CASS
Ordinanza 27 aprile 2023
Ordinanza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/04/2023, n. 11083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11083 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 21373-2022 proposto da: IN NN IA;
ON GU già legale rappresentante e socio accomandatario della cessata Società Camping Le Betulle Di ON GU & C. S.a.s.; ER CO;
ER ER quale titolare dell'impresa individuale Sinergia di ER ER, succeduta alla Società Sinergia S.a.s. di ER ER;
Begani LU;
AM LM, legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Spring S.r.l., incorporante per fusione per incorporazione della Società Spring Capital S.r.l.; TT UD;
TT AR;
ER CA RI;
ER ND NN GE IA;
IN LM;
RE NNmaria;
OR RT, amministratore unico e legale rappresentante della Società Errepi s.p.a. (incorporante la società S.Im.Co. S.r.l.); Bruna Civile Ord. Sez. U Num. 11083 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: DE MASI ORONZO Data pubblicazione: 27/04/2023 Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -2- OR, legale rappresentante e amministratore unico della Società MBH S.p.a.; CA AR;
CA NE;
DO UD Francesca, amministratore unico e legale rappresentante della Società G.B. Consulting s.r.l.; PP EP;
GL OB, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società MAD S.r.l., già D.P.C.S. s.r.l., già Società LOGU S.r.l. in liquidazione;
Carbone Livio;
Casasola Edi;
CH Fabrizio, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Società Risorse S.R.L., già Risorse S.a.s. di CH PA e C.; RA NI;
VA MA;
BO RT;
OP ER;
CO NI;
ER AV EP;
NA RN IA;
OR NO;
SA IO e ZZ TA, legali rappresentanti della società Almarise Società Semplice;
IS Gianluca, amministratore e legale rappresentante della Società IS NI s.r.l., a sua volta amministratrice e socia accomandataria della Società TRADE – S.A.P.A.; FU LE;
IA IN;
RE LM;
EC UA;
RE EN ND PO;
SA CA;
NT RI;
MA SI;
IE Giovanna;
MAlini Aldo, amministratore unico e legale rappresentante della In.Ce. S.r.l.; SC IA Pia;
AT RT VI;
ES IAno;
RI NO, amministratore unico e legale rappresentante della Ro.Al. S.r.l.; NI RO, già socio della cessata Società Safe Haven S.n.c. di RO NI & C.; Sola RI, già socio della cessata Società Safe Haven S.n.c. di RO NI & C.; NE AB;
SI Di TE ES;
TT AO IA, in qualità di ex socio dell’ormai cessata Società L'Approdo di AO IA TT & C. S.a.s. in liquidazione;
RB MA, in qualità di ex socio dell’ormai cessata Società L'Approdo di AO IA TT & C. S.a.s. in liquidazione;
Secomandi RI, legale rappresentante e amministratore unico della Società RM S.r.l.; SO EL BI;
RU NI Iade;
VA RI, legale rappresentante e Amministratore Unico della Società Pa.Mi. S.r.l.; DA RI;
TA LA;
IN AR;
IN SI;
HE LU LO IA;
CI LL;
UR Atila, non in proprio e personalmente bensì nella duplice qualità di chairman e legale rappresentante della società di diritto turco ATM Yatcilik Ve Turizm Isletme Anonim Sirketi, nonché di procuratore generale e legale rappresentante della Società di diritto panamense Marine Properties & Yachting Ltd, Inc.; Società Comar s.r.l., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Littardi AR;
D'AL IE, in persona del procuratore generale sig. ON RT;
AZ LU;
NT LUna quale erede del sig. Ciancio Nicola;
Società Bagni Doria s.r.l., già ing. RD Costruzioni s.p.a., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante ing. RD NI;
Istituto Credit Agricole Leasing Italia s.r.l. in persona del direttore Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -3- generale dr. Massimo Tripuzzi;
CC UI EL;
AR Livio;
elettivamente domiciliati in Roma, Via Arenula 16, presso lo studio dell'avvocato Francesca Dionisi, rappresentati e difesi dall'avvocato Giampiero Pani;
- ricorrenti -
contro COMUNE DI IMPERIA, in persona del Sindaco pro tempore;
nonché contro ACQUAMARE S.r.l., con socio unico, già in persona del legale rappresentante in carica;
Fallimento ACQUAMARE S.r.l. in liquidazione, in persona del curatore avv. MA Antonelli;
PORTO DI IMPERIA S.p.a., già in persona del legale rappresentante in carica;
Fallimento PORTO DI IMPERIA S.p.a., in persona dei curatori in carica;
GO IMPERIA S.r.l.; GENERALI ITALIA S.p.a., già INA ASSITALIA S.p.a., in persona del procuratore speciale Generali Business Solution;
ASSICURATORI DEI LLOYD'S, in persona del procuratore speciale del legale rappresentante generale per l’Italia degli Assicuratori dei Lloyd’s; NE LU;
NE TO;
AN IA RL;
VI CA;
BO UI;
SP IR Renata;
SE CE e AN GE nella qualità di soci amministratori della Bipas S.r.l.; IG LA;
RB VI;
GA OR;
AR NG;
GUne LU nella qualità di socio accomandatario della Società L'Approdo di LU GUne & C. S.a.s.; GUne IL nella qualità di amministratore unico della DuePiùDue S.r.l.; IN AR nella qualità di socio amministratore della Società Immobiliare Zar S.n.c. di IN R. & C.; TT LU NI;
TT TT AR;
NO AO;
AR IA GI nella qualità di legale rappresentante della Nautilus S.r.l.; Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -4- IO OR;
NE LA;
SI CA;
SI RO;
DU FF;
NE NN TA;
BA LO;
RO IO EO;
SE Tiziano;
Solemare di BR RE & C. S.a.s. in persona dell’accomandatario BR RE;
Simex S.r.l. in persona dell’amministratore unico Bonomini Ennio;
Extension S.r.l. in persona dell’amministratore unico, procuratore speciale e legale rappresentante AT IO;
NG AN;
LD NN;
LD GU;
-intimati – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 181/2013 del TRIBUNALE di IMPERIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RT RD, il quale conclude affinché la Corte dichiari la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. RITENUTO CHE 1.- I suindicati ricorrenti, insieme ad altri, nell’anno 2013, introducevano davanti al Tribunale di RI un giudizio inteso ad ottenere, tra l’altro, la condanna del Comune di RI al risarcimento dei danni a loro dire derivati dalle condotte attive ed omissive tenute dall’ente territoriale e da ACQUAMARE S.R.L. e PORTO DI IMPERIA S.P.A., entrambe dichiarate fallite, da pronunciare anche nei confronti di Assicuratori dei Lloyd's, Generali Italia S.p.a., già NA IA e Go RI s.r.l., chiamate in causa, assumendo l’illiceità di tali condotte in quanto arrecanti pregiudizio alla libertà negoziale, al patrimonio e segnatamente al diritto di godimento dei posti barca, e relative pertinenze, siti nel nuovo porto turistico di Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -5- RI, oggetto di contratti, posti in essere in presenza di gravissime problematiche, non soltanto giuridiche, inerenti la realizzazione della struttura portuale, dolosamente o comunque colpevolmente taciute dalle controparti, problematiche le quali in un primo momento avevano di fatto azzerato il valore commerciale dell’acquisto, oltre che la funzionalità dei posti barca, e successivamente avevano portato alla perdita definitiva di ogni diritto sui predetti beni immobili, in conseguenza della disposta decadenza della concessione demaniale in forza della quale gli stessi erano stati realizzati. 2.- L'azione veniva esercitata adducendo che i contratti di concessione dei diritti di godimento cinquantennali aventi ad oggetto posti barca e pertinenze, stipulati con le predette società, erano da dichiararsi invalidi per l'esistenza di plurimi vizi o comunque andavano risolti e che dei danni conseguenti doveva rispondere, unitamente alle società ACQUAMARE e PORTO DI IMPERIA, il Comune di RI, anch’esso convenuto in giudizio, al quale erano parimenti imputabili le problematiche, di natura civilistica, penale ed amministrativa, che avevano riguardato il realizzando porto turistico e portato all'annullamento della concessione. 3.- I ricorrenti deducevano che, nell’anno 2006, il Comune aveva accordato a PORTO DI IMPERIA S.P.A., società partecipata per un terzo dal Comune ligure, una concessione demaniale marittima per la realizzazione, in cinque anni, del nuovo porto turistico di RI – San RI e, successivamente, la gestione di esso per cinquant’anni, e che l’appalto dei lavori era stato conferito da detta società ad ACQUAMARE S.R.L., società facente parte del “Gruppo Acqua Marcia”, riconducibile all’imprenditore Francesco Bellavista Caltagirone. 4.- Deducevano, inoltre, che contestualmente al conferimento dell’appalto la società ACQUAMARE era diventata titolare di un terzo Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -6- delle azioni di PORTO DI IMPERIA S.P.A., che Il corrispettivo accordato da quest’ultima alla appaltatrice consisteva nel diritto di godimento cinquantennale – pari alla durata della concessione demaniale - del settanta per cento del realizzato (posti barca, con pertinenze, posti auto e cave nautiche), nonché di edifici commerciali e residenziali (opere a terra) e che, nell’anno 2007, la società ACQUAMARE dava inizio ai lavori e, nell’anno 2010, completate soltanto le opere a mare (moli, pontili e parcheggi), aveva avviato la commercializzazione dei posti barca e relative pertinenze. 5.- Deducevano, altresì, gli odierni ricorrenti che, assieme ad altri, avevano conseguito la disponibilità di posti barca e pertinenze in forza di contratti conclusi con le società ACQUAMARE e PORTO DI IMPERIA, dietro versamento di “ingenti somme”. Tale era il senso economico della operazione degli “acquirenti”, i quali erano tenuti a concludere, direttamente con la società PORTO DI IMPERIA, gestore dell’area portuale, i cd. “contratti di utenza” relativi agli oneri dovuti annualmente per ciascun posto barca e per i servizi di gestione dell’approdo forniti dalla società. 6.- Deducevano, infine, che i lavori di costruzione del porto erano stati interrotti, essendo state realizzate le sole opere a mare, che erano sorti svariati contenziosi e giudizi tra il Comune di RI e le altre società interessate all’opera, finanche di natura penale, essendo stato l’imprenditore Caltagirone Bellavista indagato, con collaboratori del Gruppo Acqua Pia Marcia, amministratori della società PORTO DI IMPERIA, Sindaco e dipendenti comunali, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di RI e sottoposto per molti mesi a carcerazione preventiva, avendo, il Comune disposto, nel 2014, la decadenza della concessione demaniale accordata alla società PORTO DI IMPERIA, successivamente dichiarata fallita come la società ACQUAMARE, ed avendo il TAR ed il Consiglio di Stato, negli anni successivi, confermato la legittimità del provvedimento di decadenza, Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -7- decisione che benché travolga definitivamente i diritti di godimento sui posti barca e relative pertinenze non solleva gli odierni ricorrenti dall’obbligo di pagare i canoni pattuiti. 7.- Nel giudizio dinanzi al Tribunale di RI si costituivano il Comune di RI, le società convenute nonché le chiamate in causa INA ASSITALIA S.P.A., ora GENERALI ITALIA S.P.A. nonché ASSICURATORI DEI LLOYD’S, ed il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione dell' a.g.o. e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. 8.- In ragione della proposizione di tale eccezione, gli attori nel giudizio di merito, pur dichiarando di reputare la stessa infondata, hanno proposto ricorso preventivo per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod.proc.civ., chiedendo la declaratoria della giurisdizione dell’a.g.o., essendo competente a decidere la controversia il Tribunale di RI. 9.- Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. CONSIDERATO CHE 1.- L’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile, non essendo stata decisa la causa nel merito, perché essa può essere proposta anche dalla parte attrice sussistendo, in presenza delle contestazioni della controparte, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via definitiva, per evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio così ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole (Cass. Sez. U., n. 32727/2018). 2.- Nel caso di specie, il convenuto Comune di RI ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice ordinario. Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -8- 3.- Ha osservato il P.G. che “(s)econdo la prospettazione attorea, i convenuti, in solido fra loro, sono stati artefici di una vera e propria truffa contrattuale (pag. 38 atto di citazione) o mise en scène (pag. 40 e 79 atto di citazione), organizzata dalle società di capitale sopra menzionate, dalle quali sarebbe derivata la inevitabile decadenza della concessione demaniale marittima n. 2306 del 28.12.2006”, di tal che “le domande suddette coinvolgono esclusivamente diritti soggettivi di carattere patrimoniale, fondati su violazioni contrattuali, ovvero pre-contrattuali, ovvero relative al contatto sociale fra privati e il COMUNE, ovvero, infine, alla violazione del precetto di neminem laedere. Il COMUNE, in particolare, non legato contrattualmente agli attori, è destinatario delle domande di carattere risarcitorio”. 4.- Nel caso in esame, ha proseguito il P.G., la giurisdizione del giudice amministrativo “deriverebbe dall’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. concernendo la controversia in questione rapporti di concessione di beni pubblici” ma, “(i)n realtà, esaminando il petitum sostanziale (…) dedotto dagli attori appare evidente che esso non contempla alcuna domanda di annullamento di atti amministrativi illegittimi, dai quali si deduca essere loro derivato un danno ingiusto. Il che giustificherebbe la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, con conseguente attrazione della domanda risarcitoria per violazione di diritti soggettivi (…)”. 5.- Ha - condivisibilmente, come subito si vedrà - concluso che “qui non è in discussione la legittimità della decadenza della concessione demaniale della società Porto di RI S.p.a., ma l’accertamento del danno patito dagli atti per comportamenti dolosi o colposi, quindi illeciti, di organi del COMUNE, in concorso con le società di capitali convenute, meglio sopra ricordati (…)”, provvedimento di decadenza che “si pone come mero antecedente fattuale, nell’ambito di una complessa serie di episodi, del danno patrimoniale lamentato dagli attori” per cui “il danno (…) non è conseguenza immediata e diretta Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -9- dell’illegittimità di un qualche atto impugnato, il cui risarcimento, in materia di giurisdizione esclusiva, è solo strumento di tutela ulteriore, e di completamento, rispetto a quello demolitorio”. 6.- La giurisdizione è individuata dal tenore della domanda, inteso nella sua sostanza e non come mera formale prospettazione (Cass. Sez. Un., n. 10412/2021, in motivazione), mentre non assumono rilievo decisivo gli argomenti che attengono propriamente al merito della controversia atteso che, ai sensi dell'articolo 386 c.p.c., la decisione sulla giurisdizione “è determinata dall'oggetto della domanda” e, va sottolineato, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto. 7.- Gli attori hanno introdotto, innanzi al Tribunale di RI, un giudizio che, per quanto qui rileva, ha ad oggetto (anche) l’accertamento della responsabilità contrattuale o aquiliana del Comune ligure, nonché delle società ACQUAMARE e PORTO DI IMPERIA, in relazione ad una pluralità di comportamenti commissivi e omissivi, anche dolosi, accertamento finalizzato alla condanna del convenuto, in solido con le due società, al risarcimento del danno subito dai c.d. “acquirenti” dei posti barca ubicati nel mai completato nuovo porto turistico di RI ed oggetto dei contratti dei quali, peraltro, è domandata anche la risoluzione. 8.- Prospettano, tra l’altro, i ricorrenti una responsabilità precontrattuale (artt. 1337, 1338 e 2043 cod. civ.) o contrattuale (art. 1173 cod. civ.), da contatto sociale, in capo al Comune ed alle società ACQUAMARE e PORTO DI IMPERIA che, in sede di trattative e di conclusione dei contratti, avrebbero taciuto dolosamente le criticità già in essere o addirittura comunicato dati non corrispondenti al vero e, comunque, per essere rimaste inadempienti rispetto alle obbligazioni assunte, non essendo state in grado di realizzare entro il termine di scadenza della concessione (dicembre 2011) le opere a Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -10- terra, avendo peraltro costruito malamente quelle a mare ed il parcheggio sotterraneo. 9.- Fondano la concorrente responsabilità del “Comune, che ha <> direttamente la vicenda del porto non solo come ente concedente e controllante (tramite i suoi due rappresentanti in seno alla Commissione di Vigilanza e Collaudo) ma anche come socio e <> di Porto di RI s.p.a., sia prima che dopo la commercializzazione dei posti barca”, sulla ostentata presenza, nella operazione imprenditoriale, del soggetto pubblico, che avrebbe determinato un ragionevole “affidamento” circa il “buon esito dell’operazione (medesima) totalmente deluso” a seguito della disposta decadenza della concessione demaniale che costituiva l’indefettibile presupposto dell’operazione medesima. 10. Assumono gli odierni ricorrenti che senza tale condotta dell’ente pubblico, “postosi oggettivamente verso i terzi come <> dell’operazione, non sarebbero addivenuti alla stipula dei contratti con ACQUAMARE S.R.L. e PORTO DI IMPERIA S.P.A. ed invocano il “dovere di protezione”, scaturente dalla ingerenza delle controparti contrattuali rispetto al patrimonio altrui e lamentano la “violazione del generale principio di buona fede, nonché degli specifici doveri di informazione, collaborazione, solidarietà e tutela degli interessi e della libertà negoziale dell’altro contraente”, atteso che “avevano a buon diritto ragione di fidare nella lealtà delle controparti e nella regolarità della intera operazione , stante la presenza <>del Comune , quale concedente e quale socio <> della concessionaria”. 11.- Prospettano, in buona sostanza, di aver subito un danno ingiusto per avere confidato “nella legittimità degli atti e dei provvedimenti amministrativi pregressi”, e di avere regolato il proprio agire negoziale proprio sulla base di essi, facendo, quindi, valere, “la condotta materiale del Comune” come fatto costitutivo della più Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -11- complessa fattispecie integrativa dell'affidamento incolpevole su legittimità e buon esito dell’iniziativa imprenditoriale, come detto basata sulla concessione demaniale accordata alla società PORTO DI IMPERIA, non già, e direttamente, sul provvedimento colpito da decadenza, bensì su una pluralità di specifici comportamenti commissivi ed omissivi del Comune, e delle altre società variamente interessate all’affare, talune riconducibili allo stesso ente territoriale, caratterizzate da dolo o colpa grave, come ampiamente riferito nell’atto introduttivo del giudizio. 12.- L'azione, dunque, non può dirsi avere ad oggetto un danno ingiusto ricollegabile, sia pure in maniera indiretta, alla lesione di un interesse legittimo, per cattivo esercizio del potere autoritativo, in quanto ciò che il privato, a seguito della nuova situazione determinatasi con la decadenza della concessione demaniale, denuncia è, in realtà, la lesione di una situazione di diritto soggettivo, rappresentata dalla conservazione dell'integrità del proprio patrimonio, o comunque dal mancato incremento di esso e, di conseguenza, la rottura della fiducia nella correttezza dell’agire amministrativo, sulla quale riposa la relazione giuridica con l’autorità pubblica. 13.- Parte attrice, infatti, non chiede alcuna verifica circa la legittimità degli atti adottati dal Comune di RI, riferibili alle varie fasi del procedimento concessorio, e neppure chiede il previo annullamento di alcun atto del procedimento medesimo, bensì censura la condotta complessivamente tenuta dalla P.A. nella fase di contatto con il privato, definendola come contraria al “generale principio di buona fede, nonché degli specifici doveri di informazione, collaborazione, solidarietà e tutela degli interessi e della libertà negoziale dell’altro contraente”. 14.- La condotta in questione - secondo le prospettazioni degli originari attori - avrebbe indotto i privati, dapprima, “a stipulare Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -12- contratti rischiosissimi” e, poi, avrebbe “pregiudica(to) definitivamente il diritto di credito da essi conseguito con quei contratti”, stante l’adozione della misura decadenziale e successivamente l’attribuzione, come affittuaria, a Go. RI s.r.l., “partecipata al 100% dal Comune”, della “azienda-porto” già in capo alla fallita società Porto di RI. 15.- La soluzione indicata dai ricorrenti appare, dunque, condivisibile ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un., n. 17586/2015, da ultimo, n. 8236/2022; n. 1567/2023; n. 2175/2023; n. 4044/2023). 16.- Va, pertanto, ribadito il principio per cui, quando nel giudizio si discute - soltanto - del modo in cui l’Amministrazione ha o non ha osservato le regole di lealtà, correttezza e buona fede, poiché tali regole, le quali attengono alle norme generali dell’ordinamento, operano su piani distinti rispetto alle regole di legittimità amministrativa, come anche affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 20 del 29 novembre 2021, e sono autonome e non in rapporto di pregiudizialità con le prime, viene a prospettarsi una situazione autonoma, tutelata in sé e non nel suo collegamento con l’interesse pubblico. 17.- L’origine del danno costituente l’oggetto della pretesa risarcitoria del privato non scaturisce dalla mera illegittimità del provvedimento amministrativo, bensì dalla lesione dell’affidamento del privato sulla legittimità di tale atto, affidamento che ha determinato una specifica condotta di quest’ultimo, ed è per questo che l’accertamento di validità degli atti amministrativi, di per sé, non manda l’Amministrazione esente da responsabilità per i danni nondimeno subiti dal destinatario degli stessi per violazione dei connessi obblighi di protezione inerenti al procedimento. 18.- Si tratta di conclusioni che, come hanno evidenziato queste Sezioni Unite in una recente ordinanza, “in parte già raggiunte in Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -13- riferimento alla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, sono state ritenute conformi anche a quella introdotta dagli artt. 7, comma primo, e 30, comma secondo, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, essendosi rilevato che e) nel caso in cui il comportamento della Pubblica Amministrazione abbia leso l'affidamento del privato, in quanto non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, non sussiste alcun collegamento, nemmeno mediato, tra il comportamento dell'Amministrazione e l'esercizio del potere, dal momento che il comportamento dell'Amministrazione rilevante ai fini dell'affidamento del privato si pone su un piano diverso rispetto da quello della scansione degli atti procedimentali che conducono al provvedimento con cui viene esercitato il potere amministrativo, f) anche nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la giurisdizione amministrativa su diritti presuppone che questi ultimi risultino coinvolti nella esplicazione della funzione pubblica, esercitata mediante provvedimenti o mediante accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, g) perché sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, è necessario, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, che la causa petendi si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo, ciò che non accade quando la causa del danno di cui il privato chiede il risarcimento risieda non già nel cattivo esercizio del potere amministrativo, bensì in un comportamento la cui illiceità venga dedotta prescindendo dal modo in cui il potere è stato esercitato e venga prospettata come violazione di regole comportamentali di buona fede e correttezza alla cui osservanza è tenuto qualunque soggetto, sia esso pubblico o privato” (Cass. Sez. Un., n. n. 1567/2023). 19.- Non v’è è ragione, quindi, per discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità dell'illecito, non è sufficiente la mera constatazione dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, ma è necessario un quid pluris, Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -14- rappresentato dalla delusione dell'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà riposta dal privato nel comportamento dell'Amministrazione, e fondata sul rispetto dei doveri di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, la cui inosservanza dà luogo, indipendentemente dall'annullamento dell'atto in autotutela o in sede giurisdizionale, ad una responsabilità che non è qualificabile né come extracontrattuale né come contrattuale in senso proprio, configurandosi piuttosto, come si è detto in precedenza, come una responsabilità di tipo relazionale o da contatto sociale qualificato (Cass., Sez. Un., n. 8236/2020, cit.; Cass., Sez. I, n. 32314/2018 e n. 24438/2011). 20.- La liquidazione delle spese del giudizio è riservata al giudice di merito.
P. Q. M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, demandando al medesimo la liquidazione delle spese di regolamento. Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2023. Il Presidente (GU Raimondi) Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -15-
ON GU già legale rappresentante e socio accomandatario della cessata Società Camping Le Betulle Di ON GU & C. S.a.s.; ER CO;
ER ER quale titolare dell'impresa individuale Sinergia di ER ER, succeduta alla Società Sinergia S.a.s. di ER ER;
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AM LM, legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Spring S.r.l., incorporante per fusione per incorporazione della Società Spring Capital S.r.l.; TT UD;
TT AR;
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ER ND NN GE IA;
IN LM;
RE NNmaria;
OR RT, amministratore unico e legale rappresentante della Società Errepi s.p.a. (incorporante la società S.Im.Co. S.r.l.); Bruna Civile Ord. Sez. U Num. 11083 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: DE MASI ORONZO Data pubblicazione: 27/04/2023 Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -2- OR, legale rappresentante e amministratore unico della Società MBH S.p.a.; CA AR;
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DO UD Francesca, amministratore unico e legale rappresentante della Società G.B. Consulting s.r.l.; PP EP;
GL OB, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società MAD S.r.l., già D.P.C.S. s.r.l., già Società LOGU S.r.l. in liquidazione;
Carbone Livio;
Casasola Edi;
CH Fabrizio, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Società Risorse S.R.L., già Risorse S.a.s. di CH PA e C.; RA NI;
VA MA;
BO RT;
OP ER;
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ER AV EP;
NA RN IA;
OR NO;
SA IO e ZZ TA, legali rappresentanti della società Almarise Società Semplice;
IS Gianluca, amministratore e legale rappresentante della Società IS NI s.r.l., a sua volta amministratrice e socia accomandataria della Società TRADE – S.A.P.A.; FU LE;
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MAlini Aldo, amministratore unico e legale rappresentante della In.Ce. S.r.l.; SC IA Pia;
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RI NO, amministratore unico e legale rappresentante della Ro.Al. S.r.l.; NI RO, già socio della cessata Società Safe Haven S.n.c. di RO NI & C.; Sola RI, già socio della cessata Società Safe Haven S.n.c. di RO NI & C.; NE AB;
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TT AO IA, in qualità di ex socio dell’ormai cessata Società L'Approdo di AO IA TT & C. S.a.s. in liquidazione;
RB MA, in qualità di ex socio dell’ormai cessata Società L'Approdo di AO IA TT & C. S.a.s. in liquidazione;
Secomandi RI, legale rappresentante e amministratore unico della Società RM S.r.l.; SO EL BI;
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VA RI, legale rappresentante e Amministratore Unico della Società Pa.Mi. S.r.l.; DA RI;
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HE LU LO IA;
CI LL;
UR Atila, non in proprio e personalmente bensì nella duplice qualità di chairman e legale rappresentante della società di diritto turco ATM Yatcilik Ve Turizm Isletme Anonim Sirketi, nonché di procuratore generale e legale rappresentante della Società di diritto panamense Marine Properties & Yachting Ltd, Inc.; Società Comar s.r.l., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Littardi AR;
D'AL IE, in persona del procuratore generale sig. ON RT;
AZ LU;
NT LUna quale erede del sig. Ciancio Nicola;
Società Bagni Doria s.r.l., già ing. RD Costruzioni s.p.a., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante ing. RD NI;
Istituto Credit Agricole Leasing Italia s.r.l. in persona del direttore Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -3- generale dr. Massimo Tripuzzi;
CC UI EL;
AR Livio;
elettivamente domiciliati in Roma, Via Arenula 16, presso lo studio dell'avvocato Francesca Dionisi, rappresentati e difesi dall'avvocato Giampiero Pani;
- ricorrenti -
contro COMUNE DI IMPERIA, in persona del Sindaco pro tempore;
nonché contro ACQUAMARE S.r.l., con socio unico, già in persona del legale rappresentante in carica;
Fallimento ACQUAMARE S.r.l. in liquidazione, in persona del curatore avv. MA Antonelli;
PORTO DI IMPERIA S.p.a., già in persona del legale rappresentante in carica;
Fallimento PORTO DI IMPERIA S.p.a., in persona dei curatori in carica;
GO IMPERIA S.r.l.; GENERALI ITALIA S.p.a., già INA ASSITALIA S.p.a., in persona del procuratore speciale Generali Business Solution;
ASSICURATORI DEI LLOYD'S, in persona del procuratore speciale del legale rappresentante generale per l’Italia degli Assicuratori dei Lloyd’s; NE LU;
NE TO;
AN IA RL;
VI CA;
BO UI;
SP IR Renata;
SE CE e AN GE nella qualità di soci amministratori della Bipas S.r.l.; IG LA;
RB VI;
GA OR;
AR NG;
GUne LU nella qualità di socio accomandatario della Società L'Approdo di LU GUne & C. S.a.s.; GUne IL nella qualità di amministratore unico della DuePiùDue S.r.l.; IN AR nella qualità di socio amministratore della Società Immobiliare Zar S.n.c. di IN R. & C.; TT LU NI;
TT TT AR;
NO AO;
AR IA GI nella qualità di legale rappresentante della Nautilus S.r.l.; Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -4- IO OR;
NE LA;
SI CA;
SI RO;
DU FF;
NE NN TA;
BA LO;
RO IO EO;
SE Tiziano;
Solemare di BR RE & C. S.a.s. in persona dell’accomandatario BR RE;
Simex S.r.l. in persona dell’amministratore unico Bonomini Ennio;
Extension S.r.l. in persona dell’amministratore unico, procuratore speciale e legale rappresentante AT IO;
NG AN;
LD NN;
LD GU;
-intimati – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 181/2013 del TRIBUNALE di IMPERIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RT RD, il quale conclude affinché la Corte dichiari la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. RITENUTO CHE 1.- I suindicati ricorrenti, insieme ad altri, nell’anno 2013, introducevano davanti al Tribunale di RI un giudizio inteso ad ottenere, tra l’altro, la condanna del Comune di RI al risarcimento dei danni a loro dire derivati dalle condotte attive ed omissive tenute dall’ente territoriale e da ACQUAMARE S.R.L. e PORTO DI IMPERIA S.P.A., entrambe dichiarate fallite, da pronunciare anche nei confronti di Assicuratori dei Lloyd's, Generali Italia S.p.a., già NA IA e Go RI s.r.l., chiamate in causa, assumendo l’illiceità di tali condotte in quanto arrecanti pregiudizio alla libertà negoziale, al patrimonio e segnatamente al diritto di godimento dei posti barca, e relative pertinenze, siti nel nuovo porto turistico di Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -5- RI, oggetto di contratti, posti in essere in presenza di gravissime problematiche, non soltanto giuridiche, inerenti la realizzazione della struttura portuale, dolosamente o comunque colpevolmente taciute dalle controparti, problematiche le quali in un primo momento avevano di fatto azzerato il valore commerciale dell’acquisto, oltre che la funzionalità dei posti barca, e successivamente avevano portato alla perdita definitiva di ogni diritto sui predetti beni immobili, in conseguenza della disposta decadenza della concessione demaniale in forza della quale gli stessi erano stati realizzati. 2.- L'azione veniva esercitata adducendo che i contratti di concessione dei diritti di godimento cinquantennali aventi ad oggetto posti barca e pertinenze, stipulati con le predette società, erano da dichiararsi invalidi per l'esistenza di plurimi vizi o comunque andavano risolti e che dei danni conseguenti doveva rispondere, unitamente alle società ACQUAMARE e PORTO DI IMPERIA, il Comune di RI, anch’esso convenuto in giudizio, al quale erano parimenti imputabili le problematiche, di natura civilistica, penale ed amministrativa, che avevano riguardato il realizzando porto turistico e portato all'annullamento della concessione. 3.- I ricorrenti deducevano che, nell’anno 2006, il Comune aveva accordato a PORTO DI IMPERIA S.P.A., società partecipata per un terzo dal Comune ligure, una concessione demaniale marittima per la realizzazione, in cinque anni, del nuovo porto turistico di RI – San RI e, successivamente, la gestione di esso per cinquant’anni, e che l’appalto dei lavori era stato conferito da detta società ad ACQUAMARE S.R.L., società facente parte del “Gruppo Acqua Marcia”, riconducibile all’imprenditore Francesco Bellavista Caltagirone. 4.- Deducevano, inoltre, che contestualmente al conferimento dell’appalto la società ACQUAMARE era diventata titolare di un terzo Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -6- delle azioni di PORTO DI IMPERIA S.P.A., che Il corrispettivo accordato da quest’ultima alla appaltatrice consisteva nel diritto di godimento cinquantennale – pari alla durata della concessione demaniale - del settanta per cento del realizzato (posti barca, con pertinenze, posti auto e cave nautiche), nonché di edifici commerciali e residenziali (opere a terra) e che, nell’anno 2007, la società ACQUAMARE dava inizio ai lavori e, nell’anno 2010, completate soltanto le opere a mare (moli, pontili e parcheggi), aveva avviato la commercializzazione dei posti barca e relative pertinenze. 5.- Deducevano, altresì, gli odierni ricorrenti che, assieme ad altri, avevano conseguito la disponibilità di posti barca e pertinenze in forza di contratti conclusi con le società ACQUAMARE e PORTO DI IMPERIA, dietro versamento di “ingenti somme”. Tale era il senso economico della operazione degli “acquirenti”, i quali erano tenuti a concludere, direttamente con la società PORTO DI IMPERIA, gestore dell’area portuale, i cd. “contratti di utenza” relativi agli oneri dovuti annualmente per ciascun posto barca e per i servizi di gestione dell’approdo forniti dalla società. 6.- Deducevano, infine, che i lavori di costruzione del porto erano stati interrotti, essendo state realizzate le sole opere a mare, che erano sorti svariati contenziosi e giudizi tra il Comune di RI e le altre società interessate all’opera, finanche di natura penale, essendo stato l’imprenditore Caltagirone Bellavista indagato, con collaboratori del Gruppo Acqua Pia Marcia, amministratori della società PORTO DI IMPERIA, Sindaco e dipendenti comunali, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di RI e sottoposto per molti mesi a carcerazione preventiva, avendo, il Comune disposto, nel 2014, la decadenza della concessione demaniale accordata alla società PORTO DI IMPERIA, successivamente dichiarata fallita come la società ACQUAMARE, ed avendo il TAR ed il Consiglio di Stato, negli anni successivi, confermato la legittimità del provvedimento di decadenza, Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -7- decisione che benché travolga definitivamente i diritti di godimento sui posti barca e relative pertinenze non solleva gli odierni ricorrenti dall’obbligo di pagare i canoni pattuiti. 7.- Nel giudizio dinanzi al Tribunale di RI si costituivano il Comune di RI, le società convenute nonché le chiamate in causa INA ASSITALIA S.P.A., ora GENERALI ITALIA S.P.A. nonché ASSICURATORI DEI LLOYD’S, ed il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione dell' a.g.o. e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. 8.- In ragione della proposizione di tale eccezione, gli attori nel giudizio di merito, pur dichiarando di reputare la stessa infondata, hanno proposto ricorso preventivo per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod.proc.civ., chiedendo la declaratoria della giurisdizione dell’a.g.o., essendo competente a decidere la controversia il Tribunale di RI. 9.- Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. CONSIDERATO CHE 1.- L’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile, non essendo stata decisa la causa nel merito, perché essa può essere proposta anche dalla parte attrice sussistendo, in presenza delle contestazioni della controparte, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via definitiva, per evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio così ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole (Cass. Sez. U., n. 32727/2018). 2.- Nel caso di specie, il convenuto Comune di RI ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice ordinario. Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -8- 3.- Ha osservato il P.G. che “(s)econdo la prospettazione attorea, i convenuti, in solido fra loro, sono stati artefici di una vera e propria truffa contrattuale (pag. 38 atto di citazione) o mise en scène (pag. 40 e 79 atto di citazione), organizzata dalle società di capitale sopra menzionate, dalle quali sarebbe derivata la inevitabile decadenza della concessione demaniale marittima n. 2306 del 28.12.2006”, di tal che “le domande suddette coinvolgono esclusivamente diritti soggettivi di carattere patrimoniale, fondati su violazioni contrattuali, ovvero pre-contrattuali, ovvero relative al contatto sociale fra privati e il COMUNE, ovvero, infine, alla violazione del precetto di neminem laedere. Il COMUNE, in particolare, non legato contrattualmente agli attori, è destinatario delle domande di carattere risarcitorio”. 4.- Nel caso in esame, ha proseguito il P.G., la giurisdizione del giudice amministrativo “deriverebbe dall’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. concernendo la controversia in questione rapporti di concessione di beni pubblici” ma, “(i)n realtà, esaminando il petitum sostanziale (…) dedotto dagli attori appare evidente che esso non contempla alcuna domanda di annullamento di atti amministrativi illegittimi, dai quali si deduca essere loro derivato un danno ingiusto. Il che giustificherebbe la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, con conseguente attrazione della domanda risarcitoria per violazione di diritti soggettivi (…)”. 5.- Ha - condivisibilmente, come subito si vedrà - concluso che “qui non è in discussione la legittimità della decadenza della concessione demaniale della società Porto di RI S.p.a., ma l’accertamento del danno patito dagli atti per comportamenti dolosi o colposi, quindi illeciti, di organi del COMUNE, in concorso con le società di capitali convenute, meglio sopra ricordati (…)”, provvedimento di decadenza che “si pone come mero antecedente fattuale, nell’ambito di una complessa serie di episodi, del danno patrimoniale lamentato dagli attori” per cui “il danno (…) non è conseguenza immediata e diretta Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -9- dell’illegittimità di un qualche atto impugnato, il cui risarcimento, in materia di giurisdizione esclusiva, è solo strumento di tutela ulteriore, e di completamento, rispetto a quello demolitorio”. 6.- La giurisdizione è individuata dal tenore della domanda, inteso nella sua sostanza e non come mera formale prospettazione (Cass. Sez. Un., n. 10412/2021, in motivazione), mentre non assumono rilievo decisivo gli argomenti che attengono propriamente al merito della controversia atteso che, ai sensi dell'articolo 386 c.p.c., la decisione sulla giurisdizione “è determinata dall'oggetto della domanda” e, va sottolineato, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto. 7.- Gli attori hanno introdotto, innanzi al Tribunale di RI, un giudizio che, per quanto qui rileva, ha ad oggetto (anche) l’accertamento della responsabilità contrattuale o aquiliana del Comune ligure, nonché delle società ACQUAMARE e PORTO DI IMPERIA, in relazione ad una pluralità di comportamenti commissivi e omissivi, anche dolosi, accertamento finalizzato alla condanna del convenuto, in solido con le due società, al risarcimento del danno subito dai c.d. “acquirenti” dei posti barca ubicati nel mai completato nuovo porto turistico di RI ed oggetto dei contratti dei quali, peraltro, è domandata anche la risoluzione. 8.- Prospettano, tra l’altro, i ricorrenti una responsabilità precontrattuale (artt. 1337, 1338 e 2043 cod. civ.) o contrattuale (art. 1173 cod. civ.), da contatto sociale, in capo al Comune ed alle società ACQUAMARE e PORTO DI IMPERIA che, in sede di trattative e di conclusione dei contratti, avrebbero taciuto dolosamente le criticità già in essere o addirittura comunicato dati non corrispondenti al vero e, comunque, per essere rimaste inadempienti rispetto alle obbligazioni assunte, non essendo state in grado di realizzare entro il termine di scadenza della concessione (dicembre 2011) le opere a Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -10- terra, avendo peraltro costruito malamente quelle a mare ed il parcheggio sotterraneo. 9.- Fondano la concorrente responsabilità del “Comune, che ha <
P. Q. M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, demandando al medesimo la liquidazione delle spese di regolamento. Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2023. Il Presidente (GU Raimondi) Ric. 2022 n. 21373 sez. SU - ud. 21-03-2023 -15-