Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
Inammissibile
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 14/04/2022, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2022
N. 01055/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PA IG, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47 Rgt Fanteria 4;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione del Consiglio Comunale di Gallipoli n. 16 del 19.04.2018, pubblicata all'Albo Pretorio dal 04.05.2018 al 19.05.2018, avente ad oggetto “Mercato Ittico al Dettaglio - Approvazione Regolamento per il funzionamento e la valorizzazione”;
del Regolamento sul funzionamento e sulla valorizzazione del Mercato Ittico al dettaglio allegato alla detta deliberazione consiliare limitatamente alle prescrizioni e divieti di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 5, lett. d), nonché di ogni atto in parte qua connesso e consequenziale a quelli impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da PA IG il 30/10/2018:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della nota dirigenziale prot. n. 0041093 datata 17 agosto 2018, avente ad oggetto “Adozione nuovo “Regolamento sul funzionamento e sulla valorizzazione del Mercato ittico al dettaglio” approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 19.04.2018. Comunicazioni ai titolari di box”, con cui si comunicava al sig. PA IG di non poter svolgere le attività elencate all'art. 5 del citato Regolamento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con separato atto notificato alla controparte e depositato in giudizio l’11/03/2022;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to D. Lorenzo e avv.to A. Stefanelli;
Ritenuta, ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare del presente giudizio, la insussistenza dei presupposti di legge necessari per la concessione dell’invocata tutela cautelare, atteso che, da un lato, i provvedimenti comunali impugnati sono risalenti al 2018 e, dall’altro, non appaiono condivisibili le censure formulate nel ricorso e nei motivi aggiunti, tenuto conto sia dell’ampia discrezionalità amministrativa spettante all’A.C. in sede regolamentare e della non necessità di motivazione degli atti generali, sia della non ravvisata illogicità o disparità di trattamento in relazione alle prescrizioni e divieti di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 5, lett. d) del Regolamento impugnato, sia che la gravata deliberazione consiliare n. 16 del 19 Aprile 2018, stabilisce al punto 4 che, dalla data di entrata in vigore del Regolamento in questione - 20 Maggio 2018 -, si intende abrogata ogni altra precedente disposizione comunale in materia con esso incompatibile (sicchè non sussiste nemmeno la denunciata contraddittorietà dell’attività della P.A.).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente in corso di causa con separato atto notificato e depositato in giudizio l’11/03/2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO