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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/10/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1079/2018 vertente
TRA
, CF. , elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla via Crisafi n. 34, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mazzotta, che la rappresenta a difende, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
ESSE P.I.: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Scalea, Corso Mediterraneo n. 92, presso lo studio dell'avvocato Luigi Crusco, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso a margine della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
CENTRO P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Scalea, Corso Mediterraneo n. 545, presso lo studio dell'avv. Domenico Franco Casella, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso a margine della comparsa di costituzione.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
pagina 1 di 15 E
P.I: in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Monte Santo 22, presso lo studio dell'avv. Cosimo Damiano Libonati, che la rappresenta e difende, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di accertamento della responsabilità della convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine dell'art. 2043 c.c., in ordine ai danni arrecati all'attrice, e di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Come è noto, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (art. 2051 c.c.).
La norma dell'art. 2051 c.c. non è fondata sul principio della responsabilità oggettiva, ma sul dovere di custodia che incombe al soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, in relazione all'obbligo di vigilare in modo da impedire che arrechi danni ai terzi (Cass. civ. n. 3129/1987). La presunzione di colpa opera nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, etc. e può riguardare anche i danni che dipendano dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso (Cass. civ. n. 5925/1993).
Elemento indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051
c.c., è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo (Cass. civ. n. 1682/2000).
pagina 2 di 15 Grava sull'attore – che agisce per il risarcimento dei danni – l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode e dell'obbligo di questi di vigilarla e mantenerne il controllo, mentre resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; restando, in caso di incertezza sulla concreta causa, a suo carico, il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare l'incertezza in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cass. civ. n. 1897/1983).
Tanto acclarato in punto di diritto, è altresì necessario considerare che secondo condivisibile orientamento della Suprema Corte, il proprietario di una struttura aperta al pubblico - come il complesso turistico “San Domenico Village” gestito dalla convenuta
- si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri Controparte_4
riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla sua superficie o alle sue pertinenze, salvo che dia la prova che l'evento dannoso fosse imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr. Cass. civ., n. 21508/2011). L'elemento decisivo perché possa applicarsi la disciplina ex art. 2051 c.c., va individuato nell'obbligo, per il custode, di controllo e di vigilanza sui beni e sulle strutture offerte all'uso del pubblico (nel caso in esame, sulla piscina e sugli scivoli).
Orbene, quanto alla dinamica del sinistro l'attrice deduce una responsabilità per colpa in capo alla struttura ricettiva, in quanto lo scivolo acquatico utilizzato era liberamente accessibile a tutti gli utenti del villaggio ed il suo utilizzo non richiedeva specifiche o particolari cautele;
inoltre, non era presente il personale addetto alla sicurezza ed all'eventuale soccorso, e non ha, quindi, segnalato l'adozione di peculiari misure di protezione individuale nelle adiacenze della piscina e dello scivolo.
Invero, nel caso in esame, a seguito della svolta attività istruttoria, è emerso che la si trovava presso il complesso turistico “San Domenico Village” sito in Scalea Pt_1
(CS) per trascorrere un periodo di vacanza con la propria famiglia, dal 6 al 13 agosto
2017, e la mattina dell'8 agosto, usufruendo delle attrazioni presenti nella struttura, pagina 3 di 15 consistenti in scivoli acquatici accessibili a tutti gli ospiti, era investita da un getto d'acqua anomalo.
In particolare, il teste , marito dell'attrice, escusso all'udienza del Testimone_1
14.3.2022, presente al momento del sinistro, ha riferito che la piscina ove è avvenuto il sinistro era priva di alcuna segnaletica, specificando che “c'era solo una segnaletica che ci indicava come comportarci dell'utilizzo degli scivoli ed era situato sotto nella piscina”. Ha riferito che “il cartello non recava indicazioni su come utilizzare gli scivoli, ma solo sulle condotte da tenere in piscina”. Inoltre, al momento del sinistro, il “bagnino si è bloccato e non è intervenuto”, specificando altresì che “il giorno prima si è fatto male un altro utente il sig. e il giorno dopo un bambino di cui non CP_5
ricordo il nome”.
Quanto alla presenza dei cartelli, nella medesima udienza il teste , in Testimone_2
vacanze con le parti presso la struttura, che al momento dell'infortunio si trovava nelle vicinanze, ha riferito che “non c'erano cartelli indicanti le precauzioni da seguire nell'utilizzo dello scivolo”.
Alla medesima udienza, il teste , sorella dell'attrice, ha altresì riferito che Testimone_3
“al momento del sinistro mi sembra che mi trovassi giù, in piscina. Ho visto il getto d'acqua che ha investito mia sorella e ricordo che sbatteva contro le pareti dello scivolo”. Inoltre, “non c'erano bagnini in quel momento ad aiutarla (…), mia sorella veniva soccorsa dal marito che l'accompagnava al punto di intervento di primo soccorso di Praia a Mare”. Quanto ai cartelli “non vi era cartellonistica di nessun tipo che indicasse le misure da tenere nell'uso delle piscine e dello scivolo”.
La completezza espositiva e le dichiarazioni precise e concordanti rese dai testi, sebbene legati da rapporti di parentela, dimostrano l'attendibilità degli stessi.
Le circostanze indicate, peraltro, sono state confermate dagli ulteriori testi escussi.
pagina 4 di 15 All'udienza del 18.4.2023, , di assistente educativo ovvero dipendente Controparte_6
della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha confermato che “in data 8.8.2017, intorno alle ore 11:30, la sig.ra accedeva ad uno dei tre scivoli presenti dentro la Pt_1
struttura. Quando io ho terminato la discesa, ho sentito le urla, mi sono girata e ho visto lei che scendeva dallo scivolo e stare male. Io ho utilizzato lo stesso scivolo, la sig.ra non era in grado di uscire autonomamente dalla piscina ed ha richiesto Pt_1
l'intervento del proprio marito sig. ”. Inoltre, ha riferito che Testimone_1
“l'ingresso dello scivolo, al pari della zona limitrofa e adiacente allo stesso, erano privi di cartellonistica indicante la condotta e le precauzioni da assumere lungo la discesa in ragione della pericolosità dell'attrattiva” confermando altresì che “il personale della struttura non ha segnalato alcun elemento di pericolosità alla sig.ra , o agli altri Pt_1
utenti, prima dell'utilizzo dello scivolo”.
Alla medesima udienza il teste , che si trovava in piscina al momento del Testimone_4
sinistro e ha visto la “ urlare dal dolore”, ha riferito che “al termine della discesa, Pt_1
la sig.ra non era in grado di uscire autonomamente dalla piscina e l'ho aiutata io Pt_1
ad uscire insieme a suo marito. La signora ha richiesto l'intervento del proprio marito sig. ”. Lo stesso teste ha altresì confermato “che l'ingresso dello Testimone_1
scivolo, al pari della zona limitrofa e adiacente allo stesso, erano privi di cartellonistica indicante la condotta e le precauzioni da assumere lungo la discesa in ragione della pericolosità dell'attrattiva” e che “il personale della struttura non ha segnalato alcun elemento di pericolosità alla sig.ra , o agli altri utenti, prima dell'utilizzo dello Pt_1
scivolo. Quella mattina dell'incidente il personale non c'era”.
Una volta terminata la propria corsa nell'acqua della piscina sottostante, l'attrice avvertiva un forte dolore alla spalla sinistra e, dopo i primi soccorsi dati dal proprio coniuge ed altre persone presenti presso la struttura ricettiva, era accompagnata presso il servizio di Pronto Soccorso del CAPT di Praia a Mare (CS), lamentando: “forte dolore
pagina 5 di 15 alla clavicola sx e nella regione sottoclaveare omolaterale ed al muscolo pettorale omolaterale.” (per come documentato nel verbale di accettazione del servizio di pronto soccorso, allegato n. 1 all'atto di citazione). Era poi sottoposta a visita con esami radiografici, i quali evidenziavano una “frattura scomposta del III medio della clavicola sx con lussazione dei capi ossei e distacco osseo” (v. allegato n. 1 all'atto di citazione).
Peraltro, rendendosi necessarie cure e terapie specialistiche, in data 23.8.2017 l'attrice effettuava il ricovero presso il Presidio Ospedaliero di Polistena (RC), ove il successivo
24.8.2017 si sottoponeva all'intervento di “riduzione cruenta di frattura con fissazione interna con esteosintesi con viti in compressione e placca di neutralizzazione LCP”, per poi essere dimessa il 26.8.2017, proseguendo con fisioterapia riabilitativa presso una struttura specializzata con contestuale magnetoterapia a domicilio (per come documentato dalla parte attrice).
In definitiva, risulta accertato che i danni subiti dall'attrice siano conseguenza dell'evento accaduto in data 8.8.2017.
Di tali danni, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è tenuta a risponderne la Controparte_7 siccome soggetto avente un effettivo potere fisico sulla cosa e, quindi, gravato da un dovere di custodia. E, come sopra rilevato, la presunzione di colpa, operante nei confronti del proprietario, può riguardare anche i danni che dipendano dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso.
Nella specie, la convenuta non ha offerto elementi dai quali si Controparte_7
potesse inferire, in concreto, l'impossibilità per la stessa di svolgere un'effettiva attività di custodia sul bene in questione, sicché, muovendo dalle considerazioni che precedono, la vicenda de qua appare sussumibile nell'alveo dell'art. 2051 c.c.
Né risulta dimostrato il caso fortuito. Invero, quest'ultimo deve essere inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo anche della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c. (Cass. S.U. n. 20943/22; Cass. n. 27724/2018). pagina 6 di 15 La natura della cosa, potenzialmente lesiva, assume tuttavia rilevanza ai fini decisori, in quanto tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno ed escludere dunque la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (Cass. civ. n. 584/2001).
Infatti, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.: quanto più dunque la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. v. Tribunale di
Bergamo n. 2254/2022).
Nel caso di specie non vi è dubbio che la convenuta era custode dei locali del CP_8
villaggio turistico, e che gli scivoli acquatici, in quanto tali, per come sopra emerso in atti, avevano una connotazione potenzialmente lesiva con conseguente responsabilità del gestore per i danni riconducibili causalmente alle caratteristiche del bene stesso. Si presume sussistente la colpa del custode del parco acquatico, il quale, tuttavia, può superare tale presunzione dimostrando che il danno si sia verificato per negligenza,
pagina 7 di 15 distrazione o uso anomalo della cosa da parte del danneggiato, dovendo, a tal fine, il giudice di merito considerare che quanto più la situazione di pericolo fosse prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del soggetto leso, tanto più incidente dovrà considerarsi il comportamento di quest'ultimo (v. Cass. civ., n. 15375/2011; Cass. civ.,
n. 8229/2010). A tal uopo si evidenzia che il teste ha riferito “il Testimone_1 cartello non recava indicazioni su cui utilizzare gli scivoli, ma solo sulle condotte da tenere in piscina”, e il teste all'udienza del 18.4.202 ha riferito che Controparte_6
“l'ingresso dello scivolo, al pari della zona limitrofa e adiacente allo stesso, erano privi di cartellonistica indicante la condotta e le precauzioni da assumere lungo la discesa in ragione della pericolosità dell'attrattiva”.
Occorre ora valutare se la condotta dell'attrice sia stata tale da interrompere il nesso causale a fondamento dell'assunta responsabilità ovvero a determinare un concorso di colpa nella causazione del danno.
Dall'istruttoria esperita nulla è emerso sul punto: il teste ha riferito “ho Testimone_3
visto il getto d'acqua che ha investito mia sorella e ricordo che sbatteva contro le pareti dello scivolo”. Pertanto, alcun comportamento negligente, imprudente o dettato da imperizia può essere addebitabile all'attrice.
Pertanto, non può essere riconosciuta all'attrice una corresponsabilità alla produzione del sinistro per cui è causa ex art. 1227 c.c.
In definitiva, non risulta dimostrato il caso fortuito, e sussiste, quindi, il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, essendo stata dimostrata la mancata presenza nel luogo dell'incidente degli operatori con specifiche mansioni di sorveglianza, e non essendo il luogo segnalato da cartelloni che indicassero con esattezza le condotte da tenere. Va, poi, esclusa la sussistenza di una condotta colposa del danneggiato, siccome non emergente dalle risultanze istruttorie. Pertanto, può ritenersi accertata la responsabilità di quale custode del bene, per i danni subiti da Controparte_7
in occasione dell'evento dedotto in lite. Parte_1
pagina 8 di 15 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la va quindi Controparte_7
condannata a risarcire alla parte attrice i danni che quest'ultima ha provato essere stati conseguenza dell'incidente.
Passando all'esame del quantum debeatur, dalla CTU espletata in corso di causa dal dott. di Perna, le cui risultanze vanno integralmente accolte, in quanto Per_1
suffragate dalla documentazione in atti ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, è emerso che sulla base della documentazione sanitaria contenuta nei fascicoli di causa esaminati, dell'anamnesi raccolta dal ricorrente, della letteratura medica specialistica nonché dai dati emersi in sede di visita medico legale, è possibile affermare che a seguito dell'incidente per cui è causa, ha riportato “frattura scomposta Parte_1
del III medio della clavicola sinistra con lussazione dei capi ossei e distacco osseo” .
Tale quadro clinico risulta, per come rilevato dal consulente, compatibile con la dinamica dell'incidente verificatosi in data 8 agosto 2017 (pp. 15-16 CTU).
Sulla scorta dell'esame della documentazione prodotta in giudizio, dell'anamnesi raccolta dal ricorrente, della letteratura medica specialistica, nonché dai dati emersi in sede di visita medico legale, il CTU ha infatti evidenziato come le lesività riportate dall'attrice “trovino soddisfacimento circa il nesso causale tra con le lesioni denunciate nell'evento traumatico del giorno 8 Agosto 2017, come correla l'adeguatezza del criterio topografico, del criterio dell'efficienza qualitativa e quantitativa del mezzo lesivo, del criterio cronologico e del criterio di esclusione di altre cause” (pagg. 16-17).
Nelle “conclusioni” il CTU ha poi specificato che, sul piano della causalità materiale detti postumi sono da ritenere, “causalmente compatibili con le modalità di accadimento dell'evento lesivo, così come correla l'adeguatezza dei criteri di riferimento etiologico
(efficienza quali-quantitativa del trauma, modale, cronologico, topografico e di esclusione di altre cause di cui alla metodologia medico - legale del nesso di causalità”
(pag. 19). È stato inoltre evidenziato come “sussiste rapporto di casualità fra le lesioni rilevate ed un peggioramento delle generali condizioni del soggetto. Lo stato anteriore pagina 9 di 15 della Sig.ra era negativo per patologie o pregressi traumi in generale e con Pt_1
particolare riferimento alla zona colpita dalle lesioni per cui si discute” (pag. 20).
Quando ai danni riportati, “le lesività accertate hanno generato, un danno biologico temporaneo, inteso come limitazione totale e/o parziale all'espletamento delle comuni attività di vita quotidiana corrispondenti per età anagrafica, quantizzabili in: “invalidità temporanea assoluta per giorni 9 ( giornate di degenza ospedaliera relative ai due interventi chirurgici); invalidità temporanea relativa in misura del 75% per giorni complessivi 75 (15 giorni dal giorno del sinistro alla data del primo intervento di osteosintesi del 24.8.2017, 30 giorni relativi al primo decorso post operatorio e 30 giorni relativi al decorso post operatorio del secondo intervento del 9.12.2019); invalidità temporanea relativa in misura del 50% per giorni complessivi di 135 (90 giorni relativi alle cure inerenti il periodo di riabilitazione conseguente il primo intervento chirurgico e
45 giorni inerenti le cure certificate rispetto al secondo intervento); invalidità temporanea relativa in misura del 25% per giorni 60” (pagg. 19-20). È stata inoltre rilevata “una sofferenza soggettiva di grado medio (non inferiore a 3, su una scala da 1 a
5) nel corso dell'inabilità temporanea assoluta e parziale al 75%; di grado lieve-medio
(non inferiore a 2, su una scala da 1 a 5) per tutto il periodo di inabilita temporanea parziale al 50%” (p. 20 CTU) dai quali sono derivati postumi di carattere permanente ovvero: “frattura della clavicola sinistra, consolidata con callo dismorfico, con moderata limitazione articolare osteosintetizzata e riflessi algodisfunzionali sulla spalla omolaterale. Pregiudizio estetico di grado lieve” (pp. 20-21 CTU). In ultimo, il perito ha rilevato “un danno biologico complessiva pari al 7% della totale senza incidenza sulla capacità di lavoro generica e su quelle lucrative permanenti del soggetto” (p. 21 CTU).
Tutto ciò rilevato, considerata l'età dell'attrice al momento dell'evento dannoso e dei consueti criteri equitativi di risarcimento del danno seguiti da questo Tribunale (Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale - Tribunale di Milano – anno 2024, che prevedono una liquidazione congiunta del danno biologico “standard” e del danno morale), il danno biologico ed il danno morale subiti da possono essere Parte_1
pagina 10 di 15 quantificati, all'attualità, in € 31.712,25 (danno biologico da inabilità temporanea pari ad
€ 16.991,25 – per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta al 100%: € 115,00 – e danno biologico da inabilità permanente e danno morale pari ad € 14.721,00, di cui €
11.777,00 per danno biologico ed € 2.944,00 per danno morale).
In definitiva, deve essere condannata a corrispondere all'attrice il Controparte_7
complessivo importo di € 31.712,25, oltre interessi al tasso legale sull'importo medio di
€ 29.058,56 = (media aritmetica tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del fatto, ottenuta devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT, pari allo 0,833 – quale indice di devalutazione – per il mese di agosto 2017) dall'8.8.2017 (data del sinistro) all'effettivo soddisfo.
Essendo state le singole voci di danno liquidate in moneta attuale, secondo le tabelle attualmente in vigore, alla predetta somma non va applicata la rivalutazione monetaria.
Spettano altresì all'attrice il rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'attore e riconosciute dal CTU pari ad euro 577,00 (p. 22 CTU).
2. Sulla domanda di condanna della convenuta al rimborso integrale delle somme versate anticipatamente per il periodo di vacanza non usufruito.
La domanda è fondata e va accolta.
L'attrice ha chiesto la condanna della società al rimborso integrale Controparte_7 delle somme versate anticipatamente per il periodo di vacanza non usufruito ammontanti ad euro 1.448,00. In particolare, ha dedotto che il soggiorno acquistato dall'istante avrebbe dovuto avere una durata di 7 giorni, dal 6/8/2017 al 13/8/2017. Tuttavia, a causa di quanto accaduto nella giornata dell'8/8/2017, la stessa e la rispettiva famiglia, non hanno usufruito di alcun servizio, avendo anticipato il rientro nella giornata del
10/8/2017.
pagina 11 di 15 Orbene, avendo l'attrice subito il sinistro della data dell'08.08.2017, ed avendo la stessa anticipato il rientro al 10.08.2017 (circostanza non contestata dalle parti convenute, la stessa ha diritto al rimborso di parte delle somme versate per il periodo di vacanza non usufruito, vale a dire dal 10.08.2017 al 13.08.2017. Essendo dimostrato il pagamento per l'intero soggiorno dell'importo di euro 1.448,00, ed essendo l'importo previsto per la pensione completa dal 06.08.2017 al 13.08.2017 pari ad euro 1.400,00, la società
[...]
va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro Controparte_7
600,00, pari al costo previsto per i giorni 10-11-12-08-2017.
3. Sulla domanda di manleva avanzata dalla parte convenuta Controparte_7 nei confronti della società Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sul punto, la parte convenuta ha dedotto di essere affittuaria della struttura alberghiera ove si è verificato l'incidente, mentre la proprietà è in capo alla società Centro
Commerciale Pertanto, soggetto su cui incombe l'obbligo di manutenzione CP_2 straordinaria è il proprietario dell'immobile. Invero, “qualora dovesse provarsi da parte attrice che l'evento si sarebbe verificato a causa di un malfunzionamento dell'impianto di alimentazione idrica dello scivolo acquatico, la responsabilità sarebbe imputabile al soggetto proprietario della struttura che ha l'obbligo di garantire il corretto funzionamento dell'impianto attraverso l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria necessarie. Il soggetto proprietario, infatti, è tenuto a consegnare all'affittuario l'opera funzionante ed a garantirne l'efficienza. Un simile difetto di funzionamento sarebbe di tipo strutturale che richiederebbe attività di controllo e d' intervento di tipo straordinario” (p. 11 comparsa di costituzione e risposta di
[...]
. Controparte_9
Invero, sussiste in capo al proprietario analogo obbligo di custodia, che non viene meno per effetto della locazione dell'immobile in favore di un terzo. Pertanto, il proprietario pagina 12 di 15 ha il dovere di predisporre adeguate cautele e protezioni. In mancanza, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il proprietario in solido con il gestore della struttura, vanno ritenuti responsabili dell'evento dannoso conseguente allo stato dei luoghi, e quindi responsabili dell'omessa custodia ovvero manutenzione degli stessi.
Pertanto, gravando anche sulla terza chiamata, proprietaria della struttura alberghiera,
un obbligo di custodia del bene, la Parte_2 Controparte_10
va condannata, in solido con la terza chiamata (v. Parte_2
domanda attrice di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.), al risarcimento del danno patrimoniale e non, subito da . Parte_1
4. Sulla domanda di manleva avanzata dal terzo, Controparte_11 CP_12 nei confronti della Compagnia Assicuratrice Controparte_3
La domanda è fondata e va accolta.
La società costituendosi in giudizio, ha spiegato Parte_2
domanda di garanzia nei confronti della in virtù della polizza Controparte_3
assicurativa n. 96805960708.
Sussiste, quindi, polizza assicurativa, efficace al momento del sinistro, per la responsabilità civile verso terzi.
Pertanto, va condannata a tenere indenne e manlevare Controparte_3
nei limiti del massimale stabiliti in polizza, da quanto Parte_2
quest'ultima sarà tenuta a versare a titolo risarcitorio e di spese processuali in favore di
. Parte_1
5. Sulle spese di lite.
pagina 13 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte convenuta e di alla loro refusione Controparte_7 Parte_2
in favore dell'attrice. Le stesse si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147, delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dei giudizi ordinari, diminuiti del 30%, in relazione allo scaglione fino ad € 52.000,00, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché non particolare della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate. Le spese sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Sussistono giusti motivi, in relazione all'esito del giudizio, per la compensazione integrale delle spese di lite tra la parte convenuta e la terza Controparte_7
chiamata e tra la terza chiamata Parte_2 Parte_2
e
[...] Controparte_3
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte convenuta CP_7
e della terza chiamata
[...] Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attrice, dichiara la in Controparte_7
persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabili dei danni
[...] subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro occorso in data 8.8.2017 presso la struttura ricettiva “San Domenico Village”, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e condanna la parte convenuta in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, in solido con in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di
pagina 14 di 15 risarcimento danni, in favore di , della somma di € 31.712,25 a Parte_1 valori attuali, oltre interessi come precisati in motivazione, nonché della somma di € 577,00 a titolo di spese mediche e della somma di € 600,00 a titolo importo versato per il periodo di vacanza non usufruito;
2. condanna in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a tenere indenne Parte_2
nei limiti del massimale stabiliti in polizza, da quanto quest'ultima sarà
[...] tenuta a versare a titolo risarcitorio e di spese processuali in favore di
[...]
; Pt_1
3. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_13
tempore, e in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.876,20, di cui €
5.331,20 per onorari ed € 545,00 per spese, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge, somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta;
4. compensa interamente le spese di lite tra la parte convenuta CP_7
e la terza chiamata e tra la terza
[...] Parte_2
chiamata e Parte_2 Controparte_3
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta
[...]
e della terza chiamata Controparte_7 Parte_2
Così deciso in Paola, 07.10.2025
Il Giudice
(dott. Luigi Varrecchione)
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