Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01036/2025REG.PROV.COLL.
N. 01157/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palma di Montechiaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi, n. 52;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palma di Montechiaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. ON Lo TI e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il presente giudizio trae origine dall'impugnazione di due provvedimenti adottati dal Comune di Palma di Montechiaro nei confronti del sig. -OMISSIS-: l'ordinanza dirigenziale n. 100 del 27 luglio 2017, con la quale è stata ingiunta la demolizione di un fabbricato costituito da piano terra e prima elevazione, sito nel medesimo Comune, avente una superficie di circa 122 mq, ritenuto eseguito senza il permesso di costruire, e l'ordinanza n. 43 del 18 aprile 2018, con la quale è stata comminata la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 per l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
Il sig. -OMISSIS- aveva acquisito l'immobile con atto di compravendita stipulato il 12 novembre 2010, nel quale il dante causa dichiarava espressamente che " la costruzione del fabbricato in oggetto è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi abusivi" . Sulla base di tale dichiarazione, l'appellante aveva impugnato l'ordinanza di demolizione sostenendo che l'immobile, essendo stato realizzato prima dell'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 , non necessitava di alcun titolo abilitativo.
Il TAR Sicilia-Palermo, con la sentenza impugnata, ha rigettato sia il ricorso principale che i motivi aggiunti, ritenendo non provata la preesistenza del manufatto al 1967 e legittima la sanzione pecuniaria. In particolare, il Tribunale ha evidenziato come la documentazione catastale prodotta dal Comune dimostrasse che l'area di sedime del fabbricato era stata frazionata il 26 luglio 1973, circostanza incompatibile con la preesistenza di un immobile costituito da piano terra e primo piano in quella specifica area.
Il sig -OMISSIS- , con l'atto di appello, ha ribadito le proprie censure articolandole in due motivi: il primo attinente alla presunta illegittimità dell'ordinanza di demolizione per travisamento dei fatti e violazione di legge; il secondo relativo alla presunta illegittimità derivata della sanzione pecuniaria per violazione del principio di irretroattività.
2) Primo motivo di appello: prova della preesistenza al 1967.
Il primo motivo di appello, con il quale l'appellante contesta la valutazione operata dal TAR circa l'insufficienza della prova della preesistenza del manufatto al 1967, deve essere respinto.
La giurisprudenza amministrativa ha consolidato principi rigorosi in materia di onere probatorio per dimostrare la preesistenza di manufatti edilizi alla legge ponte n. 765 del 1967. Come chiarito dal Consiglio di Stato, sentenza n. 4291 del 2025, " grava sul proprietario l'onere di provare il carattere risalente del manufatto. Tale onere incombe sul privato a ciò interessato in applicazione del principio di vicinanza della prova, poiché egli è l'unico soggetto a essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto".
Il principio di vicinanza della prova trova la sua ratio nel fatto che il privato è il soggetto che meglio conosce la storia del proprio immobile e che ha la disponibilità della documentazione relativa alla sua realizzazione. Come evidenziato dalla giurisprudenza più recente, questo principio non costituisce un'inversione arbitraria dell'onere probatorio, ma riflette la logica distribuzione degli oneri in base alla maggiore facilità di accesso alle fonti di prova.
Nel caso di specie, l'appellante ha prodotto essenzialmente due elementi: la dichiarazione del dante causa nell'atto di compravendita del 2010 e un'aerofotogrammetria del 1973. Tuttavia, tali elementi si rivelano insufficienti alla luce dei rigorosi standard probatori richiesti dalla giurisprudenza.
Quanto alla dichiarazione del dante causa, la giurisprudenza ha chiarito che le sole dichiarazioni sostitutive di atto notorio, anche se rese in atti pubblici, non sono sufficienti a dimostrare l'epoca di realizzazione di un manufatto. La preesistenza di un manufatto in epoca antecedente alla l. n. 765 del 1967 può ritenersi provata dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Non concorre a tale prova la dichiarazione resa dal dante causa in seno all'atto pubblico in ordine alla regolarità del fabbricato.
L'aerofotogrammetria del 1973, poi, non solo è successiva al 1967, ma risulta addirittura coeva al frazionamento catastale dell'area, circostanza che ne compromette definitivamente il valore probatorio ai fini della dimostrazione della preesistenza.
L'elemento decisivo che rende insuperabile la posizione dell'appellante è rappresentato dalla documentazione catastale prodotta dal Comune, che dimostra inconfutabilmente come l'area di sedime del fabbricato sia stata frazionata il 26 luglio 1973. Come correttamente osservato dal TAR, " se l'esatta area di sedime del fabbricato in questione è stata frazionata il 26 luglio 1973, non è certamente possibile che in quella specifica area (ex particella numero 54) fosse stato già in precedenza edificato un immobile costituito da piano terra e primo".
Tale documentazione catastale costituisce prova oggettiva di particolare spessore probatorio, in quanto proveniente da registri pubblici ufficiali e attestante fatti giuridicamente rilevanti. Il frazionamento catastale del 1973 dimostra che fino a quella data l'area era classificata come "Seminativo Arboreo" e solo successivamente è stata accertata come "Ente urbano" con l'accatastamento dell'immobile nel 2006.
Il principio di vicinanza della prova, inoltre, comporta che solo quando il privato deduca concreti elementi di fatto relativi all'epoca dell'abuso si trasferisce l'onere della prova contraria in capo all'amministrazione. Nel caso di specie, tuttavia, il Comune ha fornito documentazione oggettiva che confuta la tesi dell'appellante, dimostrando che l'area era ancora destinata ad uso agricolo nel 1973.
3) Secondo motivo di appello: sanzione pecuniaria e principio di irretroattività.
Il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante contesta l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001, deve essere parimenti respinto.
L'appellante sostiene che la sanzione pecuniaria non potrebbe essere applicata in quanto l'immobile sarebbe stato realizzato prima dell'entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, che ha introdotto tale sanzione. Tuttavia, tale argomentazione si fonda su un duplice errore: da un lato, presuppone la dimostrazione della preesistenza del manufatto al 1967, che come visto non è stata fornita; dall'altro, misconosce i principi consolidati dalla giurisprudenza in materia di applicazione temporale della sanzione pecuniaria.
La giurisprudenza ha chiarito che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 colpisce la condotta di inottemperanza all'ordine di demolizione e non la realizzazione dell'abuso edilizio, trattandosi di fattispecie sanzionatorie ontologicamente distinte. Come precisato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 571 del 2025, "ciò che rileva, ai fini dell'applicazione della sanzione, è l'inottemperanza alla ordinanza di demolizione" e non la data di realizzazione dell'abuso edilizio.
Nel caso di specie, l'ordinanza di demolizione n. 100 è stata emessa il 27 luglio 2017, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 (12 novembre 2014). L'inottemperanza all'ordine di demolizione si è verificata decorsi novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza, quindi nel 2017, quando la norma sanzionatoria era già pienamente vigente.
In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto e le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, in favore del Comune di Palma di Montechiaro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER GI, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
ON Lo TI, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON Lo TI | ER GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.