Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 6/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18948 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO DE MARTINO
E
CO RI, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA CIPOLLARO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 5.09.2024 la società in epigrafe conveniva in giudizio RZ IS, assumendo: che con decreto ingiuntivo n.1118/24, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva ingiunto a detta opponente di pagare, in favore dell'opposto, la somma di € 41.885,85, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e spese di procedura;
che il decreto ingiuntivo era stato illegittimamente emesso in quanto non idoneo a provare il suo diritto di credito;
in particolare, sosteneva la erronea determinazione del quantum per aver ingiunto il pagamento di una somma di denaro, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge che non considerava quanto versato dall'opponente all'erario; che l'opposto decreto ingiuntivo si fondava su una busta paga errata dato che l'opposto si era arbitrariamente assentato dal lavoro a decorrere del 10.04.204 al pari della maggior parte del
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personale; assumeva, altresì che riguardo il TFR l'opposto aveva già ricevuto in data 13.12.2019 un anticipo pari ad euro 23.000,00 lordi (come da documentazione depositata agli atti).
Tanto premesso, l'opponente chiedeva:” Dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo, previa declaratoria di insussistenza del diritto dell'opposto a richiedere la somma così come ingiunta;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari de presente giudizio.”
Si costituiva l'opposto che, non contestando di aver percepito la somma indicata dall'opponente, rilevava l'infondatezza dell'opposizione sia in fatto che in diritto, precisando di essere ancora creditore della somma di
€ 13.318,49 lordi derivante dalla differenza tra il TFR percepito (€
23.000,00) e quello non ancora pagato (€ 13.318,49), nonché della somma di
€ 5.567,36 di cui alle voci nel decreto ingiuntivo opposto, per un totale di € 18.885,85, oltre interessi e rivalutazione. Concludeva chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e sulla scorta delle motivazioni che qui di seguito si vanno ad esporre.
L'opposizione va accolta nei termini di cui si dirà.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass. sez. III, 2.9.98, n.
8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza -e le prove relative della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria. Quindi con l'opposizione il giudice è investito del potere – dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass. sez. II, 8.9.98, n. 8853).
Va premesso, sulla scorta di quanto dedotto dalla difesa di parte opponente, che l'importo di € 41.885,85, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, di cui al decreto ingiuntivo n. 1118/2024, risulta in parte liquidato all'opposto. In sede di costituzione l'opposto non ha contestato di aver effettivamente percepito tale suddetta somma.
L'opposizione va, dunque, accolta parzialmente e la società opponente condannata al pagamento in favore dell'opposto, RZ IS, della somma residua di euro 18.885,85 per mancato pagamento della retribuzione del mese di aprile 2024, spettanze di fine rapporto e ulteriore TFR oltre
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interessi legali, rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
Le spese, considerato l'esito complessivo del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna la società al pagamento in favore di Parte_1 RZ IS somma di euro 18.885,85 relativa alla retribuzione del mese di aprile 2024, spettanze di fine rapporto e ulteriore TFR, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
Compensa le spese di lite.
Napoli, il 6/03/2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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