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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/12/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1915/2013 R.G.,
Oggetto: Bancari proposta da
( ), già difeso dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Giannetto,
‒ attore contro
( , difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GE AZ AL,
‒ convenuto
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
e hanno convenuto nella causa il Parte_2 Parte_1 Controparte_2 esponendo quanto segue.
[...]
La società aveva intrattenuto con il i rapporti di Pt_2 Controparte_2 conto corrente n. 2337/000154 e n. 2355/000659, nonché i rapporti di anticipazione n.
2337/000292 e n. 2355/000669, sui quali erano state concesse aperture di credito.
Con atto stipulato in data 29.6.2011 il aveva concesso Controparte_2 alla a titolo di mutuo chirografario, la somma di euro 40.691,20. Parte_2
Le obbligazioni della società erano state garantite da fideiussione prestata da Pt_2
fino alla concorrenza dell'importo di euro 82.500,00, aumentato fino Parte_1 all'importo di euro 172.500,00, e, quella derivante dal mutuo, tramite un pegno
1 (identificato dal n. 00012443).
Nei detti rapporti di conto corrente la banca aveva applicato:
‒ una capitalizzazione trimestrale degli interessi, illegittima per violazione delle norme che la regolavano;
‒ interessi che, sommando anche commissioni e costi correlati all'affidamento, avevano superato le soglie usurarie stabilite in base alla legge n. 108 del 1996;
‒ interessi a tassi indeterminati e aumentati per effetto di “anatocismo nascosto”;
‒ commissioni di massimo scoperto o correlate al fido illegittime;
‒ date dei versamenti (accrediti) e dei prelevamenti (addebiti) variate in senso sfavorevole alla correntista e favorevole a sé stessa, in difformità rispetto ai giorni effettivi delle operazioni, incidendo in tale maniera sul computo degli interessi.
Inoltre, il mutuo chirografario, l'atto con cui era stata prestata la fideiussione e il pegno sarebbero stati nulli (per i vizi o i fattori dedotti nella citazione).
Su tali assunti, gli attori hanno chiesto: che sia dichiarata la nullità di clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto (o ad altre commissioni correlate all'affidamento), ai costi di tenuta del conto corrente, alle valute delle operazioni;
che sia dichiarata la nullità parziale del contratto di mutuo;
che sia dichiarata la nullità dell'atto costitutivo del pegno;
che sia accertato il superamento dei tassi-soglia usurari;
che sia accertato il saldo dei conti correnti, previa eliminazione degli addebiti effettuati per titoli mancanti o nulli;
che la banca sia condannata a restituire gli importi versati indebitamente;
che la banca sia condannata al risarcimento dei danni.
Il costituitosi, ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 domande e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento della somma complessiva di euro 127.198,20, a titolo di saldo debitorio maturato sul conto corrente n.
659 (euro 87.857,88) e di residuo debito derivante dal mutuo (euro 39.340,32), oltre interessi ai tassi convenzionali.
Nelle more della causa è stato dichiarato il fallimento della con la Parte_2 sentenza n. 17/14 dell'8 maggi 2014, emessa dal Tribunale di Messina.
Rinviata la causa dall'udienza di prima comparizione all'udienza del 12 marzo
2015, la curatela del fallimento della Mood s.r.l. ha depositato ricorso per la riassunzione, in data 9.9.2014.
Il ricorso per la riassunzione della causa (in realtà, mai interrotta) è stato notificato
2 al e a Controparte_1 Parte_1
È stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 13 giugno 2023 la causa è stata dichiarata interrotta, per essere stata rappresentata e, da uno degli attori iniziali, il , documentata la chiusura del Pt_1 fallimento, dichiarata con il decreto del Tribunale di Messina emesso il 19 gennaio 2017.
Sul presupposto della omessa riassunzione entro il termine perentorio previsto, Il
ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione della causa. CP_1 Controparte_1
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
È da osservare, preliminarmente, che ‒ secondo la giurisprudenza di legittimità ‒
«il riacquisto della capacità processuale del fallito determinato dalla chiusura (o dalla revoca) del fallimento provoca l'interruzione dei processi in cui sia parte il curatore della procedura» (Cass. n. 13337/13; v. anche Cass. n. 31473/18, sia pure relativamente al caso, per taluni aspetti diverso dalla chiusura, della revoca del fallimento: in entrambi i casi, però, viene meno la capacità processuale del curatore).
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione ‒ per evitare gli effetti di estinzione ex art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito ‒ decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., è portata a conoscenza ‒ mediante comunicazione dell'ufficio giudiziario o notifica di uno degli interessati ‒ del curatore o delle parti processuali, indipendentemente dal fatto che queste non siano colpite dall'evento interruttivo (e di questo ignare) oppure siano la parte fallita o il curatore fallimentare (il quale ha esigenza di venire a conoscenza dei giudizi a cui partecipava il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli)» (Cass. n. 322/24).
In proposito, la giurisprudenza ha puntualizzato che «in caso di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione» (Cass. n. 15004/24).
Si deve distinguere l'effetto di automatica interruzione del processo da quello di decorrenza del termine perentorio per la riassunzione, che rimane comunque collegata
3 alla dichiarazione giudiziale dell'interruzione.
Questi principi sono estensibili, data l'automaticità dell'effetto interruttivo prodotto dai diversi eventi, anche all'interruzione determinata dalla chiusura del fallimento.
In generale, allora, il termine per la riassunzione o prosecuzione della causa interrotta «decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte», dovendosi considerare la «conoscenza legale non dell'evento interruttivo, ma dell'ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione»
(Cass. n. 22714/25).
In sintesi, nei casi di interruzione automatica il termine per la riassunzione del giudizio «decorre non già dalla data dell'evento ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione» (Cass. n. 19444/25).
All'udienza del 13 giugno 2023, in cui è stata dichiarata l'interruzione del processo, erano presenti l'avvocato di (uno degli attori) e l'avvocato del Parte_1 [...]
Controparte_2
La dichiarazione in udienza produce senza dubbio, per le parti che, tramite i loro avvocati, sono comparse, l'effetto di decorrenza del termine per la riassunzione.
L'istanza con cui il ha chiesto che sia dichiarata Controparte_2
l'estinzione è stata notificata all'avvocato del già costituito “in proprio”, oltre che Pt_1 all'avvocato della curatela del fallimento, nonché (direttamente) allo stesso nella Pt_1 qualità di legale rappresentante della
[...] non si è (più) costituito. Controparte_3
Dopo che è stato disposto che la notificazione dell'istanza fosse rinnovata nei confronti della società il ha documentato che tale Pt_2 Controparte_2 società risulta cancellata dal registro delle imprese: dalla visura camerale prodotta emerge che la cancellazione (per causale indicata come “chiusura fallimento”) risale al 2017, anno dell'ultimo “atto” registrato.
In generale, sul piano degli effetti sostanziali, «la cancellazione dal registro delle imprese di una società ‒ sia essa di persone o di capitali ‒ determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono illimitatamente ovvero nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali pendente societate» (Cass. n. 9085/25).
4 A questo punto, si deve considerare che «la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così ‒ qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita ‒ un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c.» (Cass. n. 2439/24).
E ancora, «la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 l. fall.)», così che «qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.» (Cass. n. 5605/21).
A rigore, perciò, la causa dovrebbe (potrebbe: non sussiste un obbligo, al di fuori dei casi di litisconsorzio necessario) essere riassunta, sia pure al solo fine di sentirla dichiarare estinta per l'omessa riassunzione entro il termine perentorio, nei confronti dei soci che siano succeduti alla società (se una simile successione operi).
E allora, preliminarmente, è da rilevare che il rapporto processuale si deve intendere riassunto esclusivamente tra il e e che la Controparte_2 Parte_1 causa si deve intendere uscita dalla condizione di quiescenza, dovuta all'interruzione, solamente tra le dette parti.
La causa non si può ritenere uscita dalla condizione di quiescenza, per effetto di una riassunzione volta soltanto a sentirla dichiarare estinta, nel rapporto processuale di cui è (era) parte la se con la cancellazione dal registro delle imprese la società Parte_2 si estingue non esiste (più) il soggetto nei cui confronti il contraddittorio potrebbe essere instaurato o ripristinato.
La causa non è stata riassunta, sempre soltanto al fine di sentirla dichiarare estinta, nei confronti dei soci della società, sicché eventuali soci (qualora ve en fossero che siano succeduti nei rapporti della società) non sono diventati parte della causa stessa.
Né parte del giudizio si potrebbe ritenere sia (formalmente) la società, essendo destinata la pronuncia ad avere effetti nei confronti dei soggetti, i soci, che fossero subentrati nei suoi rapporti: la società non è più parte e non potrebbe esserlo, dopo la sua estinzione;
i soci non sono stati chiamati nella causa.
Ciò deriva, esattamente, da specifici principi normativi e giurisprudenziali,
5 applicabili, se non direttamente, per logica: debitore principale e fideiussore sono obbligati solidalmente (art. 1944 c.c.); nei casi di obbligazioni solidali non sussiste un litisconsorzio necessario, perché il creditore può agire anche soltanto nei confronti di uno dei debitori (Cass. n. 2854/16; Cass. n. 3573/11); nelle cause scindibili, in cui il litisconsorzio è facoltativo, se all'interruzione per morte di uno dei condebitori in solido segua la riassunzione nei confronti solamente degli altri, la causa è validamente riassunta esclusivamente quanto ai rapporti processuali di cui sono parte i secondi (Cass. n.
16018/10); il condebitore in solido, quindi anche il fideiussore, non ha l'onere di riassumere la causa anche nei confronti dell'altro condebitore, così che la causa può continuare tra il fideiussore e il creditore (Cass. n. 9960/17); il creditore, come è libero di agire contro uno qualsiasi dei condebitori, così è libero di riassumere il processo, instaurato nei confronti di tutti i coobbligati e successivamente interrotto, nei confronti di uno soltanto di essi, senza necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio.
Nella causa il litisconsorzio, tra la e il non sussisteva né dal lato Pt_2 Pt_1 attivo né dal lato passivo.
In base all'art. 305 c.p.c. «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».
Dall'interruzione, dichiarata all'udienza del 13 giugno 2023, la causa non è stata riassunta da nessuna delle parti già costituite e comunque non è stata riassunta prima che, con l'istanza depositata in data 29.10.2024, il convenuto chiedesse la declaratoria di estinzione.
Pertanto, il processo non può che chiudersi con una declaratoria di estinzione.
Sul punto, giova ricordare che l'estinzione del processo interrotto, che non sia stato riassunto nel termine perentorio di sei mesi, può essere fatta valere dall'interessato non soltanto in via di eccezione, ma anche in via di azione, e cioè con la riassunzione del processo dopo la scadenza del termine medesimo, al solo fine di farne dichiarare l'estinzione: requisito questo da ritenersi sussistente qualora, pur essendo adoperata nell'atto riassuntivo la formula di stile “a ogni effetto di legge”, la parte espliciti successivamente la propria intenzione esclusiva di far dichiarare l'estinzione del processo
(così, Cass. n. 3525/83; in senso conforme, Cass. n. 4298/74: «L'estinzione del processo interrotto che non sia stato riassunto nel termine perentorio di sei mesi può essere fatta valere non soltanto in via di eccezione, ma anche in via di azione, e cioè con la riassunzione del processo dopo la scadenza del termine stesso al solo fine di farne
6 dichiarare l'estinzione»).
Relativamente alla forma del provvedimento con cui l'estinzione va dichiarata, è da ricordare che, quando l'organo giudiziario investito dalla decisione della causa ha struttura monocratica, il provvedimento in questione ha «natura sostanziale di sentenza»
(così, Cass. n. 21707/06, la quale ne ha affermato l'appellabilità «anche se emesso in forma di ordinanza»).
La natura e la conseguente forma del provvedimento dichiarativo dell'estinzione, nelle cause in cui il giudice istruttore assume la funzione di giudice monocratico, sono pacifiche nella giurisprudenza di legittimità (cfr., su diverse ipotesi di pronuncia estintiva del giudizio, Cass. n. 18499/21; Cass. n. 23997/19; Cass. n. 2837/16; nella giurisprudenza di merito, Trib. Torino n. 904/16).
La giurisprudenza più recente ha confermato il principio (Cass. n. 18603/25).
Non c'è luogo a pronunciare sulle spese, in forza dell'ultimo comma dell'art. 310
c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente,
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Messina il 29 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
7
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1915/2013 R.G.,
Oggetto: Bancari proposta da
( ), già difeso dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Giannetto,
‒ attore contro
( , difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GE AZ AL,
‒ convenuto
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
e hanno convenuto nella causa il Parte_2 Parte_1 Controparte_2 esponendo quanto segue.
[...]
La società aveva intrattenuto con il i rapporti di Pt_2 Controparte_2 conto corrente n. 2337/000154 e n. 2355/000659, nonché i rapporti di anticipazione n.
2337/000292 e n. 2355/000669, sui quali erano state concesse aperture di credito.
Con atto stipulato in data 29.6.2011 il aveva concesso Controparte_2 alla a titolo di mutuo chirografario, la somma di euro 40.691,20. Parte_2
Le obbligazioni della società erano state garantite da fideiussione prestata da Pt_2
fino alla concorrenza dell'importo di euro 82.500,00, aumentato fino Parte_1 all'importo di euro 172.500,00, e, quella derivante dal mutuo, tramite un pegno
1 (identificato dal n. 00012443).
Nei detti rapporti di conto corrente la banca aveva applicato:
‒ una capitalizzazione trimestrale degli interessi, illegittima per violazione delle norme che la regolavano;
‒ interessi che, sommando anche commissioni e costi correlati all'affidamento, avevano superato le soglie usurarie stabilite in base alla legge n. 108 del 1996;
‒ interessi a tassi indeterminati e aumentati per effetto di “anatocismo nascosto”;
‒ commissioni di massimo scoperto o correlate al fido illegittime;
‒ date dei versamenti (accrediti) e dei prelevamenti (addebiti) variate in senso sfavorevole alla correntista e favorevole a sé stessa, in difformità rispetto ai giorni effettivi delle operazioni, incidendo in tale maniera sul computo degli interessi.
Inoltre, il mutuo chirografario, l'atto con cui era stata prestata la fideiussione e il pegno sarebbero stati nulli (per i vizi o i fattori dedotti nella citazione).
Su tali assunti, gli attori hanno chiesto: che sia dichiarata la nullità di clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto (o ad altre commissioni correlate all'affidamento), ai costi di tenuta del conto corrente, alle valute delle operazioni;
che sia dichiarata la nullità parziale del contratto di mutuo;
che sia dichiarata la nullità dell'atto costitutivo del pegno;
che sia accertato il superamento dei tassi-soglia usurari;
che sia accertato il saldo dei conti correnti, previa eliminazione degli addebiti effettuati per titoli mancanti o nulli;
che la banca sia condannata a restituire gli importi versati indebitamente;
che la banca sia condannata al risarcimento dei danni.
Il costituitosi, ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 domande e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento della somma complessiva di euro 127.198,20, a titolo di saldo debitorio maturato sul conto corrente n.
659 (euro 87.857,88) e di residuo debito derivante dal mutuo (euro 39.340,32), oltre interessi ai tassi convenzionali.
Nelle more della causa è stato dichiarato il fallimento della con la Parte_2 sentenza n. 17/14 dell'8 maggi 2014, emessa dal Tribunale di Messina.
Rinviata la causa dall'udienza di prima comparizione all'udienza del 12 marzo
2015, la curatela del fallimento della Mood s.r.l. ha depositato ricorso per la riassunzione, in data 9.9.2014.
Il ricorso per la riassunzione della causa (in realtà, mai interrotta) è stato notificato
2 al e a Controparte_1 Parte_1
È stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 13 giugno 2023 la causa è stata dichiarata interrotta, per essere stata rappresentata e, da uno degli attori iniziali, il , documentata la chiusura del Pt_1 fallimento, dichiarata con il decreto del Tribunale di Messina emesso il 19 gennaio 2017.
Sul presupposto della omessa riassunzione entro il termine perentorio previsto, Il
ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione della causa. CP_1 Controparte_1
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
È da osservare, preliminarmente, che ‒ secondo la giurisprudenza di legittimità ‒
«il riacquisto della capacità processuale del fallito determinato dalla chiusura (o dalla revoca) del fallimento provoca l'interruzione dei processi in cui sia parte il curatore della procedura» (Cass. n. 13337/13; v. anche Cass. n. 31473/18, sia pure relativamente al caso, per taluni aspetti diverso dalla chiusura, della revoca del fallimento: in entrambi i casi, però, viene meno la capacità processuale del curatore).
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione ‒ per evitare gli effetti di estinzione ex art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito ‒ decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., è portata a conoscenza ‒ mediante comunicazione dell'ufficio giudiziario o notifica di uno degli interessati ‒ del curatore o delle parti processuali, indipendentemente dal fatto che queste non siano colpite dall'evento interruttivo (e di questo ignare) oppure siano la parte fallita o il curatore fallimentare (il quale ha esigenza di venire a conoscenza dei giudizi a cui partecipava il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli)» (Cass. n. 322/24).
In proposito, la giurisprudenza ha puntualizzato che «in caso di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione» (Cass. n. 15004/24).
Si deve distinguere l'effetto di automatica interruzione del processo da quello di decorrenza del termine perentorio per la riassunzione, che rimane comunque collegata
3 alla dichiarazione giudiziale dell'interruzione.
Questi principi sono estensibili, data l'automaticità dell'effetto interruttivo prodotto dai diversi eventi, anche all'interruzione determinata dalla chiusura del fallimento.
In generale, allora, il termine per la riassunzione o prosecuzione della causa interrotta «decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte», dovendosi considerare la «conoscenza legale non dell'evento interruttivo, ma dell'ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione»
(Cass. n. 22714/25).
In sintesi, nei casi di interruzione automatica il termine per la riassunzione del giudizio «decorre non già dalla data dell'evento ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione» (Cass. n. 19444/25).
All'udienza del 13 giugno 2023, in cui è stata dichiarata l'interruzione del processo, erano presenti l'avvocato di (uno degli attori) e l'avvocato del Parte_1 [...]
Controparte_2
La dichiarazione in udienza produce senza dubbio, per le parti che, tramite i loro avvocati, sono comparse, l'effetto di decorrenza del termine per la riassunzione.
L'istanza con cui il ha chiesto che sia dichiarata Controparte_2
l'estinzione è stata notificata all'avvocato del già costituito “in proprio”, oltre che Pt_1 all'avvocato della curatela del fallimento, nonché (direttamente) allo stesso nella Pt_1 qualità di legale rappresentante della
[...] non si è (più) costituito. Controparte_3
Dopo che è stato disposto che la notificazione dell'istanza fosse rinnovata nei confronti della società il ha documentato che tale Pt_2 Controparte_2 società risulta cancellata dal registro delle imprese: dalla visura camerale prodotta emerge che la cancellazione (per causale indicata come “chiusura fallimento”) risale al 2017, anno dell'ultimo “atto” registrato.
In generale, sul piano degli effetti sostanziali, «la cancellazione dal registro delle imprese di una società ‒ sia essa di persone o di capitali ‒ determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono illimitatamente ovvero nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali pendente societate» (Cass. n. 9085/25).
4 A questo punto, si deve considerare che «la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così ‒ qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita ‒ un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c.» (Cass. n. 2439/24).
E ancora, «la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 l. fall.)», così che «qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.» (Cass. n. 5605/21).
A rigore, perciò, la causa dovrebbe (potrebbe: non sussiste un obbligo, al di fuori dei casi di litisconsorzio necessario) essere riassunta, sia pure al solo fine di sentirla dichiarare estinta per l'omessa riassunzione entro il termine perentorio, nei confronti dei soci che siano succeduti alla società (se una simile successione operi).
E allora, preliminarmente, è da rilevare che il rapporto processuale si deve intendere riassunto esclusivamente tra il e e che la Controparte_2 Parte_1 causa si deve intendere uscita dalla condizione di quiescenza, dovuta all'interruzione, solamente tra le dette parti.
La causa non si può ritenere uscita dalla condizione di quiescenza, per effetto di una riassunzione volta soltanto a sentirla dichiarare estinta, nel rapporto processuale di cui è (era) parte la se con la cancellazione dal registro delle imprese la società Parte_2 si estingue non esiste (più) il soggetto nei cui confronti il contraddittorio potrebbe essere instaurato o ripristinato.
La causa non è stata riassunta, sempre soltanto al fine di sentirla dichiarare estinta, nei confronti dei soci della società, sicché eventuali soci (qualora ve en fossero che siano succeduti nei rapporti della società) non sono diventati parte della causa stessa.
Né parte del giudizio si potrebbe ritenere sia (formalmente) la società, essendo destinata la pronuncia ad avere effetti nei confronti dei soggetti, i soci, che fossero subentrati nei suoi rapporti: la società non è più parte e non potrebbe esserlo, dopo la sua estinzione;
i soci non sono stati chiamati nella causa.
Ciò deriva, esattamente, da specifici principi normativi e giurisprudenziali,
5 applicabili, se non direttamente, per logica: debitore principale e fideiussore sono obbligati solidalmente (art. 1944 c.c.); nei casi di obbligazioni solidali non sussiste un litisconsorzio necessario, perché il creditore può agire anche soltanto nei confronti di uno dei debitori (Cass. n. 2854/16; Cass. n. 3573/11); nelle cause scindibili, in cui il litisconsorzio è facoltativo, se all'interruzione per morte di uno dei condebitori in solido segua la riassunzione nei confronti solamente degli altri, la causa è validamente riassunta esclusivamente quanto ai rapporti processuali di cui sono parte i secondi (Cass. n.
16018/10); il condebitore in solido, quindi anche il fideiussore, non ha l'onere di riassumere la causa anche nei confronti dell'altro condebitore, così che la causa può continuare tra il fideiussore e il creditore (Cass. n. 9960/17); il creditore, come è libero di agire contro uno qualsiasi dei condebitori, così è libero di riassumere il processo, instaurato nei confronti di tutti i coobbligati e successivamente interrotto, nei confronti di uno soltanto di essi, senza necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio.
Nella causa il litisconsorzio, tra la e il non sussisteva né dal lato Pt_2 Pt_1 attivo né dal lato passivo.
In base all'art. 305 c.p.c. «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».
Dall'interruzione, dichiarata all'udienza del 13 giugno 2023, la causa non è stata riassunta da nessuna delle parti già costituite e comunque non è stata riassunta prima che, con l'istanza depositata in data 29.10.2024, il convenuto chiedesse la declaratoria di estinzione.
Pertanto, il processo non può che chiudersi con una declaratoria di estinzione.
Sul punto, giova ricordare che l'estinzione del processo interrotto, che non sia stato riassunto nel termine perentorio di sei mesi, può essere fatta valere dall'interessato non soltanto in via di eccezione, ma anche in via di azione, e cioè con la riassunzione del processo dopo la scadenza del termine medesimo, al solo fine di farne dichiarare l'estinzione: requisito questo da ritenersi sussistente qualora, pur essendo adoperata nell'atto riassuntivo la formula di stile “a ogni effetto di legge”, la parte espliciti successivamente la propria intenzione esclusiva di far dichiarare l'estinzione del processo
(così, Cass. n. 3525/83; in senso conforme, Cass. n. 4298/74: «L'estinzione del processo interrotto che non sia stato riassunto nel termine perentorio di sei mesi può essere fatta valere non soltanto in via di eccezione, ma anche in via di azione, e cioè con la riassunzione del processo dopo la scadenza del termine stesso al solo fine di farne
6 dichiarare l'estinzione»).
Relativamente alla forma del provvedimento con cui l'estinzione va dichiarata, è da ricordare che, quando l'organo giudiziario investito dalla decisione della causa ha struttura monocratica, il provvedimento in questione ha «natura sostanziale di sentenza»
(così, Cass. n. 21707/06, la quale ne ha affermato l'appellabilità «anche se emesso in forma di ordinanza»).
La natura e la conseguente forma del provvedimento dichiarativo dell'estinzione, nelle cause in cui il giudice istruttore assume la funzione di giudice monocratico, sono pacifiche nella giurisprudenza di legittimità (cfr., su diverse ipotesi di pronuncia estintiva del giudizio, Cass. n. 18499/21; Cass. n. 23997/19; Cass. n. 2837/16; nella giurisprudenza di merito, Trib. Torino n. 904/16).
La giurisprudenza più recente ha confermato il principio (Cass. n. 18603/25).
Non c'è luogo a pronunciare sulle spese, in forza dell'ultimo comma dell'art. 310
c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente,
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Messina il 29 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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