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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 449/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1541/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1249/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 28/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229004896633 CA SE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1218/2025 depositato il
09/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 impugna la sentenza n. 1249/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento, emessa a seguito di ricorso avverso un avviso di intimazione al pagamento di € 23.308,73, contestando:
- La mancata notifica delle cartelle di pagamento.
- La prescrizione del debito.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, annullando l'intimazione e condannando l'Agenzia, resasi contumace, al pagamento delle spese legali.
Motivi dell'Appello
1. Notifica regolare delle cartelle
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione sostiene che le cartelle sono state regolarmente notificate:
Cartella del 2013: notificata il 4 ottobre 2013.
Cartella del 2017: notificata il 4 luglio 2017.
Cartella del 2018: notificata il 22 giugno 2018.
Inoltre, è stato notificato un avviso di intimazione nel 2017 relativo alla cartella del 2013.
2. Prescrizione non maturata
Il termine di prescrizione decennale si applica ai crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP). Sono stati evidenziati periodi di sospensione:
Dal 27 dicembre 2013 al 15 giugno 2014 (condono fiscale).
Dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (emergenza COVID-19).
Questi periodi interrompono o sospendono la prescrizione.
3. Spese di lite
L'Agenzia contesta anche la condanna alle spese, ritenendo che il giudice abbia erroneamente accolto il ricorso. Di conseguenza, le spese dovrebbero essere a carico del contribuente.
Conclusioni di ADER
- Annullare la sentenza di primo grado.
- Riconoscere la regolarità delle notifiche.
- Dichiarare non maturata la prescrizione.
- Rigettare tutte le domande del contribuente.
- Condannare il contribuente al pagamento delle spese legali.
La parte appellata non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello è fondato.
Preliminarmente si osserva che il giudice di primo grado ha accolto il ricorso per effetto della mancata costituzione in giudizio di ADER che non ha assolto al suo onere probatorio (dimostrazione della notifica delle cartelle sottese alla intimazione impugnata).
Tuttavia nel giudizio tributario la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Ordinanza 7 luglio 2021, n. 19368 (Nominativo_1, Rel. Condello) è tornata sulla questione della interpretazione dell'articolo 58 del D.Lgs. 546/92 con riferimento alla produzione in appello di nuovi documenti. Inoltre, «la piana lettura dell'art. 58 citato abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova
» (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n. 22776; Cass., sez. 5, 22/11/2017, n. 27774; Cass., sez. 5, 4/04/2018, n.
8313; Cass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29568; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429).
Pertanto, nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n.22776), e tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313).
Come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 28 luglio 2000, in relazione all'art. 345 cod. proc. civ., la possibilità che una attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l'instaurazione del giudizio di secondo grado sia l'unico mezzo attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di per sé irragionevole, se si considera che nel giudizio di primo grado la previsione del termine per l'adempimento mira a scongiurare il prolungamento dei tempi di definizione del giudizio stesso, mentre la previsione contemplata per il secondo grado di giudizio ha il diverso fine di temperare proprio la rigida preclusione dell'attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio e, quindi, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, come tale insindacabile.
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 2017, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 — sollevata dalla C.T.R. della Campania la quale ha dubitato della conformità ai principi costituzionali della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti di cui la parte già disponeva nel grado anteriore, ha ritenuto non fondate le censure. Le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale impongono di ritenere che nella facoltà prevista dal comma
2 dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 non possa rilevarsi un vulnus nei confronti della parte diligente talmente grave da rendere illegittima sul piano costituzionale la disposizione di legge.
In ordine al regime delle spese, esse vanno tuttavia integralmente compensate in primo e secondo grado, anche alla luce della circostanza che ADER non si è costituita nel primo giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 8, accoglie l'appello e in riforma della impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa le spese del doppio grado. Così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1541/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1249/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 28/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229004896633 CA SE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1218/2025 depositato il
09/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 impugna la sentenza n. 1249/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento, emessa a seguito di ricorso avverso un avviso di intimazione al pagamento di € 23.308,73, contestando:
- La mancata notifica delle cartelle di pagamento.
- La prescrizione del debito.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, annullando l'intimazione e condannando l'Agenzia, resasi contumace, al pagamento delle spese legali.
Motivi dell'Appello
1. Notifica regolare delle cartelle
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione sostiene che le cartelle sono state regolarmente notificate:
Cartella del 2013: notificata il 4 ottobre 2013.
Cartella del 2017: notificata il 4 luglio 2017.
Cartella del 2018: notificata il 22 giugno 2018.
Inoltre, è stato notificato un avviso di intimazione nel 2017 relativo alla cartella del 2013.
2. Prescrizione non maturata
Il termine di prescrizione decennale si applica ai crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP). Sono stati evidenziati periodi di sospensione:
Dal 27 dicembre 2013 al 15 giugno 2014 (condono fiscale).
Dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (emergenza COVID-19).
Questi periodi interrompono o sospendono la prescrizione.
3. Spese di lite
L'Agenzia contesta anche la condanna alle spese, ritenendo che il giudice abbia erroneamente accolto il ricorso. Di conseguenza, le spese dovrebbero essere a carico del contribuente.
Conclusioni di ADER
- Annullare la sentenza di primo grado.
- Riconoscere la regolarità delle notifiche.
- Dichiarare non maturata la prescrizione.
- Rigettare tutte le domande del contribuente.
- Condannare il contribuente al pagamento delle spese legali.
La parte appellata non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello è fondato.
Preliminarmente si osserva che il giudice di primo grado ha accolto il ricorso per effetto della mancata costituzione in giudizio di ADER che non ha assolto al suo onere probatorio (dimostrazione della notifica delle cartelle sottese alla intimazione impugnata).
Tuttavia nel giudizio tributario la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Ordinanza 7 luglio 2021, n. 19368 (Nominativo_1, Rel. Condello) è tornata sulla questione della interpretazione dell'articolo 58 del D.Lgs. 546/92 con riferimento alla produzione in appello di nuovi documenti. Inoltre, «la piana lettura dell'art. 58 citato abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova
» (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n. 22776; Cass., sez. 5, 22/11/2017, n. 27774; Cass., sez. 5, 4/04/2018, n.
8313; Cass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29568; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429).
Pertanto, nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n.22776), e tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313).
Come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 28 luglio 2000, in relazione all'art. 345 cod. proc. civ., la possibilità che una attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l'instaurazione del giudizio di secondo grado sia l'unico mezzo attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di per sé irragionevole, se si considera che nel giudizio di primo grado la previsione del termine per l'adempimento mira a scongiurare il prolungamento dei tempi di definizione del giudizio stesso, mentre la previsione contemplata per il secondo grado di giudizio ha il diverso fine di temperare proprio la rigida preclusione dell'attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio e, quindi, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, come tale insindacabile.
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 2017, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 — sollevata dalla C.T.R. della Campania la quale ha dubitato della conformità ai principi costituzionali della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti di cui la parte già disponeva nel grado anteriore, ha ritenuto non fondate le censure. Le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale impongono di ritenere che nella facoltà prevista dal comma
2 dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 non possa rilevarsi un vulnus nei confronti della parte diligente talmente grave da rendere illegittima sul piano costituzionale la disposizione di legge.
In ordine al regime delle spese, esse vanno tuttavia integralmente compensate in primo e secondo grado, anche alla luce della circostanza che ADER non si è costituita nel primo giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 8, accoglie l'appello e in riforma della impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa le spese del doppio grado. Così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.