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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/10/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3121/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC AP Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 14/05/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. VENTURA Valentina, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con il proc. dom. avv. FRANZONI Gessica, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per il giorno 01/10/2025, entrambi i procuratori hanno depositato una nota scritta congiunta nella quale hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni enunciate in ricorso (v. note del 18/09/2025).
Ebbene, merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore (n. a Bergamo, il 22/10/2021), nato dalla convivenza more Per_1 uxorio delle parti, posto che dette condizioni non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole.
Quanto al regime dell'affidamento esclusivo “rafforzato” alla madre e al regime di visite in forma “protetta” tra padre e figlio, il Tribunale osserva come tali condizioni paiono giustificate in ragione dell'inesistenza di rapporti pregressi tra il padre e il piccolo Per_1
e, quindi, della necessità di prevedere un calendario di visite graduali che favorisca la reciproca conoscenza e il consolidamento di un rapporto di fiducia tra padre e figlio.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene dunque di poter recepire integralmente le condizioni concordate dalla coppia genitoriale.
L'ascolto diretto deve reputarsi superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., attesa la tenera età del bambino.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente estensore
IC AP
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC AP Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 14/05/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. VENTURA Valentina, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con il proc. dom. avv. FRANZONI Gessica, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per il giorno 01/10/2025, entrambi i procuratori hanno depositato una nota scritta congiunta nella quale hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni enunciate in ricorso (v. note del 18/09/2025).
Ebbene, merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore (n. a Bergamo, il 22/10/2021), nato dalla convivenza more Per_1 uxorio delle parti, posto che dette condizioni non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole.
Quanto al regime dell'affidamento esclusivo “rafforzato” alla madre e al regime di visite in forma “protetta” tra padre e figlio, il Tribunale osserva come tali condizioni paiono giustificate in ragione dell'inesistenza di rapporti pregressi tra il padre e il piccolo Per_1
e, quindi, della necessità di prevedere un calendario di visite graduali che favorisca la reciproca conoscenza e il consolidamento di un rapporto di fiducia tra padre e figlio.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene dunque di poter recepire integralmente le condizioni concordate dalla coppia genitoriale.
L'ascolto diretto deve reputarsi superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., attesa la tenera età del bambino.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente estensore
IC AP
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