Art. 32.
I consorzi gia' costituiti o che si costituiscano per la esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o piu' comuni potranno sostituirsi ai comuni stessi per la provvista di acqua potabile nel territorio consorziato, e saranno in questo caso applicate a loro favore le disposizioni del precedente articolo.
I consorzi gia' costituiti o che si costituiscano per la esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o piu' comuni potranno sostituirsi ai comuni stessi per la provvista di acqua potabile nel territorio consorziato, e saranno in questo caso applicate a loro favore le disposizioni del precedente articolo.