Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00140/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2025, proposto da
SA La TO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Michela Cammarino e Bartolomeo Emilio Biuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ambito territoriale di Parma, non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 902/2024 in data 19 novembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 25 marzo 2026 il dott. TA AS, nessuno intervenuto per la ricorrente;
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 902/2024 in data 19 novembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia è stato condannato il “… Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire a SA La TO, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22 co. 36 l. 724/1994 …”;
che l’interessata assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 6 marzo 2025) della Cancelleria del Tribunale di Parma;
che non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ambito territoriale di Parma;
che con nota difensiva del 18 marzo 2026 la ricorrente ha dato atto della sopraggiunta esecuzione, da parte dell’Amministrazione, di quanto statuito dal giudice ordinario (con richiamo alla comunicazione inoltrata il 7 gennaio 2026 dall’U.S.R. Emilia-Romagna), chiedendo pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emergeva la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risultava anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 2 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ uffgabinetto@postacert.istruzione.it ’;
che, tuttavia, nelle more del giudizio è emersa la sopraggiunta estinzione della pretesa della ricorrente, e ciò in ragione dell’avvenuta esecuzione delle statuizioni del giudice del lavoro (v. nota difensiva della ricorrente in data 18 marzo 2026 e relativa documentazione esibita), il che comporta naturalmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella misura indicata in dispositivo), essendosi provveduto solo dopo l’instaurazione del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA AS, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA AS |
IL SEGRETARIO