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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/07/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3177 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3177 / 2022 promossa da:
(C. F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RR UC (C. F. ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo sito in PALESTRINA, VIA MADONNA DELL'AQUILA, 67 (PEC:
Email_1
OPPONENTE
Contro
AVV. (C. F. ) , rappresentato e difeso da se CP_1 CP_2 C.F._3 medesimo ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in ROMA,
PIAZZA RE DI ROMA, 21 (PEC: ) Email_2
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.3.2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione a precetto, introdotta ex art. 616 c.p.c. a seguito di ordinanza del giudice dell'esecuzione R.G.E. 435/2021, è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
L'unico motivo di opposizione articolato, concernente l'intimazione di pagamento mediante precetto di una somma errata a titolo di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. anziché ex art. 1284, comma 1, c.c. è fondato.
Come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria del 16.9.2022, l'art. 1284, comma 4, c.c., che richiama l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 3 d.lgs. 232/2002, non risulta applicabile al caso di specie in quanto la novella legislativa è entrata in vigore successivamente al deposito del ricorso monitorio costituente il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto per cui è causa.
In particolare, la norma suddetta si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 132/2014, ossia la legge del 10 novembre 2014 n. 162 e, dunque, ai procedimenti introdotti dal 10 dicembre
2014, mentre l'opposto ha iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo in data 17/11/2014 ed il relativo decreto è stato emesso il 19/11/2014, depositato in cancelleria il 21/11/2014 recante N.1503/2014.
Deve, inoltre, sottolinearsi che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi di una transazione commerciale, bensì di un accordo tra avvocato e cliente, a cui pertanto non è in nessun caso ontologicamente applicabile il tasso di mora in questione.
Per quanto riguarda la posizione dell'opposto, che in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato alla richiesta di applicazione degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., il
Tribunale ne prende atto;
ciò, anche ai fini della pronuncia sulle spese legali, come si verrà a dire.
Ciò posto, essendo ormai pacifico tra le parti che gli interessi devono esser considerati al tasso legale, rimane controversa la data di decorrenza, in quanto l'opposto insiste nella richiesta di decorrenza sin dal 2012, anno di formazione del credito.
Pag. 2 a 4 Deve ribadirsi quanto già espresso in sede della richiamata ordinanza istruttoria: gli interessi decorrono dalla data di deposito del ricorso monitorio nel mese di novembre 2014, in quanto momento di messa in mora del debitore.
In conclusione, sulla somma capitale di 16.000,00 euro sono dovuti 1.913,83 euro a titolo di interessi legali dal 17.11.2014 sino ad oggi, oltre interessi che matureranno sino all'effettivo soddisfo al medesimo tasso legale.
Deve invece essere rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, in quanto di competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 623, c.p.c.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese vengono compensate, considerato che, se da un lato l'opposizione è risultata fondata, dall'altro lato non risulta che parte opponente abbia provveduto a versare (o offrire di versare) la sorte capitale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione, stabilendo che sulla somma capitale di 16.000,00 euro sono dovuti gli interessi da parte dell'opponente nella misura del tasso legale dal mese di novembre 2014 sino all'effettivo soddisfo, ammontanti alla data dell'emananda sentenza in 1.913,83 euro;
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, 24/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 3 a 4
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3177 / 2022 promossa da:
(C. F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RR UC (C. F. ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo sito in PALESTRINA, VIA MADONNA DELL'AQUILA, 67 (PEC:
Email_1
OPPONENTE
Contro
AVV. (C. F. ) , rappresentato e difeso da se CP_1 CP_2 C.F._3 medesimo ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in ROMA,
PIAZZA RE DI ROMA, 21 (PEC: ) Email_2
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.3.2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione a precetto, introdotta ex art. 616 c.p.c. a seguito di ordinanza del giudice dell'esecuzione R.G.E. 435/2021, è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
L'unico motivo di opposizione articolato, concernente l'intimazione di pagamento mediante precetto di una somma errata a titolo di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. anziché ex art. 1284, comma 1, c.c. è fondato.
Come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria del 16.9.2022, l'art. 1284, comma 4, c.c., che richiama l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 3 d.lgs. 232/2002, non risulta applicabile al caso di specie in quanto la novella legislativa è entrata in vigore successivamente al deposito del ricorso monitorio costituente il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto per cui è causa.
In particolare, la norma suddetta si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 132/2014, ossia la legge del 10 novembre 2014 n. 162 e, dunque, ai procedimenti introdotti dal 10 dicembre
2014, mentre l'opposto ha iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo in data 17/11/2014 ed il relativo decreto è stato emesso il 19/11/2014, depositato in cancelleria il 21/11/2014 recante N.1503/2014.
Deve, inoltre, sottolinearsi che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi di una transazione commerciale, bensì di un accordo tra avvocato e cliente, a cui pertanto non è in nessun caso ontologicamente applicabile il tasso di mora in questione.
Per quanto riguarda la posizione dell'opposto, che in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato alla richiesta di applicazione degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., il
Tribunale ne prende atto;
ciò, anche ai fini della pronuncia sulle spese legali, come si verrà a dire.
Ciò posto, essendo ormai pacifico tra le parti che gli interessi devono esser considerati al tasso legale, rimane controversa la data di decorrenza, in quanto l'opposto insiste nella richiesta di decorrenza sin dal 2012, anno di formazione del credito.
Pag. 2 a 4 Deve ribadirsi quanto già espresso in sede della richiamata ordinanza istruttoria: gli interessi decorrono dalla data di deposito del ricorso monitorio nel mese di novembre 2014, in quanto momento di messa in mora del debitore.
In conclusione, sulla somma capitale di 16.000,00 euro sono dovuti 1.913,83 euro a titolo di interessi legali dal 17.11.2014 sino ad oggi, oltre interessi che matureranno sino all'effettivo soddisfo al medesimo tasso legale.
Deve invece essere rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, in quanto di competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 623, c.p.c.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese vengono compensate, considerato che, se da un lato l'opposizione è risultata fondata, dall'altro lato non risulta che parte opponente abbia provveduto a versare (o offrire di versare) la sorte capitale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione, stabilendo che sulla somma capitale di 16.000,00 euro sono dovuti gli interessi da parte dell'opponente nella misura del tasso legale dal mese di novembre 2014 sino all'effettivo soddisfo, ammontanti alla data dell'emananda sentenza in 1.913,83 euro;
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, 24/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 3 a 4
Pag. 4 a 4