Art. 17.
In tutte le Commissioni previste per gli esami di ammissione in carriera o di promozione alle qualifiche superiori riguardanti i ruoli del personale delle Ragionerie provinciali dello Stato, ferma rimanendo la loro composizione numerica secondo le disposizioni in vigore, deve essere incluso un impiegato del ruolo della carriera speciale direttiva delle stesse Ragionerie provinciali dello Stato.
In tutte le Commissioni previste per gli esami di ammissione in carriera o di promozione alle qualifiche superiori riguardanti i ruoli del personale delle Ragionerie provinciali dello Stato, ferma rimanendo la loro composizione numerica secondo le disposizioni in vigore, deve essere incluso un impiegato del ruolo della carriera speciale direttiva delle stesse Ragionerie provinciali dello Stato.