Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 990
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa attestazione di conformità dei documenti prodotti dall'agente della riscossione

    La Corte rileva la violazione del disposto di cui all'art 25 bis, comma 5bis, D. Lgs. 546/92 (ora art. 72, comma 6, D. Lgs. n. 175/24) in relazione alla produzione documentale dell'AdER, non essendo stata versata in atti l'attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia. Tale documentazione è pertanto inutilizzabile ai fini della decisione.

  • Accolto
    Omessa-irrituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte, a seguito dell'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione per omessa attestazione di conformità, rileva la mancanza della prova della notifica delle cartelle sottese all'intimazione, determinando l'invalidità derivata dell'intimazione medesima e la maturata prescrizione di tributi ed accessori.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La Corte, a seguito dell'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione per omessa attestazione di conformità, rileva la mancanza della prova della notifica delle cartelle sottese all'intimazione, determinando l'invalidità derivata dell'intimazione medesima e la maturata prescrizione di tributi ed accessori.

  • Accolto
    Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi

    La Corte, a seguito dell'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione per omessa attestazione di conformità, rileva la mancanza della prova della notifica delle cartelle sottese all'intimazione, determinando l'invalidità derivata dell'intimazione medesima e la maturata prescrizione di tributi ed accessori.

  • Accolto
    Prescrizione-decadenza triennale

    La Corte, a seguito dell'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione per omessa attestazione di conformità, rileva la mancanza della prova della notifica delle cartelle sottese all'intimazione, determinando l'invalidità derivata dell'intimazione medesima e la maturata prescrizione di tributi ed accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 990
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 990
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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