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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 4636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4636 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
in seguito dell'udienza del 10.11.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3497 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, CF elettivamente domicilia- Parte_1 C.F._1
to in Palermo, V. ROSOLINO PILO n. 11, presso lo studio dell'Avv. PAL-
NO ES (pec: e Email_1
dell'Avv. Marco Cassata (pec: che lo rappresentano Email_2
e difendono per procura allegata all'atto di citazione;
– attore –
CONTRO
(C.F. nata a [...] l'[...], CP_1 C.F._2
personalmente, (C.F. ), nato a [...]- CP_2 C.F._3
lermo il 21.4.1992, e (C.F. , na- Controparte_3 C.F._4
to a Palermo il 27.5.2000, tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Via
Messina n. 3, presso lo studio dell'Avv. Antonio Atria (pec: Email_3
) che li rappresenta e difende per procura allegata alla com-
[...]
parsa di costituzione;
Tribunale di Palermo convenuti
e contro
AVV. DI LIBERTO N.Q. DI LIQUIDATORE DEL CONCORDATO CP_4
PREVENTIVO RO. (N. 17/2013), del dott. Controparte_5 CP_6
cf , elettivamente domiciliato in Palermo,
[...] C.F._5
V. GENERALE STREVA N. 14, presso lo studio dell'Avv. LANDOLINA
LO che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
e DOTT. , NELLA QUALITÀ DI LIQUIDATORE DELLA LIQUIDAZIONE CP_7
CONTROLLATA DELLA SIG.RA ANNA DI VUOLO, CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
PALERMO N. 30/2024 (PEC ; Email_4
– convenuto contumace –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveni- Parte_1
va in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo , CP_1 CP_8
nonché l'avv. Giuseppe Di Liberto, nella qualità
[...] Controparte_3
di liquidatore del Concordato Preventivo Ro. (n. 17/2013) Controparte_5
del dott. (di seguito “Concordato”) formulando le se- Controparte_6
guenti domande: “1) Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narra-
tiva, che dal mese di novembre 2017 gli odierni convenuti occupano illegit-
timamente l'immobile in modo esclusivo;
2) Conseguentemente, per i motivi di cui in narrativa, condannare gli
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile odierni convenuti alla corresponsione in favore del dott. Parte_1
di una indennità per l'abusivo godimento esclusivo dell'immobile meglio
identificato in premessa a far data dal mese di novembre 2017 e fino
all'effettivo rilascio nella misura di € 376,20 mensili (pari alla quota di spet-
tanza del dott. dell'ipotetico canone di locazione percepi- Parte_1
bile per l'immobile), ovvero nelle somme maggiori ritenute di giustizia, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge e fino all'effettivo
soddisfo;
3) Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta
violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. e comunque di ogni norma
ritenuta applicabile e, in conseguenza, ordinare agli odierni convenuti
l'immediato rilascio dell'immobile in favore del dott. dell'immobile Pt_1
sito in Palermo, nella via Saverio Scrofani n. 27, identificato al N.C.E.U. di
Palermo al Foglio 31, particella 240, sub. 18, Zona Cens. 3, Cat. A/2, clas-
se 4, vani 8, mq. 180 per la quota di spettanza pari a ½”.
All'uopo esponeva di essere proprietario della quota indivisa pari a ½
dell'immobile sito in Palermo, nella via Saverio Scrofani n. 27, identificato al N.C.E.U. di Palermo al Foglio 31, particella 240, sub. 18, Zona Cens. 3,
Cat. A/2, classe 4, vani 8, mq. 180.
La quota di 1/6 era di proprietà di fino all'epoca del Controparte_6
decesso nel marzo 2020, e poi della . CP_1
Co La quota di 1/3 era del Concordato Preventivo Ro. (n. CP_5
17/2013) del dott. Controparte_6
Deduceva che dal novembre del 2017 l'immobile era stato nella piena disponibilità di della nonché di Controparte_6 CP_1 Tes_1
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile drea e di Controparte_3
Aggiungeva che aveva consentito al fratello di fruire dell'immobile per un periodo non superiore a due anni e con oneri condominiali a suo cari-
co.
Deduceva che nonostante il decorso del tempo i convenuti avevano continuato a fruire del bene in via esclusiva, anche dopo il decesso del fratello, nonostante la richiesta di restituzione del marzo del 2021; inoltre non avevano pagato gli oneri condominiali.
Concludeva, quindi, come sopra indicato.
Ritualmente costituitisi, i convenuti e contestando CP_1 CP_6
le allegazioni di parte attrice, chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese.
Deducevano, al riguardo, che, oltre ad essere la ed il suo dan- CP_1
te causa già comproprietari per una quota indivisa del bene, con scrittura del novembre del 2017 l'attore aveva concesso al fratello, CP_9
zio, ed alla famiglia la facoltà di uso del bene in via esclusiva.
Inammissibile, inoltre, la domanda di rilascio dell'intero immobile, te-
nuto conto della quota di proprietà dell'attore.
Esponevano, ancora, che presso questo Tribunale era pendente pre-
giudiziale causa di scioglimento della comunione del bene.
Concludevano quindi, come segue “Preliminarmente sospendere il pre-
sente giudizio in attesa della decisione del giudizio di divisione avente na-
tura pregiudiziale.
Nel merito, rigettare le domande proposte dall'attore in quanto infondate
in fatto e in diritto.
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile Ritenere e dichiarare la disponibilità della dott.ssa e dei Sigg.ri CP_1
e al pagamento di un'indennità a favore dell'atto- CP_2 Controparte_3
re nella misura e nei termini che verranno determinata nel corso dell'odier-
no giudizio.
Con vittoria di spese.”
Si costituiva anche il Concordato che, contestando le allegazioni di parte attrice, concludeva come segue: “in via pregiudiziale
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno
convenuto per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto estromettere lo
stesso dal giudizio de quo;
Nel merito
Rigettare, con qualsivoglia statuizione, tutte le domande, anche istrutto-
rie, formulate da parte attrice, per tutte le motivazioni esposte nel presente
scritto difensivo.
Condannare l'odierno attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento
dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze
del giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario come per legge”.
Con la prima memoria ex art. 183 cpc parte attrice, in replica alle alle-
gazioni del Concordato, precisava la domanda limitandola ai convenuti
[...]
e aggiungendo che la citazione del Concordato era corre- CP_1 CP_6
lata alla condizione di comproprietario della cosa.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria, orale, docu-
mentale e con ctu tecnica.
Il giudizio veniva interrotto all'udienza del 15 aprile 2025, ex art. 143
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile del Codice della Crisi di Impresa, in considerazione dell'apertura della li- quidazione controllata n. 30/2024 intervenuta con sentenza del Tribunale
di Palermo n. 190 del 24.12.2024 di . CP_1
Dopo la rituale riassunzione, nella contumacia della liquidazione con-
trollata n. 30/2024 intervenuta con sentenza del Tribunale di Palermo n.
190 del 24.12.2024 di , in esito all'udienza del 10.11.2025, CP_1
sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa, viste le note conclusive autorizzate, veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
E' stato provato nel corso del giudizio che l'attore, nel novembre del
2017, aveva consentito “per un periodo non superiore a due anni” al fratel-
lo ed ai suoi familiari di fruire, in via esclusiva, Controparte_6
dell'abitazione sita in via S. Scrofani, del quale era proprietario pro indivi-
so per ½, a fronte del pagamento degli oneri condominiali e delle spese straordinarie.
E' provato che tale accordo venne, personalmente, sottoscritto anche dalla . CP_1
Dopo il decesso di nel marzo del 2020, la quota di Controparte_6
proprietà indivisa di quest'ultimo pari ad 1/6 si trasferì, per legato, alla
, (giusta testamento olografo del 27 febbraio 2020). CP_1
Non contestato che la già era rimasta nel pieno ed esclusivo CP_1
godimento del bene, unitamente ai figli.
Tale godimento pieno ed esclusivo si è protratto anche dopo le richieste dell'attore del marzo del 2021 e del luglio del 2022.
Tanto l'uso in via esclusiva dell'immobile, unitamente ai figli odierni
Tribunale di Palermo
- 6 - Sezione II Civile convenuti, quanto il mancato pagamento degli oneri condominiali – alme-
no fino al 2022 – sono stati oggetto di confessione da parte della CP_1
nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 30.1.24 e, co-
munque, non sono stati neanche oggetto di contestazione nella comparsa di costituzione e risposta.
L'attore, in relazione agli oneri condominiali, ha provato che, al
31.12.22 quelli ancora dovuti per l'immobile in parola, erano pari a com-
plessivi euro 13.979,99.
Al riguardo va, però, rilevato che il mancato pagamento dei predetti oneri condominiali, non consente di “retrodatare” al 2017 l'epoca dal qua-
le decorre il diritto dell'attore ad ottenere un'indennità per la piena occu-
pazione dell'intero immobile (anche in relazione alla quota indivisa di pro-
prietà dello stesso attore).
L'inadempimento di predetta obbligazione di pagamento – in capo al ed alla quale garante, prima, e in capo ai convenuti poi CP_6 CP_1
– poteva trovare tutela nei rimedi negoziali ordinari, ma l'attore né ha ri-
chiesto la condanna della convenuta, quale soggetto personalmente obbli-
gato, al pagamento di tali importi, né ha formulato tale richiesta nei con-
fronti dei figli del quali eredi del e/o in proprio. CP_6 CP_6
Sul punto va, infatti, osservato che vi è prova che solo dal luglio del
2022, e quindi dopo il decesso del fratello e la perdu- Controparte_6
rante occupazione degli odierni convenuti dell'intero immobile, l'attore abbia loro chiesto il pagamento di una indennità di occupazione.
Sulla scorta di quanto emerso in punto di fatto, quindi, va affermato che l'originario comodato, a termine, era stato oggetto di proroga tacita
Tribunale di Palermo
- 7 - Sezione II Civile decorso il biennio ed anche dopo il decesso dell'originario comodatario
(circostanza pure confortata dal tenore della lettera del 2021 inviata dall'attore a tutti gli occupanti, odierni convenuti).
Dalla qualificazione del contratto, nella fase della proroga, di comodato a titolo precario senza termine, consegue la legittimazione del comodante a farne richiesta di restituzione ad nutum, come avvenuto nel luglio del
2022 (epoca in cui, quindi, può ritenersi definitivamente cessato il como-
dato gratuito).
Poiché la proroga tacita è avvenuta in favore di tutti gli occupanti odierni convenuti (la ed i , sono tutti parimenti tenuti in CP_1 CP_6
solido alla restituzione della cosa (in relazione alla quota dell'attore) ed al pagamento dell'indennità di occupazione in favore dell'attore (fermo quan-
to di seguito esposto in merito alla improcedibilità dell'azione nei confron-
ti della ). CP_1
La era, inoltre, tenuta al pagamento dell'indennità di occupa- CP_1
zione della quota dell'attore ex art. 1102 cc, sempre dal 2022, epoca della richiesta dell'attore.
In punto di liquidazione della predetta indennità, la ctu svolta nel cor-
so del giudizio ha consentito di accertare detta indennità di occupazione per l'immobile in parola, con valutazioni congrue e condivisibili alle quali si rinvia, per gli anni dal 2022 ad oggi.
In applicazione dei predetti parametri i convenuti sono tenuti CP_6
in solido, per l'occupazione sino al novembre del 2025, al pagamento in favore dell'attore di euro 18537,50, oltre euro 425,50 al mese fino al rila-
scio, oltre interessi al saggio del primo comma dell'art. 1284 cc al soddi-
Tribunale di Palermo
- 8 - Sezione II Civile sfo.
Detti interessi saranno computati, quanto alla sorte capitale già matu-
rata come dovuta al luglio 2022, e, poi, via via sulle ulteriori somme ma-
turate fino al soddisfo.
Improcedibile, invece, la domanda di condanna al pagamento proposta nei confronti della in considerazione dell'intervenuta apertura CP_1
del procedimento di liquidazione controllata (né dal tenore degli atti suc-
cessivi di parte attrice può inferirsi che l'attore abbia inteso proseguire il giudizio per attivare la cd tutela post-fallimentare; vd Cass.Civ. Sez.L.,
Sent. n. 31843 del 05/12/2019).
Tanto i germani che non sono neanche comproprietari, quan- CP_6
to la , a fronte della domanda di restituzione e Parte_2
dell'utilizzo esclusivo incompatibile con la pari fruizione del comunista,
non hanno alcun titolo per continuare a fruire in via esclusiva di tale quo-
ta in pregiudizio della comunione (cfr. sul punto Cass. Civ., Sent n.
25882 del 16/10/2018).
Va, dunque, accolta la domanda di rilascio della cosa per la quota dell'attore (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 7197 del 27/03/2014).
****
Tenuto conto dell'esito del giudizio, per un motivo sopravvenuto, sus-
sistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra l'attore, la convenuta e la liquidazione controllata.
Per il resto, in base al principio della soccombenza, le spese del giudi-
zio vanno poste a carico dei convenuti e si liquidano nella misura CP_6
indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e
Tribunale di Palermo
- 9 - Sezione II Civile dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parame-
tri di cui al DMG 55/2014.
***
Infine, quanto ai rapporti tra l'attore ed il Concordato, va rilevato che nel corso del giudizio parte attrice ha precisato di non aver proposto do-
mande dirette nei confronti del Concordato.
Tale condotta processuale consente di compensare per il 50% le spese di lite tra le parti, con condanna dell'attore al pagamento del rimanente
50%, non sussistendo alcuna fattispecie di litisconsorzio necessario in re-
lazione alla domanda spiegata dall'attore.
Tale quota si liquida nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta alla luce dei parametri contenuti nel DM 55/2014, nei va-
lori minimi.
***
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di CP_10
, e personalmente in solido.
[...] Controparte_3 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia del dott. , nella qualità di liquidatore della Liquidazione CP_7
controllata della sig.ra (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CP_1
PALERMO N. 30/2024), ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa, definitivamente pronunciando:
− Dichiara improcedibile la domanda di condanna al pagamento pro-
posta dall'attore nei confronti di , perso- Parte_1 CP_1
Tribunale di Palermo
- 10 - Sezione II Civile nalmente, e della Liquidazione controllata della sig.ra CP_1
(SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 30/2024);
− Condanna e in solido al paga- CP_2 Controparte_3
mento in favore di di euro 18537,50, oltre euro 425,50 Parte_1
al mese fino al rilascio, oltre interessi al saggio del primo comma dell'art. 1284 cc dal luglio 2022 al soddisfo;
− Condanna personalmente, e Ro- CP_1 CP_2
, la Liquidazione controllata della sig.ra CP_8 CP_3 CP_1
(SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 30/2024) al rilascio dell'immobile sito in Palermo, nella via Saverio Scrofani n. 27, identificato al N.C.E.U. di Palermo al Foglio 31, particella 240, sub. 18, Zona Cens. 3,
Cat. A/2, classe 4, vani 8, mq. 180 per la quota di in Parte_1
favore dei comproprietari dell'immobile in comunione, incluso lo stesso
Parte_1
− Compensa integralmente le spese di lite tra Parte_1 [...]
personalmente e la Liquidazione controllata della sig.ra CP_1 [...]
(SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 30/2024); CP_1
− Compensa per metà le spese di lite tra ed il Parte_1 [...]
(n. 17/2013) del dott. Controparte_11 Controparte_5 CP_6
[...]
− Condanna al pagamento in favore del Concordato Parte_1
Preventivo Ro. (n. 17/2013) del dott. Controparte_5 Controparte_6
della rimanente metà delle spese del giudizio, quota di metà che liquida in euro 2500,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Tribunale di Palermo
- 11 - Sezione II Civile − pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti, definitiva-
mente a carico di e , CP_2 Controparte_3 CP_1
personalmente, in solido.
Così deciso in Palermo in data 19/11/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 12 - Sezione II Civile
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
in seguito dell'udienza del 10.11.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3497 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, CF elettivamente domicilia- Parte_1 C.F._1
to in Palermo, V. ROSOLINO PILO n. 11, presso lo studio dell'Avv. PAL-
NO ES (pec: e Email_1
dell'Avv. Marco Cassata (pec: che lo rappresentano Email_2
e difendono per procura allegata all'atto di citazione;
– attore –
CONTRO
(C.F. nata a [...] l'[...], CP_1 C.F._2
personalmente, (C.F. ), nato a [...]- CP_2 C.F._3
lermo il 21.4.1992, e (C.F. , na- Controparte_3 C.F._4
to a Palermo il 27.5.2000, tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Via
Messina n. 3, presso lo studio dell'Avv. Antonio Atria (pec: Email_3
) che li rappresenta e difende per procura allegata alla com-
[...]
parsa di costituzione;
Tribunale di Palermo convenuti
e contro
AVV. DI LIBERTO N.Q. DI LIQUIDATORE DEL CONCORDATO CP_4
PREVENTIVO RO. (N. 17/2013), del dott. Controparte_5 CP_6
cf , elettivamente domiciliato in Palermo,
[...] C.F._5
V. GENERALE STREVA N. 14, presso lo studio dell'Avv. LANDOLINA
LO che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
e DOTT. , NELLA QUALITÀ DI LIQUIDATORE DELLA LIQUIDAZIONE CP_7
CONTROLLATA DELLA SIG.RA ANNA DI VUOLO, CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
PALERMO N. 30/2024 (PEC ; Email_4
– convenuto contumace –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveni- Parte_1
va in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo , CP_1 CP_8
nonché l'avv. Giuseppe Di Liberto, nella qualità
[...] Controparte_3
di liquidatore del Concordato Preventivo Ro. (n. 17/2013) Controparte_5
del dott. (di seguito “Concordato”) formulando le se- Controparte_6
guenti domande: “1) Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narra-
tiva, che dal mese di novembre 2017 gli odierni convenuti occupano illegit-
timamente l'immobile in modo esclusivo;
2) Conseguentemente, per i motivi di cui in narrativa, condannare gli
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile odierni convenuti alla corresponsione in favore del dott. Parte_1
di una indennità per l'abusivo godimento esclusivo dell'immobile meglio
identificato in premessa a far data dal mese di novembre 2017 e fino
all'effettivo rilascio nella misura di € 376,20 mensili (pari alla quota di spet-
tanza del dott. dell'ipotetico canone di locazione percepi- Parte_1
bile per l'immobile), ovvero nelle somme maggiori ritenute di giustizia, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge e fino all'effettivo
soddisfo;
3) Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta
violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. e comunque di ogni norma
ritenuta applicabile e, in conseguenza, ordinare agli odierni convenuti
l'immediato rilascio dell'immobile in favore del dott. dell'immobile Pt_1
sito in Palermo, nella via Saverio Scrofani n. 27, identificato al N.C.E.U. di
Palermo al Foglio 31, particella 240, sub. 18, Zona Cens. 3, Cat. A/2, clas-
se 4, vani 8, mq. 180 per la quota di spettanza pari a ½”.
All'uopo esponeva di essere proprietario della quota indivisa pari a ½
dell'immobile sito in Palermo, nella via Saverio Scrofani n. 27, identificato al N.C.E.U. di Palermo al Foglio 31, particella 240, sub. 18, Zona Cens. 3,
Cat. A/2, classe 4, vani 8, mq. 180.
La quota di 1/6 era di proprietà di fino all'epoca del Controparte_6
decesso nel marzo 2020, e poi della . CP_1
Co La quota di 1/3 era del Concordato Preventivo Ro. (n. CP_5
17/2013) del dott. Controparte_6
Deduceva che dal novembre del 2017 l'immobile era stato nella piena disponibilità di della nonché di Controparte_6 CP_1 Tes_1
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile drea e di Controparte_3
Aggiungeva che aveva consentito al fratello di fruire dell'immobile per un periodo non superiore a due anni e con oneri condominiali a suo cari-
co.
Deduceva che nonostante il decorso del tempo i convenuti avevano continuato a fruire del bene in via esclusiva, anche dopo il decesso del fratello, nonostante la richiesta di restituzione del marzo del 2021; inoltre non avevano pagato gli oneri condominiali.
Concludeva, quindi, come sopra indicato.
Ritualmente costituitisi, i convenuti e contestando CP_1 CP_6
le allegazioni di parte attrice, chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese.
Deducevano, al riguardo, che, oltre ad essere la ed il suo dan- CP_1
te causa già comproprietari per una quota indivisa del bene, con scrittura del novembre del 2017 l'attore aveva concesso al fratello, CP_9
zio, ed alla famiglia la facoltà di uso del bene in via esclusiva.
Inammissibile, inoltre, la domanda di rilascio dell'intero immobile, te-
nuto conto della quota di proprietà dell'attore.
Esponevano, ancora, che presso questo Tribunale era pendente pre-
giudiziale causa di scioglimento della comunione del bene.
Concludevano quindi, come segue “Preliminarmente sospendere il pre-
sente giudizio in attesa della decisione del giudizio di divisione avente na-
tura pregiudiziale.
Nel merito, rigettare le domande proposte dall'attore in quanto infondate
in fatto e in diritto.
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile Ritenere e dichiarare la disponibilità della dott.ssa e dei Sigg.ri CP_1
e al pagamento di un'indennità a favore dell'atto- CP_2 Controparte_3
re nella misura e nei termini che verranno determinata nel corso dell'odier-
no giudizio.
Con vittoria di spese.”
Si costituiva anche il Concordato che, contestando le allegazioni di parte attrice, concludeva come segue: “in via pregiudiziale
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno
convenuto per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto estromettere lo
stesso dal giudizio de quo;
Nel merito
Rigettare, con qualsivoglia statuizione, tutte le domande, anche istrutto-
rie, formulate da parte attrice, per tutte le motivazioni esposte nel presente
scritto difensivo.
Condannare l'odierno attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento
dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze
del giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario come per legge”.
Con la prima memoria ex art. 183 cpc parte attrice, in replica alle alle-
gazioni del Concordato, precisava la domanda limitandola ai convenuti
[...]
e aggiungendo che la citazione del Concordato era corre- CP_1 CP_6
lata alla condizione di comproprietario della cosa.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria, orale, docu-
mentale e con ctu tecnica.
Il giudizio veniva interrotto all'udienza del 15 aprile 2025, ex art. 143
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile del Codice della Crisi di Impresa, in considerazione dell'apertura della li- quidazione controllata n. 30/2024 intervenuta con sentenza del Tribunale
di Palermo n. 190 del 24.12.2024 di . CP_1
Dopo la rituale riassunzione, nella contumacia della liquidazione con-
trollata n. 30/2024 intervenuta con sentenza del Tribunale di Palermo n.
190 del 24.12.2024 di , in esito all'udienza del 10.11.2025, CP_1
sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa, viste le note conclusive autorizzate, veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
E' stato provato nel corso del giudizio che l'attore, nel novembre del
2017, aveva consentito “per un periodo non superiore a due anni” al fratel-
lo ed ai suoi familiari di fruire, in via esclusiva, Controparte_6
dell'abitazione sita in via S. Scrofani, del quale era proprietario pro indivi-
so per ½, a fronte del pagamento degli oneri condominiali e delle spese straordinarie.
E' provato che tale accordo venne, personalmente, sottoscritto anche dalla . CP_1
Dopo il decesso di nel marzo del 2020, la quota di Controparte_6
proprietà indivisa di quest'ultimo pari ad 1/6 si trasferì, per legato, alla
, (giusta testamento olografo del 27 febbraio 2020). CP_1
Non contestato che la già era rimasta nel pieno ed esclusivo CP_1
godimento del bene, unitamente ai figli.
Tale godimento pieno ed esclusivo si è protratto anche dopo le richieste dell'attore del marzo del 2021 e del luglio del 2022.
Tanto l'uso in via esclusiva dell'immobile, unitamente ai figli odierni
Tribunale di Palermo
- 6 - Sezione II Civile convenuti, quanto il mancato pagamento degli oneri condominiali – alme-
no fino al 2022 – sono stati oggetto di confessione da parte della CP_1
nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 30.1.24 e, co-
munque, non sono stati neanche oggetto di contestazione nella comparsa di costituzione e risposta.
L'attore, in relazione agli oneri condominiali, ha provato che, al
31.12.22 quelli ancora dovuti per l'immobile in parola, erano pari a com-
plessivi euro 13.979,99.
Al riguardo va, però, rilevato che il mancato pagamento dei predetti oneri condominiali, non consente di “retrodatare” al 2017 l'epoca dal qua-
le decorre il diritto dell'attore ad ottenere un'indennità per la piena occu-
pazione dell'intero immobile (anche in relazione alla quota indivisa di pro-
prietà dello stesso attore).
L'inadempimento di predetta obbligazione di pagamento – in capo al ed alla quale garante, prima, e in capo ai convenuti poi CP_6 CP_1
– poteva trovare tutela nei rimedi negoziali ordinari, ma l'attore né ha ri-
chiesto la condanna della convenuta, quale soggetto personalmente obbli-
gato, al pagamento di tali importi, né ha formulato tale richiesta nei con-
fronti dei figli del quali eredi del e/o in proprio. CP_6 CP_6
Sul punto va, infatti, osservato che vi è prova che solo dal luglio del
2022, e quindi dopo il decesso del fratello e la perdu- Controparte_6
rante occupazione degli odierni convenuti dell'intero immobile, l'attore abbia loro chiesto il pagamento di una indennità di occupazione.
Sulla scorta di quanto emerso in punto di fatto, quindi, va affermato che l'originario comodato, a termine, era stato oggetto di proroga tacita
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- 7 - Sezione II Civile decorso il biennio ed anche dopo il decesso dell'originario comodatario
(circostanza pure confortata dal tenore della lettera del 2021 inviata dall'attore a tutti gli occupanti, odierni convenuti).
Dalla qualificazione del contratto, nella fase della proroga, di comodato a titolo precario senza termine, consegue la legittimazione del comodante a farne richiesta di restituzione ad nutum, come avvenuto nel luglio del
2022 (epoca in cui, quindi, può ritenersi definitivamente cessato il como-
dato gratuito).
Poiché la proroga tacita è avvenuta in favore di tutti gli occupanti odierni convenuti (la ed i , sono tutti parimenti tenuti in CP_1 CP_6
solido alla restituzione della cosa (in relazione alla quota dell'attore) ed al pagamento dell'indennità di occupazione in favore dell'attore (fermo quan-
to di seguito esposto in merito alla improcedibilità dell'azione nei confron-
ti della ). CP_1
La era, inoltre, tenuta al pagamento dell'indennità di occupa- CP_1
zione della quota dell'attore ex art. 1102 cc, sempre dal 2022, epoca della richiesta dell'attore.
In punto di liquidazione della predetta indennità, la ctu svolta nel cor-
so del giudizio ha consentito di accertare detta indennità di occupazione per l'immobile in parola, con valutazioni congrue e condivisibili alle quali si rinvia, per gli anni dal 2022 ad oggi.
In applicazione dei predetti parametri i convenuti sono tenuti CP_6
in solido, per l'occupazione sino al novembre del 2025, al pagamento in favore dell'attore di euro 18537,50, oltre euro 425,50 al mese fino al rila-
scio, oltre interessi al saggio del primo comma dell'art. 1284 cc al soddi-
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- 8 - Sezione II Civile sfo.
Detti interessi saranno computati, quanto alla sorte capitale già matu-
rata come dovuta al luglio 2022, e, poi, via via sulle ulteriori somme ma-
turate fino al soddisfo.
Improcedibile, invece, la domanda di condanna al pagamento proposta nei confronti della in considerazione dell'intervenuta apertura CP_1
del procedimento di liquidazione controllata (né dal tenore degli atti suc-
cessivi di parte attrice può inferirsi che l'attore abbia inteso proseguire il giudizio per attivare la cd tutela post-fallimentare; vd Cass.Civ. Sez.L.,
Sent. n. 31843 del 05/12/2019).
Tanto i germani che non sono neanche comproprietari, quan- CP_6
to la , a fronte della domanda di restituzione e Parte_2
dell'utilizzo esclusivo incompatibile con la pari fruizione del comunista,
non hanno alcun titolo per continuare a fruire in via esclusiva di tale quo-
ta in pregiudizio della comunione (cfr. sul punto Cass. Civ., Sent n.
25882 del 16/10/2018).
Va, dunque, accolta la domanda di rilascio della cosa per la quota dell'attore (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 7197 del 27/03/2014).
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Tenuto conto dell'esito del giudizio, per un motivo sopravvenuto, sus-
sistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra l'attore, la convenuta e la liquidazione controllata.
Per il resto, in base al principio della soccombenza, le spese del giudi-
zio vanno poste a carico dei convenuti e si liquidano nella misura CP_6
indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e
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- 9 - Sezione II Civile dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parame-
tri di cui al DMG 55/2014.
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Infine, quanto ai rapporti tra l'attore ed il Concordato, va rilevato che nel corso del giudizio parte attrice ha precisato di non aver proposto do-
mande dirette nei confronti del Concordato.
Tale condotta processuale consente di compensare per il 50% le spese di lite tra le parti, con condanna dell'attore al pagamento del rimanente
50%, non sussistendo alcuna fattispecie di litisconsorzio necessario in re-
lazione alla domanda spiegata dall'attore.
Tale quota si liquida nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta alla luce dei parametri contenuti nel DM 55/2014, nei va-
lori minimi.
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Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di CP_10
, e personalmente in solido.
[...] Controparte_3 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia del dott. , nella qualità di liquidatore della Liquidazione CP_7
controllata della sig.ra (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CP_1
PALERMO N. 30/2024), ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa, definitivamente pronunciando:
− Dichiara improcedibile la domanda di condanna al pagamento pro-
posta dall'attore nei confronti di , perso- Parte_1 CP_1
Tribunale di Palermo
- 10 - Sezione II Civile nalmente, e della Liquidazione controllata della sig.ra CP_1
(SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 30/2024);
− Condanna e in solido al paga- CP_2 Controparte_3
mento in favore di di euro 18537,50, oltre euro 425,50 Parte_1
al mese fino al rilascio, oltre interessi al saggio del primo comma dell'art. 1284 cc dal luglio 2022 al soddisfo;
− Condanna personalmente, e Ro- CP_1 CP_2
, la Liquidazione controllata della sig.ra CP_8 CP_3 CP_1
(SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 30/2024) al rilascio dell'immobile sito in Palermo, nella via Saverio Scrofani n. 27, identificato al N.C.E.U. di Palermo al Foglio 31, particella 240, sub. 18, Zona Cens. 3,
Cat. A/2, classe 4, vani 8, mq. 180 per la quota di in Parte_1
favore dei comproprietari dell'immobile in comunione, incluso lo stesso
Parte_1
− Compensa integralmente le spese di lite tra Parte_1 [...]
personalmente e la Liquidazione controllata della sig.ra CP_1 [...]
(SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 30/2024); CP_1
− Compensa per metà le spese di lite tra ed il Parte_1 [...]
(n. 17/2013) del dott. Controparte_11 Controparte_5 CP_6
[...]
− Condanna al pagamento in favore del Concordato Parte_1
Preventivo Ro. (n. 17/2013) del dott. Controparte_5 Controparte_6
della rimanente metà delle spese del giudizio, quota di metà che liquida in euro 2500,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
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- 11 - Sezione II Civile − pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti, definitiva-
mente a carico di e , CP_2 Controparte_3 CP_1
personalmente, in solido.
Così deciso in Palermo in data 19/11/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
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- 12 - Sezione II Civile