Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.Giuseppe Minervini, all'esito di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.77 dell'anno 2023 R.G.
TRA
avv. CHIEFFALLO M Parte_1
-Ricorrente-
Contro
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 la ricorrente in epigrafe chiedeva di accertare il diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali nonché nella seconda fascia delle graduatorie di CP_ istituto per la provincia di valide per il biennio 2022 – 2024 quale docente abilitato all'insegnamento con conseguente condanna all'inserimento reclamato previa disapplicazione di ogni contrario provvedimento nei termini ivi in dettaglio indicati. Le Pa intimate rimanevano contumaci.
Autorizzata la notifica ai contro interessati ed istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il
Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia del intimato che sebbene ritualmente evocato non si è CP_1 costituito in giudizio.
2. Assume in ricorso l'istante: di essere in possesso della laurea e di aver acquisito i 24 CFU nelle discipline antropo -psico pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art.5 D. lgs. n.59/2017; che il possesso congiunto di tali titoli gli attribuisce una valida abilitazione all'insegnamento. 4815 24
3. Giova, richiamare i rilievi svolti dalla Sezione nella sentenza n. 4815/2024 a riguardo: “1.
Preliminarmente quanto alla giurisdizione, si ricorda che l'art. 63, I comma del D.Lgs. n. 165 del 2011, devolve al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (indicate nell'art. 1 del medesimo D. Lgs), "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali" senza che abbia alcuna incidenza il fatto che nel giudizio
SS.UU. 25972 del 16.12.2016, Cass. civ. Ord. n. 25840/2016, Cass. civ. Ord. n. 2196/2017) da ultimo, con la sentenza cass. civ. n. 8098 del 23.4.2020, hanno espresso il principio di diritto secondo il quale ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, l'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario." Nel caso in esame si verte nella seconda situazione perchè la domanda del ricorrente volta all'accertamento del diritto all'inserimento nella I e II fascia della graduatoria di interesse, attiene a diritto che scaturirebbe direttamente, secondo la loro prospettazione dalla normazione primaria e che dovrebbe comportare la necessità di disapplicazione del provvedimento che di fatto lo ha inibito
(cfr. ordinanza S.U. Cass. civ. n. 25840/2016).
4.1. Passando al merito assume l'istante di possedere il titolo di laurea oltre 24 CFU cui riconosce valore abilitante all'insegnamento.
4.2. In argomento merita richiamare i rilievi svolti di recente da Tribunale Crotone Sez. lavoro,
09/03/2023 in una fattispecie analoga a quella di che trattasi: “A mente dell'art.1 (co.110) L. n. 107 del
2015, "a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento ...". Ai sensi dell'art.5, D.Lgs. n. 59 del 2017, "costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati
CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-
2 pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche ...". Dal tenore letterale di tali disposizioni emerge che il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento è cosa ben diversa dal possesso congiunto della laurea magistrale o a ciclo unico (ovvero del diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) e dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche: ciò si evince dal termine "oppure" contenuto nell'art.5, D.Lgs. n. 59 del 2017, il quale evidenzia la diversità tra due elementi che sono equiparati dalla normativa in parola solo in relazione ad un profilo (cioè, perché costituiscono entrambi titoli di accesso alle procedure concorsuali, per titoli ed esami, di cui all'art.400, D.Lgs. n. 297 del
1994). Né può ritenersi, in mancanza di una specifica previsione legislativa, che tale equiparazione operi (oltre che ai fini della partecipazione alle predette procedure concorsuali) anche nel senso di consentire l'inserimento nella prima fascia delle
G. e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di un soggetto privo del titolo di abilitazione all'insegnamento (ma in possesso, congiuntamente, della laurea magistrale o a ciclo unico - ovvero del diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica - e dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche). Ciò in quanto: 1) l'accesso alla prima fascia delle G. è riservato dall'art.3 dell'ordinanza del
[...]
Controparte_ n.60/2020 (relativa alle "procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo") esclusivamente ai "soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione", mentre il possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche rileva soltanto
(unitamente alla presenza di ulteriori requisiti), sempre a mente dell'art.3 dell'ordinanza ministeriale di cui sopra, ai fini della collocazione nella seconda fascia delle G.. Né tale ordinanza ministeriale appare in contrasto con la normativa di rango primario di cui al comb. disp. degli artt.1 (co.110) L. n. 107 del 2015 e 5, D.Lgs. n. 59 del 2017, interpretata nei termini di cui si è detto sopra;
2) l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto è riservato dall'art.11 dell'ordinanza del n.60/2020 esclusivamente agli "aspiranti presenti in G. di prima fascia che Controparte_1 presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle G. ai sensi del comma 4", mentre il possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche non rileva ai fini della collocazione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Né tale ordinanza ministeriale appare in contrasto con la normativa di rango primario di cui al comb. disp. degli artt.1 (co.110)
L. n. 107 del 2015 e 5, D.Lgs. n. 59 del 2017, interpretata nei termini di cui si è detto sopra. Ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento espresso in materia dalla sentenza n.656/2021 pronunciata dal Tribunale di Crotone, qui richiamata ex art.118 disp. att. c.p.c. e di cui si riporta di seguito uno stralcio: "Merita, quindi, di essere condiviso l'orientamento espresso da questo Tribunale con ordinanza n.7517/2020, come anche da recente giurisprudenza amministrativa (da ultimo TAR Lazio 10945/2019; Tar Lazio n.7152/2019, che ha puntualmente osservato:
"Premesso che per l'iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per
3 quanto concerne il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n.2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento" (nello stesso senso, fra gli altri: Trib.
Milano n.466/2020, Trib. Roma n.1755/220; Trib. Taranto n.632/2020)". Tale orientamento è stato recentemente confermato anche dalla Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza n.844 del 24/6/2021 (qui richiamata ex art.118 disp. att. c.p.c.), con cui la Corte ha riformato una pronuncia del Tribunale di Crotone, ritenendo non condivisibile la tesi secondo cui "l'individuazione dei c.d. 24 CFU come titolo equipollente all'abilitazione ai fini dell'ammissione al concorso disciplinato dal D.Lgs. n. 59 del 2017 dovrebbe condurre di per sé alla configurazione degli stessi come utili anche per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS". Alle medesime conclusioni è pervenuto il Tar Lazio con riferimento alla questione dei 36 mesi di servizio, statuendo nei seguenti termini: "Il Tribunale e la prevalente giurisprudenza amministrativa si è costantemente orientata nel senso della non equiparabilità della laurea, dei 24 CFU e dei 36 mesi di esperienza professionale - anche congiuntamente posseduti - al conseguimento del titolo abilitativo" (Tar Lazio, n.9914/2020, sentenza qui richiamata ex art.118 disp. att. c.p.c.).
Deve inoltre rilevarsi che appare manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della normativa in discorso sollevata dalla parte ricorrente, atteso che è configurabile una violazione dell'art.3 Cost. solo allorquando il legislatore tratti in maniera diversa situazioni uguali, mentre nella fattispecie in esame non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento tra situazioni identiche. Ciò in quanto l'equiparazione del possesso della laurea e dei 24 CFU al possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, ai soli effetti della partecipazione alle procedure concorsuali, per titoli ed esami, di cui all'art.400, D.Lgs. n. 297 del 1994 (e non anche ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle G. e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto), costituisce una disparità di trattamento tra situazioni diverse (e non uguali), con la conseguenza che la differenziazione effettuata dal legislatore non appare in contrasto con la Costituzione. Quanto infine all'asserita incompatibilità delle disposizioni interne con il diritto unionale, questo Giudice condivide i principi di diritto Co enunciati da di n.5556/2021 (qui richiamati ex art.118 disp. att. c.p.c.), secondo cui "quanto alla doglianza Pt_2 incentrata sulla violazione del principio di libera circolazione e della direttiva 2005/36/CE, essa è già stata respinta da questa Sezione (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 12 marzo 2018, n.1524). La normativa europea evocata - che ha ad oggetto il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente - è irrilevante rispetto alla disciplina applicabile in questa sede, in cui si tratta della validità da riconoscere in Italia ad un titolo professionale formato per intero nell'ordinamento interno".
5. In tale prospettiva, si colloca anche Corte d'Appello Bari Sez. lavoro, 19/01/2023 che di recente ha disposto in relazione ad una fattispecie identica a quella di che trattasi: “ 7.2. Ciò chiarito, nel Par merito deve escludersi che la pretesa azionata da volta ad ottenere il riconoscimento del suo diritto ad essere inserita nella I fascia della G. della Provincia di Foggia per il biennio 2020-2022 in virtù di un preteso possesso di un titolo abilitante) possa considerarsi fondata alla luce delle molteplici considerazioni già enunciate da questa Corte d'appello in un recente arresto relativo ad una controversia in cui veniva in rilievo una questione sovrapponibile a quella sottesa alla lite in scrutinio, ossia se possa essere considerato o meno titolo abilitante all'insegnamento il possesso di un diploma di laurea e di 24 Crediti Formativi Universitari (v. App. Bari sent. 2271/2022, pubblicata il 12 dicembre 2022, est.
4 .
7.3. Prendendo le mosse dall'esame della normativa di riferimento, in base all'art. 1, comma 110, della L. Persona_1
n. 107 del 2015, l'accesso al concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale docente è consentito solo ai candidati che sono in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento ("A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali"). L'art. 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017 (rubricato "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione a norma degli articoli 1, commi 180 e 181 lettera b della L. 13 luglio 2015, n. 107"), nel testo in vigore dal 1 gennaio 2019, stabilisce:
"1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a)" - ovvero dei posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado - "il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o
5 secondo grado.
4. Con decreto del , sono, altresì, individuati i settori Controparte_4 scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso".
Dalle richiamate disposizioni si desume pertanto che, al fine di accedere al concorso per docente, il candidato deve possedere contemporaneamente il necessario titolo di studio e i 24 crediti formativi nelle discipline antro-psico-pedagogiche. L'art. 2 del D.M. n. 374 del 2017 è invece volto ad indicare i titoli necessari per l'accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto:
"1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti:
A) S.F.: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n.
82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G.n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:
1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi C.;
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del n. 249/2010; Controparte_1
4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137 del 2007) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro
6 agosto 1999 n. 20l; Controparte_1
5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla L. 21 dicembre 1999, n. 508, che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39 del 1998 e s.m.i.;
6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;
7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;
6 8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-
1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale Il febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede lematerie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico
2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare
Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal Controparte_1
ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15,
[...] recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni;
11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico- scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa.
Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19 del 2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento. Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo".
Infine, il Regolamento (D.M. n. 131 del 2007) richiamato dal primo comma dell'art. 2 sopra riportato, all'art. 5 rubricato "Graduatorie di circolo e di istituto", stabilisce che: "1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
7 II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto".
7.4. Orbene, mentre l'art. 1 comma 110 della legge delega si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti,
l'art. 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017, nell'usare la congiunzione "oppure", invece di esplicitare che - nel genere più ampio dei titoli abilitanti - sono da ricomprendersi anche i CFU che seguono una laurea magistrale, differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso.
Da ultimo, va evidenziato che con O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 sono state istituite le graduatorie provinciali per le supplenze (G.) e ulteriormente modificate le graduatorie di istituto, con individuazione dei relativi requisiti di accesso in relazione al personale inserito.
Allo stesso modo, l'art. 3, comma 6 della detta ordinanza ha disposto:
"Le graduatorie relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 59 del 2017;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n.
59 del 2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 59 del 2017;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n.
59 del 2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".
Quanto alle graduatorie di istituto, l'art. 11 dell'O.M. n. 60 del 2020 ha conservato l'articolazione in tre fasce, così disciplinandole:
"a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Controparte_4
24 aprile 2019, n. 374;
[...]
8 b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in graduatoria di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle graduatorie ai sensi del comma 4;
c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in graduatoria di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle graduatorie ai sensi del comma 4.
Gli aspiranti inseriti in graduatoria solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti".
7.5. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, dal complesso delle norme indicate emerge chiaramente che, anche dopo la regolamentazione introdotta con l'O.M. n. 60 del 2020, resta precluso al personale in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e, parallelamente, alla prima fascia delle G..
Ed invero, la lettera delle disposizioni sopra richiamate conduce a distinguere nettamente i requisiti di accesso al concorso, disciplinati dalla L. n. 107 del 2015 e dal successivo D.Lgs. n. 59 del 2017, tra i quali è espressamente previsto il possesso della laurea o di titolo equipollente congiunto al possesso di 24 CFU, dai requisiti di accesso alle graduatorie di istituto utili per il conferimento delle supplenze, regolamentati dal D.M. n. 374 del 2017 (e dal regolamento approvato con D.M. n. 131 del 2007 in esso richiamato), che non contengono alcun riferimento ai 24 CFU, come pure dai requisiti di accesso alle G. disciplinate dall'O.M. n. 60 del 2020, che contemplano i 24 CFU soltanto quale uno dei possibili requisiti di accesso alla seconda fascia delle GI, per effetto del rinvio ai titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. n. 59 del 2017.
Appare pertanto del tutto legittimo il D.M. n. 374 del 2017 laddove stabilisce le regole di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia per gli aa.ss. 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020, ponendo quale requisito per l'inserimento nella II fascia il possesso "di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi e titoli e/o esami anche si soli fini abilitanti", non ammettendo invece a detta fascia i soggetti muniti del solo titolo generale di studio ed i 24 CFU, aventi invece titolo per l'inserimento nella terza fascia.
Parimenti legittime risultano altresì le disposizioni dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che riservano l'iscrizione nella prima fascia delle G. ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione e dettano in materia di inserimento nelle graduatorie delle supplenze di istituto regole analoghe a quelle contenute nei D.M. richiamati.
Detto diversamente, la disciplina in materia di accesso ai concorsi non può essere estesa anche alla diversa materia di formazione delle graduatorie, trattandosi di due discipline volte a disciplinare situazioni diverse e aventi finalità chiaramente differenti.
La possibilità di ammettere al concorso anche gli aspiranti all'insegnamento muniti di laurea e dei 24 CFU, lungi dal costituire implicita affermazione che tali soggetti devono considerarsi già abilitati all'insegnamento, rappresenta soltanto un ampliamento alla possibilità di partecipare alla prova selettiva per, eventualmente, conseguire l'abilitazione. Ed invero,
l'art. 5, comma 4ter, del D.Lgs. n. 59 del 2017, nel prevedere espressamente che "il superamento di tutte le prove concorsuali … costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso", chiarisce in modo palese che
9 solo con il superamento del concorso i partecipanti, che non siano già in possesso di abilitazione specifica, conseguono tale titolo, il quale evidentemente non trovava un suo equipollente nel possesso congiunto del diploma e dei 24 CFU, che rappresenta, invece, come detto, solo un requisito di ammissione del predetto concorso.
In conclusione, acclarata l'insussistenza di una norma primaria a fondamento della pretesa di parte appellante, non paiono fondate le argomentazioni circa l'irragionevole disparità di trattamento che l'interpretazione letterale delle norme comporterebbe: sussistono, per quanto già ampiamente esposto, differenze sostanziali tra i titoli abilitanti contemplati dall'ordinamento ed i CFU, in quanto, per l'appunto, i primi postulano l'avvenuto utile espletamento di un tirocinio didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali che, invece, non risultano previsti per l'ottenimento dei CFU.
7.6. Né a diversa conclusione può pervenirsi in base alle previsioni della direttiva comunitaria n. 2005/36/CE (come recepita dal D.Lgs. n. 206 del 2007 e successive modificazioni), posto che la citata direttiva non esclude che uno Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (v.
Tar Lazio n. 2264 del 2018 e Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del 2017; v. anche Cons. Stato n. 2264/2018).
Sul punto v. anche da ultimo Cons. Stato n. 8983 del 2022: i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure (interne) di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro
Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti.
Nella motivazione della citata sentenza si evidenzia altresì, in sintonia con quanto sopra argomentato, che "la docenza nell'ambito delle scuole primarie o secondarie richiede una formazione diversa da quella universitaria, che necessita di essere integrata da conoscenze psico-pedagogiche che tengano conto del particolare coinvolgimento degli alunni e della peculiare struttura del relativo insegnamento. Sotto tale profilo parte appellante non può invocare nemmeno la violazione dei principi costituzionali, posto che le conoscenze da acquisire per ottenere l'abilitazione all'insegnamento sono coerenti con il principio di buon andamento dell'amministrazione e con la tutela dell'istruzione.
Né può giovare a parte appellante il riferimento all'art. 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017 nel testo all'epoca vigente. Infatti tale norma prevede il conseguimento dei 24 Cfu tra i soli requisiti di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), senza configurarli come requisiti per l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie del personale docente o comunque come requisiti abilitativi".
In tal senso, peraltro, si è pronunciata la prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato n. 2264 del 2018 e
Tar Lazio Roma n. 10918 del 2019), la quale ha affermato che, per l'iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie
(come anche per le G.), è necessario il conseguimento del titolo abilitativo.
Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
D.M. 23 marzo 2013 e D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della L.
n. 107 del 2015 sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
10 legislative vigenti") e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono, per quanto già asserito, finalità diverse (in tal senso, anche la prevalente giurisprudenza di merito, tra cui:
Corte d'appello Catanzaro, sez. lavoro, sent. 29 settembre 2022, n. 1039; Corte d'appello di Milano, sez. lavoro, sent.
14 giugno 2022, n. 36; Corte d'appello di Firenze, sez. lavoro, sent. 8 marzo 2022, n. 818).
7.7. Quanto ai percorsi abilitanti, l'art. 2 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede:
"1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.
2. È parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275".
In sintonia con tale previsione va richiamata la sentenza della Corte costituzionale 7 maggio 2019, n. 130, che ha definito il giudizio di costituzionalità sulle norme del D.Lgs. n. 59 del 2017 dichiarando la non contrarietà al dettato costituzionale della norma che impediva di partecipare alla procedura ai dottori di ricerca, il cui titolo era stato prospettato come di livello per lo meno equivalente ad un'abilitazione.
La predetta pronuncia della Consulta afferma infatti che l'abilitazione consiste in una specifica "attività di formazione orientata alla funzione docente" che ha "come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti" ed esige
"la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche", definendo quindi l'abilitazione come ontologicamente diversa rispetto al percorso di dottorato (il che vale a maggior ragione per i crediti formativi).
Sul punto si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 8592 del 2022, ove si osserva che, per quanto concerne i corsi abilitanti "… si tratta di"percorsi" strumentali allo sviluppo di esperienze e professionalità che si articolano su procedimenti ben diversi, dedicati alla formazione di una attitudine specifica all'insegnamento, diversamente dalle procedure di acquisizione dei CFU che sono invece parte di ordinari percorsi formativi che si svolgono in ambiti differenziati e non assimilabili ai primi e che soprattutto rappresentano la misura della preparazione del candidato".
In particolare, dall'art. 2 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 (v. sopra) "… viene chiaramente in risalto, come detto, una attività di formazione orientata alla "funzione docente", che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico-pedagogiche, che non è sovrapponibile a quella di cui testimoniano i crediti formativi universitari.
In definitiva, va condiviso e confermato l'orientamento che, sul punto, valorizza la specificità dei percorsi di abilitazione ribadendo la mancanza di diposizioni espresse che esclude una diversa ricostruzione sistematica che possa indurre l'interprete a ritenere il conseguimento dei CFU un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento … Per quanto concerne la mancata predisposizione di percorsi abilitanti su singole classi di concorso ritiene il collegio che questa carenza non possa automaticamente dar diritto ad un'abilitazione né tanto meno possa tradursi nell'irrilevanza del titolo abilitativo ai fini della partecipazione al concorso o dello svolgimento dell'attività. L'abilitazione costituisce, infatti, un requisito per l'iscrizione cui segue lo svolgimento dell'attività didattica, individuando l'ordinamento giuridico altri strumenti per tutelare, in questo caso, la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti (silenzio inadempimento, risarcimento del danno) …".
11 Senza contare che, in ogni caso, una cosa è il titolo per la partecipazione al concorso, altro è la disciplina di valutazione dei diversi titoli ai fini della formazione delle graduatorie alle quali ambisce l'istante, secondo un ordine di preferenza valutato ex ante ed in via generale con apposito d.m. dallo stesso datore di lavoro (in termini v. Trib. Genova, sent. n.
672 del 2019).
6. In termini da ultimo si è espressa di recente Cass. n.12416/2024 secondo cui: “….. deliberata nella stessa camera di consiglio di cui alla presente decisione, con la quale, all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato affermato che "In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n.
59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie". Il principio di diritto enunciato, che va ribadito anche in questa sede, si fonda sulla ontologica diversità fra "titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e "titolo di studio", nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento. Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. 11 maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente.” In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, la domanda è infondata e va pertanto rigettata.
7. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalla parte istante. Invero, in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-
12 2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
8. Nulla sulle spese attesa la contumacia della Pa intimata.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra domanda ed argomentazione così provvede: dichiara la contumacia del Ministero intimato;
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Bari 3.2.2025
IL GIUDICE dott. Giuseppe Minervini
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