Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 883 /2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 28/01/2025), nella causa n. 883/2019 RGL, promossa da:
, quale Presidente dell'Associazione “Il IN Parte_1 CodiceFiscale_1
Antico”, , ass. dall'Avv.to GEROLAMO PALA, P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dagli Avv.ti PAOLO SPIGA e ROBERTO DI TUCCI;
CP_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente ha impugnato la variazione del rapporto assicurativo relativo al codice ditta n. 20207781/57 e il verbale n. 201900005 del 21/01/19 in CP_1 forza dei quali l'attività dalla stessa svolta è stata qualificata come “ristorazione, pizzerie ed altri esercizi con cucina” e sono stati accertati nove rapporti di lavoro subordinato per il periodo dal 1/1/16 al 31/7/18; ha dedotto di essere stata affiliata negli anni 2016/2017 e 2017/2018, con autorizzazione per la CP_2 somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche;
di non aver svolto attività commerciale, ma solo quella di promozione di attività culturali atte a conservare e divulgare la cucina tipica regionale e tradizionale, come da art. 3 dello statuto;
che tale attività è stata svolta esclusivamente da soci nei confronti di altri soci, senza vicolo di subordinazione e presso la sede sociale;
che, ai sensi dell'art. 148 comma 5 TUIR, la somministrazione di cibi e bevande svolta da associazione riconosciuta dal Ministero dell'Interno come l' o da CP_2 associazione alla stessa affiliata non è considerata commerciale, anche se effettuata dietro il pagamento di un corrispettivo specifico, qualora venga esercitata presso la sede dell'associazione, sia strettamente complementare agli scopi sociali e sia resa nei confronti di soci e tesserati;
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- adversis reiectis
- annullare i provvedimenti de quibus in quanto infondati in fatto e diritto, con rigetto di qualsiasi avversa pretesa;
1
− parte convenuta si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso CP_1 stante la non autonoma impugnabilità della variazione comunicata alla ricorrente e, nel merito, che il provvedimento trae origine dal verbale unico di accertamento n. 201900005 del 21/1/19 e dal verbale ITL di Sassari n. CP_1
SS00001/2018-529-01 del 2/11/18, prot. 25160 del 5/11/18 che attestano la natura economica dell'attività svolta dal circolo dal 1/01/16 quale ristorante a fini di lucro con i conseguenti obblighi contributivi e assicurativi per i 9 rapporti di lavoro subordinato accertati ( , , Parte_1 Persona_1 Persona_2
, , , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 [...]
, ); che gli ispettori hanno accertato l'accesso al locale Per_7 Controparte_3
e la somministrazione di cibo anche ai non tesserati, la presenza di un menu con indicazione di prezzi non simbolici e per ogni pietanza, la richiesta di pagamento del pasto a chiunque lo consumasse, il doppio ingresso con accesso da pubbliche vie con insegne che pubblicizzano l'attività di somministrazione e gli orari di apertura, senza indicazione dell'accesso riservato ai soci, la qualifica di ristorante usata sul sito internet e su facebook con l'indicazione di orari di apertura dalle 13 alle 15 e dalle 20 alle 23 dal venerdì al sabato e il lunedì solo dalle 20 alle 23 senza indicazione dell'accesso riservato ai soci, l'indicazione della possibilità di prenotare sia via e-mail che per telefono e la presenza di recensioni su tripadvisor anche di turisti senza richiesta di tesseramento;
che in data 4/4/18 Il IN Antico ha presentato denuncia di iscrizione per l'assicurazione della socia e per il personale dipendente per Parte_1
l'attività di ristorante-bar; che il premio assicurativo dovuto per il periodo antecedente alla denuncia ammonta ad € 2.893,93; ha chiesto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso e conseguentemente, condannare la opponente, in persona del legale rappresentante pro CP_4 tempore, al pagamento in favore dell' della somma di E. 2.893,93. CP_1
Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.”;
− con ordinanza del 14/10/19 è stata ammessa la prova dedotta in memoria di costituzione e parte ricorrente è stata ammessa alla prova contraria;
− escussi i testi, la causa è stata discussa dalle parti mediante trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. l'eccezione preliminare di deve essere rigettata in forza dell'assorbente CP_1 rilevo che l'impugnazione concerne anche il verbale unico di accertamento e notificazione n. 201900005 del 21/1/19 a firma degli ispettori;
CP_1
2. venendo al merito della controversia, ai sensi art. 2697 c.c., spetta all' CP_1 attore sostanziale nel giudizio di impugnazione, a fronte alle contestazioni avversarie, fornire la prova del fatto costitutivo della propria domanda ovvero la natura di rapporto di lavoro subordinato dell'attività prestata da Parte_1
, , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
, , per la ricorrente;
[...] Persona_6 Persona_7 Controparte_3
2 3. la Suprema Corte ha affermato che l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione); l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., sez. lav., 08/02/2010, n. 2728); ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato possono essere presi in considerazione, in via residuale qualora l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, altri indici sussidiari che, come tali, costituiscono meri indizi del rapporto di soggezione, ma va precisato che, in presenza di tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata va comunque esclusa se il rapporto di lavoro è privo dell'elemento fondamentale della 'eterodirezione'; tali indici sussidiari sono stati individuati, a titolo esemplificativo, nell'assunzione del rischio da parte del datore di lavoro, nell'inserimento del lavoratore, sia sotto il profilo spazio-temporale che funzionale, all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, nella continuità della prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella periodicità della retribuzione corrisposta in misura costante, del luogo della prestazione, nel fattore tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della retribuzione (v., tra le altre, Cass. n. 14530/2021; Cass. n. 8883/2017; Cass. n. 25224/2009, Cass. n.3858/2006);
4. posto che nel caso di specie la pretesa contributiva trae origine dall'accertamento svolto dall'ITL, pare pertinente richiamare altresì il principio secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi CP_5 attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato [come ad esempio le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori] , il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. n. 3525/05, n.15073/08, n. 978/20 e n. 36429/21); peraltro, “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (cfr., ex aliis, Cass. S.U. n. 12545/1992 e Cass. n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il
3 quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non ricade (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). Dunque, sussistendo soltanto nei limiti anzidetti l'idoneità probatoria dei verbali ispettivi, non può pretendersi - contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - che le dichiarazioni raccolte dai pubblici ufficiali debbano essere accolte o disattese nella loro interezza, senza alcuna possibilità di quel differenziato vaglio critico da parte del giudice che, invece, è stato compiuto in prime cure (circa la decorrenza dell'assunzione) e confermato dall'impugnata sentenza” (Cass. n. 4462/14);
5. calati tali principi al caso di specie, dall'esame complessivo del quadro probatorio delineatosi all'esito dell'istruttoria, ritiene il giudice che, a prescindere dalla tipologia di attività svolta all'interno del locale -che indubbiamente ha valore indiziario rispetto alla natura delle prestazioni offerte dai soggetti in contestazione- non sia stata raggiunta la prova essenziale della subordinazione, intesa quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro se non per la lavoratrice
Controparte_3
6. occorre innanzitutto rilevare che, il periodo oggetto di accertamento è quello dal 1/1/16 al 31/7/18, ma, salvo per la lavoratrice di cui si Controparte_3 dirà, le contestazioni riguardano tutte il periodo dal 1/1/16 al 3/4/18, ovvero prima che la ricorrente denunciasse l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato con , , e;
Persona_8 Persona_2 Persona_4 Persona_9
7. nella memoria difensiva, oltre all'audizione dell'ispettrice verbalizzante a conferma di quanto rilevato, esaminato e contestato, parte resistente ha chiesto solo l'escussione dei soggetti già sentiti in sede di ispezione affinché riferiscano
“sui periodi lavorati indicati nel verbale alle pagine 11 e 12 e nel capo b della presente memoria con la precisazione che ne viene chiesta l'escussione come testi limitatamente alle questioni legate ai rapporti lavorativi degli altri colleghi nonché sul seguente capo: 1) è vero che nel locale del IN Antico la somministrazione di pasti e bevande veniva garantita a chiunque vi facesse accesso a prescindere dal tesseramento e che al termine del pasto veniva richiesto il pagamento del corrispettivo del pasto medesimo e che era presente un menù con l'indicazione del prezzo di ogni singola pietanza.” [n.d.r. enfasi aggiunta]; con ogni evidenza, quindi, non è stata articolata alcuna specifica istanza istruttoria idonea a far individuare, nei rapporti contestati, quantomeno, i sopra richiamati indici dell'eterodirezione e la sua imputabilità;
8. con riferimento al periodo dal 1/1/16 al 3/4/18, tali elementi non sono emersi neanche dall'istruttoria orale svolta, posto che, nel riferire sugli “altri colleghi”, i testi di parte resistente sono stati vaghi sui periodi e sugli orari e, in ogni caso, non hanno affermato con precisione elementi idonei a sussumere i rapporti nell'alveo di quelli subordinati;
9. la teste ha, infatti, riferito: “io ho iniziato a frequentare in qualità di Per_2 cliente dal 2015 in quanto in tale locale venivano fatti degli Parte_2
4 eventi ai quali io partecipavo. Sentita ai sensi dell'art. 421 cpc sulla propria posizione personale, così risponde: ADR: Io inizialmente ho frequentato il locale in qualità di cliente poi ho iniziato a dare una mano durante gli eventi disciplinando gli ingressi. Ciò in quanto io aveva instaurato un rapporto di amicizia con Da aprile 2018, se non ricordo male, io sono stata Parte_1 assunta e assicurata come dipendente. Io ero una cameriera. Io ho lavorato fino al luglio/agosto 2019 ADR: io non andavo sempre a dare una mano durante gli eventi. Tali eventi venivano proposti mediamente una volta la settimana o una volta ogni due settimane. Ora non ricordo quante volte io abbia dato una mano durante gli eventi…. Preciso che io specificai anche che non sempre, quando davo una mano al locale venivo retribuita con somme in danaro. Talvolta infatti mi veniva consentito di consumare i pasti o le bevande senza doverle pagare…. ADR: NO , lei era presente il giorno Persona_8 dell'accesso ispettivo. Non so se fosse dipendente prima del 2018 e nemmeno da quando lavorasse lì. Non sono a conoscenza dei suoi orari di lavoro prima di tale anno;
io ricordo che a volte la al locale vi era ed altre volte no e R_ non so se era lì come cliente. Confermo invece che nel 2018 la faceva la R_ cameriera di sala e credo che fosse stata assunta, ma non ricordo da quando. Io e la ci alternavamo se lavorava lei non c'ero io e viceversa;
non R_ ricordo giorni ed orari di lavoro della stessa. Perlomeno ora ricordo così. Non ricordo se io abbia visto la servire ai tavoli prima del 2018. ADR: R_
NO ; io nel 2018 la vedevo stare in cucina ma non so con Persona_4 quale mansione e nemmeno se fosse stata assunta. Non conosco nemmeno i suoi orari di lavoro e in che giorni lavorasse. Io non so se prima del 2018 la lavorasse a Il IN Antico. A me prima di tale anno è capitato di Per_4 vederla al locale in sala durante gli eventi con il compagno, ma altro non so. La è la compagna del fratello della titolare Preciso che durante Per_4 Parte_1 gli eventi non si mangiava seduti ai tavoli ma con buffet. ADr: NO
[...]
lei era cameriera di sala. Io so che lei dal 2018 fosse assicurata Persona_3 come me. Non so da quando lavorasse per Il IN Antico. Ora non ricordo quando io l'abbia conosciuta lì al locale. Si tratta di una delle ultime persone da me conosciute al locale. Non ricordo se io l'abbia vista a Il IN Antico prima del 2018. Adr: NO , io non so da quando lavorasse per la Persona_7 resistente ma ricordo che lei faceva la lavapiatti. Nelle volte che andavo al locale mi capitava di vederla ma non saprei quantificare quante volte io l'abbia vista lavorare o, comunque, dentro il locale. Ora non sono nemmeno in grado di ricordare se io l'abbia vista prima del 2018 o dopo tale anno. Non sono a conoscenza di quanto percepisse. ADR: conosco confermo che lei Persona_6 etra una lavapiatti. Non ricordo il periodo in cui la stessa abbia lavorato per la resistente ma ricordo che lavorava contemporaneamente anche in altro locale l'Old wild west all'Auchan. Adr: non ricordo chi sia .”; Persona_5
10. allo stesso modo, anche la teste ha dichiarato: “per quanto riguarda la R_ mia posizione, io ho iniziato già dal 2016 per dare una mano soprattutto al bar durante alcuni eventi, mi davano un contributo benzina perché a volte arrivavo da Villanova altre volte durante serate di beneficienza mi facevano mangiare in
5 ristorante e quella era la mia paga;
in seguito mi hanno chiamata a lavorare come cameriera e mi pagavano 40 euro a serata in contanti e ci fino a tutto il 2019 sempre il fine settimana;
conosco la , anche lei faceva la Persona_2 cameriera, ricordo che lei arrivò nel 2018, alcune volte lavoravamo assieme con gli stessi orari, altre volte ci turnavamo, si lavorava soprattutto il fine settimana, ci pagava singolarmente pertanto non so quanto desse a lei;
conosco , dava una mano in cucina, non ricordo quando ha Persona_4 iniziato , quando sono arrivata io nel 2016 la era già li, anche lei lavorava Per_4 soprattutto i fine settimana, non so quanto venisse pagata e come , sono andata via che lei ancora lavorava al;
conosco Parte_2 Persona_3
, anche lei lavorava come cameriera presso il IN, sempre il fine
[...] Pt_2 settimana , avevamo gli stessi orarti di lavoro, credo che la abbia iniziato Per_3 nel 2017 fino a 2019 ; conosco , non ricordo quando è entrata a Persona_7 lavorare presso il , era lavapiatti, credo sia andata via nel 2017 , Parte_2 anche lei lavorava i fine settimana , gli orari erano quelli che ho indicato sopra per le lavapiatti, andavano via un po' prima della sala, non so quanto e come venisse pagata;
conosco anche lei era lavapiatti, ricordo che si Persona_6 alternava con , anche lei andava via un po' prima della sala, non Persona_7 so come e quanto venisse pagata;
non conosco tale;
” Persona_5
11. la teste ha affermato: “io stavo in cucina pertanto non so come fosse Per_4 organizzata la sala e cosa vi accadesse, preciso infatti che lavoravo come aiuto cuoca presso il mulino antico in Sassari e ciò dal 2018 al 2022 preciso che pima vi lavoravo solo il fine settimana e non avevo alcun contratto, ero socia e vice presidente del circolo, venivo pagata a giornata in contanti ADR non avevo alcun obbligo di presenza;
al teste viene letta la dichiarazione rilasciata agli ispettori in data 20/07/2018 di cui conferma il contenuto nonché la sottoscrizione ADR vi hanno lavorato anche come lavapiatti, CP_3 R_ come cameriera , CTA come cameriera, come cameriera, Per_3 Persona_7 come lavapiatti in data antecedente alla sempre come CP_3 Persona_6 lavapiatti . Non ricordo di tale , non ricordo in che giorni Persona_5 lavorassero e con quale continuità.”;
12. d'altro lato, neanche i testi di parte ricorrente sono stati più precisi;
ad esempio, il teste ha affermato: “A me è capitato anche di dar loro una Tes_1 mano al locale, come servire ai tavoli, cucinare al camino, mi sono occupato del service ai concerti. Sentito in prova contraria sui capi di cui alla memoria, così risponde: Capo B) io ricordo di aver conosciuto una lì al locale della CP_3 resistente ma non so se si tratti di La che ho Controparte_3 CP_3 conosciuto io non so se facesse la lavapiatti. Adr: NO , Persona_8 anche lei collaborava nel locale. Forse l'ho conosciuta proprio lì. Io non so se lei fosse assunta o meno. Lei faceva servizio ai tavoli e qualche attività in cucina. Non so se venisse retribuita perché non so quale fosse il suo rapporto con Pt_1
e . Io ho visto servire ai tavoli;
con lei abbiamo collaborato Per_10 Per_1 nelle attività da me svolte al locale e prima riferite. ADr: NO C TA Per_2 non so da quando lei abbi a prestato collaborazione all 'interno de Il IN Antico. Posso dire che anche la C TA ha collaborato con me nello svolgimento
6 delle attività prima riferite, eccetto l 'aver cucinato al camino. Per il resto non so quale rapporto professionale avesse con e;
non so se lei avesse Pt_1 Per_10 sottoscritto contratti o meno. Non so nemmeno quante volte lei si recasse al locale;
posso dire che nelle volte che ha collaborato con me al locale stava lì dalle 5 alle 10 ore. L 'impegno variava a seconda del tipo di evento proposto dal locale. Io non so quante volte io mi recassi al locale;
la mia presenza era variabile. Poteva capitare che io mi recassi una volta la settimana o che non mi ci recassi per niente per diverso tempo. ADr: NO io posso Persona_4 solo riferire che lei collaborava in cucina. Ricordo di averla vista cucinare, ma non ricordo le date. ADR: conosco io l 'ho vista nel locale Persona_3 della resistente;
lei faceva le stesse attività di che erano le Persona_8 stesse cose che facevo io esclusa la cottura della carne al camino. Nulla so di sottoscrizione di contratti o meno, né quale fosse il suo impegno in termini di giorni e di orari. Io ho visto la al locale diverse volte ma non saprei dire Per_3 quante. ADR: io ho conosciuto una al locale della resistente ma non so Per_7 se si trattasse di . La che ho conosciuto stava in cucina e Persona_7 Per_7
l 'ho vista avere a che fare con le stoviglie e nel lavaggio delle stesse. Null 'altro posso aggiungere. ADR: non ricordo di aver conosciuto una e Persona_6 nemmeno una .” e la teste che: “ADR: io non ricordo sevi Persona_5 Tes_2 erano nel locale lavoratrici dipendenti. Io vedevo e delle quali Per_2 CP_3 non ricordo il cognome. la vedevo in sala che serviva ai tavoli e Per_2 CP_3 ora non ricordo cosa facesse con esattezza. Forse lei stava in cucina.”;
13. le carenze allegatorie e l'esito dell'istruttoria giudiziale -pur ove confermativa delle dichiarazione rese agli ispettori-, non consentono di ritenere provata una predeterminazione e vincolatività di orari e turni ovvero una retribuzione periodica di coloro che collaboravano per la somministrazione dei pasti ovvero, ancora, la necessità di giustificare un'assenza; più in generale, deve ritenersi che non sia stata dimostrata, per il periodo tra il 1/1/16 e il 3/4/18, l'esistenza di un sistema eterorganizzato e gerarchico con obblighi gravanti su coloro che l'ente identifica come lavoratori subordinati;
14. in assenza di prova dell'eterodirezione, le contestate prestazioni rese da Pt_1
(Presidente dell'associazione), , ,
[...] Persona_1 Persona_2 [...]
, , , , nel Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 periodo 1/1/16-3/4/18 non possono essere ascritte a rapporti di lavoro di natura subordinata;
15. diverso discorso deve essere fatto per la lavoratrice la quale, Controparte_3 trovata in servizio al momento dell'accesso degli ispettori dell'ITL (20/7/18), ha dichiarato di aver iniziato a lavorare il 17/7/18 come lavapiatti, di essere stata chiamata da che le ha spiegato il lavoro, di aver lavorato tutti i Parte_1 giorni con orario dalle 19 a 00:30 circa con retribuzione di circa 50 € al giorno corrisposta in contanti;
è incontestato poi che la sua posizione sia stata stata regolarizzata in data 26/7/18 con decorrenza dal 17/7/18, ma non è allegato né provato l'adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto;
7 16. alla luce di tali elementi, peraltro non specificatamente contestati, deve ritenersi raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro di nel periodo contestato, ovvero dal 17/7/18 al 20/7/18; Controparte_3
17. ne consegue l'annullamento del verbale e l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato solo in capo a dal 17/7/18 al 20/7/18; Controparte_3
18. alla luce dell'accoglimento quasi totale delle domande attoree, le spese di lite possono essere compensate per 1/5 e seguono la soccombenza per il resto essendo poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- annulla il verbale unico di accertamento e notificazione n. 201900005 del 21/1/19 a firma degli ispettori CP_1
- accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo a CP_3 dal 17/7/18 al 20/7/18;
[...]
- compensa per 1/5 le spese legali;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle restanti spese di lite, liquidate in € 1.050,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Sassari, il 14/02/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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