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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 990/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
AR DI, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3669/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003402000 TASSA AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170016859275000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005457357000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190004681089000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190004681089000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190005852990000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200008749422000 BOLLO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210074242833000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240016979442000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – IS in data 16.04.2025, depositato il 14.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500003402000, notificata il 18.02.2025, emessa per il pagamento dell'importo complessivo di
€ 10.242,75, ma impugnata per l'importo di € 5.412.02, relativo a crediti tributari, riferito alle seguenti cartelle esattoriali, parimenti impugnate:
1) n. 29520170016859275000 (esclusivamente per il ruolo formato da Agenzia delle Entrate), presuntivamente notificata il 06.12.2017 per attuali € 217,22 a titolo di tassa auto, ed accessori, anno 2013;
2) n. 29520180005457357000 presuntivamente notificata il 20.06.2018 per attuali € 480,50 a titolo di tassa auto, ed accessori, anno 2014;
3) n. 29520190004681089000 presuntivamente notificata il 04.06.2019 per attuali € 915,23 a titolo di tassa auto, ed accessori, anno 2013;
4) n. 29520190005852990000 presuntivamente notificata il 17.07.2019 per attuali € 445,38 a titolo di tassa auto, ed accessori, anno 2015;
5) n. 29520200008749422000 presuntivamente notificata l'08.11.2022 di per attuali € 652,05 a titolo di tassa auto, ed accessori, anno 2017;
6) n. 29520210074242833000 presuntivamente notificata il 09.11.2022 di per attuali € 1246,50 a titolo di tassa auto, ed accessori, anno 2018;
7) n. 29520240016979442000 presuntivamente notificata il 27.06.2024 di per attuali € 1455,14 a titolo di tassa auto, ed accessori, anno 2021.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa-irrituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
2. Difetto di motivazione;
3. Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
4. Prescrizione-decadenza triennale ex art. 5 del D.L. n. 953/ 82 convertito in L. 28 febbraio 1983 n. 53.
Con distrazione. In data 05.09.2025 controparte si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando la rituale notifica delle cartelle nonché di successivi atti interruttivi della prescrizione e l'assenza di vizi propri dell'atto impugnato.
In data 04.02.2026 parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha contestato la produzione documentale di AdER ai fini della notifica delle cartelle ed eccepito la violazione dell'art.25bis, comma 5bis,
D.Lgs. n. 546/92, difettando l'attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia.
All'udienza del 19.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La valutazione dei motivi di doglianza necessiterebbe la preliminare disamina della produzione documentale operata dall'agente della riscossione
Senonchè deve rilevarsi che, conformemente all'eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria, sussiste violazione del disposto di cui all'art 25 bis, comma 5bis, decreto legislativo 546/92 (ora art. 72, comma 6,
D. Lgs. n. 175/24) in relazione alla suddetta produzione documentale dell'AdER, non essendo stata versata in atti, neanche tardivamente, l'attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia.
Ciò rende la documentazione inutilizzabile ai fini della presente decisione a mente della norma citata che infatti così recita: “il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo delegato la copia informatica, anche per immagini, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Effetto sostanziale è la fondatezza del ricorso, difettando la prova della notifica delle cartelle sottese all'intimazione, che determina invalidità derivata dell'intimazione medesima, oltre alla maturata prescrizione di tributi ed accessori.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro
1500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
AR DI, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3669/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003402000 TASSA AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170016859275000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005457357000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190004681089000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190004681089000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190005852990000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200008749422000 BOLLO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210074242833000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240016979442000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – IS in data 16.04.2025, depositato il 14.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500003402000, notificata il 18.02.2025, emessa per il pagamento dell'importo complessivo di
€ 10.242,75, ma impugnata per l'importo di € 5.412.02, relativo a crediti tributari, riferito alle seguenti cartelle esattoriali, parimenti impugnate:
1) n. 29520170016859275000 (esclusivamente per il ruolo formato da Agenzia delle Entrate), presuntivamente notificata il 06.12.2017 per attuali € 217,22 a titolo di tassa auto, ed accessori, anno 2013;
2) n. 29520180005457357000 presuntivamente notificata il 20.06.2018 per attuali € 480,50 a titolo di tassa auto, ed accessori, anno 2014;
3) n. 29520190004681089000 presuntivamente notificata il 04.06.2019 per attuali € 915,23 a titolo di tassa auto, ed accessori, anno 2013;
4) n. 29520190005852990000 presuntivamente notificata il 17.07.2019 per attuali € 445,38 a titolo di tassa auto, ed accessori, anno 2015;
5) n. 29520200008749422000 presuntivamente notificata l'08.11.2022 di per attuali € 652,05 a titolo di tassa auto, ed accessori, anno 2017;
6) n. 29520210074242833000 presuntivamente notificata il 09.11.2022 di per attuali € 1246,50 a titolo di tassa auto, ed accessori, anno 2018;
7) n. 29520240016979442000 presuntivamente notificata il 27.06.2024 di per attuali € 1455,14 a titolo di tassa auto, ed accessori, anno 2021.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa-irrituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
2. Difetto di motivazione;
3. Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
4. Prescrizione-decadenza triennale ex art. 5 del D.L. n. 953/ 82 convertito in L. 28 febbraio 1983 n. 53.
Con distrazione. In data 05.09.2025 controparte si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando la rituale notifica delle cartelle nonché di successivi atti interruttivi della prescrizione e l'assenza di vizi propri dell'atto impugnato.
In data 04.02.2026 parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha contestato la produzione documentale di AdER ai fini della notifica delle cartelle ed eccepito la violazione dell'art.25bis, comma 5bis,
D.Lgs. n. 546/92, difettando l'attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia.
All'udienza del 19.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La valutazione dei motivi di doglianza necessiterebbe la preliminare disamina della produzione documentale operata dall'agente della riscossione
Senonchè deve rilevarsi che, conformemente all'eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria, sussiste violazione del disposto di cui all'art 25 bis, comma 5bis, decreto legislativo 546/92 (ora art. 72, comma 6,
D. Lgs. n. 175/24) in relazione alla suddetta produzione documentale dell'AdER, non essendo stata versata in atti, neanche tardivamente, l'attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia.
Ciò rende la documentazione inutilizzabile ai fini della presente decisione a mente della norma citata che infatti così recita: “il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo delegato la copia informatica, anche per immagini, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Effetto sostanziale è la fondatezza del ricorso, difettando la prova della notifica delle cartelle sottese all'intimazione, che determina invalidità derivata dell'intimazione medesima, oltre alla maturata prescrizione di tributi ed accessori.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro
1500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.