Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Consigliere designato, dott.ssa Maria Carla Arena, ha emesso il seguente decreto nella causa iscritta al n. R.G. V.G. 653/2024, cui vengono riunite per connessione le cause iscritte ai n. ri R.G. V.G. 654/2024 e 655/2024 promossa da:
(c.f. C.F. 1 e Parte 2 (c.f. Parte 1
1) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, C.F. 2
dagli avvocati Rocco Giuseppe IORIANNI (c.f. C.F. 3 ) e
Arcangela FERRARO (c.f. C.F. 4
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi difensori sito in Palmi (RC) alla via Giuseppe Silvestri Con (FAX: 0966/477739; PEC: Email 1 e Silva II° Trav.
Email 2 ;
(c.f. Parte 3 (c.f. C.F. 5 ), Parte_4
C.F. 6 Parte 5 (c.f. C.F. 7
) e
) rappresentati e difesi, Parte_6 (c.f. C.F. 8
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Posterino (c.f.:
C.F. 9 ) e Parte_7 (c.f. C.F. 10 ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Fulvio R. Mancini in Reggio
Calabria, alla Via Cavour, n. 1/c (FAX: 0966/46617; PEC:
Email_3 e
Email 4
Parte 8 (c.f. C.F. 11 ) e Pt 9
C.F. 12 ), quale figlia unica di ER_1
[...] (c.f.
[...] deceduto il 21 ottobre 2018 rappresentate e difese dall'Avv. Rocco
Licastro ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. G. Morabito sito in
Reggio Calabria alla Via Archia Poeta, 7. (pec:
0966.25099) Email 5
contro
Con separati ricorsi successivamente riuniti, i ricorrenti hanno proposto azione ai sensi dell'art. 1 co. 2 Legge n. 89/2001 per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ratificata con Legge n. 848/1955, in relazione al procedimento penale n. 1906/2012 R.G. celebratosi presso il Tribunale di Palmi nei confronti dell'imputata CP 3 per i reati p. e p. dagli artt. 81
e 314 c.p., nell'ambito del quale, gli odierni ricorrenti erano parti offese.
Detto procedimento aveva inizio in data 15 maggio 2013 con il deposito dei rispettivi atti di costituzione di parte civile e si concludeva in primo grado con la sentenza n. 413/2016 depositata 1'8 giugno 2016 con la quale l'imputata veniva condannata.
Avverso detta sentenza veniva proposto appello (proc. n. 1111/2017 R.G.) con atto del 21 luglio 2016 che si concludeva sentenza n. 1632/2018 depositata il 13 novembre 2023 con la quale la Corte confermava la condanna disposta in primo grado rideterminando la pena.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per Cassazione (proc. n. 3163/2024
R.G.) depositato in data 28 dicembre 2023 che si concludeva con sentenza n.
33578/2024 depositata in data 2 maggio 2024 con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso.
Il giudizio presupposto ha avuto quindi una durata complessiva di 10 anni, 3 mesi e 15 giorni, ovvero 10 anni essendo il periodo residuo inferiore a sei mesi, già detratti: i periodi intercorrenti tra il deposito delle sentenze e la proposizione dei gravami;
i periodi di ritardo imputabili alle parti per rinvii disposti per impedimento delle parti e/o dei difensori alle udienze del 27 marzo 2015, 17 luglio 2015 e 22 gennaio 2016 con una detrazione di complessivi giorni 45 (15 giorni per ciascun periodo in conformità ai dettami della Suprema Corte di Cassazione); nonché il periodo di rinvio causa emergenza sanitaria dal 9 marzo al 30 giugno 2020.
Ai sensi dell'art. 2 comma 2bis, si considera termine ragionevole quello di tre anni per il giudizio di primo grado, due anni per l'appello e un anno per la Cassazione.
Pertanto, la durata eccedente quella ragionevole è pari a 4 anni.
Valutati la complessità del caso, l'oggetto del procedimento ed il comportamento delle parti e del giudice durante il giudizio, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione, sulla base degli atti si deve concludere che la lunga durata del giudizio è stata determinata essenzialmente dal numero dei rinvii con notevole distanza l'uno dall'altro, circostanza non imputabile a chi ricorre ma al sovraccarico del ruolo e all'insufficienza dell'organico.
Il danno non patrimoniale, per giurisprudenza pacifica, si presume in quanto conseguenza normale dell'irragionevole durata, tranne le specifiche eccezioni indicate dalla legge.
L'indennizzo, valutati gli elementi previsti dall'art. 2bis comma 2 legge 89 del 2001, può essere quantificato nella misura di € 600,00 per gli anni dal primo al terzo con aumento del 10% per il quarto, spetta quindi la somma di € 2.460,00 per ciascun ricorrente ad esclusione di Parte_9 - oltre gli interessi legali dalla domanda
-
e non la rivalutazione, trattandosi di obbligazione indennitaria e non risarcitoria
(Cass. sez. VI-II 26206 del 2016).
Per quanto attiene la domanda di equa riparazione della ricorrente Parte_9
che non fu parte nel giudizio presupposto ma che agisce in questa sede quale unica erede di già parte civile nel procedimento de quo e ER 1 '
deceduto in corso di causa, la durata del procedimento deve essere calcolata dalla costituzione di parte civile del de cuius (15 maggio 2013) al decesso dello stesso
(21 ottobre 2018), pertanto, la durata dal procedimento è di 5 anni, 2 mesi e 9 giorni, ovvero 5 anni (già detratto il periodo intercorrente tra il deposito della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, nonché i periodi di rinvio imputabili alle parti come già sopra elencati ad esclusione del periodo covid).
Posto che, ai sensi dell'art. 2 comma 2bis, si considera termine ragionevole quello di tre anni per il giudizio di primo grado e due anni per l'appello, in questo caso non risulta essere stata superata la durata legittima;
pertanto, la domanda della ricorrente Parte_9 non può trovare accoglimento.
Le spese sono poste a carico del CP , liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti per il procedimento monitorio dal D.M. 147/2022.
Va al riguardo richiamato quanto con chiarezza ritenuto dalla sentenza della
Cassazione n. 16512 del 2020, che si occupa, rispetto ad altre pronunce, nel definire la tabella per la liquidazione dei giudizi di equa riparazione, anche della fase monocratica e senza contraddittorio che precede quella conteziosa che si instaura successivamente con l'opposizione. La Cassazione ha affermato che "Si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55/2014. La circostanza per cui si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di
"atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., non esclude l'applicabilità della tabella n. 8".
Pertanto, alla stregua di tali criteri, le spese vanno liquidate nella misura di €
237,00x3 per onorari ed € 27,00x3 per diritti (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, pari al minimo metà dei valori medi dei procedimenti
- -
monitori, stante la semplicità dell'attività difensiva del primo scaglione), oltre accessori come per legge con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
P.Q.M.
rigetta il ricorso limitatamente alla domanda proposta da Parte 9 n.q. di erede di ER 1 ;
il pagamento senza dilazione, in favore di ingiunge al Controparte_2
Parte 2 [...]Parte 3 Parte 1
, Parte 5 Parte 6 e Parte 8 Pt 4
[...] della somma di € 2.460,00 ciascuno oltre interessi legali, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
ingiunge al Controparte_2 il rimborso ai ricorrenti Pt 1 e Pt 2
delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 264,00 oltre i.v.a.
c.p.a. e spese generali con distrazione in favore degli avv.ti Rocco Giuseppe
Iorianni e Arcangela Ferraro;
ingiunge al Controparte_2 il rimborso ai ricorrenti Pt 10 Pt 11
[...] Pt 5 e Pt 12 delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi
€ 264,00 oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali con distrazione in favore degli avv.ti
Francesco Poterino e Parte 7 ;
il rimborso alla ricorrente Pt 8 delle spese ingiunge al Controparte_2
del presente procedimento, liquidate in complessivi € 264,00 oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali con distrazione in favore dell'avv. Rocco Licastro.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 10 marzo 2025 Il Consigliere designato
Dott.ssa Maria Carla Arena