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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/12/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 16/12/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. LO G. IS, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°2186/2019 R.G. tra:
– – – – Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
– – , rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Parte_5 Parte_6 Parte_7
Magaraggia, nel cui studio hanno eletto domicilio
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dalle dott.sse Controparte_1
IA IL e IA NI AL
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito per importi buoni-pasto FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, con atto introduttivo del giudizio, deducevano di essere in servizio presso la centrale elettrica del di Brindisi con mansioni di tecnici turnisti e adducevano che, Controparte_2 con ordine n°95 del 05/04/2004, il Comandante pro-tempore aveva stabilito che il personale svolgente turno superiore a 7 ore e 32 minuti doveva beneficiare del diritto al buono-pasto. Tale ordine veniva riconfermato dai Comandanti che si succedevano nel tempo.
Il di Brindisi, con missiva 01/02/2016, comunicava a ciascuno dei ricorrenti Controparte_2 che era stato avviato un procedimento di recupero delle somme corrisposte per buoni-pasto.
I lavoratori, a mezzo del procuratore costituito, contestavano quanto richiesto e chiedevano la sospensione del procedimento con Pec di diffida del 09/02/2016.
Nonostante la suddetta diffida il Comando procedeva al recupero delle somme con trattenute mensili sugli stipendi.
Avverso il recupero delle somme veniva presentato il ricorso di cui al presente procedimento nel quale si eccepiva l'infondatezza del comportamento tenuto dal e si concludeva per la irripetibilità CP_2 degli importi chiedendo la condanna del alla restituzione delle somme già Controparte_1 riscosse, ammontanti a complessivi € 14.987,00, secondo il riparto pro-capite in favore dei ricorrenti analiticamente dettagliato in ricorso.
La causa, in seguito al trasferimento del giudice affidatario, dott.ssa Foggetti, veniva assegnata al giudice togato che, a sua volta, delegava per la trattazione e decisione l'odierno giudicante.
In data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
**************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In riferimento alla questione affrontata sono intervenute numerose sentenze di merito di accoglimento di istanze similari.
Non mancano anche pronunce del Tribunale di Brindisi ed in particolare per la sentenza n°1255 del 12/12/2018, appellata, è intervenuta anche sentenza di conferma della Corte d'Appello di Lecce n°548/2021pubblicata il 09/06/2021.
Nella prefata sentenza il Tribunale di Brindisi, in un caso analogo, aveva accolto il ricorso evidenziando gli elementi peculiari della fattispecie e la funzione conferita ai buoni pasto, deputati a soddisfare esigenze di “vita primaria” non monetizzabili, pur evidenziando l'orientamento della giustizia amministrativa che riconosceva all'amministrazione “il diritto dovere di ripetere le somme erogate indebitamente ai propri dipendenti”.
Sul carattere assistenziale dei buoni-pasto, con la conseguente non configurabilità della pretesa restitutoria, è intervenuta anche la Suprema Corte che testualmente ha affermato “In materia di trattamento economico del personale del comparto ministeri, il cd buono-pasto non è, salvo diversa disposizione, elemento della retribuzione normale, ma agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale” (Cass. n°22985/2020 e Cass. 16135/2020).
Il principio espresso dai giudici di legittimità era stato già enunciato da precedenti pronunce del Tribunale di Brindisi che escludevano la ripetibilità dei buoni-pasto indebitamente erogati. Anche la giurisprudenza amministrativa si è poi adagiata sul detto orientamento.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n°2113/208, in linea con i principi enunciati dalla Suprema Corte ha stabilito che “l'attribuzione dei buoni-pasto rappresenta una agevolazione di carattere assistenziale” precisando che “i dipendenti non hanno percepito somme in denaro, bensì titoli non monetizzabili destinati esclusivamente ad esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa e, per tale causale, pacificamente spesi nel periodo di riferimento. Si tratta dunque di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale, a fronte dei quali non è configurabile una pretesa restitutoria, per equivalente monetario del maggior valore attribuito ai buoni-pasto”.
Nel presente procedimento è stato provato documentalmente che erano intervenuti diversi ordini del giorno dei Comandanti del di Brindisi nei quali era stato riconosciuto ai Controparte_2 turnisti il beneficio dei buoni-pasto, atteso che la mensa di servizio, al termine del turno, era chiusa ed i dipendenti non potevano allontanarsi dal posto di lavoro.
E' evidente, dunque, che il beneficio sia stata erogato per determinazione datoriale ed era finalizzato a soddisfare bisogni primari alimentari che pertanto, per giurisprudenza ormai prevalente, di legittimità, di merito e amministrativa, non costituiscono posta retributiva e quindi non sono soggette a ripetizione ex art.2033 c.c.
Da tutte le superiori argomentazioni scaturisce, dunque, l'accoglimento del ricorso con condanna alla rifusione delle spese del giudizio secondo i principi della soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP LO G. IS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 2186/2019 R.G., proposta da Parte_1
– – – – –
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
– nei confronti del , in persona del Parte_6 Parte_7 Controparte_1
pro-tempore, così provvede: CP_3
- Dichiara, nei confronti del , in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_3
l'irripetibilità delle somme evidenziate in ricorso con conseguente illegittimità delle trattenute operate a tale titolo nei confronti dei lavoratori.
- Condanna il , in persona del Ministro pro-tempore, alla restituzione Controparte_4 delle somme indebitamente trattenute secondo la seguente distribuzione: € 2.331,00 in favore di;
€ 1.778,00 in favore di;
€ 1.988,00 in favore di Parte_1 Parte_3 [...]
; € 2.170,00 in favore di;
€ 2.282,00 in favore di;
€ Parte_4 Parte_6 Parte_5
1.974,00 in favore di;
€ 2.464,00 in favore di , oltre interessi Parte_2 Parte_7 dalla maturazione di ogni singolo diritto sino al soddisfo.
- Condanna il , in persona del Ministro pro-tempore, alla rifusione di Controparte_4 spese e competenze di lite in favore dei ricorrenti liquidando le stesse in € 118,50 per contributo unificato ed € 3.500,00 per competenze, oltre forfettarie, CAP e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Brindisi lì 16/12/2025
Il GOP
LO G. IS
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. LO G. IS, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°2186/2019 R.G. tra:
– – – – Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
– – , rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Parte_5 Parte_6 Parte_7
Magaraggia, nel cui studio hanno eletto domicilio
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dalle dott.sse Controparte_1
IA IL e IA NI AL
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito per importi buoni-pasto FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, con atto introduttivo del giudizio, deducevano di essere in servizio presso la centrale elettrica del di Brindisi con mansioni di tecnici turnisti e adducevano che, Controparte_2 con ordine n°95 del 05/04/2004, il Comandante pro-tempore aveva stabilito che il personale svolgente turno superiore a 7 ore e 32 minuti doveva beneficiare del diritto al buono-pasto. Tale ordine veniva riconfermato dai Comandanti che si succedevano nel tempo.
Il di Brindisi, con missiva 01/02/2016, comunicava a ciascuno dei ricorrenti Controparte_2 che era stato avviato un procedimento di recupero delle somme corrisposte per buoni-pasto.
I lavoratori, a mezzo del procuratore costituito, contestavano quanto richiesto e chiedevano la sospensione del procedimento con Pec di diffida del 09/02/2016.
Nonostante la suddetta diffida il Comando procedeva al recupero delle somme con trattenute mensili sugli stipendi.
Avverso il recupero delle somme veniva presentato il ricorso di cui al presente procedimento nel quale si eccepiva l'infondatezza del comportamento tenuto dal e si concludeva per la irripetibilità CP_2 degli importi chiedendo la condanna del alla restituzione delle somme già Controparte_1 riscosse, ammontanti a complessivi € 14.987,00, secondo il riparto pro-capite in favore dei ricorrenti analiticamente dettagliato in ricorso.
La causa, in seguito al trasferimento del giudice affidatario, dott.ssa Foggetti, veniva assegnata al giudice togato che, a sua volta, delegava per la trattazione e decisione l'odierno giudicante.
In data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
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La domanda è fondata e merita accoglimento.
In riferimento alla questione affrontata sono intervenute numerose sentenze di merito di accoglimento di istanze similari.
Non mancano anche pronunce del Tribunale di Brindisi ed in particolare per la sentenza n°1255 del 12/12/2018, appellata, è intervenuta anche sentenza di conferma della Corte d'Appello di Lecce n°548/2021pubblicata il 09/06/2021.
Nella prefata sentenza il Tribunale di Brindisi, in un caso analogo, aveva accolto il ricorso evidenziando gli elementi peculiari della fattispecie e la funzione conferita ai buoni pasto, deputati a soddisfare esigenze di “vita primaria” non monetizzabili, pur evidenziando l'orientamento della giustizia amministrativa che riconosceva all'amministrazione “il diritto dovere di ripetere le somme erogate indebitamente ai propri dipendenti”.
Sul carattere assistenziale dei buoni-pasto, con la conseguente non configurabilità della pretesa restitutoria, è intervenuta anche la Suprema Corte che testualmente ha affermato “In materia di trattamento economico del personale del comparto ministeri, il cd buono-pasto non è, salvo diversa disposizione, elemento della retribuzione normale, ma agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale” (Cass. n°22985/2020 e Cass. 16135/2020).
Il principio espresso dai giudici di legittimità era stato già enunciato da precedenti pronunce del Tribunale di Brindisi che escludevano la ripetibilità dei buoni-pasto indebitamente erogati. Anche la giurisprudenza amministrativa si è poi adagiata sul detto orientamento.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n°2113/208, in linea con i principi enunciati dalla Suprema Corte ha stabilito che “l'attribuzione dei buoni-pasto rappresenta una agevolazione di carattere assistenziale” precisando che “i dipendenti non hanno percepito somme in denaro, bensì titoli non monetizzabili destinati esclusivamente ad esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa e, per tale causale, pacificamente spesi nel periodo di riferimento. Si tratta dunque di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale, a fronte dei quali non è configurabile una pretesa restitutoria, per equivalente monetario del maggior valore attribuito ai buoni-pasto”.
Nel presente procedimento è stato provato documentalmente che erano intervenuti diversi ordini del giorno dei Comandanti del di Brindisi nei quali era stato riconosciuto ai Controparte_2 turnisti il beneficio dei buoni-pasto, atteso che la mensa di servizio, al termine del turno, era chiusa ed i dipendenti non potevano allontanarsi dal posto di lavoro.
E' evidente, dunque, che il beneficio sia stata erogato per determinazione datoriale ed era finalizzato a soddisfare bisogni primari alimentari che pertanto, per giurisprudenza ormai prevalente, di legittimità, di merito e amministrativa, non costituiscono posta retributiva e quindi non sono soggette a ripetizione ex art.2033 c.c.
Da tutte le superiori argomentazioni scaturisce, dunque, l'accoglimento del ricorso con condanna alla rifusione delle spese del giudizio secondo i principi della soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP LO G. IS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 2186/2019 R.G., proposta da Parte_1
– – – – –
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
– nei confronti del , in persona del Parte_6 Parte_7 Controparte_1
pro-tempore, così provvede: CP_3
- Dichiara, nei confronti del , in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_3
l'irripetibilità delle somme evidenziate in ricorso con conseguente illegittimità delle trattenute operate a tale titolo nei confronti dei lavoratori.
- Condanna il , in persona del Ministro pro-tempore, alla restituzione Controparte_4 delle somme indebitamente trattenute secondo la seguente distribuzione: € 2.331,00 in favore di;
€ 1.778,00 in favore di;
€ 1.988,00 in favore di Parte_1 Parte_3 [...]
; € 2.170,00 in favore di;
€ 2.282,00 in favore di;
€ Parte_4 Parte_6 Parte_5
1.974,00 in favore di;
€ 2.464,00 in favore di , oltre interessi Parte_2 Parte_7 dalla maturazione di ogni singolo diritto sino al soddisfo.
- Condanna il , in persona del Ministro pro-tempore, alla rifusione di Controparte_4 spese e competenze di lite in favore dei ricorrenti liquidando le stesse in € 118,50 per contributo unificato ed € 3.500,00 per competenze, oltre forfettarie, CAP e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Brindisi lì 16/12/2025
Il GOP
LO G. IS