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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3123/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3123/2023 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio posta in decisione con decreto reso in data 7.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/01/1959 e residente in [...]in contrada Gisira s.n.c., elettivamente domiciliato in CATANIA,
VIA FRANCESCO RISO N. 39, presso lo studio dell'avv. RANIOLO URSULA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA SS ANNUNZIATA N. 6, presso lo studio dell'avv.
CACOPARDO ANTONELLA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti trasmessi in data 9.1.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 958/2012 del 29.6.2012 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di versare alla ex moglie la Parte_1
somma mensile di euro 700,00 sia a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Per_1
, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio , che a titolo di Per_2 Per_2
assegno divorzile per la resistente.
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 25.7.2023 chiedeva la Parte_1
revoca del contributo di mantenimento di entrambi i figli in ragione della loro intervenuta indipendenza economica, avendo entrambi trovato uno stabile impiego rispettivamente a far data dal maggio 2018 e dal maggio 2021, con condanna della resistente alla restituzione delle somme di €
14.000,00 e di € 5.599,92 percepite dalla stessa a titolo di contributo al mantenimento, la prima, del figlio e, la seconda, del figlio per il periodo in cui detto mantenimento non era Per_1 Per_2 più dovuto. Chiedeva, altresì, di revocare l'obbligo di versare l'assegno divorzile previsto in favore della . In subordine, chiedeva di ridurre l'importo dovuto a titolo di Parte_2
mantenimento dei figli e di assegno divorzile.
Con comparsa depositata in data 8.12.2023 si costituiva in giudizio , aderendo Parte_2 alla domanda di revoca dell'obbligo posto a carico del ricorrente di mantenimento del figlio Per_1 ma chiedendo la conferma dell'obbligo di mantenimento per il figlio qualora non fosse Per_2 stato rinnovato il contratto di lavoro dello stesso, nonché di rideterminare l'imposto dell'assegno divorzile previsto in suo favore nella somma mensile di € 700,00, in ragione del miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente.
All'udienza del 20.2.2024 il Giudice delegato sentiva entrambe le parti che insistevano nelle rispettive domande ed allegazioni e, con ordinanza riservata, in primis revocava l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio essendo pacifico il raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica dello stesso, e, per il resto, formulava la seguente proposta conciliativa:
a modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio n. 958/2012, emessa da questo Tribunale il 22-
26.6.2012 si dispone: a) la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne , Per_1 con decorrenza dalla domanda (25.7.2023); b) la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne , con decorrenza dalla presente ordinanza (22.2.2024); c) Per_2 Parte_1
dovrà corrispondere a , entro giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 330,00 a Parte_2
titolo di assegno divorzile, con decorrenza dalla domanda (8.12.2023).
Alla successiva udienza del 13.6.2024, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata al Giudice e con provvedimento del 7.3.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva posta in decisione innanzi al Collegio. Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile, essendo fatto pacifico, da un lato, che entrambi i figli e hanno trovato uno stabile impiego lavorativo Per_1 Per_2 raggiungendo, così, l'indipendenza economica, e, dall'altro, che dalla sentenza di divorzio non sono sopravvenuti elementi reddituali nuovi tali da giustificare la revoca o l'aumento dell'assegno divorzile previsto in favore di , che, dunque, va confermato. Parte_2
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3123/2023 R.G., a parziale modifica della sentenza n. n. 958/2012 del
Tribunale di Siracusa, depositata in data 29.6.2012, provvede in conformità all'accordo sopra riportato, da intendersi qui integralmente riportato.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 13.03.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3123/2023 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio posta in decisione con decreto reso in data 7.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/01/1959 e residente in [...]in contrada Gisira s.n.c., elettivamente domiciliato in CATANIA,
VIA FRANCESCO RISO N. 39, presso lo studio dell'avv. RANIOLO URSULA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA SS ANNUNZIATA N. 6, presso lo studio dell'avv.
CACOPARDO ANTONELLA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti trasmessi in data 9.1.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 958/2012 del 29.6.2012 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di versare alla ex moglie la Parte_1
somma mensile di euro 700,00 sia a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Per_1
, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio , che a titolo di Per_2 Per_2
assegno divorzile per la resistente.
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 25.7.2023 chiedeva la Parte_1
revoca del contributo di mantenimento di entrambi i figli in ragione della loro intervenuta indipendenza economica, avendo entrambi trovato uno stabile impiego rispettivamente a far data dal maggio 2018 e dal maggio 2021, con condanna della resistente alla restituzione delle somme di €
14.000,00 e di € 5.599,92 percepite dalla stessa a titolo di contributo al mantenimento, la prima, del figlio e, la seconda, del figlio per il periodo in cui detto mantenimento non era Per_1 Per_2 più dovuto. Chiedeva, altresì, di revocare l'obbligo di versare l'assegno divorzile previsto in favore della . In subordine, chiedeva di ridurre l'importo dovuto a titolo di Parte_2
mantenimento dei figli e di assegno divorzile.
Con comparsa depositata in data 8.12.2023 si costituiva in giudizio , aderendo Parte_2 alla domanda di revoca dell'obbligo posto a carico del ricorrente di mantenimento del figlio Per_1 ma chiedendo la conferma dell'obbligo di mantenimento per il figlio qualora non fosse Per_2 stato rinnovato il contratto di lavoro dello stesso, nonché di rideterminare l'imposto dell'assegno divorzile previsto in suo favore nella somma mensile di € 700,00, in ragione del miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente.
All'udienza del 20.2.2024 il Giudice delegato sentiva entrambe le parti che insistevano nelle rispettive domande ed allegazioni e, con ordinanza riservata, in primis revocava l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio essendo pacifico il raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica dello stesso, e, per il resto, formulava la seguente proposta conciliativa:
a modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio n. 958/2012, emessa da questo Tribunale il 22-
26.6.2012 si dispone: a) la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne , Per_1 con decorrenza dalla domanda (25.7.2023); b) la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne , con decorrenza dalla presente ordinanza (22.2.2024); c) Per_2 Parte_1
dovrà corrispondere a , entro giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 330,00 a Parte_2
titolo di assegno divorzile, con decorrenza dalla domanda (8.12.2023).
Alla successiva udienza del 13.6.2024, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata al Giudice e con provvedimento del 7.3.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva posta in decisione innanzi al Collegio. Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile, essendo fatto pacifico, da un lato, che entrambi i figli e hanno trovato uno stabile impiego lavorativo Per_1 Per_2 raggiungendo, così, l'indipendenza economica, e, dall'altro, che dalla sentenza di divorzio non sono sopravvenuti elementi reddituali nuovi tali da giustificare la revoca o l'aumento dell'assegno divorzile previsto in favore di , che, dunque, va confermato. Parte_2
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3123/2023 R.G., a parziale modifica della sentenza n. n. 958/2012 del
Tribunale di Siracusa, depositata in data 29.6.2012, provvede in conformità all'accordo sopra riportato, da intendersi qui integralmente riportato.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 13.03.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone