TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 14/07/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1015/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1015/2022 R.G., promossa da
(C.F. C.F. 1 rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. CASINI ANGELA;
ATTRICE
contro
(C.F. C.F. 2 rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. ANTICHI ALESSANDRO;
CONVENUTO
con la chiamata in causa di
Controparte_2 C.F. C.F. 3 )
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
- scioglimento della Oggetto: accertamento della comunione legale comunione. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Magistrato con decreto presidenziale n. 51/2022 del 15.06.2022.
Ancora preliminarmente, deve confermarsi la contumacia del terzo litisconsorte in quanto non costituito in giudizio, sebbeneControparte_2 ritualmente evocato in esso. Controparte_1Ciò posto, la parte attrice ha convenuto in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale di Grosseto, respinta ogni contraria richiesta, accertare e dichiarare con effetto di giudicato la cessazione del regime dellacomunione legale dei beni tra i sigg.ri Controparte_1 e quindi, Parte_1 e previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la formazione delle singole quote, disporre la divisione e attribuzione nelle forme e nei modi di legge della comproprietà ideale ed indivisa dei beni mobili e immobili indicati in narrativa e di tutti quelli individuati in corso di causa come facenti parte della massa da dividere tra i coniugi, mediante frazionamento in natura se comodamente praticabile, ovvero mediante alienazione e suddivisione del relativo ricavato".
Si è costituito Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
"Voglia il Tribunale di Grosseto, contrarie domande disattese, accertata la cessazione del regime di comunione legale vigente tra i comparenti sino alla omologazione della loro separazione personale (13.4.2021), procedere alla divisione dei beni comuni (immobili e mobili registrati, con l'eccezione del trattore descritto al punto 4 dell'atto di citazione) ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo e respingendo la domanda di divisione riguarda agli altri beni descritti in atto di citazione, in quanto non compresi nella comunione legale". Essendo insorta tra le parti controversia circa l'individuazione dei beni da ricondurre al patrimonio comune, la causa è stata posta in decisione, per dirimere tali questioni preliminari alla decisione delle domande di divisione.
Ciò posto, secondo la prospettazione di parte attrice, premesso che è stata sposata con il convenuto in regime di comunione legale e che si è separata dallo stesso con accordo omologato dal Tribunale di Grosseto il 13.04.2021, ricadono nella comunione ordinaria con il convenuto, un terreno censito al
Foglio 209, part.lla 59 del N.C.T. del Comune di Manciano (GR) e un terreno censito al Foglio 30, part.lla 1711 del N.C.T. del Comune di Orbetello (GR) e i seguenti beni mobili: autovettura Audi Q5 tg.EL544TL, autovettura Fiat
Punto tg.FA843NB, motociclo Phoenix tgCY22579, trattore Fiat-Agri 110/90 tg.GR26538, Fiat Panda tg.EY596LJ; inoltre, l'attrice afferma la comunione ordinaria delle quote sociali della società CA AR & DI S.a.s. di
CA AS e GI, acquistate dal convenuto il 14.10.2013, con atto di cessione del Notaio Persona_1 Rep.92087 Racc.9666 e, infine, degli incrementi di valore di tali beni maturati nel corso del matrimonio "e ciò in riferimento ai produttivi investimenti, che il CP_1 ha fatto nella società di cui fa parte per il 50%, oltre che nella propria attività imprenditoriale personale", come oggetto di comunione de residuo.
Il convenuto ha contestato che il trattore Fiat-Agri 110/90 tg.GR26538 sia stato oggetto di comunione legale, in quanto parte dell'azienda agricola costituita prima del matrimonio e contestando che siano caduti in comunione legale le partecipazioni societarie nella propria titolarità, in quanto riferite a imprese nate prima del matrimonio e costituendo le quote acquistate nel 2021 mero incremento di quelle già nella titolarità del convenuto.
Ciò chiarito, risulta che l'attrice Parte_1 e il convenuto CP_1
si sono sposati in regime di comunione legale in data 16.09.2000
[...]
(cfr. all. 1 fasc. attrice). Risulta altresì che in data 24.03.2021 i suddetti coniugi si sono separati consensualmente dinanzi al Presidente del Tribunale di Grosseto, che li ha autorizzati a vivere separatamente secondo le condizioni di separazione concordate, e l'accordo è stato poi omologato dal Tribunale suddetto con decreto emesso in data 01.04.2021 (cfr. all. 2 fasc. attrice).
Inoltre, risulta che con sentenza di questo Tribunale n. 66/2023 depositata il
23.01.2023, passata in giudicato, è stata dichiarata, su domanda congiunta dei coniugi, la cessazione degli effettivi civili del matrimonio tra l'attrice e il convenuto (cfr. sentenza n. 66/2023, certificato di passaggio in giudicato ed estratto dell'atto di matrimonio depositati dall'attrice in data 15.12.2023 e
19.12.2023).
Ciò chiarito, secondo l'art. 191 c.c. la comunione legale tra i coniugi si scioglie con la separazione personale tra gli stessi e, in caso di separazione consensuale, lo scioglimento opera sin dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione dinanzi al Presidente del Tribunale, purché poi omologato.
Dunque, nel caso di specie, deve ritenersi che la comunione legale tra i coniugi, sorta con il matrimonio celebrato il 16.09.2000, sia cessata in data
24.03.2021, con la sottoscrizione dell'accordo di separazione consensuale dinanzi al Presidente del Tribunale di Grosseto.
Ciò chiarito, occorre, a questo punto, procedere all'individuazione dei beni facenti parte del patrimonio comune di cui le parti chiedono lo scioglimento nel presente giudizio.
In punto di diritto, va osservato che, in linea generale, ai sensi dell'art. 177 c.c.
"Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli increment?"; l'art. 179 c.c. aggiunge che “I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa".
L'art. 179 comma 1 c.c. disciplina invece i beni personali del coniuge, sottratti alla comunione legale, statuendo, ai fini che interessano questo giudizio, che sono tali “a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto".
Va rilevato che la separazione legale tra i coniugi “non comporta automaticamente la cessazione della proprietà comune dei coniugi e l'impossibilità di eseguire la prestazione in favore della comunione, trasformatasi, per effetto della cessazione del regime legale, in comunione ordinaria. In altre parole, cessa il regime legale, rimanendo intatta la contitolarità fino alla divisione" (Cass. Civ. n. 18156/2020; Cass. Civ. n.
33456/2018; Cass. Civ. n. 8803/2017).
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo (art. 194 comma 1 c.c.)
Ciò chiarito, nel caso di specie, innanzi tutto, devono ritenersi parte della comunione i terreni allegati dalle parti, ossia il terreno censito al Foglio 209, part.lla 59 del N.C.T. del Comune di Manciano (GR) e il terreno censito al
Foglio 30, part.lla 1711 del N.C.T. del Comune di Orbetello (GR), non essendo questo fatto contestato dalle parti.
Invero, come si desume dalla certificazione notarile depositata da parte attrice in data 30.04.2025, confortata dalle visure catastali in atti (cfr. all. 5 fasc.
attrice), il terreno sito in Orbetello è stato acquistato da Parte_1 e da
Controparte_2 ciascuno per 1/2 della proprietà, con contratto di compravendita concluso in data 28.05.2013.
Dunque, avendo l'attrice acquistato la quota proprietaria in costanza di matrimonio, in regime di comunione legale, la quota di 1/2 è entrata nella comunione legale tra l'attrice e il convenuto (art. 177 comma 1 lett. a) c.c.) e, in ragione dello scioglimento della comunione legale, ciascun coniuge è divenuto titolare della quota di 1/4 della proprietà del terreno, restando
Controparte_2 titolare della residua quota di 1/2 della proprietà.
La proprietà del terreno sito in Manciano è stata acquistata dall'attrice e dal convenuto, in ragione di 1/2 ciascuno, con atto di cessione della Regione
Toscana del 06.12.2000, in costanza di matrimonio, sicché, a seguito dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ciascuno è divenuto titolare di 1/2 della proprietà del terreno.
In relazione ai beni mobili registrati, devono ritenersi parte della comunione tra l'attrice e il convenuto i beni mobili registrati autovettura Audi Q5 tg.
EL544TL, autovettura Fiat Punto tg. FA843NB, motociclo Phoenix tg.
CY22579 e Fiat Panda tg. EY596LJ, essendo ciò incontestato tra le parti.
Inoltre, dalla visura del PRA depositata da parte attrice in data 03.06.2024, senza opposizione del convenuto, risulta che i veicoli in esame sono stati acquistati dal convenuto in costanza di matrimonio, sicché gli stessi sono caduti in comunione legale ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. a) c.c. Deve escludersi invece che il trattore Fiat-Agri 110/90 tg.GR26538 sia stato parte della comunione legale tra le parti e comunque che sia attualmente in comunione ordinaria tra le parti, come eccepito dal convenuto.
Invero, va osservato che non risulta allegato dalle parti l'anno di acquisto del bene in questione, sicché non è possibile accertare se esso sia stato acquistato prima o dopo la contrazione del matrimonio tra le parti.
Tuttavia, appare ragionevole quanto dedotto dal convenuto in ordine al fatto che il bene sia destinato all'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola svolta dal convenuto (cfr. all.ti 7 e 8 fasc. attrice), trattandosi appunto di un trattore.
Pertanto, tale veicolo va qualificato come bene destinato all'esercizio dell'attività di impresa di uno dei coniugi.
Ciò posto, deve escludersi che il veicolo sia entrato in comunione legale, in quanto, ai sensi dell'art. 178 c.c., i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi entrano nella comunione legale, in quanto sussistenti al momento dello scioglimento della comunione, solo se l'impresa è costituita dopo il matrimonio, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, essendo stata costituita l'impresa individuale del convenuto il 22.01.1997, prima della celebrazione del matrimonio.
Né può ritenersi che il bene sia stato parte della comunione legale poiché rientrante nell'azienda in comunione legale, secondo la previsione dell'art. 179 comma 1 lett. d) c.c., posto che l'azienda riferibile all'impresa del convenuto non è stata costituita dopo il matrimonio, sicché non può operare la previsione dell'art. 177 comma 1 lett. d) c.c., né è stata gestita da entrambi i coniugi, non avendo allegato l'attrice di avere mai concorso alla conduzione dell'azienda agricola del convenuto, con conseguente inapplicabilità dell'art. 177 comma 2 c.c.
Pertanto, ritenendosi che il trattore oggetto di causa sia un bene obiettivamente destinato all'attività di impresa del convenuto, impresa costituita prima del matrimonio e condotta esclusivamente dal convenuto, deve ritenersi che il veicolo sia un bene personale del convenuto, escluso dalla comunione legale trai coniugi e, quindi, escluso dalla comunione ordinaria oggetto del giudizio di divisione.
La parte attrice afferma che sono ricaduti in comunione legale, e dunque costituiscono attualmente oggetto di comunione ordinaria con il convenuto, le quote sociali della società CA AR & DI S.a.s. di CA
AS e GI, acquistate dal CP_1 il 14.10.2013, con atto di cessione del Notaio Persona_1 Rep. 92087 Racc.9666 (cfr. all. 9 fasc. attrice).
Ciò chiarito, alla luce dei documenti acquisiti in corso di causa, risulta che in data 28.08.1997 è stata iscritta nel registro delle imprese la società CA
AR & DI S.a.s. di CA AS e GI, la cui attività risulta iniziata già dal 27.04.1970 (cfr. all. 8 fasc. attrice).
Il capitale sociale della società è pari a 65.826,06.
Persona_1 Rep. n. 92087 Racc. n. 9666 del Con atto a rogito del Notaio ha acquistato da DI CA e CP_3 14.10.2013, Controparte_1
le quote sociali di questi, pari ciascuna a 8.228,26 euro, ossia pari
[...]
complessivamente a circa il 25% del capitale sociale
(65.826,06:4=16.456,51=8.228,25x2), dietro versamento a ciascun venditore di un prezzo pari al valore nominale della quota acquistata, versato mediante due assegni bancari descritti nell'atto.
Il convenuto, come si evince dalla lettura del contratto, era già titolare della quota di 16.456,52 euro, pari a circa il 25% del capitale sociale, posto che nell'atto si rileva che, all'esito delle cessioni pattuite, Controparte_1 diviene titolare della quota di 32.913,04 euro, come confermato dalla visura camerale in atti. Nell'atto di cessione, il convenuto dichiara che la quota sociale acquistata non rientra nella comunione legale, in quanto acquistata con denaro personale, ai sensi dell'art. 179 comma 1 lett. f) c.c.
Ciò posto, in materia di regime giuridico delle partecipazioni societarie acquistate da un soggetto in costanza di comunione legale, sono emerse plurime soluzioni nella dottrina e nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo una prima opinione della dottrina, la partecipazione ricade nella comunione immediata, quando, dalla partecipazione in società, discende una responsabilità limitata, mentre ricade nella comunione de residuo, quando si determina una responsabilità illimitata;
una seconda opinione ritiene che la partecipazione ricada nella comunione immediata solo laddove la stessa sia stata acquisita in funzione di investimento finanziario, mentre ricade nella comunione de residuo, laddove l'acquisto della partecipazione sia stato strumentale all'esercizio dell'attività imprenditoriale del coniuge.
Nella giurisprudenza di legittimità un orientamento valorizza il criterio della preminenza del dato personalistico rispetto a quello patrimonialistico della partecipazione societaria, principio affermato essenzialmente nelle partecipazioni inerenti alle società cooperative (cfr. Cass. Civ. n. 19689/2014:
"I titoli di partecipazione ad una società cooperativa acquistati, in costanza di matrimonio, da uno dei coniugi ed allo stesso intestati, sono suscettibili di essere compresi nel regime di comunione legale contemplata dall'art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ., in tutti i casi in cui il carattere personale della partecipazione non sia recessivo di fronte al dato sostanziale preminente dell'estraneità del socio all'attività che costituisce l'oggetto sociale della cooperativa").
Un diverso orientamento, che appare minoritario, afferma la riconducibilità della partecipazione societaria acquistata da uno dei coniugi alla comunione de residuo, evidenziandosi che “In tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, il credito verso il coniuge socio di una società di persone, a favore dell'altro coniuge in comunione de residuo, è esigibile al momento della separazione personale, che è causa dello scioglimento della comunione, ed è quantificabile nella metà del plusvalore realizzato a tale momento, consentendosi altrimenti al coniuge-socio di procrastinare sine die la liquidazione della società o di annullarne il valore patrimoniale” (Cass. Civ. n. 13760/2015; Cass.
Civ. n. 6876/2013).
La giurisprudenza tradizionale accoglie invece la tesi, da ritenersi preferibile, secondo cui la partecipazione acquistata in regime di comunione legale da uno dei coniugi rientra nella comunione immediata ai sensi dell'art. 177 comma 1
lett. a) c.c., evidenziandosi che “le quote di partecipazione del coniuge ad una società di persone ed i loro successivi aumenti costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi e rientrano conseguentemente tra gli acquisti di cui all'art. 177, lett. a), c.c., non tra i beni personali. Lo status di socio non attribuisce al partecipante ad una società di persone una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito avente ad oggetto la restituzione del conferimento o di una quota proporzionale del patrimonio sociale, dato che, anteriormente al verificarsi di una causa di scioglimento della società o del vincolo sociale, è ipotizzabile in favore del socio soltanto una aspettativa economica, legata all'eventualità che, al momento dello scioglimento, il patrimonio della società abbia una consistenza attiva tale da giustificare l'attribuzione pro quota ai partecipanti alla società di valori proporzionali alla loro partecipazione" (Cass. Civ. n. 2569/2009; Cass. Civ. n. 7437/1994; Cass.
Civ. n. 9355/1997 secondo cui “anche le azioni di società, sottoscritte da un coniuge in sede di aumento di capitale ed in virtù di diritto di opzione, costituiscono incrementi patrimoniali rientranti fra gli acquisti di cui all'art. 177, lett. a), cod. civ., e quindi nell'oggetto della comunione legale tra coniugi, in quanto, anche se esse non sono meri titoli di credito, ma titoli di partecipazione societaria, l'aspetto patrimoniale di esse è assolutamente prevalente rispetto ai diritti ed agli obblighi connessi con lo "status" di socio in essi incorporato, ed in quanto il carattere personale del diritto di opzione non si riflette automaticamente sull'oggetto acquistato"; Cass. Civ. n. 5172/1999; Cass. Civ. n.
21098/2007 secondo cui le quote societarie vanno qualificate come beni mobili immateriali e, come tali, suscettibili di entrare in comunione immediata tra i coniugi).
Facendo applicazione nel caso di specie del principio affermato dalla giurisprudenza da ultimo richiamata, da ritenersi preferibile, in quanto coerente con la natura di bene mobile immateriale che si assegna alle quote di
partecipazione al capitale sociale di una società (cfr. Cass. Civ. n. 2569/2009), deve ritenersi che le partecipazioni societarie acquistate dal convenuto con l'atto di cessione sopra richiamato ricadono nella comunione legale immediata, ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. a) c.c.
Occorre valutare se sia fondata l'eccezione del convenuto in ordine alla qualificabilità delle partecipazioni in esame come beni personali, in ragione della dichiarazione resa nell'atto di acquisto dal convenuto, ai sensi dell'art. 179 comma 1 lett. f) c.c.
Ebbene, come si evince dalla lettura del contratto, il convenuto all'art. 8 ha dichiarato di essere coniugato in comunione legale e che la quota sociale acquistata va esclusa dalla comunione legale, “ai sensi dell'articolo 179 lettera f) del codice civile, in quanto acquistato utilizzando denaro personale".
Deve ritenersi che la dichiarazione sopra richiamata sia inidonea a qualificare la quota societaria acquistata dal convenuto come bene personale.
Come evidenziato in precedenza, l'art. 179 comma 1 lett. f) c.c. qualifica come personali solo "i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto".
Dunque, per l'operatività della causa di esclusione della comunione legale sancita dalla lettera f) richiamata, occorre che il bene sia stato acquistato dal coniuge con denaro che deve costituire il prezzo del trasferimento dei beni personali tassativamente elencati nelle lettere da a) a e) dell'art. 179 comma 1
c.c. ovvero con lo scambio dei predetti beni (cfr. Cass. Civ. n. 9355/1997). Deve inoltre esservi la dichiarazione del coniuge acquirente del fatto sopra richiamato, ossia che il bene è acquistato con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra indicati o con il loro scambio, dovendosi ritenere tale dichiarazione essenziale per la produzione dell'effetto previsto dall'art. 179 c.c.
(cfr. Trib. Genova 14.11.2006).
La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, chiarito che "la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, primo comma, lett. f), cod. civ., al fine di conseguire l'esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio, è necessaria solo quando possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l'acquisto (ivi compreso il denaro); ne consegue che, in caso di acquisto di un bene mediante l'impiego di altro bene di cui sia certa l'appartenenza esclusiva al coniuge acquirente prima del matrimonio, l'acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale senza che sia necessario rendere la menzionata dichiarazione" (Cass. Civ. n. 10855/2010).
Dunque, va ritenuta insufficiente, per la produzione dell'effetto dell'acquisto personale, la dichiarazione generica che il bene usato per l'acquisto è personale, senza indicazione di quale dei beni previsti dall'art. 179 comma 1 lett. a) fino a e) c.c. esso costituisca il prezzo (cfr. Cass. Civ. n. 35086/2022, la quale ha ritenuto, coerentemente con il suddetto principio, che non può formarsi una confessione del coniuge non acquirente sulla ricorrenza dei casi previsti dall'art. 179 comma 1 c.c. laddove il coniuge acquirente non indichi esattamente quale sia la provenienza del bene usato per l'acquisto in relazione alle ipotesi dell'art. 179 comma 1 lett. a) fino a e), sicché in tal caso è possibile accertare in apposito giudizio l'esistenza della comunione legale sul bene acquistato).
Nel caso di specie, nel contratto di cessione delle quote societarie sopra richiamato, l'odierno convenuto si è limitato a invocare la natura personale delle quote acquistate, in base all'art. 179 comma 1 lett. f) c.c., semplicemente dichiarando che l'acquisto è avvenuto con denaro personale.
Tale dichiarazione appare generica e inidonea a integrare l'ipotesi prevista sopra richiamata, in quanto, per la produzione dell'effetto personale dell'acquisto, è necessario che il coniuge acquirente specifichi di quale, tra i beni richiamati dall'art. 179 comma 1 lett. a) fino a e) c.c., il denaro utilizzato costituisca il prezzo di scambio, in conformità alla fattispecie prevista dall'art. 179 comma 1 lett. f) c.c.
Del resto, tale ultima ipotesi non afferma la natura personale di un bene che il coniuge dichiari essere stato acquistato con denaro personale, bensì occorre che si tratti di denaro che costituisca il prezzo di scambio di uno dei beni previsti dalle ipotesi previste dall'art. 179 comma 1 lett. a) fino ad e) c.c.
Inoltre, va osservato che il convenuto non ha allegato quale sia stato il bene personale il cui prezzo di scambio ha costituito il denaro usato per l'acquisto delle quote societarie anzidette, né ha fornito alcuna prova su tale profilo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, deve escludersi che la dichiarazione resa dal convenuto nell'atto di cessione abbia integrato l'ipotesi prevista dall'art. 179 comma 1 lett. f) c.c., sicché va confermata la conclusione che la quota societaria oggetto di causa sia caduta in comunione legale tra i coniugi.
Infine, l'attrice ha invocato l'esistenza della comunione legale e, all'esito dello separazione legale tra i coniugi, la comunione ordinaria, anche sui "beni personali provenienti dall'utilizzo dei profitti realizzati dall'attività del singolo coniuge, così come gli incrementi di valore di tali beni maturati nel corso del matrimonio, ricadono in ogni caso non nel patrimonio dello stesso bensì nella comunione c.d. de residuo e ciò in riferimento ai produttivi investimenti, che il CP_1 ha fatto nella società di cui fa parte per il 50%, oltre che nella propria attività imprenditoriale personale". Ebbene, deve ritenersi che le allegazioni dell'attrice appaiono eccessivamente generiche, tanto da non consentire alcun utile accertamento circa la sussistenza di incrementi dell'impresa del convenuto da collocare nell'ambito della comunione legale.
Invero, la parte non illustra in cosa siano consistiti gli incrementi di valore da imputare alla comunione legale, né quali siano i profitti realizzati dall'attività del convenuto, né il loro ammontare al tempo dello scioglimento della comunione, sicché, stante la radicale genericità delle allegazioni poste dall'attrice a sostegno della propria richiesta, la domanda di scioglimento della comunione inerente ai suddetti incrementi e profitti di impresa va disattesa.
Né è possibile superare la genericità della domanda attorea mediante la CTU sollecitata dall'attrice in corso di causa e volta a ricercare con esattezza le attività imprenditoriali del convenuto, i possibili investimenti compiuti, i possibili profitti e incrementi maturati nel corso della comunione legale.
Una siffatta consulenza assumerebbe infatti connotazione esplorativa, come correttamente evidenziato dal convenuto con le memorie istruttorie, in quanto mirerebbe a sollevare l'attrice dall'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, con conseguente inammissibilità di una tale CTU (cfr. Cass. Civ.
S.U. n. 3086/2022: "In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio").
Né appare possibile accogliere la richiesta di parte attrice di emissione di un ordine di esibizione della “documentazione contabile e finanziaria relativa a depositi bancari o investimenti monetari suoi propri ovvero delle aziende a lui riconducibili, oltre alle scritture contabili della società CA AR & DI SA (doc.n.8 all. atto di citazione) e della ditta individuale CA GI (doc.n.7 all. atto di citazione) con i relativi bilanci, corredati da tutto quanto necessario per l'esatta individuazione e quantificazione dei beni della comunione” (seconda memoria istruttoria attorea), trattandosi di una istanza avente un oggetto ampio e difficilmente determinabile nella sua esatta consistenza e non potendo, in ogni caso,
l'ordine di esibizione costituire mezzo per superare la carenza assertiva della domanda attorea, divenendo strumento di indagine patrimoniale a carico di una parte del giudizio, risolvendosi l'ordine di esibizione comunque in uno strumento probatorio volto a supplire all'impossibilità, dimostrata in giudizio, per una parte di fornire una prova documentale essenziale per il giudizio.
L'impossibilità di utilizzare l'ordine di esibizione per scopi esplorativi è stata affermata anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il diniego dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. può essere motivato dalla considerazione che esso rimane uno strumento istruttorio ufficioso e residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità meramente esplorative" (Cass. Civ. n. 16233/2024; Cass. Civ. n. 26943/2007).
Inoltre, va ricordato che l'onere di allegazione non può essere assolto attraverso il mero richiamo dei documenti prodotti in corso di causa.
In particolare, dovendosi distinguere l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, da assolversi con la deduzione di fatti specifici negli scritti difensivi, e l'onere di provare i suddetti fatti da assolversi mediante la rituale formulazione di istanze istruttorie (art. 163 c.p.c.), non può ritenersi ammissibile supplire alle carenze della domanda circa l'individuazione degli elementi costitutivi della stessa tramite il richiamo dei documenti allegati, cui può assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza
(cfr. Cass. Civ. S.U. n. 2435/2008; Cass. Civ. n. 6606/2016; Cass. Civ. n.
3306/2020). Del resto, la giurisprudenza ha escluso che rispetto ai documenti prodotti dalle parti possa applicarsi il principio di non contestazione, a conferma che i documenti non possono utilizzarsi per trarre allegazioni utili per colmare le carenze della domanda di parte (cfr. Cass. Civ. n. 6606/2016; Cass. Civ. n.
3306/2020).
In definitiva, la richiesta di parte attrice di far rientrare nella comunione legale tra i coniugi asseriti incrementi, profitti e altri beni acquistati con profitti di impresa va disattesa.
Alla luce delle considerazioni svolte, i beni in comunione ordinaria tra le parti sono i seguenti: il terreno sito in Manciano e censito al Foglio 209, particella
59 del N.C.T. del Comune di Manciano (GR), la cui proprietà è in comunione tra l'attrice Parte_1 e il convenuto Controparte_1 per 1/2 della proprietà ciascuno;
il terreno sito in Orbetello e censito al Foglio 30, particella
1711 del N.C.T. del Comune di Orbetello (GR) la cui proprietà è in comunione tra l'attrice Parte_1 per la quota di 1/4, CP_1
[...] per la quota di 1/4, e Controparte_2 per la quota di 1/2; i seguenti beni mobili registrati: autovettura Audi Q5 tg.EL544TL, autovettura
Fiat Punto tg.FA843NB, motociclo Phoenix tgCY22579, Fiat Panda tg.EY596LJ, la cui proprietà è in comunione tra l'attrice Parte_1 e il per la quota di 1/2 ciascuno;
la quota pari a convenuto Controparte_1
16.456,51 euro della società CA AR & DI S.a.s. di CA
AS e GI, acquistata dal convenuto con atto a rogito del Notaio
Rep. n. 92087 Racc. n. 9666 del 14.10.2013, la cui proprietà è inPersona_1 comunione tra l'attrice Parte_1 e il convenuto Controparte_1
perla quota di 1/2 ciascuno.
A questo punto, individuato il patrimonio comune tra le parti, la causa va rimessa sul ruolo per procedere a una CTU volta alla stima della massa comune e alla redazione di un progetto di divisione. La regolazione delle spese processuali va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, non definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1015/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) accerta che costituiscono oggetto di comunione ordinaria tra le parti i seguenti beni: il terreno sito in Manciano e censito al Foglio 209, particella 59 del N.C.T. del Comune di Manciano (GR), la cui proprietà è in comunione tra l'attrice e il convenuto Controparte_1Parte_1 per 1/2 della proprietà ciascuno;
il terreno sito in Orbetello e censito al Foglio 30, particella
1711 del N.C.T. del Comune di Orbetello (GR) la cui proprietà è in comunione tra l'attrice per la quota di 1/4, CP_1 Parte_1 per la quota di 1/4, e Controparte_2 per la quota di 1/2; i
[...]
seguenti beni mobili registrati: autovettura Audi Q5 tg.EL544TL, autovettura
Fiat Punto tg.FA843NB, motociclo Phoenix tgCY22579, Fiat Panda tg.EY596LJ, la cui proprietà è in comunione tra l'attrice e il Parte_1
di 1/2 ciascuno;
la quota pari aconvenuto Controparte_1 per la quota
16.456,51 euro della società CA AR & DI S.a.s. di CA
AS e GI, acquistata dal convenuto con atto a rogito del Notaio Persona_1 Rep. n. 92087 Racc. n. 9666 del 14.10.2013, la cui proprietà è in comunione tra l'attrice Parte_1 e il convenuto Controparte_1
per la quota di 1/2 ciascuno;
2) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Grosseto, 10.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1015/2022 R.G., promossa da
(C.F. C.F. 1 rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. CASINI ANGELA;
ATTRICE
contro
(C.F. C.F. 2 rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. ANTICHI ALESSANDRO;
CONVENUTO
con la chiamata in causa di
Controparte_2 C.F. C.F. 3 )
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
- scioglimento della Oggetto: accertamento della comunione legale comunione. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Magistrato con decreto presidenziale n. 51/2022 del 15.06.2022.
Ancora preliminarmente, deve confermarsi la contumacia del terzo litisconsorte in quanto non costituito in giudizio, sebbeneControparte_2 ritualmente evocato in esso. Controparte_1Ciò posto, la parte attrice ha convenuto in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale di Grosseto, respinta ogni contraria richiesta, accertare e dichiarare con effetto di giudicato la cessazione del regime dellacomunione legale dei beni tra i sigg.ri Controparte_1 e quindi, Parte_1 e previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la formazione delle singole quote, disporre la divisione e attribuzione nelle forme e nei modi di legge della comproprietà ideale ed indivisa dei beni mobili e immobili indicati in narrativa e di tutti quelli individuati in corso di causa come facenti parte della massa da dividere tra i coniugi, mediante frazionamento in natura se comodamente praticabile, ovvero mediante alienazione e suddivisione del relativo ricavato".
Si è costituito Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
"Voglia il Tribunale di Grosseto, contrarie domande disattese, accertata la cessazione del regime di comunione legale vigente tra i comparenti sino alla omologazione della loro separazione personale (13.4.2021), procedere alla divisione dei beni comuni (immobili e mobili registrati, con l'eccezione del trattore descritto al punto 4 dell'atto di citazione) ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo e respingendo la domanda di divisione riguarda agli altri beni descritti in atto di citazione, in quanto non compresi nella comunione legale". Essendo insorta tra le parti controversia circa l'individuazione dei beni da ricondurre al patrimonio comune, la causa è stata posta in decisione, per dirimere tali questioni preliminari alla decisione delle domande di divisione.
Ciò posto, secondo la prospettazione di parte attrice, premesso che è stata sposata con il convenuto in regime di comunione legale e che si è separata dallo stesso con accordo omologato dal Tribunale di Grosseto il 13.04.2021, ricadono nella comunione ordinaria con il convenuto, un terreno censito al
Foglio 209, part.lla 59 del N.C.T. del Comune di Manciano (GR) e un terreno censito al Foglio 30, part.lla 1711 del N.C.T. del Comune di Orbetello (GR) e i seguenti beni mobili: autovettura Audi Q5 tg.EL544TL, autovettura Fiat
Punto tg.FA843NB, motociclo Phoenix tgCY22579, trattore Fiat-Agri 110/90 tg.GR26538, Fiat Panda tg.EY596LJ; inoltre, l'attrice afferma la comunione ordinaria delle quote sociali della società CA AR & DI S.a.s. di
CA AS e GI, acquistate dal convenuto il 14.10.2013, con atto di cessione del Notaio Persona_1 Rep.92087 Racc.9666 e, infine, degli incrementi di valore di tali beni maturati nel corso del matrimonio "e ciò in riferimento ai produttivi investimenti, che il CP_1 ha fatto nella società di cui fa parte per il 50%, oltre che nella propria attività imprenditoriale personale", come oggetto di comunione de residuo.
Il convenuto ha contestato che il trattore Fiat-Agri 110/90 tg.GR26538 sia stato oggetto di comunione legale, in quanto parte dell'azienda agricola costituita prima del matrimonio e contestando che siano caduti in comunione legale le partecipazioni societarie nella propria titolarità, in quanto riferite a imprese nate prima del matrimonio e costituendo le quote acquistate nel 2021 mero incremento di quelle già nella titolarità del convenuto.
Ciò chiarito, risulta che l'attrice Parte_1 e il convenuto CP_1
si sono sposati in regime di comunione legale in data 16.09.2000
[...]
(cfr. all. 1 fasc. attrice). Risulta altresì che in data 24.03.2021 i suddetti coniugi si sono separati consensualmente dinanzi al Presidente del Tribunale di Grosseto, che li ha autorizzati a vivere separatamente secondo le condizioni di separazione concordate, e l'accordo è stato poi omologato dal Tribunale suddetto con decreto emesso in data 01.04.2021 (cfr. all. 2 fasc. attrice).
Inoltre, risulta che con sentenza di questo Tribunale n. 66/2023 depositata il
23.01.2023, passata in giudicato, è stata dichiarata, su domanda congiunta dei coniugi, la cessazione degli effettivi civili del matrimonio tra l'attrice e il convenuto (cfr. sentenza n. 66/2023, certificato di passaggio in giudicato ed estratto dell'atto di matrimonio depositati dall'attrice in data 15.12.2023 e
19.12.2023).
Ciò chiarito, secondo l'art. 191 c.c. la comunione legale tra i coniugi si scioglie con la separazione personale tra gli stessi e, in caso di separazione consensuale, lo scioglimento opera sin dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione dinanzi al Presidente del Tribunale, purché poi omologato.
Dunque, nel caso di specie, deve ritenersi che la comunione legale tra i coniugi, sorta con il matrimonio celebrato il 16.09.2000, sia cessata in data
24.03.2021, con la sottoscrizione dell'accordo di separazione consensuale dinanzi al Presidente del Tribunale di Grosseto.
Ciò chiarito, occorre, a questo punto, procedere all'individuazione dei beni facenti parte del patrimonio comune di cui le parti chiedono lo scioglimento nel presente giudizio.
In punto di diritto, va osservato che, in linea generale, ai sensi dell'art. 177 c.c.
"Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli increment?"; l'art. 179 c.c. aggiunge che “I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa".
L'art. 179 comma 1 c.c. disciplina invece i beni personali del coniuge, sottratti alla comunione legale, statuendo, ai fini che interessano questo giudizio, che sono tali “a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto".
Va rilevato che la separazione legale tra i coniugi “non comporta automaticamente la cessazione della proprietà comune dei coniugi e l'impossibilità di eseguire la prestazione in favore della comunione, trasformatasi, per effetto della cessazione del regime legale, in comunione ordinaria. In altre parole, cessa il regime legale, rimanendo intatta la contitolarità fino alla divisione" (Cass. Civ. n. 18156/2020; Cass. Civ. n.
33456/2018; Cass. Civ. n. 8803/2017).
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo (art. 194 comma 1 c.c.)
Ciò chiarito, nel caso di specie, innanzi tutto, devono ritenersi parte della comunione i terreni allegati dalle parti, ossia il terreno censito al Foglio 209, part.lla 59 del N.C.T. del Comune di Manciano (GR) e il terreno censito al
Foglio 30, part.lla 1711 del N.C.T. del Comune di Orbetello (GR), non essendo questo fatto contestato dalle parti.
Invero, come si desume dalla certificazione notarile depositata da parte attrice in data 30.04.2025, confortata dalle visure catastali in atti (cfr. all. 5 fasc.
attrice), il terreno sito in Orbetello è stato acquistato da Parte_1 e da
Controparte_2 ciascuno per 1/2 della proprietà, con contratto di compravendita concluso in data 28.05.2013.
Dunque, avendo l'attrice acquistato la quota proprietaria in costanza di matrimonio, in regime di comunione legale, la quota di 1/2 è entrata nella comunione legale tra l'attrice e il convenuto (art. 177 comma 1 lett. a) c.c.) e, in ragione dello scioglimento della comunione legale, ciascun coniuge è divenuto titolare della quota di 1/4 della proprietà del terreno, restando
Controparte_2 titolare della residua quota di 1/2 della proprietà.
La proprietà del terreno sito in Manciano è stata acquistata dall'attrice e dal convenuto, in ragione di 1/2 ciascuno, con atto di cessione della Regione
Toscana del 06.12.2000, in costanza di matrimonio, sicché, a seguito dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ciascuno è divenuto titolare di 1/2 della proprietà del terreno.
In relazione ai beni mobili registrati, devono ritenersi parte della comunione tra l'attrice e il convenuto i beni mobili registrati autovettura Audi Q5 tg.
EL544TL, autovettura Fiat Punto tg. FA843NB, motociclo Phoenix tg.
CY22579 e Fiat Panda tg. EY596LJ, essendo ciò incontestato tra le parti.
Inoltre, dalla visura del PRA depositata da parte attrice in data 03.06.2024, senza opposizione del convenuto, risulta che i veicoli in esame sono stati acquistati dal convenuto in costanza di matrimonio, sicché gli stessi sono caduti in comunione legale ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. a) c.c. Deve escludersi invece che il trattore Fiat-Agri 110/90 tg.GR26538 sia stato parte della comunione legale tra le parti e comunque che sia attualmente in comunione ordinaria tra le parti, come eccepito dal convenuto.
Invero, va osservato che non risulta allegato dalle parti l'anno di acquisto del bene in questione, sicché non è possibile accertare se esso sia stato acquistato prima o dopo la contrazione del matrimonio tra le parti.
Tuttavia, appare ragionevole quanto dedotto dal convenuto in ordine al fatto che il bene sia destinato all'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola svolta dal convenuto (cfr. all.ti 7 e 8 fasc. attrice), trattandosi appunto di un trattore.
Pertanto, tale veicolo va qualificato come bene destinato all'esercizio dell'attività di impresa di uno dei coniugi.
Ciò posto, deve escludersi che il veicolo sia entrato in comunione legale, in quanto, ai sensi dell'art. 178 c.c., i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi entrano nella comunione legale, in quanto sussistenti al momento dello scioglimento della comunione, solo se l'impresa è costituita dopo il matrimonio, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, essendo stata costituita l'impresa individuale del convenuto il 22.01.1997, prima della celebrazione del matrimonio.
Né può ritenersi che il bene sia stato parte della comunione legale poiché rientrante nell'azienda in comunione legale, secondo la previsione dell'art. 179 comma 1 lett. d) c.c., posto che l'azienda riferibile all'impresa del convenuto non è stata costituita dopo il matrimonio, sicché non può operare la previsione dell'art. 177 comma 1 lett. d) c.c., né è stata gestita da entrambi i coniugi, non avendo allegato l'attrice di avere mai concorso alla conduzione dell'azienda agricola del convenuto, con conseguente inapplicabilità dell'art. 177 comma 2 c.c.
Pertanto, ritenendosi che il trattore oggetto di causa sia un bene obiettivamente destinato all'attività di impresa del convenuto, impresa costituita prima del matrimonio e condotta esclusivamente dal convenuto, deve ritenersi che il veicolo sia un bene personale del convenuto, escluso dalla comunione legale trai coniugi e, quindi, escluso dalla comunione ordinaria oggetto del giudizio di divisione.
La parte attrice afferma che sono ricaduti in comunione legale, e dunque costituiscono attualmente oggetto di comunione ordinaria con il convenuto, le quote sociali della società CA AR & DI S.a.s. di CA
AS e GI, acquistate dal CP_1 il 14.10.2013, con atto di cessione del Notaio Persona_1 Rep. 92087 Racc.9666 (cfr. all. 9 fasc. attrice).
Ciò chiarito, alla luce dei documenti acquisiti in corso di causa, risulta che in data 28.08.1997 è stata iscritta nel registro delle imprese la società CA
AR & DI S.a.s. di CA AS e GI, la cui attività risulta iniziata già dal 27.04.1970 (cfr. all. 8 fasc. attrice).
Il capitale sociale della società è pari a 65.826,06.
Persona_1 Rep. n. 92087 Racc. n. 9666 del Con atto a rogito del Notaio ha acquistato da DI CA e CP_3 14.10.2013, Controparte_1
le quote sociali di questi, pari ciascuna a 8.228,26 euro, ossia pari
[...]
complessivamente a circa il 25% del capitale sociale
(65.826,06:4=16.456,51=8.228,25x2), dietro versamento a ciascun venditore di un prezzo pari al valore nominale della quota acquistata, versato mediante due assegni bancari descritti nell'atto.
Il convenuto, come si evince dalla lettura del contratto, era già titolare della quota di 16.456,52 euro, pari a circa il 25% del capitale sociale, posto che nell'atto si rileva che, all'esito delle cessioni pattuite, Controparte_1 diviene titolare della quota di 32.913,04 euro, come confermato dalla visura camerale in atti. Nell'atto di cessione, il convenuto dichiara che la quota sociale acquistata non rientra nella comunione legale, in quanto acquistata con denaro personale, ai sensi dell'art. 179 comma 1 lett. f) c.c.
Ciò posto, in materia di regime giuridico delle partecipazioni societarie acquistate da un soggetto in costanza di comunione legale, sono emerse plurime soluzioni nella dottrina e nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo una prima opinione della dottrina, la partecipazione ricade nella comunione immediata, quando, dalla partecipazione in società, discende una responsabilità limitata, mentre ricade nella comunione de residuo, quando si determina una responsabilità illimitata;
una seconda opinione ritiene che la partecipazione ricada nella comunione immediata solo laddove la stessa sia stata acquisita in funzione di investimento finanziario, mentre ricade nella comunione de residuo, laddove l'acquisto della partecipazione sia stato strumentale all'esercizio dell'attività imprenditoriale del coniuge.
Nella giurisprudenza di legittimità un orientamento valorizza il criterio della preminenza del dato personalistico rispetto a quello patrimonialistico della partecipazione societaria, principio affermato essenzialmente nelle partecipazioni inerenti alle società cooperative (cfr. Cass. Civ. n. 19689/2014:
"I titoli di partecipazione ad una società cooperativa acquistati, in costanza di matrimonio, da uno dei coniugi ed allo stesso intestati, sono suscettibili di essere compresi nel regime di comunione legale contemplata dall'art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ., in tutti i casi in cui il carattere personale della partecipazione non sia recessivo di fronte al dato sostanziale preminente dell'estraneità del socio all'attività che costituisce l'oggetto sociale della cooperativa").
Un diverso orientamento, che appare minoritario, afferma la riconducibilità della partecipazione societaria acquistata da uno dei coniugi alla comunione de residuo, evidenziandosi che “In tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, il credito verso il coniuge socio di una società di persone, a favore dell'altro coniuge in comunione de residuo, è esigibile al momento della separazione personale, che è causa dello scioglimento della comunione, ed è quantificabile nella metà del plusvalore realizzato a tale momento, consentendosi altrimenti al coniuge-socio di procrastinare sine die la liquidazione della società o di annullarne il valore patrimoniale” (Cass. Civ. n. 13760/2015; Cass.
Civ. n. 6876/2013).
La giurisprudenza tradizionale accoglie invece la tesi, da ritenersi preferibile, secondo cui la partecipazione acquistata in regime di comunione legale da uno dei coniugi rientra nella comunione immediata ai sensi dell'art. 177 comma 1
lett. a) c.c., evidenziandosi che “le quote di partecipazione del coniuge ad una società di persone ed i loro successivi aumenti costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi e rientrano conseguentemente tra gli acquisti di cui all'art. 177, lett. a), c.c., non tra i beni personali. Lo status di socio non attribuisce al partecipante ad una società di persone una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito avente ad oggetto la restituzione del conferimento o di una quota proporzionale del patrimonio sociale, dato che, anteriormente al verificarsi di una causa di scioglimento della società o del vincolo sociale, è ipotizzabile in favore del socio soltanto una aspettativa economica, legata all'eventualità che, al momento dello scioglimento, il patrimonio della società abbia una consistenza attiva tale da giustificare l'attribuzione pro quota ai partecipanti alla società di valori proporzionali alla loro partecipazione" (Cass. Civ. n. 2569/2009; Cass. Civ. n. 7437/1994; Cass.
Civ. n. 9355/1997 secondo cui “anche le azioni di società, sottoscritte da un coniuge in sede di aumento di capitale ed in virtù di diritto di opzione, costituiscono incrementi patrimoniali rientranti fra gli acquisti di cui all'art. 177, lett. a), cod. civ., e quindi nell'oggetto della comunione legale tra coniugi, in quanto, anche se esse non sono meri titoli di credito, ma titoli di partecipazione societaria, l'aspetto patrimoniale di esse è assolutamente prevalente rispetto ai diritti ed agli obblighi connessi con lo "status" di socio in essi incorporato, ed in quanto il carattere personale del diritto di opzione non si riflette automaticamente sull'oggetto acquistato"; Cass. Civ. n. 5172/1999; Cass. Civ. n.
21098/2007 secondo cui le quote societarie vanno qualificate come beni mobili immateriali e, come tali, suscettibili di entrare in comunione immediata tra i coniugi).
Facendo applicazione nel caso di specie del principio affermato dalla giurisprudenza da ultimo richiamata, da ritenersi preferibile, in quanto coerente con la natura di bene mobile immateriale che si assegna alle quote di
partecipazione al capitale sociale di una società (cfr. Cass. Civ. n. 2569/2009), deve ritenersi che le partecipazioni societarie acquistate dal convenuto con l'atto di cessione sopra richiamato ricadono nella comunione legale immediata, ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. a) c.c.
Occorre valutare se sia fondata l'eccezione del convenuto in ordine alla qualificabilità delle partecipazioni in esame come beni personali, in ragione della dichiarazione resa nell'atto di acquisto dal convenuto, ai sensi dell'art. 179 comma 1 lett. f) c.c.
Ebbene, come si evince dalla lettura del contratto, il convenuto all'art. 8 ha dichiarato di essere coniugato in comunione legale e che la quota sociale acquistata va esclusa dalla comunione legale, “ai sensi dell'articolo 179 lettera f) del codice civile, in quanto acquistato utilizzando denaro personale".
Deve ritenersi che la dichiarazione sopra richiamata sia inidonea a qualificare la quota societaria acquistata dal convenuto come bene personale.
Come evidenziato in precedenza, l'art. 179 comma 1 lett. f) c.c. qualifica come personali solo "i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto".
Dunque, per l'operatività della causa di esclusione della comunione legale sancita dalla lettera f) richiamata, occorre che il bene sia stato acquistato dal coniuge con denaro che deve costituire il prezzo del trasferimento dei beni personali tassativamente elencati nelle lettere da a) a e) dell'art. 179 comma 1
c.c. ovvero con lo scambio dei predetti beni (cfr. Cass. Civ. n. 9355/1997). Deve inoltre esservi la dichiarazione del coniuge acquirente del fatto sopra richiamato, ossia che il bene è acquistato con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra indicati o con il loro scambio, dovendosi ritenere tale dichiarazione essenziale per la produzione dell'effetto previsto dall'art. 179 c.c.
(cfr. Trib. Genova 14.11.2006).
La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, chiarito che "la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, primo comma, lett. f), cod. civ., al fine di conseguire l'esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio, è necessaria solo quando possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l'acquisto (ivi compreso il denaro); ne consegue che, in caso di acquisto di un bene mediante l'impiego di altro bene di cui sia certa l'appartenenza esclusiva al coniuge acquirente prima del matrimonio, l'acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale senza che sia necessario rendere la menzionata dichiarazione" (Cass. Civ. n. 10855/2010).
Dunque, va ritenuta insufficiente, per la produzione dell'effetto dell'acquisto personale, la dichiarazione generica che il bene usato per l'acquisto è personale, senza indicazione di quale dei beni previsti dall'art. 179 comma 1 lett. a) fino a e) c.c. esso costituisca il prezzo (cfr. Cass. Civ. n. 35086/2022, la quale ha ritenuto, coerentemente con il suddetto principio, che non può formarsi una confessione del coniuge non acquirente sulla ricorrenza dei casi previsti dall'art. 179 comma 1 c.c. laddove il coniuge acquirente non indichi esattamente quale sia la provenienza del bene usato per l'acquisto in relazione alle ipotesi dell'art. 179 comma 1 lett. a) fino a e), sicché in tal caso è possibile accertare in apposito giudizio l'esistenza della comunione legale sul bene acquistato).
Nel caso di specie, nel contratto di cessione delle quote societarie sopra richiamato, l'odierno convenuto si è limitato a invocare la natura personale delle quote acquistate, in base all'art. 179 comma 1 lett. f) c.c., semplicemente dichiarando che l'acquisto è avvenuto con denaro personale.
Tale dichiarazione appare generica e inidonea a integrare l'ipotesi prevista sopra richiamata, in quanto, per la produzione dell'effetto personale dell'acquisto, è necessario che il coniuge acquirente specifichi di quale, tra i beni richiamati dall'art. 179 comma 1 lett. a) fino a e) c.c., il denaro utilizzato costituisca il prezzo di scambio, in conformità alla fattispecie prevista dall'art. 179 comma 1 lett. f) c.c.
Del resto, tale ultima ipotesi non afferma la natura personale di un bene che il coniuge dichiari essere stato acquistato con denaro personale, bensì occorre che si tratti di denaro che costituisca il prezzo di scambio di uno dei beni previsti dalle ipotesi previste dall'art. 179 comma 1 lett. a) fino ad e) c.c.
Inoltre, va osservato che il convenuto non ha allegato quale sia stato il bene personale il cui prezzo di scambio ha costituito il denaro usato per l'acquisto delle quote societarie anzidette, né ha fornito alcuna prova su tale profilo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, deve escludersi che la dichiarazione resa dal convenuto nell'atto di cessione abbia integrato l'ipotesi prevista dall'art. 179 comma 1 lett. f) c.c., sicché va confermata la conclusione che la quota societaria oggetto di causa sia caduta in comunione legale tra i coniugi.
Infine, l'attrice ha invocato l'esistenza della comunione legale e, all'esito dello separazione legale tra i coniugi, la comunione ordinaria, anche sui "beni personali provenienti dall'utilizzo dei profitti realizzati dall'attività del singolo coniuge, così come gli incrementi di valore di tali beni maturati nel corso del matrimonio, ricadono in ogni caso non nel patrimonio dello stesso bensì nella comunione c.d. de residuo e ciò in riferimento ai produttivi investimenti, che il CP_1 ha fatto nella società di cui fa parte per il 50%, oltre che nella propria attività imprenditoriale personale". Ebbene, deve ritenersi che le allegazioni dell'attrice appaiono eccessivamente generiche, tanto da non consentire alcun utile accertamento circa la sussistenza di incrementi dell'impresa del convenuto da collocare nell'ambito della comunione legale.
Invero, la parte non illustra in cosa siano consistiti gli incrementi di valore da imputare alla comunione legale, né quali siano i profitti realizzati dall'attività del convenuto, né il loro ammontare al tempo dello scioglimento della comunione, sicché, stante la radicale genericità delle allegazioni poste dall'attrice a sostegno della propria richiesta, la domanda di scioglimento della comunione inerente ai suddetti incrementi e profitti di impresa va disattesa.
Né è possibile superare la genericità della domanda attorea mediante la CTU sollecitata dall'attrice in corso di causa e volta a ricercare con esattezza le attività imprenditoriali del convenuto, i possibili investimenti compiuti, i possibili profitti e incrementi maturati nel corso della comunione legale.
Una siffatta consulenza assumerebbe infatti connotazione esplorativa, come correttamente evidenziato dal convenuto con le memorie istruttorie, in quanto mirerebbe a sollevare l'attrice dall'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, con conseguente inammissibilità di una tale CTU (cfr. Cass. Civ.
S.U. n. 3086/2022: "In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio").
Né appare possibile accogliere la richiesta di parte attrice di emissione di un ordine di esibizione della “documentazione contabile e finanziaria relativa a depositi bancari o investimenti monetari suoi propri ovvero delle aziende a lui riconducibili, oltre alle scritture contabili della società CA AR & DI SA (doc.n.8 all. atto di citazione) e della ditta individuale CA GI (doc.n.7 all. atto di citazione) con i relativi bilanci, corredati da tutto quanto necessario per l'esatta individuazione e quantificazione dei beni della comunione” (seconda memoria istruttoria attorea), trattandosi di una istanza avente un oggetto ampio e difficilmente determinabile nella sua esatta consistenza e non potendo, in ogni caso,
l'ordine di esibizione costituire mezzo per superare la carenza assertiva della domanda attorea, divenendo strumento di indagine patrimoniale a carico di una parte del giudizio, risolvendosi l'ordine di esibizione comunque in uno strumento probatorio volto a supplire all'impossibilità, dimostrata in giudizio, per una parte di fornire una prova documentale essenziale per il giudizio.
L'impossibilità di utilizzare l'ordine di esibizione per scopi esplorativi è stata affermata anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il diniego dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. può essere motivato dalla considerazione che esso rimane uno strumento istruttorio ufficioso e residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità meramente esplorative" (Cass. Civ. n. 16233/2024; Cass. Civ. n. 26943/2007).
Inoltre, va ricordato che l'onere di allegazione non può essere assolto attraverso il mero richiamo dei documenti prodotti in corso di causa.
In particolare, dovendosi distinguere l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, da assolversi con la deduzione di fatti specifici negli scritti difensivi, e l'onere di provare i suddetti fatti da assolversi mediante la rituale formulazione di istanze istruttorie (art. 163 c.p.c.), non può ritenersi ammissibile supplire alle carenze della domanda circa l'individuazione degli elementi costitutivi della stessa tramite il richiamo dei documenti allegati, cui può assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza
(cfr. Cass. Civ. S.U. n. 2435/2008; Cass. Civ. n. 6606/2016; Cass. Civ. n.
3306/2020). Del resto, la giurisprudenza ha escluso che rispetto ai documenti prodotti dalle parti possa applicarsi il principio di non contestazione, a conferma che i documenti non possono utilizzarsi per trarre allegazioni utili per colmare le carenze della domanda di parte (cfr. Cass. Civ. n. 6606/2016; Cass. Civ. n.
3306/2020).
In definitiva, la richiesta di parte attrice di far rientrare nella comunione legale tra i coniugi asseriti incrementi, profitti e altri beni acquistati con profitti di impresa va disattesa.
Alla luce delle considerazioni svolte, i beni in comunione ordinaria tra le parti sono i seguenti: il terreno sito in Manciano e censito al Foglio 209, particella
59 del N.C.T. del Comune di Manciano (GR), la cui proprietà è in comunione tra l'attrice Parte_1 e il convenuto Controparte_1 per 1/2 della proprietà ciascuno;
il terreno sito in Orbetello e censito al Foglio 30, particella
1711 del N.C.T. del Comune di Orbetello (GR) la cui proprietà è in comunione tra l'attrice Parte_1 per la quota di 1/4, CP_1
[...] per la quota di 1/4, e Controparte_2 per la quota di 1/2; i seguenti beni mobili registrati: autovettura Audi Q5 tg.EL544TL, autovettura
Fiat Punto tg.FA843NB, motociclo Phoenix tgCY22579, Fiat Panda tg.EY596LJ, la cui proprietà è in comunione tra l'attrice Parte_1 e il per la quota di 1/2 ciascuno;
la quota pari a convenuto Controparte_1
16.456,51 euro della società CA AR & DI S.a.s. di CA
AS e GI, acquistata dal convenuto con atto a rogito del Notaio
Rep. n. 92087 Racc. n. 9666 del 14.10.2013, la cui proprietà è inPersona_1 comunione tra l'attrice Parte_1 e il convenuto Controparte_1
perla quota di 1/2 ciascuno.
A questo punto, individuato il patrimonio comune tra le parti, la causa va rimessa sul ruolo per procedere a una CTU volta alla stima della massa comune e alla redazione di un progetto di divisione. La regolazione delle spese processuali va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, non definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1015/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) accerta che costituiscono oggetto di comunione ordinaria tra le parti i seguenti beni: il terreno sito in Manciano e censito al Foglio 209, particella 59 del N.C.T. del Comune di Manciano (GR), la cui proprietà è in comunione tra l'attrice e il convenuto Controparte_1Parte_1 per 1/2 della proprietà ciascuno;
il terreno sito in Orbetello e censito al Foglio 30, particella
1711 del N.C.T. del Comune di Orbetello (GR) la cui proprietà è in comunione tra l'attrice per la quota di 1/4, CP_1 Parte_1 per la quota di 1/4, e Controparte_2 per la quota di 1/2; i
[...]
seguenti beni mobili registrati: autovettura Audi Q5 tg.EL544TL, autovettura
Fiat Punto tg.FA843NB, motociclo Phoenix tgCY22579, Fiat Panda tg.EY596LJ, la cui proprietà è in comunione tra l'attrice e il Parte_1
di 1/2 ciascuno;
la quota pari aconvenuto Controparte_1 per la quota
16.456,51 euro della società CA AR & DI S.a.s. di CA
AS e GI, acquistata dal convenuto con atto a rogito del Notaio Persona_1 Rep. n. 92087 Racc. n. 9666 del 14.10.2013, la cui proprietà è in comunione tra l'attrice Parte_1 e il convenuto Controparte_1
per la quota di 1/2 ciascuno;
2) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Grosseto, 10.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia