TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/06/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. 9615/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 9615/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 30.05.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30 MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 9615 /2024 R.G. promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
( rappresentata e difesa, come da procura in atti, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente dagli avv.ti Venera Cosima Nicita ed Edoardo Savarese, con domicilio eletto presso lo studio legale in Santa Teresa di Riva (ME) alla via Francesco Crispi n. 367,
- ricorrente -
CONTRO
c.f. Controparte_1
), in persona del suo Presidente pro-tempore P.IVA_1
- resistente contumace–
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso:
-Comunicazione recante nr 23NV2N7QA10009 datata 19/7/2023 ed avente ad oggetto:
“accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra Parte_1 cat. INVCIV n. 07238051” con la quale l' sede distrettuale di
[...] CP_1
Catania comunicava che a seguito di verifiche era emerso che la istante, per il periodo di tempo intercorrente dallo 01/10/2021 al 31/08/2023 aveva percepito un 'pagamento non dovuto' sulla pensione cat. INVCIV n. 07238051 per un importo complessivo di € 12.073,50 giustificando genericamente tale richiesta adducendo che sarebbe stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non dovuta;
- Comunicazione recante nr. 23PRN7U0040039 parimenti datata 19/7/2023 ed avente ad oggetto: “comunicazione di riliquidazione prestazione n. 044-210007238051 Cat. INVCIV, decorrenza 1 marzo 2019” con la quale l' di SC comunicava l'esistenza di un CP_1 conguaglio lordo a debito per la istante e pari ad € 12.073,50 e contestualmente riferiva gli importi della nuova pensione aggiornata;
Precisava, a tal riguardo che l'odierna ricorrente è affetta da gravi patologie fisiche consistenti in “Leucemia mieloide acuta chemio trattata con sottoposizione a trapianto di midollo osseo allogenico in atto” ed in ragione delle indicate condizioni fisiche, avendone altresì i presupposti reddituali, faceva istanza per la corresponsione di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento, ai sensi della legge n. 118/1971 e legge n. 104/92, con domanda del 6/2/2019 nr. 3930807203273. Precisava che alla visita medica, avvenuta in data
1/3/2019, la commissione medica per l'accertamento dei presupposti fisici appurava lo stato patologico riferito con conseguente diritto a percepire gli emolumenti economici come da verbale dell'8/3/2019 (che allegava in atti). Precisava che la stessa veniva inviata annualmente a visita di revisione per appurare la sussistenza dei presupposti per continuare ad usufruire dei benefici accordati e ciò anche in occasione della visita avvenuta in data 17/09/2021 ove la commissione medica, confermata la diagnosi iniziale, riconosceva la ricorrente come
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71”
(come da verbale che allegava). Precisava che in tale occasione (visita del 17/09/2021) la commissione medica confermava anche la permanenza dei presupposti onde beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex L. 104/92 (come da verbale che allegava in atti) e che con comunicazione PEC del 19/7/2023 l' , sede di SC (CT) informava che la CP_1 pensione di invalidità civile n. 044-210007238051, di cui la ricorrente era titolare, aveva subito un ricalcolo con decorrenza dal 1/9/2021 e da tale ricalcolo emergeva un indebito a carico della istante pari ad € 12.073,50, rispetto a cui l' richiedeva la restituzione senza CP_1 tuttavia specificare in modo analitico e “senza ombra di dubbio” le ragioni di tale ricalcolo e del conseguente indebito. Precisava, ancora, che contestualmente, l' di Catania, con CP_1 comunicazione PEC anch'essa datata 19/7/2023 rappresentava che < emerso che lei ha ricevuto, per il periodo 01/10/2021 al 31/8/2023 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07238051 per un importo di euro 12.073,50 per i seguenti motivi: ” E' stata corrisposta una prestazione di invalidità non dovuta”, richiedendo l'immediata restituzione della somma di € 12.073,50. Precisava che avverso la comunicazione di riliquidazione delle prestazioni, inoltrata dall' di SC, veniva proposto ricorso CP_1 amministrativo l' 08/11/2023, in cui venivano esposti i motivi per i quali se ne richiedeva l'annullamento ma che, nonostante ciò, il Comitato Provinciale , con provvedimento CP_1 comunicato a mezzo PEC in data 18.04.2024, con motivazione a dir poco insufficiente e non coerente con quanto dedotto con la PEC del 19/7/2023 (corresponsione di una prestazione di invalidità non dovuta) rigettava il ricorso amministrativo. Precisando, pertanto, che la pretesa di restituzione dell'indebito come pretesa dall' è assolutamente illegittima. Eccepiva CP_1 quindi: a) Insussistenza di un indebito previdenziale decorrente dallo 01/10/2021 – errata e falsa applicazione della disciplina dell'indebito in subjecta materia: b) Omessa adeguata motivazione del provvedimento di riliquidazione e contestuale restituzione del dedotto indebito.
Concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare la illegittimità e nullità dei provvedimenti comunicati con PEC del 19/7/2023 e identificati con nr. e nr. C.F._2
23PRN7U0040039, per le ragioni, tutte, esposte nei motivi di ricorso;
Conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza di un indebito previdenziale pari ad € 12.073,50 e che
NULLA la sig.ra deve restituire a tela titolo all' ; Condannare l' , in persona Pt_1 CP_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso spese generali e accessori fiscali e previdenziali, con attribuzione ex art. 93 c.p.c ai sottoscritti procuratori per anticipo fattone.
Nessuno si è costituito per l' sebbene ritualmente convenuto in giudizio. CP_1
Con provvedimento del 9/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice, confermando il procedimento reso dal Giudice delegato alla decisione, precedentemente alla sottoscritta, con il quale veniva disposto che l'udienza già fissata fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, differiva la detta causa all'udienza del 30.05.2025”.
L'udienza del 30.05.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Occorre innanzitutto procedere alla disamina della documentazione versata in atti
- Verbale visita medica 1/03/2019 Definizione 8/03/2019 PRIMO ACCERTAMENTO su domanda 3930807203273 Tipo domanda L. 104/92 che riconosceva la
[...]
portatore di Handicap in situazione di gravità (Co. 3 Parte_1 art. 3) REVISIONE SI – MESE 3- ANNO 2020
- Verbale visita medica e definizione 17/09/2021 tipo accertamento REVISIONE Tipo domanda L.104/92 che riconosceva la Parte_1 portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3 co. 1 L.
5.02.2022 n. 104 REVISIONE SI –
ANNO 2024 - MESE Ottobre
- Verbale visita medica e definizione 17/09/2021 tipo accertamento REVISIONE Tipo domanda INVALIDITA' CIVILE che riconosceva la Parte_1
Invalido con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12
[...]
L. 118/71 Con decorrenza 17/09/2021 REVISIONE SI – ANNO 2022- MESE Ottobre
Ebbene, ai fini della decisione della controversia va premesso che in tema di invalidità civile la revoca dei relativi benefici assistenziali produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, dalla data della visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni.
Invero, per l'indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali tratteggiata da plurime decisioni della Cote di Cassazione.
Essa ha in più occasioni affermato la regola che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
In particolare, ha precisato che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cass. n. 24180/2022).
Infatti, nelle ipotesi di revoca per motivi attinenti alla mancata conferma del requisito sanitario all'assistito sarà comunicato come primo atto il verbale della Commissione medica che questi
- ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 - è tenuto a impugnare in sede giudiziaria nel termine di sei mesi a pena di decadenza, mentre il successivo provvedimento di revoca ha carattere meramente ricognitivo degli effetti che si sono già prodotti (v. Cass.n. 14561/2022).
Nella specie
Se è pur vero che l , è rimasto contumace, omettendo di produrre il verbale sanitario CP_1 attestante il venir meno del necessario requisito sanitario unitamente alla prova della relativa comunicazione all'istante, parte ricorrente, producendolo in giudizio, ha dato prova di esserne a conoscenza né lo stesso ne ha specificatamente eccepito la mancata notifica da parte dell' . Controparte_2
Ciò premesso, nonostante l'accertamento negativo del requisito sanitario, accertato con verbale del 17/09/2021, legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento,
l'odierna ricorrente ha continuato a beneficiare della prestazione dall'1.10.2021 al 31.08.2023, decorrendo, l'indebito impugnato, dalla data del venir meno del requisito sanitario legittimante l'erogazione della prestazione. Sulla base delle superiori considerazioni va ritenuta legittima la ripetizione di indebito CP_ disposta dall'
La peculiarità concreta della fattispecie e l'evoluzione giurisprudenziale, consente di compensare integralmente le spese del giudizio.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9615/2024 R.G. così statuisce:
.Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la legittimità della ripetizione dell'indebito.
Compensa le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 1 GIUGNO MAGGIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 9615/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 30.05.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30 MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 9615 /2024 R.G. promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
( rappresentata e difesa, come da procura in atti, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente dagli avv.ti Venera Cosima Nicita ed Edoardo Savarese, con domicilio eletto presso lo studio legale in Santa Teresa di Riva (ME) alla via Francesco Crispi n. 367,
- ricorrente -
CONTRO
c.f. Controparte_1
), in persona del suo Presidente pro-tempore P.IVA_1
- resistente contumace–
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso:
-Comunicazione recante nr 23NV2N7QA10009 datata 19/7/2023 ed avente ad oggetto:
“accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra Parte_1 cat. INVCIV n. 07238051” con la quale l' sede distrettuale di
[...] CP_1
Catania comunicava che a seguito di verifiche era emerso che la istante, per il periodo di tempo intercorrente dallo 01/10/2021 al 31/08/2023 aveva percepito un 'pagamento non dovuto' sulla pensione cat. INVCIV n. 07238051 per un importo complessivo di € 12.073,50 giustificando genericamente tale richiesta adducendo che sarebbe stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non dovuta;
- Comunicazione recante nr. 23PRN7U0040039 parimenti datata 19/7/2023 ed avente ad oggetto: “comunicazione di riliquidazione prestazione n. 044-210007238051 Cat. INVCIV, decorrenza 1 marzo 2019” con la quale l' di SC comunicava l'esistenza di un CP_1 conguaglio lordo a debito per la istante e pari ad € 12.073,50 e contestualmente riferiva gli importi della nuova pensione aggiornata;
Precisava, a tal riguardo che l'odierna ricorrente è affetta da gravi patologie fisiche consistenti in “Leucemia mieloide acuta chemio trattata con sottoposizione a trapianto di midollo osseo allogenico in atto” ed in ragione delle indicate condizioni fisiche, avendone altresì i presupposti reddituali, faceva istanza per la corresponsione di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento, ai sensi della legge n. 118/1971 e legge n. 104/92, con domanda del 6/2/2019 nr. 3930807203273. Precisava che alla visita medica, avvenuta in data
1/3/2019, la commissione medica per l'accertamento dei presupposti fisici appurava lo stato patologico riferito con conseguente diritto a percepire gli emolumenti economici come da verbale dell'8/3/2019 (che allegava in atti). Precisava che la stessa veniva inviata annualmente a visita di revisione per appurare la sussistenza dei presupposti per continuare ad usufruire dei benefici accordati e ciò anche in occasione della visita avvenuta in data 17/09/2021 ove la commissione medica, confermata la diagnosi iniziale, riconosceva la ricorrente come
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71”
(come da verbale che allegava). Precisava che in tale occasione (visita del 17/09/2021) la commissione medica confermava anche la permanenza dei presupposti onde beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex L. 104/92 (come da verbale che allegava in atti) e che con comunicazione PEC del 19/7/2023 l' , sede di SC (CT) informava che la CP_1 pensione di invalidità civile n. 044-210007238051, di cui la ricorrente era titolare, aveva subito un ricalcolo con decorrenza dal 1/9/2021 e da tale ricalcolo emergeva un indebito a carico della istante pari ad € 12.073,50, rispetto a cui l' richiedeva la restituzione senza CP_1 tuttavia specificare in modo analitico e “senza ombra di dubbio” le ragioni di tale ricalcolo e del conseguente indebito. Precisava, ancora, che contestualmente, l' di Catania, con CP_1 comunicazione PEC anch'essa datata 19/7/2023 rappresentava che < emerso che lei ha ricevuto, per il periodo 01/10/2021 al 31/8/2023 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07238051 per un importo di euro 12.073,50 per i seguenti motivi: ” E' stata corrisposta una prestazione di invalidità non dovuta”, richiedendo l'immediata restituzione della somma di € 12.073,50. Precisava che avverso la comunicazione di riliquidazione delle prestazioni, inoltrata dall' di SC, veniva proposto ricorso CP_1 amministrativo l' 08/11/2023, in cui venivano esposti i motivi per i quali se ne richiedeva l'annullamento ma che, nonostante ciò, il Comitato Provinciale , con provvedimento CP_1 comunicato a mezzo PEC in data 18.04.2024, con motivazione a dir poco insufficiente e non coerente con quanto dedotto con la PEC del 19/7/2023 (corresponsione di una prestazione di invalidità non dovuta) rigettava il ricorso amministrativo. Precisando, pertanto, che la pretesa di restituzione dell'indebito come pretesa dall' è assolutamente illegittima. Eccepiva CP_1 quindi: a) Insussistenza di un indebito previdenziale decorrente dallo 01/10/2021 – errata e falsa applicazione della disciplina dell'indebito in subjecta materia: b) Omessa adeguata motivazione del provvedimento di riliquidazione e contestuale restituzione del dedotto indebito.
Concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare la illegittimità e nullità dei provvedimenti comunicati con PEC del 19/7/2023 e identificati con nr. e nr. C.F._2
23PRN7U0040039, per le ragioni, tutte, esposte nei motivi di ricorso;
Conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza di un indebito previdenziale pari ad € 12.073,50 e che
NULLA la sig.ra deve restituire a tela titolo all' ; Condannare l' , in persona Pt_1 CP_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso spese generali e accessori fiscali e previdenziali, con attribuzione ex art. 93 c.p.c ai sottoscritti procuratori per anticipo fattone.
Nessuno si è costituito per l' sebbene ritualmente convenuto in giudizio. CP_1
Con provvedimento del 9/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice, confermando il procedimento reso dal Giudice delegato alla decisione, precedentemente alla sottoscritta, con il quale veniva disposto che l'udienza già fissata fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, differiva la detta causa all'udienza del 30.05.2025”.
L'udienza del 30.05.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Occorre innanzitutto procedere alla disamina della documentazione versata in atti
- Verbale visita medica 1/03/2019 Definizione 8/03/2019 PRIMO ACCERTAMENTO su domanda 3930807203273 Tipo domanda L. 104/92 che riconosceva la
[...]
portatore di Handicap in situazione di gravità (Co. 3 Parte_1 art. 3) REVISIONE SI – MESE 3- ANNO 2020
- Verbale visita medica e definizione 17/09/2021 tipo accertamento REVISIONE Tipo domanda L.104/92 che riconosceva la Parte_1 portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3 co. 1 L.
5.02.2022 n. 104 REVISIONE SI –
ANNO 2024 - MESE Ottobre
- Verbale visita medica e definizione 17/09/2021 tipo accertamento REVISIONE Tipo domanda INVALIDITA' CIVILE che riconosceva la Parte_1
Invalido con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12
[...]
L. 118/71 Con decorrenza 17/09/2021 REVISIONE SI – ANNO 2022- MESE Ottobre
Ebbene, ai fini della decisione della controversia va premesso che in tema di invalidità civile la revoca dei relativi benefici assistenziali produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, dalla data della visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni.
Invero, per l'indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali tratteggiata da plurime decisioni della Cote di Cassazione.
Essa ha in più occasioni affermato la regola che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
In particolare, ha precisato che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cass. n. 24180/2022).
Infatti, nelle ipotesi di revoca per motivi attinenti alla mancata conferma del requisito sanitario all'assistito sarà comunicato come primo atto il verbale della Commissione medica che questi
- ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 - è tenuto a impugnare in sede giudiziaria nel termine di sei mesi a pena di decadenza, mentre il successivo provvedimento di revoca ha carattere meramente ricognitivo degli effetti che si sono già prodotti (v. Cass.n. 14561/2022).
Nella specie
Se è pur vero che l , è rimasto contumace, omettendo di produrre il verbale sanitario CP_1 attestante il venir meno del necessario requisito sanitario unitamente alla prova della relativa comunicazione all'istante, parte ricorrente, producendolo in giudizio, ha dato prova di esserne a conoscenza né lo stesso ne ha specificatamente eccepito la mancata notifica da parte dell' . Controparte_2
Ciò premesso, nonostante l'accertamento negativo del requisito sanitario, accertato con verbale del 17/09/2021, legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento,
l'odierna ricorrente ha continuato a beneficiare della prestazione dall'1.10.2021 al 31.08.2023, decorrendo, l'indebito impugnato, dalla data del venir meno del requisito sanitario legittimante l'erogazione della prestazione. Sulla base delle superiori considerazioni va ritenuta legittima la ripetizione di indebito CP_ disposta dall'
La peculiarità concreta della fattispecie e l'evoluzione giurisprudenziale, consente di compensare integralmente le spese del giudizio.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9615/2024 R.G. così statuisce:
.Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la legittimità della ripetizione dell'indebito.
Compensa le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 1 GIUGNO MAGGIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011