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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/11/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3003/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa NI AP Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 08/05/2025, da:
(C.F.: ), nato a [...], il [...], con il Parte_1 C.F._1 proc. dom. avv. VALOTI SABRINA, giusta procura in atti, e
(C.F.: ), nata a [...] l'[...] Controparte_1 C.F._2 con il proc. dom. avv. IACUONE MATTEO FRANCO del Foro di Milano, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate in data 21/11/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 05/07/2002 a AN (BG), dalla cui unione sono nati i figli (n. a Bergamo, Per_1
1 l'08/03/2006), maggiorenne ma non economicamente indipendente, e (n. a Bergamo, il Per_2
04/05/2008), ancora minorenne. Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 28/10/2021, alle condizioni che venivano omologate da questo
Tribunale con decreto n.6943/2021 del 30/11/2021.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 01/10/2025 in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., poi rinviata al giorno 25/11/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni tra loro concordate, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare
(v. note depositate il 24/09/2025 e il 21/11/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b)
Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n.
55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che vengono pedissequamente trascritte in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Da ultimo, l'importo convenuto dalle parti ai sensi art. 5, comma 8 Legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, a titolo di assegno divorzile in una unica soluzione (cd. una tantum), appare equo in relazione alla qualità ed alle capacità economiche delle parti, come emerse dal ricorso, oltre che alla durata del matrimonio.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra n AN (BG), il 05/07/2002 (trascritto Parte_1 Controparte_1
2 nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 5, parte II, serie A), alle condizioni di seguito riportate:
- Affidare il figlio minore (Bergamo, 4.5.2008) ad entrambi i genitori, con suo Persona_3 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
- In ragione del collocamento prevalente di presso la madre, nonché della perdurante Per_2 convivenza con la stessa della TA , allo stato maggiorenne, ma non Per_1 economicamente indipendente, assegnare la casa coniugale di Palazzago, via Longoni n. 128 alla signora CP_1
- Dare atto che, in ragione dell'età ormai raggiunta, concorderà direttamente con il Per_2 padre tempi e modalità di permanenza presso lo stesso.
- Disporre che, a decorrere dal mese di maggio 2025, il signor versi alla signora Pt_1
entro il primo giorno di ogni mese, l'importo complessivo di € 1.670 (€ 835 per CP_1 ciascun figlio) quale contributo al mantenimento dei due figli -minorenne- e - Per_2 Per_1 come detto, maggiorenne ma allo stato non economicamente indipendente-. Somma rivalutabile annualmente ISTAT a decorrere da maggio 2026.
- Dare atto che i genitori continueranno a sostenere nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate, le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i figli. In riferimento a tali spese, i genitori concordano di adottare le indicazioni sul punto fornite dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bergamo, quivi di seguito riportate: a) sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
II) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
III) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
IV) tickets sanitari, V) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
VI) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di
3 assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, VII) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
c) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
II) libri di testo;
III) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
IV) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
V) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); VI) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
VII) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
VIII) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
IX) mensa;
e) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
II) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
V) alloggio presso la sede universitaria;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; II) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
III) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); IV) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
g) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; II) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non purché richiesto per iscritto
4 dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
V) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); VI) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
VII) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
VIII) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
IX) mensa;
e) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
II) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
V) alloggio presso la sede universitaria;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; II) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori,
o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
III) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); IV) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
g) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; II) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
III) viaggi e vacanze;
IV) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
h) Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
i) Modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni
5 successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Dare atto che le parti concordano affinché le detrazioni fiscali per le spese dei figli saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno. Parimenti dicasi per l'Assegno Unico o ulteriori sussidi erogati dall' o da altri enti. CP_2
- Dare atto che il signor corrisponderà alla signora l'importo di € Pt_1 CP_1
10.000,00 (euro diecimila) a titolo di assegno divorzile una tantum, da considerarsi equo ed esaustivo ai sensi dell'art. 5 co. 8 l. div.. Conseguentemente, la signora dichiara CP_1 di ritenersi soddisfatta quanto al proprio mantenimento e di rinunciare a proporre, in futuro, domande di contenuto economico. L'assegno una tantum verrà corrisposto come segue: quanto ad € 3.000, si dà atto che sono già stati versati in data 25.9.2025; quanto ai rimanenti 7.000, verranno versati dal signor entro la prossima udienza del 25.11.2025, previa conferma Pt_1
e accettazione della moglie -a mezzo trattazione scritta o sua comparizione personale a tale udienza- della suddetta condizione. L'obbligo di corresponsione del mantenimento mensile in favore della signora cesserà a decorrere dalla mensilità di maggio 2025. CP_1
- Dare atto che le parti confermano il reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore Per_2
- Dare atto che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, in particolar modo relativo al versamento dell'assegno una tantum in favore della signora le CP_1 parti dichiarano di non avanzare alcuna pretesa economica, l'uno nei confronti dell'altra, in relazione al rapporto matrimoniale o a pregressi di sorta.
- Spese di lite compensate.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BARZANA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente estensore
NI AP
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa NI AP Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 08/05/2025, da:
(C.F.: ), nato a [...], il [...], con il Parte_1 C.F._1 proc. dom. avv. VALOTI SABRINA, giusta procura in atti, e
(C.F.: ), nata a [...] l'[...] Controparte_1 C.F._2 con il proc. dom. avv. IACUONE MATTEO FRANCO del Foro di Milano, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate in data 21/11/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 05/07/2002 a AN (BG), dalla cui unione sono nati i figli (n. a Bergamo, Per_1
1 l'08/03/2006), maggiorenne ma non economicamente indipendente, e (n. a Bergamo, il Per_2
04/05/2008), ancora minorenne. Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 28/10/2021, alle condizioni che venivano omologate da questo
Tribunale con decreto n.6943/2021 del 30/11/2021.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 01/10/2025 in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., poi rinviata al giorno 25/11/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni tra loro concordate, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare
(v. note depositate il 24/09/2025 e il 21/11/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b)
Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n.
55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che vengono pedissequamente trascritte in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Da ultimo, l'importo convenuto dalle parti ai sensi art. 5, comma 8 Legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, a titolo di assegno divorzile in una unica soluzione (cd. una tantum), appare equo in relazione alla qualità ed alle capacità economiche delle parti, come emerse dal ricorso, oltre che alla durata del matrimonio.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra n AN (BG), il 05/07/2002 (trascritto Parte_1 Controparte_1
2 nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 5, parte II, serie A), alle condizioni di seguito riportate:
- Affidare il figlio minore (Bergamo, 4.5.2008) ad entrambi i genitori, con suo Persona_3 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
- In ragione del collocamento prevalente di presso la madre, nonché della perdurante Per_2 convivenza con la stessa della TA , allo stato maggiorenne, ma non Per_1 economicamente indipendente, assegnare la casa coniugale di Palazzago, via Longoni n. 128 alla signora CP_1
- Dare atto che, in ragione dell'età ormai raggiunta, concorderà direttamente con il Per_2 padre tempi e modalità di permanenza presso lo stesso.
- Disporre che, a decorrere dal mese di maggio 2025, il signor versi alla signora Pt_1
entro il primo giorno di ogni mese, l'importo complessivo di € 1.670 (€ 835 per CP_1 ciascun figlio) quale contributo al mantenimento dei due figli -minorenne- e - Per_2 Per_1 come detto, maggiorenne ma allo stato non economicamente indipendente-. Somma rivalutabile annualmente ISTAT a decorrere da maggio 2026.
- Dare atto che i genitori continueranno a sostenere nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate, le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i figli. In riferimento a tali spese, i genitori concordano di adottare le indicazioni sul punto fornite dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bergamo, quivi di seguito riportate: a) sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
II) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
III) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
IV) tickets sanitari, V) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
VI) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di
3 assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, VII) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
c) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
II) libri di testo;
III) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
IV) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
V) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); VI) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
VII) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
VIII) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
IX) mensa;
e) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
II) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
V) alloggio presso la sede universitaria;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; II) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
III) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); IV) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
g) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; II) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non purché richiesto per iscritto
4 dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
V) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); VI) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
VII) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
VIII) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
IX) mensa;
e) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
II) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
V) alloggio presso la sede universitaria;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; II) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori,
o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
III) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); IV) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
g) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; II) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
III) viaggi e vacanze;
IV) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
h) Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
i) Modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni
5 successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Dare atto che le parti concordano affinché le detrazioni fiscali per le spese dei figli saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno. Parimenti dicasi per l'Assegno Unico o ulteriori sussidi erogati dall' o da altri enti. CP_2
- Dare atto che il signor corrisponderà alla signora l'importo di € Pt_1 CP_1
10.000,00 (euro diecimila) a titolo di assegno divorzile una tantum, da considerarsi equo ed esaustivo ai sensi dell'art. 5 co. 8 l. div.. Conseguentemente, la signora dichiara CP_1 di ritenersi soddisfatta quanto al proprio mantenimento e di rinunciare a proporre, in futuro, domande di contenuto economico. L'assegno una tantum verrà corrisposto come segue: quanto ad € 3.000, si dà atto che sono già stati versati in data 25.9.2025; quanto ai rimanenti 7.000, verranno versati dal signor entro la prossima udienza del 25.11.2025, previa conferma Pt_1
e accettazione della moglie -a mezzo trattazione scritta o sua comparizione personale a tale udienza- della suddetta condizione. L'obbligo di corresponsione del mantenimento mensile in favore della signora cesserà a decorrere dalla mensilità di maggio 2025. CP_1
- Dare atto che le parti confermano il reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore Per_2
- Dare atto che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, in particolar modo relativo al versamento dell'assegno una tantum in favore della signora le CP_1 parti dichiarano di non avanzare alcuna pretesa economica, l'uno nei confronti dell'altra, in relazione al rapporto matrimoniale o a pregressi di sorta.
- Spese di lite compensate.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BARZANA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente estensore
NI AP
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