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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/05/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 762 2024
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. SPADOLA GIUSEPPE;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. GALLO Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO; avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del Parte_1
3.8.2023 con cui il giudice dell'esecuzione, nella procedura n. 112/2023 r.g.e.m., ha disposto che il datore di lavoro dell'opponente corrisponda direttamente a CP_1 [...]
1 il quinto della retribuzione mensile al netto delle ritenute di legge, oltre al quinto
[...]
del t.f.r. in caso di cessazione del rapporto di lavoro, fino a concorrenza dell'importo assegnato, pari ad € 202.837,13.
L'opponente si duole della mancata applicazione del c.d. limite vitale di cui all'art. 545 c.p.c., pari ad € 1.000, specificando che la propria retribuzione, al netto delle ritenute, è inferiore a tale limite e pertanto non sarebbe pignorabile.
Fino 1 si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è infondata, perché, come evidenziato dall'opposta senza che l'opponente replicasse alcunché, l'art. 545 co. 7 c.p.c. da quest'ultima invocato riguarda esclusivamente i crediti pensionistici e non i crediti da lavoro, com'è quello di cui si discute.
Il successivo co. 8 non estende il minimo vitale ai crediti da lavoro. La disposizione, infatti, disciplina il pignoramento dei crediti pensionistici o da lavoro in caso di accredito su conto bancario o postale prevedendo che, ove tale accredito avvenga prima del pignoramento, le somme sono pignorabili nell'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, senza ulteriori limiti;
altrimenti, lo sono nei limiti previsti rispettivamente dal terzo quarto e quinto (per i crediti da lavoro) e settimo (per i crediti da pensione) comma.
L'opposizione, inoltre, deve ritenersi temeraria, perché basata sulla tesi, in alcun modo argomentata (nemmeno a seguito delle puntuali difese dell'opposta), dell'applicabilità di una disposizione che, sul piano letterale, si riferisce chiaramente ad ipotesi diversa da quella di specie.
Pertanto, l'opponente va condannata, oltre al rimborso delle spese, ai sensi dell'art. 96 co. 3 nella misura di un terzo di queste.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione; - condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in € 3.000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
- condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
1000 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Ragusa, 12/05/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 762 2024
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. SPADOLA GIUSEPPE;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. GALLO Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO; avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del Parte_1
3.8.2023 con cui il giudice dell'esecuzione, nella procedura n. 112/2023 r.g.e.m., ha disposto che il datore di lavoro dell'opponente corrisponda direttamente a CP_1 [...]
1 il quinto della retribuzione mensile al netto delle ritenute di legge, oltre al quinto
[...]
del t.f.r. in caso di cessazione del rapporto di lavoro, fino a concorrenza dell'importo assegnato, pari ad € 202.837,13.
L'opponente si duole della mancata applicazione del c.d. limite vitale di cui all'art. 545 c.p.c., pari ad € 1.000, specificando che la propria retribuzione, al netto delle ritenute, è inferiore a tale limite e pertanto non sarebbe pignorabile.
Fino 1 si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è infondata, perché, come evidenziato dall'opposta senza che l'opponente replicasse alcunché, l'art. 545 co. 7 c.p.c. da quest'ultima invocato riguarda esclusivamente i crediti pensionistici e non i crediti da lavoro, com'è quello di cui si discute.
Il successivo co. 8 non estende il minimo vitale ai crediti da lavoro. La disposizione, infatti, disciplina il pignoramento dei crediti pensionistici o da lavoro in caso di accredito su conto bancario o postale prevedendo che, ove tale accredito avvenga prima del pignoramento, le somme sono pignorabili nell'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, senza ulteriori limiti;
altrimenti, lo sono nei limiti previsti rispettivamente dal terzo quarto e quinto (per i crediti da lavoro) e settimo (per i crediti da pensione) comma.
L'opposizione, inoltre, deve ritenersi temeraria, perché basata sulla tesi, in alcun modo argomentata (nemmeno a seguito delle puntuali difese dell'opposta), dell'applicabilità di una disposizione che, sul piano letterale, si riferisce chiaramente ad ipotesi diversa da quella di specie.
Pertanto, l'opponente va condannata, oltre al rimborso delle spese, ai sensi dell'art. 96 co. 3 nella misura di un terzo di queste.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione; - condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in € 3.000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
- condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
1000 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Ragusa, 12/05/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)