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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/12/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del popolo italiano
L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a
- S e z i o n e L a v o r o -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
scaduto in data 9 dicembre 2025 il termine di deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio ha definito il giudizio pubblicando la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 113 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a l
Controparte_1
Avv.to Distrettuale dello Stato
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
Controparte_9
Avv. Marco Paoli
- a p p e l l a t e -
1
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
In parziale riforma della sentenza impugnata:
1. respinge la domanda accolta al capo 4) concernente la declaratoria del diritto delle ricorrenti a percepire gli incrementi di retribuzione legati all'anzianità di servizio come previsto per i dipendenti a tempo indeterminato dalla contrattazione collettiva, e di condanna dell'amministrazione scolastica ad erogare tali incrementi oltre al maggior importo tra rivalutazione e interessi legali;
2. respinge la domanda accolta al capo 5) concernente la condanna dell'amministrazione scolastica a regolarizzare la posizione previdenziale e contributiva delle ricorrenti.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa nella misura della metà, tra le parti, le spese di lite del secondo grado e condanna il a rifondere alle appellate la restante metà di dette spese, che Controparte_1
liquida complessivamente, nel loro intero ammontare, in € 4.000,00, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, ed al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato,
da distrarsi in favore dell'avv. Marco Paoli dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Perugia il 10 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale
2
In nome del popolo italiano
L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a
- S e z i o n e L a v o r o -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
scaduto in data 9 dicembre 2025 il termine di deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio ha definito il giudizio pubblicando la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 113 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a l
Controparte_1
Avv.to Distrettuale dello Stato
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
Controparte_9
Avv. Marco Paoli
- a p p e l l a t e -
1
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
In parziale riforma della sentenza impugnata:
1. respinge la domanda accolta al capo 4) concernente la declaratoria del diritto delle ricorrenti a percepire gli incrementi di retribuzione legati all'anzianità di servizio come previsto per i dipendenti a tempo indeterminato dalla contrattazione collettiva, e di condanna dell'amministrazione scolastica ad erogare tali incrementi oltre al maggior importo tra rivalutazione e interessi legali;
2. respinge la domanda accolta al capo 5) concernente la condanna dell'amministrazione scolastica a regolarizzare la posizione previdenziale e contributiva delle ricorrenti.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa nella misura della metà, tra le parti, le spese di lite del secondo grado e condanna il a rifondere alle appellate la restante metà di dette spese, che Controparte_1
liquida complessivamente, nel loro intero ammontare, in € 4.000,00, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, ed al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato,
da distrarsi in favore dell'avv. Marco Paoli dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Perugia il 10 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale
2