Ordinanza cautelare 30 settembre 2023
Sentenza 11 giugno 2024
Ordinanza cautelare 23 settembre 2024
Decreto cautelare 1 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 24 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/01/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00582/2025REG.PROV.COLL.
N. 06387/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6387 del 2024, proposto dalla Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la NO & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Ferrante e Giuseppe Lammirato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione seconda, n. 736 del 2024, resa tra le parti, concernente una richiesta di accreditamento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della NO & C. s.r.l., dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e del Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Talarico, su delega dell'avvocato Angela Marafioti, e Francesco Izzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La struttura sanitaria NO & C. s.r.l. ha chiesto alla Regione Calabria l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di venti prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo diurno, di sessanta prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI), nonché di ulteriori prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa
1.1. La stessa società ha quindi impugnato al T.a.r. di Catanzaro la nota della Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda in quanto “dalle dichiarazioni rilasciate dall’ASP competente per territorio, con prot. n. 26059 del 07/06/2023 e prot. n. 27077 del 13/06/2023, attestante la compatibilità delle prestazioni richieste, si evince la non compatibilità con i livelli essenziali di assistenza (LEA) e il fabbisogno regionale, fatta eccezione per n. 5 prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo diurno” (nota prot. n. 302265 del 3 luglio 2023).
2. Il T.a.r., con la sentenza indicata in epigrafe (n. 736 del 2024), ha accolto ricorso, condannando la Regione Calabria e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone alle spese di giudizio.
2.1. Dopo aver preliminarmente rilevato che l’autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie doveva comunque restare inserita nell’ambito della programmazione regionale, lo stesso Tribunale ha, infatti, evidenziato come la nota impugnata, che aveva considerato d’ostacolo l’accreditamento di nuovi soggetti laddove si era raggiunto un volume di prestazioni pari al fabbisogno regionale stimato, si fosse posta in posizione disarmonica rispetto ai criteri legislativi di settore.
2.2. Secondo il T.a.r. sarebbe stato illegittimo negare l’accreditamento a nuovi operatori, ma anche a vecchi operatori che volevano rendere nuove e ulteriori prestazioni sanitarie, solo facendo riferimento al fabbisogno già “coperto” dagli operatori accreditati, senza alcuna forma di valutazione comparativa della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza dei servizi resi. Tale impostazione avrebbe, in sostanza, costituito una insormontabile barriera all’accesso a un mercato che, pur non rispondendo unicamente a una logica concorrenziale, comunque non esclude la competizione tra gli operatori, anche allo scopo di incentivare un miglioramento qualitativo dei servizi.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la Regione Calabria sulla base di un unico motivo di censura.
3.1. La decisione del T.a.r. si sarebbe erroneamente fondata sulla circostanza della ritenuta efficacia della novella legislativa di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 di modifica dell’art. 8-quater, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992. In concreto, per il giudice di primo grado l’Amministrazione regionale, nel determinarsi sull’istanza della struttura appellata, non avrebbe potuto limitarsi a rilevare la saturazione del fabbisogno, ma avrebbe dovuto procedere alla comparazione tra le offerte degli operatori privati.
3.1.1. Secondo la Regione appellante, invece, tale interpretazione non sarebbe stata corretta in quanto l’adeguamento dell’ordinamento delle regioni alla nuova disposizione sarebbe stato prorogato al 31 dicembre 2024 dall’art. 4, comma 7-bis, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2024, n. 18.
3.1.2. Di conseguenza, la verifica di compatibilità delle nuove prestazioni sarebbe dovuta avvenire tenendo conto del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale risultante dalla programmazione sanitaria regionale.
4. La società NO & C. si è costituita in giudizio il 6 agosto 2024, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato una memoria e documenti in 12 settembre 2024.
5. Il 13 settembre 2024 la Regione Calabria ha depositato un’ulteriore memoria, cui ha replicato il giorno successivo la NO & C..
6. Il Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria si è costituito per resistere in giudizio il 16 settembre 2024.
7. Nella camera di consiglio del 19 settembre 2024, con ordinanza cautelare n. 3547 del 2024, è stata accolta l’istanza di sospensione della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, con la seguente motivazione: “ Considerato che ai fini dell’accreditamento il termine per l’adeguamento alla disciplina sulla comparazione tra gli operatori è stato individuato al 31 dicembre 2024 (cfr. art. 4, comma 7-bis, del d.l. n. 215 del 2023, convertito nella legge n. 18 del 2024); Ritenuto, pertanto, di mantenere la res adhuc integra fino alla decisione di merito ”.
8. La Regione appellante ha depositato documenti il 30 ottobre 2024, mentre sia la società appellata che l’appellante hanno depositato memorie rispettivamente il 7 e il 10 novembre 2024.
9. La NO & C. ha infine depositato una replica il 20 novembre 2024.
10. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone si è costituita in giudizio il 21 novembre 2024, chiedendo l’accoglimento dell’appello.
11. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 12 dicembre 2024.
12. L’appello non è fondato.
13. L’art. 15, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 2022 n. 8 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto al comma 7 dell’art. 8- quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 la seguente modifica: “ 7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ”.
13.1. In sostanza, l’accreditamento in favore delle strutture sanitarie private, pur restando inserito nell’ambito dei criteri relativi al fabbisogno complessivo e alle compatibilità finanziarie, nonché allo stringente regime pubblicistico di verifica dei requisiti e delle condizioni previste dalla programmazione regionale, non può più essere connesso al solo dato quantitativo delle prestazioni sanitarie già accreditate.
13.2. Nel quadro normativo sopra richiamato, l’accesso delle strutture privare al regime dell’accreditamento, anche se non risponde alle sole logiche concorrenziali, deve comunque avvenire mediante una valutazione comparativa che tenga conto anche della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza dei servizi resi, secondo criteri preventivamente indicati dalla Regione.
14. Ciò premesso, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato art.15, comma 1, lettera a), della legge n. 8 del 2022 è intervenuta una disposizione, inserita nell’art. 4, comma 7- bis , del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 a seguito della legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, che ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle modifiche introdotte all’art. 8-quater, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992.
14.1. Tale proroga ha quindi avuto effetto a decorrere dal 29 febbraio 2024 (giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione n. 18 del 2024) e dunque non era efficace al momento dell’adozione del provvedimento impugnato (3 luglio 2023).
15. D’altra parte, nel momento dell’esame cautelare della controversia in questo grado di giudizio, era emerso che la Regione appellante aveva avviato l’adeguamento del proprio ordinamento alle nuove regole tenendo conto della scadenza del 31 dicembre 2024 (cfr. memoria del 13 settembre 2024: “ La Regione Calabria e, per essa, il Commissario ad acta per il piano di rientro, ha avviato di recente il procedimento per adeguare il proprio ordinamento alle nuove regole. Il relativo provvedimento commissariale è tutt’ora in fase di approvazione ”).
15.1. Tale preliminare adeguamento è poi intervenuto con la D.C.A. n. 326 del 28 ottobre 2024 con cui sono stati adottati “ i criteri applicativi del sistema di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie ” (cfr. allegato 1 ai documenti regionali depositati il 30 novembre 2024).
16. Non può però dubitarsi circa il fatto che, come detto, alla data di adozione del provvedimento impugnato la proroga non fosse ancora intervenuta. Rispetto allo stesso atto deve dunque condividersi l’obiezione di parte appellata circa l’inefficacia retroattiva della disposizione di cui al citato art, 4, comma 7- bis , del d.l. 215 del 2023, con la conseguenza che, rispetto alla istanza di accreditamento di cui è causa, la Regione avrebbe dovuto considerare anche i principi contenuti nel modificato art. 8- quater del d.lgs. n. 502 del 1992.
17. Per le ragioni sopra indicate, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
18. Tenuto conto dell’articolazione della normativa di riferimento, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 6387 del 2024), come in epigrafe proposto, lo respinge
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO