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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9482 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 13657/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 07/04/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 20/11/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresenta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Daniela Franco presso il cui studio in Milano, Viale Monte Nero n. 28, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 16.05.2025
pagina 1 di 11 OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli minori
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
1. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con prevalente Per_1 collocamento presso la madre nella casa sita in Settala (MI), Via Cerca n. 2 che rimane assegnata alla ricorrente con tutti gli immobili che la arredano,
2. regolare il diritto di visita del padre nei termini che seguono: a fine settimana alternati da venerdì alle ore 16.30 alla domenica alle ore 21.30; un giorno infrasettimanale che, salvo diverso accordo, si indica nel giovedì; durante le vacanze estive due settimane non consecutive con obbligo di comunicare alla madre le settimane non oltre la fine di febbraio di ogni anno;
eventuali viaggi all'estero devono essere preventivamente concordati con la madre
3. porre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di €
500,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT da versarsi alla madre entro il giorno
10 di ogni mese;
4. disporre che l'Assegno Unico universale (o altro strumento di sostegno al reddito) venga percepito nella misura del 100% dalla madre con diritto della stessa a presentare apposita domanda all'INPS con pagamento diretto dell'assegno in suo favore.
5. Porre a carico del padre il rimborso nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse del figlio secondo quanto previsto dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti
pagina 2 di 11 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6. Con vittoria di spese.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 07.04.2025, , premesso di aver intrattenuto Parte_1 una relazione more uxorio con , dalla cui unione nasceva a LZ (MI) SO CP_1
Gjoka, il 21.08.2016, chiedeva di disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1
pagina 3 di 11 genitori con prevalente collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale sita in
Settala (MI), Via Cerca n. 2, la regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti, un contributo paterno al mantenimento del figlio della somma mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione integrale materna dell'assegno unico per il minore.
All'udienza del 15.07.2025, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il GOT delegato, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e sentita la ricorrente, rimetteva la causa al Giudice delegato per quanto di competenza.
All'udienza del 20.11.2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo eseguita nei termini ex art. 139 c.p.c. all'indirizzo di residenza del convenuto, ne dichiarava la contumacia e sentiva la parte ricorrente che così dichiarava:
“…Noi comunichiamo in maniera civile, per tutto quanto riguarda noi ci siamo Per_1 sempre accordati. Lui ha avuto una problematica a livello lavorativo, di dover star fuori di più e quindi di non riuscire a tenerlo;
allora mi ha chiesto se naturalmente per me era un problema gli ho detto: guarda di problemi non ce ne sono parliamone con abbiamo dovuto rimodificare un Per_1 po' perché nell'azienda stanno cercando di assumere;
quindi lui mi ha detto dovrebbe essere provvisoria e abbiamo tolto i pernotti nel weekend;
in settimana non pernottava esclusivamente per ragioni del papa lavorative naturalmente lavorare sulla macchina senza alle quattro del mattino lui fa
l'autista di medicinali all'autotrasportatore quindi è più facile il weekend che neanche la ava Io gli ho detto di venire ma lui dice che non serve perché siamo d'accordo così e che non vuole andare dagli avvocati. Lui mi da il consenso su tutto perché si fida. Motivo per cui … non mi non serve l'affido esclusivo dal momento in cui lui è comunque presente nei giorni che lui riesce ad essere presente
Se voglio scrivere alla NASA perché voglio fargli fare l'astronauta, lui mi dice sì; non Per_1
è oppositivo e lui mi dice di sì. Il problema è che non paga niente, anche se a me sta bene e non litighiamo. Ad esempio del dentista gli ho chiesto di accompagnarlo lui, perché ero impegnato a lavoro, lui l'ha fatto ma non ha pagato. Non è che non paga niente ma paga magari quando io arrivo a chiederglielo con molta insistenza e perché io questo mese magari non c'è la faccio cioè non riesco allora mi dà qualcosa, però sono 200/150 € ; ora non me li ha dati più da marzo, e poi dovrebbero comprendere tutto anche le spese extra. Lui mi dice che non può di più. All'inizio pagava magari la mensa io gli do io gli mandavo il bollettino e poi con vari pretesti ha smesso. Non credo che abbia difficoltà, perché poi va in vacanza, poi la compagna lavora e vivono nella casa della sorella di lui, pagina 4 di 11 ora dovrebbero traferirsi perché è piccola, ma sempre in un 'abitazione di famiglia. non si Per_1 lamenta della presenza della nuova compagna, ma la psicologa mi dice che lui avrebbe bisogno di esclusività, ad oggi sa che la presenza del padre e quella sa che lui e cioè a livello eh di Per_1 gestione lui sa che il papa c'è in quei momenti lui sa che il papa c'è il mercoledì sa che il papa lo va a prendere e lo porta a catechismo Lui è seguito già dalla scuola materna per un disturbo emotivo, certo la separazione e la morte del nonno non hanno aiutato. A scuola va molto bene, ha fatto valutazioni cognitive risultate nella norma ha solo un disturbo d'ansia che con l'aiuto delle maestre è molto migliorato. Il padre a scuola non va, ora l'ha chiamato anche la psicologa. Però ci tiene a lui, ora ha un po' difficolta temporanee dovuto a questa situazione transitoria e familiare. A casa nuova vuole fargli anche la cameretta lui è interessato e penso che non appena si stabilizza andrà a Per_1 dormire da lui. Collabora sempre ogni volta che io ho bisogno, comunque lui si propone. L'assegno unico è di 235 € arriva sul conto corrente cointestato che allo stato alimento solo io, per pagare il mutuo che avevamo contratto per la ristrutturazione della casa di mia mamma”.
Il Giudice delegato invitava quindi la difesa ricorrente ad interloquire in ordine alle domande svolte, non essendovi istanze istruttorie formulate. La difesa di parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione, senza adozione di provvedimenti provvisori, essendo matura per la decisione e stanti i buonissimi rapporti tra le parti e l'assenza di situazioni di urgenza.
All'esito della discussione, il Giudice delegato tenuto conto delle domande svolte e delle richieste di parte ricorrente non adottava provvedimenti temporanei ed urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte costituita a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti e all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 2019/1111 art. 7 in quanto in Italia risiede abitualmente il figlio minore. pagina 5 di 11 La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera b) in quanto in Italia risiede abitualmente il creditore.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che in accoglimento della domanda di parte ricorrente, dev'essere confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
Non sono emersi dagli atti processuali motivi che giustifichino una restrizione della responsabilità genitoriale in capo a madre e padre. La ricorrente stessa ha dichiarato che il padre, sin dall'interruzione della convivenza, nel 2023, ha sempre adempiuto ai propri obblighi genitoriali e che tra le parti vi è una buona comunicazione per la gestione di anche le frequentazioni tra padre Per_1
e figlio si svolgono regolarmente a fine settimana alternati – ancorchè allo stato senza pernottamenti per la contingente situazione lavorativa del padre, che pure non vi è ragione di limitare.
Il sig. stando alle allegazioni della madre, avrebbe deciso di non costituirsi in giudizio, CP_1 nonostante la piena conoscenza del procedimento, in quanto non ritenendo necessario il proprio intervento davanti al Tribunale, in assenza di contrapposizioni in atto con la madre.
Il minore rimarrà collocato prevalentemente presso la madre, che si occupa in via prevalente di nella quotidianità, nell'appartamento sito in Settala (MI), Via Cerca n. 2 offerto in comodato Per_1
d'uso gratuito dalla di lei madre, e che deve essere assegnato alla signora collocataria Pt_1 prevalente del minore.
Deve altresì essere disposto il regime di frequentazioni paterne come da domanda della parte ricorrente. La ricorrente ha dichiarato che il figlio continua a vedere il padre regolarmente, salvo esigenze di modifica temporanee concordate e gestite con flessibilità e collaborazione dai genitori.
pagina 6 di 11 Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati da venerdì alle ore 16.30 alla domenica alle ore 21.30, un giorno infrasettimanale che, salvo diverso accordo, si indica nel giovedì; durante le vacanze estive due settimane non consecutive con obbligo di comunicare alla madre le settimane non oltre la fine di febbraio di ogni anno. Si specifica che eventuali viaggi all'estero devono essere preventivamente concordati tra le parti.
Il mantenimento del figlio minore
Deve essere altresì accolta la domanda in punto economico avanzata dalla ricorrente, in conformità a quanto già peraltro spontaneamente concordato di fatto dalle parti – sebbene non sempre versato con costanza da parte del padre.
La madre lavora come impiegata contabile presso la società Uniontrade Spa e percepisce uno stipendio di circa € 1.800,00 su 12 mensilità (come da modello 730 2024, che riporta un reddito lordo annuo di € 26.761,00). Non sostiene oneri abitativi in quanto vive, in comodato d'uso gratuito nell'appartamento della madre, ad eccezione delle spese di gestione dell'immobile e delle utenze che ammontano all'anno rispettivamente ad € 600,00 e ad € 2.500,00.
La signora sostiene il pagamento di una rata mensile dell'importo di € 645,00 per il saldo di un mutuo acceso per la ristrutturazione della casa d'abitazione. Inoltre, sullo stipendio mensile della ricorrente grava una trattenuta di € 218,00 a titolo di cessione del quinto dello stipendio a seguito di un finanziamento di € 20.928,00 richiesto alla Pitagora Spa in data 26.09.2023 per esigenze di liquidità.
Il padre è lavoratore dipendente presso la per cui lavora come autista e si occupa di Parte_2 consegne di medicinali. Secondo quanto riferito dalla ricorrente lo stipendio mensile netto ammonta ad euro 2.000,00. Egli vive a Paullo ma non si dispone di informazioni precise circa gli eventuali oneri abitativi.
Alla luce della situazione economico-reddituale delle parti per come emergente dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti, pur in assenza di risultanze specifiche in ordine alla situazione reddituale del padre all'attualità, deve ritenersi che lo stesso abbia una piena ed integra capacità lavorativa e, pertanto, essendo la madre gravata dell'integrale mantenimento diretto della prole, tenuto conto dell'età del minore e delle condizioni economiche delle parti per come sopra ricostruite, si stima congruo un contributo paterno per il mantenimento del figlio di € 500,00 al mese, da versarsi in via anticipata alla pagina 7 di 11 madre entro il 10 di ogni mese – con decorrenza dalla data della domanda e rivalutazione annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026).
Tenuto conto delle suddette condizione economiche, le spese straordinarie continueranno ad essere ripartite tra i genitori nella quota del 50% ciascuno, secondo le Linee Guida del Tribunale di
Milano.
L'assegno unico familiare continuerà ad essere erogato per intero nei confronti della ricorrente, quale genitore collocatario prevalente del figlio minore.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso Per_1 la madre;
2. Assegna la casa familiare sita in Settala (MI), Via Cerca n. 2 alla ricorrente con tutti gli immobili che la arredano;
3. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati da venerdì alle ore 16.30 alla domenica alle ore 21.30; un giorno infrasettimanale che, salvo diverso accordo, si indica nel giovedì; durante le vacanze estive due settimane non consecutive con obbligo di comunicare alla madre le settimane non oltre la fine di febbraio di ogni anno;
eventuali viaggi all'estero devono essere preventivamente concordati con la madre;
4. Pone a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 500,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda e prima rivalutazione aprile 2026;
5. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
pagina 8 di 11 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter pagina 9 di 11 fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. pagina 10 di 11 Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
6. Dispone che l'Assegno Unico universale venga percepito integralmente dalla madre;
7. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 07/04/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 20/11/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresenta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Daniela Franco presso il cui studio in Milano, Viale Monte Nero n. 28, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 16.05.2025
pagina 1 di 11 OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli minori
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
1. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con prevalente Per_1 collocamento presso la madre nella casa sita in Settala (MI), Via Cerca n. 2 che rimane assegnata alla ricorrente con tutti gli immobili che la arredano,
2. regolare il diritto di visita del padre nei termini che seguono: a fine settimana alternati da venerdì alle ore 16.30 alla domenica alle ore 21.30; un giorno infrasettimanale che, salvo diverso accordo, si indica nel giovedì; durante le vacanze estive due settimane non consecutive con obbligo di comunicare alla madre le settimane non oltre la fine di febbraio di ogni anno;
eventuali viaggi all'estero devono essere preventivamente concordati con la madre
3. porre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di €
500,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT da versarsi alla madre entro il giorno
10 di ogni mese;
4. disporre che l'Assegno Unico universale (o altro strumento di sostegno al reddito) venga percepito nella misura del 100% dalla madre con diritto della stessa a presentare apposita domanda all'INPS con pagamento diretto dell'assegno in suo favore.
5. Porre a carico del padre il rimborso nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse del figlio secondo quanto previsto dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti
pagina 2 di 11 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6. Con vittoria di spese.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 07.04.2025, , premesso di aver intrattenuto Parte_1 una relazione more uxorio con , dalla cui unione nasceva a LZ (MI) SO CP_1
Gjoka, il 21.08.2016, chiedeva di disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1
pagina 3 di 11 genitori con prevalente collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale sita in
Settala (MI), Via Cerca n. 2, la regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti, un contributo paterno al mantenimento del figlio della somma mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione integrale materna dell'assegno unico per il minore.
All'udienza del 15.07.2025, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il GOT delegato, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e sentita la ricorrente, rimetteva la causa al Giudice delegato per quanto di competenza.
All'udienza del 20.11.2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo eseguita nei termini ex art. 139 c.p.c. all'indirizzo di residenza del convenuto, ne dichiarava la contumacia e sentiva la parte ricorrente che così dichiarava:
“…Noi comunichiamo in maniera civile, per tutto quanto riguarda noi ci siamo Per_1 sempre accordati. Lui ha avuto una problematica a livello lavorativo, di dover star fuori di più e quindi di non riuscire a tenerlo;
allora mi ha chiesto se naturalmente per me era un problema gli ho detto: guarda di problemi non ce ne sono parliamone con abbiamo dovuto rimodificare un Per_1 po' perché nell'azienda stanno cercando di assumere;
quindi lui mi ha detto dovrebbe essere provvisoria e abbiamo tolto i pernotti nel weekend;
in settimana non pernottava esclusivamente per ragioni del papa lavorative naturalmente lavorare sulla macchina senza alle quattro del mattino lui fa
l'autista di medicinali all'autotrasportatore quindi è più facile il weekend che neanche la ava Io gli ho detto di venire ma lui dice che non serve perché siamo d'accordo così e che non vuole andare dagli avvocati. Lui mi da il consenso su tutto perché si fida. Motivo per cui … non mi non serve l'affido esclusivo dal momento in cui lui è comunque presente nei giorni che lui riesce ad essere presente
Se voglio scrivere alla NASA perché voglio fargli fare l'astronauta, lui mi dice sì; non Per_1
è oppositivo e lui mi dice di sì. Il problema è che non paga niente, anche se a me sta bene e non litighiamo. Ad esempio del dentista gli ho chiesto di accompagnarlo lui, perché ero impegnato a lavoro, lui l'ha fatto ma non ha pagato. Non è che non paga niente ma paga magari quando io arrivo a chiederglielo con molta insistenza e perché io questo mese magari non c'è la faccio cioè non riesco allora mi dà qualcosa, però sono 200/150 € ; ora non me li ha dati più da marzo, e poi dovrebbero comprendere tutto anche le spese extra. Lui mi dice che non può di più. All'inizio pagava magari la mensa io gli do io gli mandavo il bollettino e poi con vari pretesti ha smesso. Non credo che abbia difficoltà, perché poi va in vacanza, poi la compagna lavora e vivono nella casa della sorella di lui, pagina 4 di 11 ora dovrebbero traferirsi perché è piccola, ma sempre in un 'abitazione di famiglia. non si Per_1 lamenta della presenza della nuova compagna, ma la psicologa mi dice che lui avrebbe bisogno di esclusività, ad oggi sa che la presenza del padre e quella sa che lui e cioè a livello eh di Per_1 gestione lui sa che il papa c'è in quei momenti lui sa che il papa c'è il mercoledì sa che il papa lo va a prendere e lo porta a catechismo Lui è seguito già dalla scuola materna per un disturbo emotivo, certo la separazione e la morte del nonno non hanno aiutato. A scuola va molto bene, ha fatto valutazioni cognitive risultate nella norma ha solo un disturbo d'ansia che con l'aiuto delle maestre è molto migliorato. Il padre a scuola non va, ora l'ha chiamato anche la psicologa. Però ci tiene a lui, ora ha un po' difficolta temporanee dovuto a questa situazione transitoria e familiare. A casa nuova vuole fargli anche la cameretta lui è interessato e penso che non appena si stabilizza andrà a Per_1 dormire da lui. Collabora sempre ogni volta che io ho bisogno, comunque lui si propone. L'assegno unico è di 235 € arriva sul conto corrente cointestato che allo stato alimento solo io, per pagare il mutuo che avevamo contratto per la ristrutturazione della casa di mia mamma”.
Il Giudice delegato invitava quindi la difesa ricorrente ad interloquire in ordine alle domande svolte, non essendovi istanze istruttorie formulate. La difesa di parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione, senza adozione di provvedimenti provvisori, essendo matura per la decisione e stanti i buonissimi rapporti tra le parti e l'assenza di situazioni di urgenza.
All'esito della discussione, il Giudice delegato tenuto conto delle domande svolte e delle richieste di parte ricorrente non adottava provvedimenti temporanei ed urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte costituita a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti e all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 2019/1111 art. 7 in quanto in Italia risiede abitualmente il figlio minore. pagina 5 di 11 La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera b) in quanto in Italia risiede abitualmente il creditore.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che in accoglimento della domanda di parte ricorrente, dev'essere confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
Non sono emersi dagli atti processuali motivi che giustifichino una restrizione della responsabilità genitoriale in capo a madre e padre. La ricorrente stessa ha dichiarato che il padre, sin dall'interruzione della convivenza, nel 2023, ha sempre adempiuto ai propri obblighi genitoriali e che tra le parti vi è una buona comunicazione per la gestione di anche le frequentazioni tra padre Per_1
e figlio si svolgono regolarmente a fine settimana alternati – ancorchè allo stato senza pernottamenti per la contingente situazione lavorativa del padre, che pure non vi è ragione di limitare.
Il sig. stando alle allegazioni della madre, avrebbe deciso di non costituirsi in giudizio, CP_1 nonostante la piena conoscenza del procedimento, in quanto non ritenendo necessario il proprio intervento davanti al Tribunale, in assenza di contrapposizioni in atto con la madre.
Il minore rimarrà collocato prevalentemente presso la madre, che si occupa in via prevalente di nella quotidianità, nell'appartamento sito in Settala (MI), Via Cerca n. 2 offerto in comodato Per_1
d'uso gratuito dalla di lei madre, e che deve essere assegnato alla signora collocataria Pt_1 prevalente del minore.
Deve altresì essere disposto il regime di frequentazioni paterne come da domanda della parte ricorrente. La ricorrente ha dichiarato che il figlio continua a vedere il padre regolarmente, salvo esigenze di modifica temporanee concordate e gestite con flessibilità e collaborazione dai genitori.
pagina 6 di 11 Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati da venerdì alle ore 16.30 alla domenica alle ore 21.30, un giorno infrasettimanale che, salvo diverso accordo, si indica nel giovedì; durante le vacanze estive due settimane non consecutive con obbligo di comunicare alla madre le settimane non oltre la fine di febbraio di ogni anno. Si specifica che eventuali viaggi all'estero devono essere preventivamente concordati tra le parti.
Il mantenimento del figlio minore
Deve essere altresì accolta la domanda in punto economico avanzata dalla ricorrente, in conformità a quanto già peraltro spontaneamente concordato di fatto dalle parti – sebbene non sempre versato con costanza da parte del padre.
La madre lavora come impiegata contabile presso la società Uniontrade Spa e percepisce uno stipendio di circa € 1.800,00 su 12 mensilità (come da modello 730 2024, che riporta un reddito lordo annuo di € 26.761,00). Non sostiene oneri abitativi in quanto vive, in comodato d'uso gratuito nell'appartamento della madre, ad eccezione delle spese di gestione dell'immobile e delle utenze che ammontano all'anno rispettivamente ad € 600,00 e ad € 2.500,00.
La signora sostiene il pagamento di una rata mensile dell'importo di € 645,00 per il saldo di un mutuo acceso per la ristrutturazione della casa d'abitazione. Inoltre, sullo stipendio mensile della ricorrente grava una trattenuta di € 218,00 a titolo di cessione del quinto dello stipendio a seguito di un finanziamento di € 20.928,00 richiesto alla Pitagora Spa in data 26.09.2023 per esigenze di liquidità.
Il padre è lavoratore dipendente presso la per cui lavora come autista e si occupa di Parte_2 consegne di medicinali. Secondo quanto riferito dalla ricorrente lo stipendio mensile netto ammonta ad euro 2.000,00. Egli vive a Paullo ma non si dispone di informazioni precise circa gli eventuali oneri abitativi.
Alla luce della situazione economico-reddituale delle parti per come emergente dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti, pur in assenza di risultanze specifiche in ordine alla situazione reddituale del padre all'attualità, deve ritenersi che lo stesso abbia una piena ed integra capacità lavorativa e, pertanto, essendo la madre gravata dell'integrale mantenimento diretto della prole, tenuto conto dell'età del minore e delle condizioni economiche delle parti per come sopra ricostruite, si stima congruo un contributo paterno per il mantenimento del figlio di € 500,00 al mese, da versarsi in via anticipata alla pagina 7 di 11 madre entro il 10 di ogni mese – con decorrenza dalla data della domanda e rivalutazione annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026).
Tenuto conto delle suddette condizione economiche, le spese straordinarie continueranno ad essere ripartite tra i genitori nella quota del 50% ciascuno, secondo le Linee Guida del Tribunale di
Milano.
L'assegno unico familiare continuerà ad essere erogato per intero nei confronti della ricorrente, quale genitore collocatario prevalente del figlio minore.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso Per_1 la madre;
2. Assegna la casa familiare sita in Settala (MI), Via Cerca n. 2 alla ricorrente con tutti gli immobili che la arredano;
3. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati da venerdì alle ore 16.30 alla domenica alle ore 21.30; un giorno infrasettimanale che, salvo diverso accordo, si indica nel giovedì; durante le vacanze estive due settimane non consecutive con obbligo di comunicare alla madre le settimane non oltre la fine di febbraio di ogni anno;
eventuali viaggi all'estero devono essere preventivamente concordati con la madre;
4. Pone a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 500,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda e prima rivalutazione aprile 2026;
5. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
pagina 8 di 11 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter pagina 9 di 11 fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. pagina 10 di 11 Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
6. Dispone che l'Assegno Unico universale venga percepito integralmente dalla madre;
7. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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