Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01344/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ri.Co.Ge.N S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, in relazione alla procedura CIG B2B0EE4230, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Como, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alassio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Gerbi, Ilaria Greco e Simone Contri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
l’RTI costituita tra ELCAL S.r.l. e Consorzio Stabile Angedil Soc. Consortile a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della nota del 12.02.2025 a firma del Rup del Comune di Alassio trasmessa a mezzo Pec con cui, in accoglimento della richiesta dell’RTI ELCAL S.r.l - Consorzio stabile Angedil Società Consortile A. R.L., veniva differito il termine di stipula del contratto di giorni 15;
b) della nota del 3.2.2025 a firma dello stesso Rup, inviata a mezzo Pec, con cui veniva trasmessa la dichiarazione dell’RTI ELCAL S.r.l. - Consorzio stabile Angedil Società Consortile A. R.L. di disponibilità/possesso in capo all’aggiudicataria del mezzo dragante prescritto all’art. 7 del CSA, in uno alla documentazione comprovante caratteristiche tecniche richieste;
c) della nota a firma del Rup n° 3586 del 30.01.2025 inviata via Pec all’RTI aggiudicatario, con cui si comunicava che la documentazione relativa alla disponibilità del mezzo marittimo inviata non rispettava le caratteristiche specificate all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto;
d) della Determinazione Dirigenziale n° 2 del 3.1.2025 del Comune di Alassio con cui si aggiudicava la gara avente ad oggetto l’affidamento dei lavori per l’intervento denominato “Opere a difesa naturale del centro urbano” all’R.T.I. ELCAL S.r.l./CONSORZIO STABILE ANGEDIL soc. consortile a l.r. con un ribasso percentuale pari al 22,579 %, sull’importo a base di gara di € 2.677.309,91;
e) della nota Pec del 07.01.2025 con allegata la comunicazione di aggiudicazione ex art. 90, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023e s.m.i., pubblicata sul portale telematico;
f) di detta comunicazione di aggiudicazione ex art. 90, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023e s.m.i., pubblicata sul portale telematico;
g) per quanto occorra, dei verbali di gara n. 1 e n. 2 rispettivamente del 20.09.2024 e 23.09.2024; h) per quanto occorra, del bando di gara;
i) per quanto occorra, del capitolato di gara;
l) per quanto occorra, del disciplinare di gara;
m) per l’accertamento del diritto della società ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione della commessa;
n) per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove eventualmente stipulato, e per l’accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della relativa commessa;
o) in via subordinata, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati;
p) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente qui dedotti in giudizio.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente, notificati in seguito all’ostensione della documentazione di gara, sono state dedotte ulteriori censure in relazione all’affermata non conformità del mezzo dragante alla lex specialis , con richiesta di verificazione in sede cautelare.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Alassio e dell’RTI costituito tra ELCAL S.r.l. e Consorzio Stabile Angedil Soc. Consortile a R.L;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2025 il dott. MA GN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) La soc. ricorrente, seconda graduata nella gara per l’appalto dei lavori per la realizzazione di opere di difesa marittima di Alassio comprendenti il ripascimento dell’arenile per consentire lo svolgimento dell’attività turistico-balneare estiva dell’anno 2025 nonché la realizzazione di “ opere di difesa del centro urbano prospiciente il litorale marino per la sicurezza delle vite umane, a salvaguardia delle strutture ed infrastrutture …. ”:
- con il ricorso introduttivo ha impugnato il provvedimento del Comune in data 3.1.2025 con cui sono stati aggiudicati i lavori al controinteressato RTI CA S.r.l.;
- con i successivi motivi aggiunti ha contestato ulteriori profili d’illegittimità degli atti impugnati.
2) Il Comune, con determina n. 502 del 9.9.2024, ha indetto la procedura selettiva con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 50, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito: Codice).
3) Il capitolato d’appalto ha stabilito alcune caratteristiche tecniche del mezzo dragante previsto per il recupero della sabbia dal fondale marino e riversamento sul lido, precisando in particolare che:
a) “ Art. 7 – Mezzi d’opera per il dragaggio.
I procedimenti indicati nel presente articolo e successivi sono stati ritenuti necessari ed indispensabili per garantire la efficacia e la riuscita dell’intervento e le prescrizioni che scaturiscono da tali procedimenti saranno considerate vincolanti per l’ammissione alla partecipazione alla gara di appalto.
L'Appaltatore, pertanto, dovrà impiegare mezzi che ottemperino almeno alle seguenti specifiche che possono fornire con continuità la prestazione richiesta nei tempi stabiliti:
- Mezzo dragante con capacità di carico > 1000 m³ dotato di escavatore con benna a valve chiuse, collegato a sistema di rilevamento GPS, per il caricamento; il mezzo sarà refluente per garantire la produzione di almeno di 3.000 m3/giorno di materiale asciutto … Tali requisiti minimi, ritenuti necessari per l’esecuzione a regola d’arte del lavoro nei tempi previsti …
L’Appaltatore dovrà comprovare, pena l’esclusione, la proprietà e/o la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature sopra elencati con atto autenticato da parte dell'effettivo proprietario … ”;
b) “art. 7.2. Escavo dei fondali marini.
Per le condizioni di operatività locali, dovrà essere utilizzato un mezzo dragante, dotato di sistema informativo GPS per individuazione zona di dragaggio, idoneo ad operazioni di dragaggio su fondali a profondità variabile almeno nell’intervallo tra i 3 e i 10 m s.l.m.m., in presenza di sedimenti sabbiosi e munito di benna a valve chiuse, così come descritto… ”.
c) “Art. 7.3. [Il] Trasporto dei sedimenti dragati dall’area di escavo all’area di ripascimento Il trasporto via mare dei sedimenti dragati avverrà mediante mezzi navali idonei al trasporto del materiale “tal quale” (ovvero senza limiti di tasso medio umidità, il cosiddetto “TML”), muniti di apposita certificazione e provvisti di sistema AIS per il monitoraggio del traffico marittimo …
“ La capacità minima di carico per viaggio non dovrà essere inferiore 1000 m³. … Ciò premesso, l’Impresa può utilizzare i mezzi d’opera che ritiene più idonei alla esecuzione del lavoro in ottemperanza a tutte le norme e condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale ”.
d) “ 7.4 … La produzione giornaliera di ripascimento non dovrà essere inferiore a 3.000 mc/giorno. Poiché il volume di ripascimento misurato in banco da dragare è previsto in 40.000 mc, le operazioni non possono durare più di 15 giorni di lavorazione effettiva in condizioni meteomarine favorevoli … ”.
L’art. 33 del Disciplinare di gara (doc. 1 del Comune delle produzioni del 28.3.25), ha stabilito che “A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può
essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso ”.
4) Nel corso della procedura è stata formulata l’istanza di chiarimento n. 4 con la quale un operatore ha chiesto “ se il possesso e/o la disponibilità del mezzo marittimo avente le caratteristiche specificate all'articolo 7 del Capitolato speciale d'appalto, devono essere dimostrati già in occasione della partecipazione alla procedura di gara … oppure mediante una dichiarazione di disponibilità da parte di un terzo, allegando altresì documentazione a comprova delle predette caratteristiche tecniche ”.
La stazione appaltante ha risposto al quesito chiarendo che “ il possesso e/o la disponibilità del mezzo marittimo avente le caratteristiche specificate all'articolo 7 del Capitolato speciale d'appalto, devono essere dimostrati mediante una dichiarazione del partecipante (in caso di proprietà e/o esercizio armatoriale) oppure mediante una dichiarazione di disponibilità da parte di un terzo, allegando altresì documentazione a comprova delle predette caratteristiche tecniche, in caso di aggiudicazione dell'appalto da parte della ditta esecutrice, NON è invece necessario in fase di partecipazione alla procedura di gara, in quanto il possesso e/o la disponibilità del mezzo marittimo di cui all'art. 7 del C.S.A. sopra citato è da intendersi come requisito operativo ”.
5) In esito alla selezione la ricorrente Ri.Co.Ge.N S.r.l. (d’ora in poi: IC) si è posizionata seconda in graduatoria, mentre l’RTI CA (RTI controinteressato o aggiudicatario) si è classificato al primo posto, sicché il Comune ha disposto l’aggiudicazione a favore di quest’ultimo con determina n. 2 del 3.1.2025.
6) Successivamente l’RTI aggiudicatario, in data 21.1.2025, ha presentato la documentazione relativa alla disponibilità del mezzo dragante ai fini della stipula del contratto, ma il RUP con nota datata 3.2.2025, ha rilevato come le caratteristiche tecniche del mezzo proposto non fossero conformi a quanto previsto dall’art. 7 del Capitolato.
Pertanto, su richiesta dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 18, comma 2-c del Codice (differimento concordato con l’aggiudicatario motivato dall’interesse della SA alla sollecita esecuzione del contratto) e dell’art. 33 del Disciplinare, il termine per la stipula del contratto è stato differito di 15 giorni al fine di consentire la comunicazione della disponibilità di un mezzo conforme.
7) L’RTI aggiudicatario, con nota del 17.2.2025, ha comunicato la disponibilità del mezzo dragante S. GE che il RUP ha ritenuto conforme al capitolato, talché in data 19.2.2025 è stato stipulato il contratto d’appalto.
8) La ricorrente, con il ricorso introduttivo notificato il 21.2.2025:
- ha impugnato l’aggiudicazione del 3.1.2025 e il citato atto del RUP del 12.2.2025 di proroga del termine per la stipula del contratto, ritenendo che l’RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere espulso dalla gara per mancanza del requisito “esecutivo” ma in assenza del quale sarebbe stata prevista l’esclusione dalla gara;
- ha proposto la domanda di risarcimento del danno in forma specifica e, in via subordinata, per equivalente, con richiesta istruttoria di verificazione per accertare la non idoneità del mezzo dragante all’esecuzione dei lavori.
9) In data 26.2.2025 è stata comunicata alla ricorrente la nota con cui l’RTI ha comunicato la disponibilità del nuovo mezzo dragante denominato S. GE e il Comune lo ha ritenuto conforme al Capitolato.
La ricorrente, con motivi aggiunti notificati in data 27.3.2025, ha contestato tali atti lamentando che anche tale secondo mezzo dragante sarebbe privo dei requisiti tecnici richiesti dall’art. 7 del Capitolato, chiedendo di disporre una verificazione in ordine a tale profilo.
10) Si sono costituiti in giudizio il Comune e l’RTI controinteressato, chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile o, comunque, infondato.
Nel corso del giudizio le parti, oltre ad articolare le rispettive difese, hanno versato in atti anche plurime relazioni tecniche in ordine alla conformità o meno del secondo mezzo dragante rispetto alle prescrizioni contenute nell’art. 7 del Capitolato.
In esito alla camera di consiglio del 30.4.2025 l’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 84/2025 in ragione del fatto:
“ - che il contratto d’appalto è già stato stipulato e l’esecuzione dei lavori è già iniziata ed avrà una durata breve, dovendo terminare entro il mese di settembre prossimo per evitare la stagione delle mareggiate autunnali e invernali;
- che i lavori riguardano non solo il ripascimento dell’arenile per consentire lo svolgimento dell’attività turistico-balneare estiva, ma anche la realizzazione di “opere di difesa del centro urbano prospiciente il litorale marino per la sicurezza delle vite umane, a salvaguardia delle strutture ed infrastrutture ….” (cfr. l’avviso di gara), finalità che rende urgente e non differibile la loro esecuzione;
- che la richiesta di verificazione in sede cautelare avanzata dalla ricorrente non può trovare accoglimento atteso che il Comune resistente ha già acquisito due relazioni tecniche redatte da professionisti esperti, la prima (degli Ing. Pelle e Siclari) predisposta anteriormente alla sottoscrizione del contratto, la seconda (dell’Ing. Nattero) redatta dopo la notifica del ricorso introduttivo che ha anche replicato alla perizia di parte ricorrente (a firma dell’Ing. Romano del 15.4.2024), entrambe attestanti la rispondenza ai requisiti indicati nel Capitolato speciale del mezzo dragante impiegato dalla controinteressata e della sua idoneità a svolgere il servizio affidato;
- che, in particolare, la seconda relazione resa al Comune (ing. Nattero, pagine 5, 6 e 10) ha rilevato che il volume disponibile sul mezzo (la capacità di carico) risulta di 1064 mc e, quindi, soddisfa il requisito capitolare dei 1000 mc e che tale capienza, in caso di carico di sabbia bagnata avente un peso di circa 1900 Kg/mc, consente un “imbarco massimo per singolo viaggio pari a 631,5 mc” consentendo pertanto, con 5 viaggi al giorno, di effettuare il trasporto dei 3000 mc di materiale richiesto dal capitolato;
- che, invero, anche la relazione di parte ricorrente (ing. Romano, pagina 7) ritiene che ogni viaggio possano essere imbarcati 625 mc di sabbia, quantitativo analogo ai 631,5 mc stimati dall’Ing. Nattero per il Comune e quindi compatibile con i requisiti del capitolato;
- che, pertanto, la richiesta verificazione in sede cautelare appare prima facie superflua atteso che la capacità di carico risulta superiore ai 1000 mc e che il quantitativo di sabbia imbarcabile per ogni viaggio (625 o 631,5 mc a seconda delle perizie) consente di soddisfare anche l’ulteriore requisito del capitolato dei 3000 mc/die di materiale trasportato;
- che, inoltre, anche sotto il profilo del pubblico interesse si deve ritenere che, in esito al bilanciamento tra i contrapposti interessi, risulti prevalente quello del Comune alla conclusione dei lavori che sono già iniziati e rivestono una particolare importanza anche per la sicurezza delle persone e delle infrastrutture;
- che l’eventuale pregiudizio subito dalla ricorrente potrebbe, comunque, essere risarcibile ai sensi degli artt. 30, 34, comma 4 e 124 C.p.a., previa occorrendo disposizione dei necessari adempimenti istruttori nella fase di merito del giudizio ”.
11) Nelle more del giudizio i lavori di dragaggio della sabbia e di riversamento di questa sulla spiaggia affidati al mezzo navale contestato, sono terminati fin dal 7.7.2025 (prima del termine contrattualmente previsto) e l’esecuzione dei medesimi è stata ritenuta conforme al progetto e compiuta a regola d’arte con certificato di collaudo in corso d’opera n. 1, redatto in data 21.10.2025.
L’effettuazione “in corso d’opera” del collaudo è dovuta al fatto che non sono ancora state eseguite le opere previste dalla perizia di variante e suppletiva (non portante modifiche “sostanziali” al contratto, secondo quanto attestato dal collaudatore) che, per il reperimento della sabbia necessaria per il ripascimento della spiaggia, ha previsto di utilizzare una percentuale maggiore di sabbia estratta da cava terrestre rispetto a quella marina originariamente prevista, in considerazione della maggiore stabilità conferita alla spiaggia con materiale di tale provenienza.
La ricorrente non ha impugnato tale variante.
12) In vista dell’udienza di merito del 21.11.2025 sono state depositate ulteriori relazioni tecniche e le parti resistenti hanno formulato le seguenti eccezioni pregiudiziali:
- il Comune ha eccepito l’improcedibilità delle domande impugnatorie in quanto i lavori previsti dal contratto sarebbero stati integralmente eseguiti e la domanda risarcitoria sarebbe inammissibile o non fondata in quanto priva della prova dell’ an e del quantum delle voci di danno prospettate;
- l’RTI controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse perché non potrebbe essere disposta alcuna aggiudicazione a favore della ricorrente che non ha dimostrato - né in corso di gara né in giudizio - di avere la disponibilità del mezzo marittimo conforme al Capitolato; invero il mezzo navale da essa indicato non sarebbe stato disponibile per l’esecuzione del contratto giacché l’armatore di tale mezzo navale, parallelamente richiesto anche dall’RTI controinteressato, aveva negato la messa a disposizione del mezzo perché – nel periodo indicato – sarebbe stato utilizzato in lavorazioni diverse da quelle ordinate dal Comune di Alassio, quindi non potendo risultare disponibile neppure per IC.
13) Preliminarmente si devono esaminare le eccezioni pregiudiziali.
L’eccezione formulata dal Comune resistente è fondata e rivesta carattere decisivo ed assorbente.
13.1) I lavori previsti dal contratto, secondo quanto attestato dal certificato di collaudo del 21.10.2025, sono stati eseguiti correttamente ed entro i tempi previsti, mentre i lavori residui sono quelli previsti dalla perizia di variante (già approvata dal Comune) che ha disposto l’effettuazione di alcune lavorazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto il quale, peraltro, come attestato nel citato certificato di collaudo, non è stato sostanzialmente modificato.
La ricorrente, per avendo conosciuto tali atti fin dal deposito in giudizio del certificato di collaudo in data 30.10.2025, non li ha impugnati con motivi aggiunti (né ha chiesto termine a tal scopo), neppure al fine di contestare eventuali profili di illegittimità relativi ad ipotetiche modifiche “sostanziali” al contratto d’appalto ritenute – in ipotesi - meritevoli di una nuova procedura di affidamento.
Per tali ragioni la ricorrente non ha più interesse ad ottenere né l’annullamento degli atti di gara (o, comunque, di quelli relativi alla fase pubblicistica), né il risarcimento del danno in forma specifica, con conseguente improcedibilità delle relative domande.
13.2) La domanda di risarcimento del danno per equivalente è infondata a causa del difetto di allegazione e di prova dell’ an e del quantum di tutte le voci dei danni lamentati, talché la ricorrente non potrebbe trarre alcun beneficio dall’accoglimento del citato accertamento dell’illegittimità degli atti ai sensi dell’art. 34, comma 3, C.p.a..
Nel caso in esame la ricorrente ha formulato la domanda di condanna del Comune al risarcimento per equivalente monetario del danno subìto relativamente alle seguenti voci:
- i) “ l’importo dell’utile che questa avrebbe conseguito (come emerge dalla relazione che ci si riserva di depositare) ovvero di quella minore o maggiore somma risultante da una eventuale CTU o da quantificarsi in via equitativa, in considerazione del fatto che l’istante si è procurata la disponibilità di possente mezzo con le caratteristiche richieste dalla stazione appaltante ”, importo che, con memoria del 4.11.2025, è stato quantificato nel “ 5% del valore dell’appalto ”;
- ii) “ le spese per la partecipazione alla procedura de qua, che ci si riserva di quantificare ”, poi quantificate con memoria del 4.11.2025 in “ € 14.000,00 circa ”;
- iii) “ danno curriculare, secondo la canonica quantificazione giurisprudenziale del 5% del valore dell’appalto ” ovvero di quella minore o maggiore risultante da CTU o da quantificazione in via equitativa.
Tali richieste risarcitorie non possono essere accolte in quanto non risulta assolto l’onere di allegazione e di prova in merito all’ an e al quantum debeatur .
La costante giurisprudenza, condivisa dal Collegio, precisa che “ Spetta, in ogni caso, all'impresa danneggiata offrire, senza poter ricorrere a criteri forfettari, la prova rigorosa dell'utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.), e la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità — o di estrema difficoltà — di una precisa prova sull'ammontare del danno ” (Cons. Stato, Ad. Plen. 12.5.2017 n. 2) e che “ in sede di domanda di risarcimento dei danni ex articolo 2043 c.c., al pari di quanto avviene in generale nel giudizio civile, la parte ricorrente ha l’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, e fra questi anche l’evento dannoso (inteso come pregiudizio a interessi meritevoli di tutela di cui l’attore è titolare), oltre alla condotta illecita della p.a. […] e al nesso causale tra condotta ed evento dannoso (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 19 marzo 2014, n. 1357); ciò in quanto nell’azione di responsabilità per danni dinanzi al g.a. il principio dispositivo dell’articolo 2697, primo comma, comma 1, c.c. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1674; sez. III, 23 maggio 2019, n. 3362; sez. VI, 19 novembre 2018, n. 6506; C.g.a.r.s., 7 aprile 2021, n. 295).
Ne consegue che il danneggiato deve fornire la prova puntuale dell’ an e del quantum debeatur, non essendo più ammissibili, come anteriormente all’entrata in vigore del C.p.a., quantificazioni forfettarie in quanto l’art. 30 C.p.a. (così come l’art. 2043 CC) e, in materia di contratti pubblici, l’art. 124 C.p.a., impongono al danneggiato un rigoroso onere probatorio del danno lamentato che può essere risarcito solo se risulta “ provato e subìto ” (cfr. art. 124, comma 1, C.p.a.).
Inoltre tale prova non può essere surrogata da mezzi istruttori (verificazione o CTU), né alla sua mancanza può sopperirsi con la liquidazione equitativa da parte del Giudice, atteso che tali strumenti presuppongono – comunque - l’avvenuta prova dell’esistenza del danno (cfr. ancora AP 7/2017, cit.; T.A.R. Lombardia-Milano, sez. II, 13/1/2025, n. 65), che nel caso in esame non sussiste.
Ebbene, nel caso in esame, IC non ha dimostrato né l’ an né il quantum debeatur per le citate voci del danno lamentato.
- Sub i) in ordine al danno da mancata aggiudicazione (consistente nella differenza tra il prezzo offerto e i costi di approvvigionamento e le altre spese a carico dell’impresa, cfr. ancora AP n. 7/2017, cit. e T.A.R. Lombardia-Milano, sez. II, 13/1/2025, n. 65), non sono stati dimostrati né l’esistenza né l’ammontare di tale pregiudizio, non risultando depositati in giudizio né l’offerta né altri atti illustrativi/giustificativi da emerga l’utile d’impresa dichiarato, i costi di approvvigionamento e le spese;
- Sub ii) il danno derivante dalle spese di partecipazione alla gara costituisce pregiudizio non risarcibile perché riguarda costi destinati a rimanere a carico dell'impresa sia in caso di aggiudicazione che di mancata aggiudicazione (cfr. ex pluribus : Cons. Stato, sez. II, 26/2/2021, n.1678; Cons. Stato, sez. V, 20.1.2021, n. 632; Cons. Stato, sez. V, 2.11.2020, n. 6970; Cons. Stato, sez. VI, 17.2.2017, n. 731). In ogni caso tale voce di danno non è risarcibile perché, nel caso in esame, non è stata dimostrato né nell’ an né nel quantum , giacché la mera indicazione di spese per “ 14.000 euro circa” senza altre giustificazioni non dimostra l’esistenza di tali spese né le quantifica con la necessaria illustrazione dei singoli costi in ipotesi sostenuti;
- Sub iii) il danno cd. curriculare non è stato dimostrato.
In seguito all’entrata in vigore dell’art. 124 C.p.a. la giurisprudenza condivisa dal Collegio ha precisato che non si può presumere l’esistenza di tale danno e, ancor meno, lo si può quantificare in misura forfettaria come semplice percentuale del valore dell’appalto, essendo necessaria la dimostrazione concreta e rigorosa della sua esistenza da parte del danneggiato, sul quale incombe l’onere di provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche di pari o superiore rilievo di quella contestata, o gli ha impedito di acquisire un livello superiore di qualificazione Soa, con conseguente diminuzione della capacità competitiva e reddituale dell'impresa per effetto delle ricadute sulle relative credenziali tecniche e commerciali.
Pertanto “ La richiesta di risarcimento del danno curriculare deve essere respinta se non è stato assolto il relativo onere probatorio, dimostrando che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio abbiano precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o specificando quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali ” (Cons. Stato, sez. VI, 14/11/2023, n. 9755; Cons. Stato, sez. V, 26/07/2019, n. 5283; T.A.R. Sicilia-Palermo sez. I, 26/06/2020, n.1283), sicché “ soltanto all'esito di tale dimostrazione, relativamente all'an, è possibile procedere alla relativa liquidazione nel quantum (anche a mezzo di forfettizzazione percentuale applicata sulla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante) ” (T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 4/11/2024, n.19393; ID. sez. II, 14/7/2022, n. 9850; T.A.R. Sicilia-Catania, sez. I, 6/10/2020, n. 2424).
3.3) Per tali ragioni l’azione risarcitoria risulta infondata in quanto, a prescindere dall’illegittimità degli atti gravati, la ricorrente non ha allegato e provato l’ an e il quantum del danno lamentato secondo il principio dispositivo applicabile in materia risarcitoria.
Né tale onere probatorio può essere surrogato da un’eventuale consulenza tecnica d’ufficio o dalla valutazione equitativa del Giudice, atteso che come si è detto tali strumenti presuppongono comunque l’accertata esistenza del danno.
14) Conclusivamente, con riguardo al ricorso e ai motivi aggiunti:
- le azioni di annullamento e di condanna in forma specifica devono essere dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse;
- l’azione risarcitoria per equivalente deve essere respinta in quanto infondata.
15) La particolarità della vicenda consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di cui in epigrafe:
- dichiara improcedibile l’azione di annullamento e quella di condanna in forma specifica;
- respinge in quanto infondata la domanda di condanna al risarcimento per equivalente;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IU RU, Presidente
LI ET, Primo Referendario
MA GN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GN | IU RU |
IL SEGRETARIO