Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.3134/2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3134/2024 R.G. riservata in decisione in data 14.2.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. COSTANTINI ALESSIA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Abbiategrasso (MI) viale C. Cattaneo n.14,
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
“che sia pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Vigevano (PV), in data 7.04.2011, tra la sig.ra e il sig. , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Con vittoria di spese e di competenze di causa”.
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Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente citato e non comparso in udienza.
Nel merito la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Infatti, le prove documentali depositate da parte ricorrente (copia della sentenza, passata in giudicato, con cui il
Tribunale di Pavia in data 4.5.2015 ha pronunciato la separazione tra le parti, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia), hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente e non vi è più possibilità di ricostituire la comunione di vita, peraltro cessata da diversi anni (v. verbale di udienza del 14.1.2025).
Le parti non hanno avuto figli per cui nulla va statuito al riguardo.
Data la natura costitutiva di questa sentenza, vista la mancata opposizione del resistente, contumace, alla domanda sullo status proposta da parte attrice, nulla deve essere statuito in positivo sulle spese di lite, che devono rimanere a carico dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al Patrocinio statale.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 22.8.2024 così decide:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Vigevano in data 7.4.2011 tra e Parte_1
(trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 15, Parte I, Controparte_1 anno 2011);
2) ordina all'ufficio dello stato civile del comune suddetto di annotare la sentenza, una volta passata in giudicato,
e per le ulteriori incombenze;
3) nulla dispone in positivo sulle spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.4.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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