla sentenza vista la negligente lettura da parte del giudice di primo grado della documentazione prodotta. Inoltre evidenzia come tale documento non poteva essere prodotto in quanto non presente come allegato nella precedente relazione.
I rilievi dell'appellante non paiono condivisibili, dovendo ritenersi il documento inammissibile ex art. 345 c.p.c..
In primo luogo l'ammissibilità di un nuovo documento non si può fondare sulla lettura della sentenza ma solo su fatti oggettivi e quindi sull'impossibilità di produrlo in primo grado per causa a sé non imputabile (che non può essere l'errata valutazione della documentazione in atti).
Quanto al fatto che tale documento non era allegato alla relazione iniziale di incidente, va osservato che tale documento non poteva necessariamente essere allegato per il fatto che non esisteva e che si fonda su una richiesta del difensore alla Polizia che ha effettuato accertamenti che la parte poteva richiedere nel corso del giudizio di primo grado. L'ammissione di tale documento in appello sostanzierebbe un inammissibile aggiramento delle preclusioni istruttorie. Peraltro nel merito va evidenziato come tale documento si fonda su quanto riferito da una parte stessa ( , non CP_7 valendo quindi a provare quanto ivi indicato.
L'appellante sostiene poi che il giudice di primo grado non ha valutato che è stata prodotta attestazione ANIA.
Da tale attestazione risulta il pagamento della polizza Unipol in data 29.1.2013, con effetto dalle 24
h dal pagamento;
questo in conformità della documentazione prodotta da (relativa alla CP_9 posizione del premio scaduto in data 16.12.2012 e pagato in data 29.1.2013, come da relativo registro di cassa), e quindi oltre il periodo di 15gg di tolleranza.
Secondo il rapporto relativo all'incidente l'autocarro tg. BD295WV risultava assicurato con la compagnia polizza n. 12215682000 valevole sino al 16.04.2013, evidentemente sulla Controparte_7 base del contrassegno.
Gli elementi acquisiti portano a ritenere l'esistenza della polizza UNIPOL, di cui al contrassegno, ma che la stessa non fosse operante al momento del sinistro, stante il mancato pagamento del premio.
Inoltre l'incidente si è verificato in data 28.1.2013 e quindi dopo i quindici giorni di tolleranza dal
16.12.2012, con rilevanza ex art. 1901 c.c..
Va sul punto osservato come secondo l'insegnamento della S.C. "In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore è tenuto a risarcire il terzo danneggiato anche quando il sinistro si sia verificato entro il quindicesimo
7 giorno dalla scadenza del periodo indicato sul contrassegno, sebbene non sia stato pagato il premio per il periodo successivo, anche nell'ipotesi in cui la suddetta scadenza coincida con la scadenza dell'intero contratto assicurativo che non viene rinnovato" (Cass. n. 1720/2017); "il mancato pagamento, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'art.
1901, secondo comma, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo;
questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l'indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell'inadempienza dell'assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell'art. 1901, terzo comma c.c., nel senso che l'effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza" (Cass. n.
26104/2016). Inoltre “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, ove l'assicurato non abbia pagato i premi, o ratei del premio, successivi al primo, la sospensione della copertura assicurativa è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, con la conseguenza che sussiste la legittimazione passiva dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per le azioni risarcitorie correlate a sinistri occorsi durante la sospensione” (Cass. n.
33790/2023).
Alla luce di tale orientamento deve ritenersi che la sospensione della copertura assicurativa sia opponibile all'appellante ai sensi dell'art. 1901 c.c., con conseguente legittimazione del Fondo di garanzia vittime della strada.
Pertanto è fondato il motivo d'appello relativo al ritenuto difetto di legittimazione di quale CP_1 impresa designata FGVS, dovendo quindi essere esaminata nel merito la domanda nei suoi confronti.
Quale ulteriore conseguenza è che deve ritenersi assorbito il motivo relativo alla domanda proposta nei confronti della CP_7
Secondo il rapporto della polizia intervenuta sul posto il sinistro si è verificato in data 28.1.2003 intorno alle 16.00 tra l'autocarro della e il motociclo guidato dall'appellante in Controparte_5 via dell'Acqua Vergine, strada urbana ad un'unica carreggiata composta da una corsia per ogni senso di marcia, priva di segnaletica orizzontale e verticale;
per chi proviene da via Collatina con direzione via Prenestina il tratto interessato presenta un andamento leggermente discensionale. Al suolo, bagnato dalla pioggia in atto, non erano visibili tracce di frenata. Secondo il rapporto gli elementi acquisiti non consentono di determinare il punto d'urto poiché sul manto stradale sono stati rilevati solo residui di vetro e di plastica, riconducibili al sinistro, sparsi a raggiera, posti nella parte della carreggiata destinata alla circolazione per chi proviene da via Collatina con direzione via Prenestina.
8 Il rapporto accertava i seguenti danni: quanto all'autocarro, rottura e ammaccatura paraurti anteriore con distacco, piegatura telaio anteriore, rottura gruppo ottico anteriore sinistro, distacco leggero mascherina anteriore, ammaccatura con estroflessione parafango anteriore sinistro;
quanto al motociclo, distruzione completa parte anteriore compreso parabrezza e cupolino, distruzione completa fiancata destra e sinistra e parte posteriore, distacco con rottura bauletto posteriore, danni meccanici da accertare in sede tecnica.
Durante la fase istruttoria è stato sentito su richiesta attorea quale teste BI GA, in relazione al quale ha eccepito l'incapacità. Va sul punto tuttavia evidenziato come la stessa non CP_7 CP_9 ha poi insistito sulla relativa eccezione, che viceversa non risulta proposta da CP_1
Se quindi lo stesso non può ritenersi incapace (in assenza di rituale eccezione), proprio l'interesse dello stesso alla causa (in quanto conducente e all'epoca socio della società proprietaria dell'autocarro) porta a ritenere l'inattendibilità di quanto dichiarato.
Ritenuta quindi l'assenza di prove testimoniali in ordine alla dinamica dell'incidente, dal rapporto della polizia in atti (che fotografa la posizione statica dei mezzi dopo l'incidente) risulta che l'autocarro si trovava su via dell'Acqua Vergine direzione Prenestina, mentre lo scooter si trovava in posizione pressochè centrale. I residui di pezzi e plastica sono posti all'interno della corsia di pertinenza dell'autocarro.
Gli elementi oggettivi accertati portano a ritenere che l'incidente si sia verificato all'interno della corsia di pertinenza dell'autocarro e non di quella dell'appellante, che assume che stava percorrendo via dell'Acqua Vergine direzione Collatina trovandosi l'autocarro contromano. In particolare i residui a terra portano ad escludere che lo scontro sia avvenuto nella corsia di pertinenza dello scooter. Deve piuttosto ritenersi che sia stato lo scooter a scartare a destra, impegnando la corsia di pertinenza dell'autocarro, violando quindi l'art. 143 cds.
La ritenuta violazione da parte di uno dei due conducenti del codice della strada non esclude la responsabilità dell'altro conducente.
Infatti la S.C. ha chiarito come "In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro" (Cass. n. 9353/2019)" e "nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite
9 l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (Cass. n. 13672/2019).
Nel caso di scontro tra veicoli, dunque, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. n. 23431/14).
Pertanto solo l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. n. 13672/2019; Cass. n. 6941/2021).
Nel caso di specie da un lato non sono stati acquisiti elementi per ritenere la colpa esclusiva dell'appellante, non valendo per ritenere ciò solo l'invasione di carreggiata, e dall'altro lato non sono stati acquisiti elementi per escludere la colpa dell'autocarro come impone l'art. 2054, comma 2 c.c..
Peraltro non risulta dimostrata condotta dell'autocarro rispettosa dell'art. 141 cds.
In ogni caso dal punto di vista causale va considerata come prevalente la responsabilità dell'appellante che ha invaso la corsia opposta. Pertanto la responsabilità dell'autocarro va limitata al 25%, risultando quella dell'appellante pari al 75%.
Venendo alla quantificazione dei danni, l'esauriente CTU espletata ha accertato che l'appellante in seguito al sinistro ha riportato una “frattura pluri-frammentaria sovra-condiloidea del femore sinistro;
frattura parcellare dell'olecrano ulnare sinistro”. E' stata inoltre accertata una inabilità temporanea assoluta di giorni 30, una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 90 (novanta) e un danno permanente alla validità biologica nella misura del 12%. Non risultano documentate spese da ricondurre al sinistro.
Quanto alla quantificazione del danno è noto come la Suprema Corte, “Preso atto che le Tabelle di
Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare
(o quantomeno ridurre) – al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, questa è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione “(v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402.), qualifichi tali tabelle come regole integratrici del concetto di equità, nonché atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (ex multis Cass. Ord. 1553/2019). L'orientamento più recente del Supremo Collegio ha osservato come le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione
10 all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., tale per cui;
“la liquidazione equitativa del danno biologico non può essere causa della difformità di giudizio rispetto a casi identici di tal che, oltre ad una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, occorre assicurare uniformità di giudizio ragion per cui si fa riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano” (cfr. da ultimo Cass. Sez. III n. 10204/2021); “per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (Cass. sez. VI n. 20292/2022). Ulteriormente va ricordato come, sempre “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti.
Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire” (Cass. sez. III n. 17018/2018).
Vanno quindi applicate le Tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata alla presente decisione, ritenendo di applicare il massimo incremento per la sofferenza soggettiva, tenuto conto della lesione del diritto alla salute e delle modalità con cui si è sostanziata tale lesione. Non sussistono elementi per una ulteriore personalizzazione.
Pertanto per danno non patrimoniale sono dovute le seguenti somme:
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Danno biologico risarcibile € 26.180,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 33.511,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.625,00
11 Totale generale: € 42.136,00
Pertanto il danno non patrimoniale ammonta complessivamente all'attualità ad € 42.136,00.
Considerato il concorso di colpa dell'appellante, la quota di responsabilità dell'appellato è pari al
25% di tale somma e quindi a € 10.534,00.
Su tale somma, al cui pagamento è tenuta , nella qualità di FGVS, sono dovuti gli Controparte_1 interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, convertendosi per effetto della sentenza il debito di valore in debito di valuta.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno
12 da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'attore/appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Infine, quanto al danno patrimoniale per la riduzione del reddito, lo stesso è stato richiesto in citazione in modo del tutto generico, senza alcuna allegazione o prova.
All'accoglimento dell'appello nei confronti di consegue una complessiva regolamentazione CP_1 delle spese dei due gradi nei rapporti con l'appellante. L'esito complessivo, con l'accertamento di una responsabilità prevalente dell'appellante giustifica la compensazione delle spese dei due gradi per la metà, dovendo la rimanente metà essere posta a carico di La liquidazione è come da CP_1 dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificata dal DM 147/2022, tenuto conto del decisum
(valore della causa sino ad € 26.000,00, tabelle II e XII, scaglione terzo, valori medi ridotti ai minimi per la fase istruttoria/trattazione in appello stante la limitata attività svolta).
Quanto ai rapporti tra l'appellante e l'assorbimento del motivo di appello nei suoi confronti CP_7 giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 16806/2018 del Tribunale di Roma, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna Controparte_1
nella qualità di FGVS, al pagamento a favore di della somma di € 10.534,00,
[...] Parte_1 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
compensa tra e nella qualità di FGVS, le spese dei due gradi Parte_1 Controparte_1 per la metà, condannando alla refusione della rimanente metà, spese che liquida per Controparte_1
l'intero: quanto al primo grado in € 5.007,00 per compensi, oltre CU, spese di CTU, spese generali,
IVA e CPA;
quanto al secondo grado in € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese del grado tra e Pt_1 CP_7
Roma, così deciso nella camera di consiglio 2.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
GI RO AL Tilocca
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