Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00622/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fersini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 18.12.2023, notificato in data 9 gennaio 2024, del 2° Reggimento Sostegno Aviazione Esercito “-OMISSIS-”;
per quanto occorrer possa del provvedimento M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 14.12.2023, notificato in data 18 dicembre 2023, del 2° Reggimento Sostegno Aviazione Esercito “-OMISSIS-”;
- per quanto occorrer possa del provvedimento M_ D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 27 novembre 2023, notificato in data 29 novembre 2023, del Ministero della Difesa DGPM, I Reparto -OMISSIS-;
di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. OL NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, Caporal Maggiore Capo scelto in servizio presso il II Reggimento di Sostegno AVES “-OMISSIS-” in -OMISSIS-, addetto, al momento della proposizione del ricorso, alla conduzione di automezzi allo Squadrone Comando, è stato destinatario della contestazione di aver presuntivamente svolto, nel periodo compreso tra i mesi di Maggio 2019 ed Aprile 2021, “attività extraprofessionale non autorizzata dall’amministrazione di appartenenza per conto di una società privata [...] percependo presuntivamente compensi lordi pari ad € 21.765,16”, come indicato nella relazione della Guardia di Finanza in atti.
Sono, quindi, stati instaurati a carico del ricorrente un procedimento penale innanzi al Tribunale Monocratico di Bologna, n. -OMISSIS- RGNR e n.-OMISSIS- RG GIP; un procedimento disciplinare, conclusosi con la sospensione per mesi tre del ricorrente; il procedimento amministrativo di messa in mora che ha dato causa al presente giudizio, con preannuncio di azione innanzi alla Corte dei Conti.
In data 27 novembre 2023 il Ministero della Difesa ha avviato il procedimento nei confronti del Sig. -OMISSIS- per il recupero di € 21.765,16 in quanto percepiti per attività extraprofessionale. In data 14 dicembre 2023 il Ministero della Difesa ha costituito in mora l’odierno ricorrente il quale, con provvedimento datato il 18 dicembre 2023 e notificato il 9 febbraio 2024 ha ricevuto gli esiti dell’istruttoria con richiesta di corrispondere € 21.765,16 in quanto percepiti per attività extraprofessionale.
Con ricorso depositato in data 8 marzo 2024 il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe per il seguente motivo, in sintesi:
1. secondo il ricorrente, il Codice dell’ordinamento militare non contemplerebbe alcuna incompatibilità tra lo status di militare e quello di socio di una società a responsabilità limitata, non avendo il ricorrente, nel caso di specie, avuto un ruolo attivo nella società né alcun rapporto di lavoro.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’art. 894, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, stabilisce che la professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, mestiere, industria o commercio nonché con la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.
L’art. 896, d.lgs. 15 marzo 2010, n.66, invece, prevede che i militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e che gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
Ancora, l’art. 60, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, stabilisce che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.
Ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, poi, « i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.….In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti ».
È pacifico che il ricorrente ha acquistato la quota del 5% della -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS- operante nei servizi di portierato ed accoglienza clienti.
La tesi del ricorrente è nel senso che egli non avrebbe svolto alcuna attività operativa all’interno della predetta società, limitandosi ad essere “socio di capitali”: ciò in quanto il coordinatore dei dipendenti era attribuito prima al sig. -OMISSIS- e, dopo le dimissioni di questi, nel Settembre 2019, al Sig. -OMISSIS-.
Ciò emergerebbe anche dall’analisi delle schede riepilogative degli orari di servizio del Caporal Maggiore depositate in giudizio, nel periodo di interesse oggetto del procedimento amministrativo in esame, posto che il militare non avrebbe maturato assenze dal lavoro che possono indicare il contemporaneo svolgimento di attività extra professionale, anche perché l’orario di servizio, come militare, è 08:00 - 18:00.
Ancora, nel periodo intercorrente tra il 15 novembre 2019 e l’8 aprile 2020, l’odierno ricorrente avrebbe prestato assistenza al proprio padre malato.
Inoltre, nessun emolumento sarebbe stato corrisposto al militare, nemmeno a titolo di ripartizione degli utili, non avendo svolto alcuna mansione e non avendo ricevuto direttive dalla società.
Il Collegio ritiene le doglianze non fondate.
Infatti, dalla relazione della Guardia di Finanza e dai relativi atti allegati emerge come le dichiarazioni rese da plurimi dipendenti o ex dipendenti della società convergano sul fatto che l’apporto del ricorrente era sicuramente operativo, avendo lo stesso svolto, in vario modo, varie mansioni.
La tipologia di attività svolta dal ricorrente, per come descritta dagli informatori, non appare incompatibile con gli orari di servizio “militare” del ricorrente, venendo in rilievo anche attività svolte “a mezzo whatsapp”, al sabato o di notte.
La circostanza relativa all’assistenza al padre malato, oltre a non essere adeguatamente provata, non dimostra l’impossibilità di attendere a una o più delle mansioni indicate dalla GdF nella sua relazione, e dai plurimi informatori sentiti.
Infine, il fatto che non sia stata dimostrata la corresponsione di emolumenti al ricorrente non giustifica l’illegittimità del provvedimento, atteso che, per un verso, per le attività esercitate dal ricorrente, venendo in rilievo prestazioni tali da palesare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, o anche solo di collaborazione, non può non presumersi l’onerosità delle stesse e, quindi, la debenza di un corrispettivo; per altro verso, se si subordinasse l’adozione del provvedimento alla dimostrazione certa non solo delle prestazioni rese, ma anche dell’effettività del pagamento, l’applicazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, rischierebbe di essere pressoché nulla, venendo in rilievo, di regola, fattispecie concrete nelle quali si cerca di “occultare” l’effettivo rapporto di lavoro instaurato con il soggetto incompatibile, evitando, quindi, in primis, la “trasparenza” nel pagamento degli emolumenti.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL IE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
OL NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NA | OL IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.